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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2024, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 27.02.2024, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa iscritta al numero 6213 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Venerelli e dall'Avv. Elena Morelli, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
, sede territoriale di Controparte_1
Latina, rappresentato dal Direttore dott.ssa come da Controparte_2 procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO formulava opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 104/2020 notificata in data 22.09.2020, con cui l'
[...]
-sede di Latina- ingiungeva il pagamento di € Controparte_3
2.580,00, a titolo di sanzioni amministrative, per:
- la violazione dell'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per non aver denunciato all' , entro due giorni da quando ne ha avuto Org_1 notizia, l'infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d'opera , e per aver presentato la denuncia incompleta, priva Persona_1 dei dati espressamente richiesti, o per non averla corredata del certificato medico.
1 La opponente eccepiva in via preliminare la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale unico di accertamento e la infondatezza nel merito delle violazioni contestate. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Così concludeva, chiedendo al Tribunale “- nel merito, dichiarare la nullità e, per l'effetto, revocare l'ordinanza di ingiunzione n. 104 del 2020 emessa dall' il 15.09.2020 e notificata Controparte_4 il 18 settembre 2020 dichiarando l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per omessa notifica del verbale di contestazione contenente gli estremi della violazione;
- in subordine, revocare l'ordinanza di ingiunzione ed ordinare all' di Controparte_4 provvedere ad una nuova qualificazione delle sanzioni comminate secondo quanto riportato in narrativa. – con vittoria di spese e onorari”. Si costituiva in giudizio l' sede di Latina-, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, RIGETTARE la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, in quanto sono indimostrati i presupposti di legge;
nel merito, accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e per l'effetto rigettare il ricorso e convalidare l'ordinanza ingiunzione opposta. Sulla richiesta in via subordinata di una nuova quantificazione delle sanzioni comminate dall'Amministrazione resistente si evidenzia che già con verbale di diffida e contestazione di violazione ritualmente notificati, la ricorrente è stata ammessa al pagamento della sanzione in misura minima ex art. 13 Dlgs 124/2004 e ridotta ex art 16 Legge 689/1981 e che volutamente non si
è avvalsa della facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio. In più si osserva che con ordinanza ingiunzione è stata confermata la sanzione amministrativa prevista in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge
689/1981. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015”.
Conclusa l'istruttoria mediante acquisizione documentale, all'udienza del 27.02.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 149/2022, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 c.p.c., dando lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta vi è un rapporto ex art. 17 L. 689/1981 redatto dall' Organizzazione_2
di accertata inadempienza a carico del datore di lavoro
[...] Parte_1 per tardata presentazione della denuncia di infortunio occorso
[...] al prestatore di lavoro In relazione alla denuncia di infortunio Persona_1
2 l'ente previdenziale accertava che la comunicazione veniva presentata dal datore di lavoro all' in data 05.01.2016, sebbene relativa Org_1 all'infortunio occorso al prestatore di lavoro in data 29.11.2015. L'opponente eccepiva in via preliminare la illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale unico di accertamento, nonché la erroneità e la infondatezza della ordinanza ingiunzione opposta, perché relativa a violazioni di legge non adeguatamente provate.
In via del tutto preliminare appare destituita di fondamento l'eccezione dedotta dall'opponente di travisamento ed erronea valutazione dei fatti e di contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione, viziata da eccesso di potere per aver imputato violazioni che non erano state commesse. Sul punto si osserva che l'ordinanza ingiunzione si fonda sul rapporto n. 226/17 trasmesso dall' all'amministrazione opposta, con riferimento Org_1 alla asserita violazione dell'art.53 comma 1, primo periodo, del D.P.R. n.
1124 del 1965, “per non aver denunciato il datore di lavoro all' entro Org_1 due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia l'infortunio occorso al lavoratore, prognosticato guaribile in più di tre giorni”. Ne consegue che la mancata osservanza della prescrizione normativa contestata, secondo quanto emerge dal contenuto della documentazione in atti, risulta essere diretta conseguenza dei risultati delle verifiche poste in essere dall' , generate dalla stessa presentazione della denuncia di Org_1 infortunio da parte del datore di lavoro.
In particolare, nel documento di comunicazione di infortunio il datore di lavoro indicava espressamente che l'infortunio era avvenuto presso l' in data 29.11.2015, che ha avuto Organizzazione_3 conoscenza dell'evento infortunistico in data 29.11.2015 e che ha ricevuto il primo certificato medico in data 29.11.2015.
Non coglie quindi nel segno la dedotta illegittimità della ordinanza ingiunzione per omessa comunicazione di infortunio da parte del datore di lavoro nei confronti dell'Amministrazione previdenziale. Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione indica in modo esplicito quale sia la violazione contestata all'odierna appellante, in cosa consista la condotta contestata (per non aver denunciato all' , entro due giorni da quando Org_1 ne ha avuto notizia, l'infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d'opera), e richiama esplicitamente gli atti del procedimento ed il contenuto del rapporto trasmesso dall' all'Amministrazione opposta. Org_1
Il primo motivo di opposizione quindi non merita accoglimento.
Parte opponente eccepiva altresì la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notificazione da parte degli agenti accertatori del verbale unico di accertamento.
3 Sul punto si osserva che l'art. 13, c. 4, del d.lgs. 124/2004, rubricato
“Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”, dispone espressamente che “all'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido”. L'art. 14 l. n. 689/81 prescrive che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.” Si aggiunga inoltre che secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità elaborata in materia, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981 ha ad oggetto la notifica del verbale di contestazione ed il dies a quo per il computo di tale termine decorre dall'accertamento della violazione, la quale non coincide sic et simpliciter con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma richiede un'indagine atta a raggiungere la piena conoscenza dei dati relativi all'infrazione, anche ai fini della congrua determinazione della pena pecuniaria. Il dies a quo va quindi inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie. È stato inoltre precisato che il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione. Tale indagine, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, deve avvenire entro un termine congruo
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n.
4670 del 27/03/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10355 del 07/08/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12490 del 11/12/1998).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, il personale ispettivo provvedeva a notificare la diffida obbligatoria ex art. 13,
c. 4, d.lgs. 124/2004, al legale rappresentante dalla
[...]
mediante consegna della copia del verbale unico di Organizzazione_3 accertamento ispettivo nelle mani proprie del destinatario (cioè nelle mani della odierna parte opponente), in data 08.02.2016.
Sul punto si osserva che il verbale di consegna a mani eseguita da parte di pubblici ufficiali ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto,
4 è idoneo a provare, sino a querela di falso, la veridicità dell'attestazione, ivi contenuta, riguardante l'avvenuta consegna dell'atto nella data indicata, nonché l'identità di colui nei confronti del quale è stata eseguita tale consegna e che ha sottoscritto il medesimo verbale. L'ente previdenziale recepiva la presentazione della denuncia di Org_1 infortunio del prestatore di lavoro, da parte dell'odierna opponente, in data 05.01.2016. Quest'ultima integra quindi il dies a quo per il calcolo del termine di novanta giorni ex art. 14 l. 689/81.
Poiché detto verbale unico è stato notificato all'opponente in data 08.02.2016, come si evince dalla documentazione prodotta dalla opposta, deve concludersi che il termine ex art. 14 l. 689/81 sia stato pienamente rispettato.
Questo motivo di opposizione quindi non merita accoglimento.
Anche il terzo motivo di opposizione non è fondato e deve essere rigettato.
Parte opponente eccepiva la erroneità e la infondatezza della ordinanza ingiunzione opposta, perché relativa a violazioni di legge non adeguatamente provate.
In particolare deduceva di non aver avuto contezza dell'infortunio verificatosi in danno del lavoratore, in quanto nel mese in cui Persona_1 si era verificato l'infortunio, non aveva svolto attività lavorativa presso l'azienda agricola. L'opponente ha quindi evidenziato come l'Amministrazione opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio. E' necessario in via preliminare chiarire che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, che ha la veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria, restando escluso il ricorso a presunzioni, salvo che non siano poste dalla legge (cfr.
Cass., sez. un., 13 gennaio 2010, n. 356; Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 23699 del 28/10/2020). Inoltre le presunzioni non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità
(Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 10 agosto 2007, n. 17615; Cass., 7 marzo 2007, n. 52772). Occorre altresì evidenziare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
5 presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata invece non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. In merito alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, è stato ribadito dalla Suprema Corte che esse, sebbene non abbiano fede privilegiata, sono tuttavia superabili solo da una prova contraria della veridicità sostanziale delle stesse e che i verbali, pur non avendo valore probatorio precostituito passano al vaglio del giudice che nel suo libero apprezzamento può valutarne l'importanza e determinarne quale ne sia in concreto l'attitudine probatoria (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del
07/11/2014; Cass., n. 12750/2012). Nel caso di specie gli ispettori dell' per l'assicurazione Organizzazione_4 contro gli infortuni sul lavoro, sede di Latina, hanno attestato nella diffida obbligatoria - caso n. 5135655965 - e nel rapporto n. 226/17, la violazione dell'art. 53, c. 1, primo periodo, del D.P.R. n. 1124 del 1965, “per non aver denunciato il datore di lavoro all' entro due giorni da quello in cui ne Org_1 ha avuto notizia, l'infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d'opera , accertata sulla base della denuncia di Persona_1 infortunio presentata all'ente previdenziale, dall'odierna opponente, in data 05.01.2016. In via preliminare si osserva che ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965, “il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata (dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio). […] La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”. Tanto premesso, dall'esame della comunicazione di infortunio si evince che il sinistro si verificava presso l' in Organizzazione_3 data 29.11.2015, alle ore 16:00; che il datore di lavoro veniva a conoscenza dell'evento in data 29.11.2015 e riceveva il primo certificato medico nella stessa data del 29.11.2015, con 15 giorni di prognosi;
che nella descrizione
6 dell'infortunio veniva precisato trattarsi di “incidente con bicicletta nel ritorno dal lavoro”. Ne consegue che nel caso di specie è la stessa opponente ad aver dichiarato, nel documento di comunicazione di infortunio, la data del 29.11.2015 come momento di verificazione del sinistro, di avvenuta conoscenza del sinistro e di ricezione del primo certificato medico. È a partire da tale data che decorrono i due giorni indicati dalla legge, entro i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all' assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i Org_4 dipendenti prestatori d'opera. L'odierna opponente ha provveduto a comunicare all'ente previdenziale la denuncia di infortunio solo in data 05.01.2016, superando ampiamente il termine di due giorni indicato dalla legge.
Appare peraltro priva di pregio la contestazione secondo cui nella data indicata dalla ordinanza ingiunzione (03.06.2015), in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, non svolgeva alcuna attività lavorativa Persona_1 presso l' , come da busta paga di giugno 2015 (all. parte Org_3 opposta).
Sul punto si evidenzia la sussistenza di un mero errore materiale nella ordinanza ingiunzione opposta, per erronea indicazione della data in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente prestatore d'opera, . Persona_1
Tale errore è chiaramente evincibile e desumibile dagli atti processuali. Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare dalla denuncia di infortunio inviata dal datore di lavoro, infatti, si evince che l'opponente veniva a conoscenza dell'infortunio in data 29.11.2015. In tale data Per_1 risultava regolarmente assunto presso l' in
[...] Organizzazione_3 quanto nello stesso documento di denuncia di infortunio veniva indicato come inizio del rapporto di lavoro la data del 08.04.2015 e come fine rapporto la data del 31.12.2015. In conclusione, dall'esame delle complessive risultanze istruttorie e documentali emerge che a fronte di adeguati elementi di prova posti dalla convenuta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova contraria. L'opposizione in conclusione è infondata e deve essere rigettata.
In via subordinata parte opponente ha chiesto la riduzione della sanzione.
Considerato che la misura della sanzione in concreto applicata è pari al doppio del minimo della sanzione edittale secondo la previsione normativa di cui all'art. 16, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed attesa la complessiva congruità dell'entità della sanzione determinata dall'amministrazione con il fatto accertato, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione della sanzione.
7 Dalle precedenti considerazioni deriva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio devono invece essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto che la opponente, sebbene in ritardo, ha provveduto all'adempimento dell'obbligo sulla stessa gravante, tenuto conto della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede ispettiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti di lite.
Latina, 27.02.2024
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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