Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 9151/01 UD. 19.11.2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04762 /03 0 4 7 6 2 /03 Grow 10622 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO. Rep. 1311 Composta d i ll.ni Dott. Mario SPADONE Presidente Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO Consiglicre Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 9151/01 proposto Oggetto: Compravendita da risoluzione e danni. PADANA METALLI B.r.l., in persona del suo legale rappre- sentante p.t. Giacomo Marchesi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Belli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Me- reu che unitamente all'Avv. Giovanni Pinna la difende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
VAL.FIN s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Luciano NI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val- nerina n. 40, presso lo studio dell'Avv. Paolo Marini che uni- tamente all'Avv. Ugo Sartori la difende come da procura in cal- ce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2746/00 del 20.06.2000 / 10.11.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti P. Mereu e P. Marini. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Liberti- no Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27.07.1990, Ja s.r.l. Pada- na TA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese la s.r.l. Val.Fin al fine di sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita avente ad oggetto un lotto di cavi di rame sot- toplastica per inadempimento della convenuta venditrice per aver fornito cavi di ferro anziché di rame, con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Costituitasi, la soc. Val.Fin contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al paga- mento della merce venduta. II Tribunale dichiarava la risoluzione consensuale del con- tratto e rigettava ogni altra domanda delle parti. 2 La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2746/00 del 20.06/10.11.2000, accoglieva il gravame principale della soc. Val.Fin e, in riforma dellla decisione del Tribunale, condanna- va la soc. PA TA al pagamento della somma di £. 58.636.000, con gli interessi legali decorrenti dal 4.4.1990 al saldo;
rigettava l'appello incidentale della soc. AD TA, e poneva a carico di quest'ultima le spese del doppio grado di giudizio. Ritencva la Corte milanese che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione consensuale del contratto, pe- raltro implicitamente contestata anche dalla soc. PA Me- talli, basandosi sulle deposizioni dei testi RC e PO, relative al riconoscimento dei vizi della merce da parte dei NI della soc. Val.Fin, perché, a parte l'inattendibilità di tali testi, le loro dichiarazioni potevano valere al più come ri- conoscimento da parte della venditrice della mancanza della qualità di quella parte della merce consegnata (sita all'interno del capannone) e non già come accettazione di una proposta di accordo risolutorio, posto che il contratto aveva un oggetto ben più ampio, poiché comprendeva altre bobine di cavi (giacenti nel cortile del capannone) che avevano altre caratte ristiche e per le quali era stato concordato un diverso prezzo unitario (£. 400 al Kg. rispetto a £. 800 al Kg. per le bobine dei cavi giacenti all'interno del capannone ritirate dall'acquirente 3 e poi contestate). Per tali bobine non ritirate non vi era stata alcuna contestazione. Riteneva la Corte d'appello che non vi era stato inadempi- mento della soc. Val. Fin, come sostenuto dalla soc. PA TA, perché dagli elementi di prova acquisiti la merce con- segnata corrispondeva esattamente a quella pattuita, cono- sciuta nelle sue caratteristiche e nella sua consistenza dalla società acquirente. Al riguardo osservava la Corte d'appello che le parti nel contratto del 22.2.1990 avevano indicato quale oggetto della vendita "tutto il lotto di cavo sito in Mozzato nel capannone..." della Val.Fin "... al prezzo concordato di £. 800 al Kg., mentre le altre n. 34 bobine di cavo (giacenti) sul piaz- zale al prezzo di £. 400 al Kg.", senza però precisare quali fos- sero i materiali di composizione dei cavi. La ragione di tale omissione andava ricercata nel fatto che la merce era stata vj- sionata sul posto dall'amministratore della soc. PA Metal- li, persona esperta e competente, che si era soffermato a lungo ad esaminare i cavi giacenti nel capannone, ai quali fu attri- buito un maggior valore certamente per la loro composizione. Secondo il teste ZZ, dipendente dell'acquirente soc. Pa dana TA, i cavi consegnati (quelli giacenti all'interno del capannone) a prima vista e senza particolari indagini appari- vano composti in maggior parte di metallo ferroso ed in parte minore di rame. Tale circostanza non poteva essere sfuggita 4 all'amministratore dell società acquirente, che aveva visionato i cavi prima di acquistarli e che aveva certamente maggiore competenza. La Corte d'appello riteneva, pertanto, inattendi- bile la deposizione del teste RC che aveva dichiarato che i cavi giacenti all'interno del capannone erano stati venduti co- me contenenti soltanto rame, rilevando come l'inattendibilità di tale dichiarazione discendeva anche da una contraddizione ad essa interna, avendo il RC dichiarato da un lato che tale merce era stata venduta e garantita come cavi in rame, dall'altro affermato che la contestazione dell'acquirente verteva sul fatto che nei cavi risultava esservi pochissimo rame: con- testazione coerente solo con l'acquisto di cavi in misto rame e non in rame puro. La Corte d'appello riteneva dovuta a mera improprietà l' cepressione contenuta sulle bolle di consegna "cavo di rame su matasse e su bobine” e considerava inattendibili le deposi- zioni dei testi RC e PO circa il riconoscimento dei vizi da parte della soc, venditrice nella merce consegnata, perché era da escludere che i cavi erano stati venduti come cavi solo in rame e perché non risultava che per tali cavi la venditrice aveva garantito la presenza di una determinata quantità di rame. Pertanto la Corte d'appello escludeva l'inadempimento della soc. venditrice e riconosceva che quest'ultima aveva diritto al 5 corrispettivo della merce consegnata di cui alla fattura n. 13/90 del 4.4.1990; conseguentemente condannava la soc. acquirente al pagamento della somma di £. 58.636.000, con gli interessi legall decorrenti da tale data al saldo effettivo. Ricorre per la cassazione di tale sentenza la soc. PA TA in base a sette motivi. La soc. Val. Fin resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente deduce cessazione della materia del contendere, in quanto tra le parti sarebbe interve nuta transazione con conseguente estinzione delle obbligazio- ni, come da atto allegato al ricorso.
1.1. Il motivo è inammissibile perché si basa su di un do- cumento che, a parte la querela di falso proposta dalla soc. Val.Fin, viene prodotto per la prima volta in questa sedc di le- gittimità ed è perciò irricevibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., es- sondo diretto ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti non sopravvenuti al ricorso, ma preesi- stenti (esistenza di un pregresso accordo transattivo), e, quin- di, non riguardante l'ammissibilità del ricorso neppure lato sensu (cfr. Cass. 18.5.1998 n. 4963; 8.9.1997 n. 8698), es- sendo irrilevante l'affermazione di una sua disponibilità “solo oggi. 6 2. Col secondo motivo, deducendo violazione di norme di legge processuale in ordine all'autonomia delle conclusioni as- sunte nell'atto di appello, nonchè errore logico giuridico, la ri- corrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la soc. PA TA aveva implicitamente contestato la risoluzione consensuale del contratto, essendosi lamentata che il Tribunale non aveva accolto la sua domanda di risolu- zione. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello sarebbe in- corsa in errore metodologico per non aver tenuto distinta e se- parata la conclusione subordinata (risoluzione consensuale del contratto dalla conclusione principale (inadempimento), richieste entrambe autonome che non consentivano di trasfe- rire alla principale valutazioni proprie della subordinata.
2.1. Il motivo non ha pregio. Invero, nella motivazione della sua sentenza, la Corte terri- toriale ha fatto riferimento alla mancanza di una richiesta im- plicita della soc. PA TA circa la risoluzione consen- suale del contratto, solo per evidenziare come erroneamente il Tribunale aveva dichiarato tale risoluzione consensuale del contratto, dal momento che, come riferito in narrativa, tra le parti non vi era stato alcun accordo risolutorio, avendo la soc. PA TA in primo grado chiesto unicamente la risolu- zione del contratto per inadempimento della venditrice. 7 La ricorrente non può certo dolersi di errore logico-giuridico della sentenza, alteso che essa in secondo grado ha chiesto alla Corte d'appello, in via principale, di dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa della soc. Val Fin e solo, in via su- bordinata, la conferma per quanto di ragione della sentenza impugnata, senza alcun minimo accenno ad un accordo riso- lutorio che potesse confermare la decisione del Tribunale.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione di legge con ri- ferimento agli art. 1495-1497 e ss. c.c.; vizio di omessa e/o in- sufficiente motivazione;
contraddittorietà della motivazione;
errore logico-giuridico; violazione di legge con riferimento agli artt. 1218-1176 c.c., la ricorrente assume che la Corte d' ap- pello, una volta ritenuto che vi era stato riconoscimento da parte dei NI dei vizi, ovvero della mancanza delle qualità promosse, della merce conscgnata, peraltro priva anche delle qualità essenziali all'uso cui era destinata, avrebbe dovuto trarne le conseguenze e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, con condanna al risarci- mento dei danni. Inoltre la Corte d'appello, con motivazione carente ed errore logico-giuridico, avrebbe escluso l'accordo ri- solutorio senza considerare che proprio la fornitura della mer- ce priva delle qualità promesse e il timore delle conseguenze economiche negative che alla venditrice potevano derivare dall' inadempimento, giustificavano la decisione di una risoluzione 8 consensuale del contratto ritenuta evidentemente conveniente da entrambe le parti.
3.1. Il motivo è infondato perché non tiene conto del reale contenuto della parte della sentenza censurata, che è quello riferito in narrativa. La Corte milanese, dopo aver evidenziato che il riconosci- mento dei vizi della merce consegnata, riguardante le bobine site nel capannone, si basava su deposizioni di testi (RC e PO) inattendibili, ha spiegato perché era da escludere l'inadempimento della soc. ValFin atteso che dalle risultanze processuali era emerso che la merce consegnata corrispondeva esattamente a quella pattuita, conosciuta nelle sue caratteri- stiche e nella sua consistenza dall'acquirente soc. PA TA. Inammissibilmente la ricorrente insiste sui vizi ovvero sulla mancanza delle qualità promesse della merce consegnata, dando per certo un riconoscimento che non vi è stato ovvero basato su deposizioni ritenute inattendibili, e ripropone la questione dell'inadempimento, il cui accertamento attiene al merito della controversia. Parimenti inammissibilmente la ricorrente parla di accordo risolutorio del contratto che la Corte territoriale con apprez- zamento fattuale ha del tutto escluso.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale ex art. 1362-1363 e ss. c.c. in rela- zione alla ricerca della comune volontà delle parti;
illegittima valutazione dei mezzi di prova;
mancanza di motivazione, sua inadeguatezza e illogicità, errore logico-giuridico, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver individuato l'oggetto della vendita in "tutto il lotto di cavo sito in Mozzate nel ca- pannone"...della Val. Fin... "al prezzo concordato di £. 800 al chilogrammo, mentre le altre n. 34 bobine di cavo (giacenti} sul piazzale al prezzo di £. 400 al chilogrammo. Nel contratto dunque non si precisava quali fossero i materiali di composi- zione dei cavi." Assume la ricorrente che la Corte d'appello si sarebbe limitata a tener conto solo della scheda negoziale, senza considerare che sul tema relativo al contenuto del con- tratto erano state espletate prove testimoniali e prodotta do- cumentazione (bolle di accompagnamento).
4.1. La censura è infondata, e la denunciata violazione delle norme ermeneutiche non ricorre, perché, come ha ampia- mente spiegato la Corte territoriale, la compravendita riguar- dava "tutto il lotto di cavo sito in Mozzate nel capannone di A Via Piccinelli di proprietà della Val.Fin...". Tale chiara dizione contrattuale non presentava esigenze interpretative particola- ri, né le parti avevano aggiunto alcuna specificazione sulla 10 composizione della merce, in particolare la Val.Fin assicurato che i cavi erano di rame. Risulta, pertanto, del tutto inutile il tentativo della ricor- rente di accreditare una diversa interpretazione del contenuto negoziale facendo leva su una differente lettura del quadro probatorio e sull'errore commesso nella compilazione delle bolle di accompagnamento.
5. Col quinto motivo, denunciando mancanza di motivazio- ne, sua inadeguatezza ed illogicità risultante anche dal rap- porto con gli altri motivi, errore logico-giuridico, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che nel contratto non si sarebbe precisato quale fosse il materiale di composizione dei cavi, giustificando tale omessa specificazione nel fatto che la merce era stata visionata dalla società acqui- rente. Sostiene la ricorrente che contraddittoriamente la Corte d'appello ha sostenuto da un lato che la soc. PA TA lavorava esclusivamente materiale non ferroso e dall'altro che aveva acquistato consapevolmente materiale in ferro che sape- va di non poter immettere in lavorazione perché incompatibile sía con Foggetto della commercializzazione sia con le macchine dell'azienda. In realtà, secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe tratto conclusioni da presupposti di fatto non esi- stenti e non provati, illogici e contraddittori;
né avrebbe moti- vato sulle contrarie deduzione della società acquirente. ][ 5.1. Il motivo é destituito di fondamento, atteso che la Corte d'appello, come riferito in narrativa, dopo aver osservato che le parti in contratto avevano indicato quale oggetto della vendita "tutto il lotto di cavo sito in Mozzate nel capannone... al prezzo concordato di £. 800 al Kg., mentre le altre n. 34 bo- bine di cavo (giacenti) sul piazzale al prezzo di €. 400 al Kg.", ha precisato che le parti non avevano indicato quali fossero i materiali di composizione dei cavi, ciò perché la merce era stata sottoposta ad approfondito controllo e verifica da parte dell'amministratore della soc. PA TA, persona esperta e competente. La prospettata contraddizione della motivazione (che non sussiste) e la conclamata esclusiva commercializzazione di ca- vi di rame non colgono nel segno, atteso che, come si evince dalle risultanze processuali, in particolare dalla diversità del prezzo pattuito, la soc. PA TA era senz'altro interes- sata all'acquisto anche di cavi misto rame.
6. Cal sesto motivo, denunciando difetto di motivazione, violazione di legge, incongruità e illogicità della motivazione, violazione degli artt. 1362-1363 ss. c.c., violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata e/o illegittima valutazione, settoriale A ed incompleta, dei mezzi di prova, la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe trascurato circostanze decisive, risul- tanti dalle emergenze testimoniali e documentali, consistenti 12 nel fatto che: 1] la soc. PA TA lavorava esclusiva- mente materiale in rame e comunque non ferroso, quest' ulti- mo tassativamente escluso dalla sua organizzazione commer- ciale e aziendale;
2) il mediatore RC offri alla soc. PA TA cavi di rame e il contratto concluso aveva ad oggetto cavi di rame;
3] anche in sede di trattativa venne ribadito dai venditori che i cavi erano in rame;
4) le tre bolle di accompa- gnamento della merce attestavano che la soc. Val.Fin aveva inviato alla soc. PA TA "cavi di rame"; 5) il materiale immesso in lavorazione procurò il danneggiamento delle mac- chinc, con conseguente fermo dell'attività aziendale;
6) 1 ven- ditori NI riconobbero di aver consegnato materiale in ferro anziché in rame;
7) la stessa Corte d'appello ha ricono- sciuto che vi è stata una consegna di merce priva delle qualità promesse;
8) la soc. Val. Fin ha riconosciuto tutto ciò e ha transatto la vertenza come da documento recentemente recu- perato e solo ora prodotto.
6.1. La censura è infondata risolvendosi in una doglianza di merito ovvero in un preteso riesame delle risultanze proces- suali, secondo canoni interpretativi favorevoli alla tesi della ri- A corrente, tendente ad effettuare una ricostruzione soggettiva dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di meri- to, la quale, in quanto corretta giuridicamente e logicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. 13 Né sussiste il denunciato vizio di motivazione per aver la Corte territoriale trascurato circostanze decisive, perché quelle indicate o non sono tali (non essendo idonee a modificare alla radice il convincimento espresso dai giudici di merito) ovvero sono frutto di una lettura distorta della sentenza impugnata ovvero ripropongono questioni già disattese, dato che: 1) l'affermazione che "la PA TA lavora esclusivamente materiale in rame e comunque non ferroso", non comporta l'esclusione della possibilità che la stessa possa acquistare, per la lavorazione, cavi da rottamare con una percentuale di rame, ricavabile dopo cernita e selezione;
2) non risulta che il mediatore RC abbia offerto "cavi di rame e non di altro ti- po comunque è da escludere, come accertato dai giudici di merito, che "il contratto concluso aveva ad oggetto cavi di ra- me"; 3) non esiste nessuna prova agli atti che “in sede di trat- tativa" venne ribadito dai venditori che si trattava di cavi in rame;
4) vi fu errore materiale nella compilazione delle tre bolle di accompagnamento;
5) il materiale, senza preventiva cernita, fu messo in lavorazione dalla soc. PA TA;
6) non risulta che i NI abbiano riconosciuto di aver conse- gnato materiale in ferro anziché in rame;
7) né risulta che vi fu M riconoscimento di "consegna di merce priva delle qualità pro- messe"; 8) il documento contenente la cd. transazione è in questa sede irricevibile, come sopra spiegato. 14 7. Col settimo motivo, denunciando violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa valutazione della nuova obbli- gazione assunta e non adempiuta dalla Val.Fin, difetto di mo- tivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia preso in esame la nuova autonoma obbligazione rispetto al precedente negozio, basata sul ricono- scimento dei vizi della cosa venduta e sull'impegno da parte della soc. Val.Fin di porvi rimedio.
7.1. Il motivo è infondato perché fa riferimento ad un ob- bligo inesistente, nascente da una situazione presupposta (relativa al riconoscimento dei vizi e all'impegno della soc. Val.Fin di provi rimedio) non provata. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 95.4.0-, oltre Euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 19 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elefank Прибли DEPOSITATA IN GÁNCELLERIA 28 MAR. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi, Carief IL CANCELLIERE MariaMaria Di Núzzo Мино