Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15074 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Dott. Gaetano 1507 Oggetto Obbligazione -espromissione liberatoria- SEZION TE CIVI volontà liberatoria modalità di Composta dagli Ill Sig ri Magistrati: manifestazione R.G.N. 4446/99 NICASTRO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 35263 Rel. Consigliere Cron. Dott. Ennio MALZONE Rep. 3909 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere Ud. 19/04/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NS EN, DO CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato PAOLO D'ELIA, difesi dall'avvocato Richiesta copia studio PAOLO TURIANO MANTICA, giusta delega in atti;
dal Sig. L-SOLE 24 ORE 1.55 per diritu ricorrenti 2 OIT.2002 - IL CANCELLIERE
contro
ON SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CIVININI 49, presso lo studio LUNARI, difesa CANCELLERIA dall'avvocato ROBERTO AMAGLIANI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè
contro
WER OFF. CY. NOMA 947 ON CA, RU AN, GU IO;
intimati avverso la sentenza n. 6/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa 1'11/12/97 e depositata il 12/01/98 (R.G. 63/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Paolo TURIANO MANTICA;
udito l'Avvocato Fulvio LUNARI (per delega avv. R. AMAGLIANI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso, preliminarmente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di NT RI e nel merito per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 30/31 gennaio 1991 RI EP e ON NC convenivano in giudizio avanti il Tri- bunale di Messina SI IO e CO CA : la, per sentirli condannare al risarcimento dei danni loro conseguiti dall'inadempimento dell'obbligazione assunta dai convenuti con la transazione del 28.4.1980, che aveva chiuso la lite per il rilascio di un appezza- mento di terreno da essi attori posseduto, e con la quale essi istanti si impegnarono a rilasciare 2 l'immobile in caso di edificazione sul medesimo da par- te dei convenuti e costoro si impegnarono, nel caso di edificazione, a fare ottenere agli attori un locale se- minterrato a costo di costruzione. Sostenevano gli attori di aver rilasciato il terre- no per consentire l'edificazione agli attori, ma che costoro, ad edificazione avvenuta, non avevano mantenuto l'impegno. I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano chiamare in causa TT AN, assumendo di di aver ceduto a costui l'area edificabile. Il TT, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. L'adito tribunale con sentenza 1352/89 rigettava la domanda attrice. La Corte di Appello di Messina con sentenza 11.12.97 accoglieva l'appello proposto dal RI e dalla ON e condannava gli appellati SI e CO a pagare agli stessi la somma di L. 19 milio- oltre alle spese ni con interessi legali dal 22.4.85, del doppio grado di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorrono il Bon- signore e la CO esponendo due motivi. Resistono con controricorso la donato, che ha anche presentato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va revocata l'ordinanza d'integrazione del contraddittorio nei confronti di RI NT risultando che il ricorso introduttivo fu regolarmente notificato a costui in data 23.2.99 presso il procuratore costituito. Nel merito il ricorso è infondato, non ravvisandosi nella sentenza impugnata la denunziata violazione di legge e la contraddittorietà di motivazione. Sostengono, infatti, i coniugi ricorrenti che la Corte di merito sia giunta alla conclusione di esclude- re nella fattispecie in oggetto una novazione oggettiva dell'obbligo e di qualificare giuridicamente la medesi- ma come una espromissione cumulativa, con la conseguen- za di individuare nei loro confronti gli unici respon- sabili del danno lamentato dagli attori, condannandoli al relativo risarcimento, in base ad un ragionamento viziato in cui risulta omessa qualsiasi indagine sull'effettiva intenzione dei contraenti, perché se avesse analizzato l'intero tessuto contrattuale, costi- tuito dall'atto di transazione stipulato tra i RI- ON e i SI-CO del 28.4.1980, dal con- tratto espromissorio del 2.5.80 sottoscritto dai Rugge- ri-ON e l'arch. TT AN e l'atto pubblico per notar Vita del 27.7.81 in forza del quale i Bonsi- 4 gnore-CO trasferirono la proprietà del terreno in questione all'arch. TT AN, avrebbero dovuto concludere che la comune volontà dei contraenti era quella di sostituire gli originari debitori con l'arch. TT e ravvisare, quindi, la figura dell'espromissione liberatoria di cui all'art. 1272 1° C. C.C. Rilevano, in via subordinata, che i creditori non avrebbero potuto rivolgersi direttamente nei confronti di essi debitori originari, perché anche nell'ipotesi di espromissione cumulativa il debitore originario è in posizione di sussidiarietà rispetto al terzo espromit- tente. Vale, invece, considerare che la Corte di merito è giunta alle sue conclusioni proprio sulla base del ra- gionamento logico-giuridico segnalato in ricorso dalla difesa dei ricorrenti e cioè ha, innanzitutto, ricerca- to quale sia stata l'effettiva volontà dei contraenti, passando analiticamente in rassegna ogni singolo con- tratto e, quindi, una volta esclusa la volontà dei cre- ditori RI-ON di liberare gli originari debito- ri, ha ritenuto l'efficacia cumulativa dell'espromissione. E' pur vero che nell'espromissione la volontà del creditore di liberare il debitore originario non deve 5 essere espressa necessariamente in maniera sacramenta- le, bensì può anche essere desunta da un contegno con- cludente, tuttavia la ricorrenza di una simile ipotesi è esclusa propria dall'inequivocabile volontà dei cre- ditori di mantenere gli originari debitori vincolati all'adempimento dell'obbligazione da essi assunta nei loro confronti. D'altro canto, nemmeno sono stati specificati even- tuali elementi da cui desumere una diversa volontà dei creditori che non sia quella di ritenere obbligati gli originari debitori, mentre, invece, l'iniziativa giudi- ziaria in corso, presa nei confronti dei soli debitori originari, esprime il contrario dell'assunto dei debi- tori originari, confermando che i creditori hanno sem- pre ritenuto costoro come i loro diretti debitori e considerato come sussidiaria la posizione dell'espromittente. Ma v'è di più! La Corte di merito, avendo constata- to l'impossibilità di adempiere l'obbligazione da parte sia dei debitori originari sia dell'espromittente, per essersi entrambi spoliati del bene in oggetto, trasfe- rendolo a terzi, ha ritenuto che i creditori, a mente dell'art. 1307 C.C., avevano la facoltà di ottenere il conseguente risarcimento del danno per intero da cia- scuno di essi. 6 Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato i ricorrenti tenuti in solido al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, come liquidate in disposi- tivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 116,76 f oltre onorari in € 1500,00 (euro millecinquecento). Così deciso in Roma addì 19.4.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE In der W und Ньюм IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello лодт 129,11 20, 66 чтот 149177 Depositata in Cancelleria Oggi, 25.1007 IL CANCELLIERE C1 Dotssa Maria Aiello ENZIA DELLE ENTRATE DOMA 54910. 200 7