Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo - anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 11806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11806 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 461
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 19521/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
EH BO, nato nella Repubblica Ceca, il 20/6/1982;
avverso la sentenza del 19/12/2012 del G.u.p. del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 dicembre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Venezia assolveva, a seguito di giudizio abbreviato, EH BO dall'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato ai danni di AN RO, ritenendo lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 55 c.p., per aver ecceduto colposamente nella legittima difesa.
2. Avverso la sentenza ricorre ex art. 569 c.p.p., il Procuratore Generale della Corte d'appello di Venezia deducendo l'errata applicazione della legge penale, rilevando come l'art. 55 c.p., contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, non configura un'esimente indiscriminata per l'eccesso non doloso di legittima difesa, ma soltanto per l'eccesso non colposo, dovendosi altrimenti applicare le comuni disposizione in materia di responsabilità per colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato aveva colpito la vittima con alcuni pugni alla testa causandone la morte e che aveva agito in tal modo al fine di sottrarsi al tentativo di strozzamento posto in essere dal AN ai suoi danni nel corso di una colluttazione insorta tra i due cittadini cechi per futili motivi. Lo EH veniva quindi tratto a giudizio per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., n. 4 e art. 585 c.p., accusa da cui il G.u.p. veneziano lo ha assolto ritenendo che egli avesse agito in stato di legittima difesa dovuto alla necessità di arginare l'azione violenta del connazionale, sebbene ponendo in essere una reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo effettivamente concretizzatosi. Eccesso che il giudice del merito ha escluso essere stato consapevole e volontario, imputandolo piuttosto ad un erronea valutazione della situazione di fatto in cui il EH aveva agito. Conseguentemente lo stesso giudice ha ritenuto non punibile l'imputato ritenendo la fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all'art. 55 c.p.. 2. Se sulla base della ricostruzione dei fatti e delle prove svolta in sentenza e non contestata dal ricorrente, la qualificazione giuridica dell'episodio appare corretta, non altrettanto lo sono le conseguenze che il G.u.p. di Venezia ne ha tratto. Ed infatti una volta reputato che l'imputato, pur in presenza di tutti gli altri presupposti per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, abbia colposamente ecceduto nella reazione difensiva - risultata sproporzionata rispetto alla natura ed entità dell'aggressione subita - non poteva assolverlo perché "non punibile", ma avrebbe dovuto riqualificare il fatto, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., come omicidio colposo ex art. 589 c.p.. 2.1 L'art. 55 c.p. infatti - contrariamente a quanto dimostra di credere il giudice veneziano - non configura alcuna fattispecie scriminante o altrimenti esimente, ma si limita a ribadire nella materia delle cause di giustificazione (tanto da essere stata definita in dottrina "norma superflua") la disciplina generale dell'errore e della colpa dettata dagli artt. 43 e 47 c.p.. Pertanto l'esclusione che l'eccesso sia stato doloso - che avrebbe comportato la stessa inconfigurabilità della scriminante della legittima difesa -o incolpevole - che avrebbe invece giustificato l'assoluzione dell'imputato, ancorché per difetto di antigiuridicità del fatto - e la sua correlativa qualificazione come "colposo", comportava necessariamente l'applicazione delle "disposizioni concernenti i delitti colposi", come stabilito dalla stessa norma evocata in sentenza, atteso che l'omicidio è fatto preveduto dalla legge come delitto colposo.
2.2 La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio. Essendo quello del PG un ricorso immediato, il rinvio deve essere disposto ex art. 569 c.p.p., alla Corte d'appello Venezia, la quale si confermerà al principio di diritto fissato da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014