Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 1
In tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).
Commentari • 2
- 1. Eccesso colposo di legittima difesaRedazione · https://ildiritto.it/ · 20 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga La fattispecie dell'eccesso colposo ricorre qualora l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, abbia posto in essere la necessaria difesa del bene giuridico minacciato, ma, per errore determinato da colpa, abbia ecceduto rispetto alla necessaria proporzione tra difesa ed offesa. – Cass. I, 13 giugno 2023, n. 41552. La fattispecie concreta posta al vaglio della Suprema Corte ha riguardato la configurabilità di un eccesso colposo di legittima difesa in luogo della fattispecie di tentato omicidio, reato per il quale il soggetto …
Leggi di più… - 2. Legittima difesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2023, n. 41552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41552 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GIAQUINTO TOMMASO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di IL AS che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41552 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di CE NO sono ascritti i reati di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, di PA IL, attinto con colpi di machete (capo 1) e di porto, senza giustificato motivo, di machete (capo 2), fatti commessi il 12 ottobre 2020. Con sentenza in data 30 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili. Con sentenza in data 30 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni quattro e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto. Il fatto veniva accertato sulla base delle affermazioni di PA IL, il quale aveva riferito di un diverbio avuto con il condomino CE NO, al quale egli aveva rimarcato di aver fumato nell'ascensore condominiale, precisando che, trovandosi i due nell'area dove si trovavano i box auto, il NO si era diretto verso il proprio garage, e ne era tornato impugnando un machete, con il quale aveva ripetutamente colpito lo IL. Al pronto soccorso veniva riscontrato che IL presentava plurime lesioni, al capo, alla mano sinistra e agli arti inferiori. In loco gli operanti rinvenivano un machete, lungo cm. 50, con tracce ematiche. CE NO, tratto in arresto, aveva fornito una diversa ricostruzione del fatto, affermando di essere stato aggredito dallo IL, di essere caduto a terra e di essersi quindi difeso, utilizzando un machete che aveva trovato sul posto. Ricostruzione del fatto ritenuta non attendibile, in quanto incompatibile con l'entità delle lesioni, inferte con particolare energia e con colpi frontali, e non con colpi dal basso verso l'alto, come riferito dall'imputato. 2. Il difensore di CE NO ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai punti relativi alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, alla qualificazione del fatto siccome compiuto per eccesso colposo di legittima difesa, al diniego dell'attenuante della 2 /mi provocazione e alla sussistenza della aggravante dei futili motivi, e, infine, in relazione al capo 2. Con riguardo alla qualificazione giuridica del capo 1, e quindi alla sussistenza o meno della causa di giustificazione della legittima difesa, anche nella forma dell'eccesso colposo, la sentenza di appello si era limitata a richiamare la condivisa motivazione della sentenza di primo grado, che aveva fondato il giudizio di non attendibilità della versione resa dall'imputato sulla direzione dei colpi di machete, senza però considerare che il consulente medico legale aveva ritenuto che i due contendenti avessero assunto una posizione frontale solo nella prima fase della colluttazione, e senza indicare dati oggettivi incompatibili con la descrizione del fatto offerta dall'imputato. Inoltre, la Corte territoriale non aveva vagliato la compatibilità della versione del fatto fornita dalla persona offesa con le lesioni subite dall'imputato a causa di un pugno e di un colpo in testa, sferrato impugnatVitna damigiana, attribuiti alla persona offesa. E' stato ritenuto che l'imputato avesse la possibilità di allontanarsi, ma tale giudizio è stato compiuto in astratto, senza considerare il concreto svolgersi dello scontro. Nel negare la sussistenza dell'eccesso colposo, la sentenza di appello aveva riconosciuto che l'imputato aveva agito eccedendo la necessità difensiva imposta dall'azione dello IL, con ciò riconoscendo proprio che l'imputato aveva ecceduto dai limiti della legittima difesa. In relazione alla insussistenza dell'attenuante della provocazione e alla sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, il secondo giudice era incorso in assenza di motivazione, avendo omesso di valutare gli argomenti addotti con l'atto di appello, laddove la difesa aveva valorizzato i pregressi contrasti tra l'imputato e la persona offesa, contrassegnati anche da una violenta aggressione subita dall'imputato, elementi significativi del fatto che l'imputato, nell'occorso, avesse agito in uno stato d'ira, covato nel corso degli anni ed esploso in occasione dell'ultimo, ed ennesimo, diverbio con IL. La sentenza di appello, infine, aveva omesso di rispondere al motivo di appello proposto in relazione alla condanna per il capo 2. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti, con la quale ha dedotto che la parte civile CE IL era stato citato a giudizio 3 come imputato del reato di lesioni aggravate commesse in danno del ricorrente nel contesto del fatto oggetto del presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. In relazione al giudizio sulla sussistenza o meno della causa di giustificazione della legittima difesa il ricorso denuncia carenza di motivazione: - per travisamento dell'accertamento compiuto dal consulente medico legale;
- per il carattere meramente congetturale dell'assunto secondo il quale le lesioni subite dalla persona offesa sarebbero incompatibili con una azione lesiva condotta per legittima difesa;
- per la omessa valutazione, nel giudizio sulle modalità del fatto, delle lesioni subite dall'imputato, incompatibili con la ritenuta precedenza dell'azione violenta dell'imputato; - per la mera apparenza della motivazione sulla possibilità, per l'imputato, di allontanarsi dal luogo del fatto. Il motivo di impugnazione, in parte qua, risulta generico, con contenuto di merito e manifestamente infondato. Il giudizio secondo il quale l'imputato - che, pacificamente, aveva colpito lo IL, ripetutamente, con colpi di machete anche al capo - non aveva agito per legittima difesa viene fondato, dai giudici del merito, sul dato fattuale, accertato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, secondo il quale l'imputato, nel corso di alterco verbale, con il condomino IL era passato alle vie di fatto,colpendolo con la menzionata arma. Sul punto, i giudici del merito si sono confrontati con l'alternativa descrizione del contesto del fatto offerta dall'imputato, il quale aveva affermato di aver agito, con le modalità descritte, solo per difendersi dall'aggressione violenta che lo IL avrebbe portato, per primo nei suoi confronti, colpendolo con un pugno al volto e con una damigiana di vetro, facendolo cadere a terra e stringendogli le mani al collo, situazione dalla quale NO avrebbe cercato di difendersi colpendo lo IL con il machete. Le sentenze di merito hanno ritenuto le dichiarazioni dell'imputato non attendibili, in quanto incompatibili con le caratteristiche delle lesioni subite dallo IL, che, come accertato dal consulente medico legale, era stato attinto al capo con più colpi, "...particolarmente violenti e tali da cagionare il taglio netto 4 della cute del cranio della vittima e la frattura delle ossa frontali e parietali" (sentenza di primo grado, pagina 3). E' stato, quindi, ritenuto che la direzione dei colpi, "frontale e non dal basso verso l'alto", fosse incompatibile con la descrizione del fatto offerta dall'imputato. 1.1. A fronte di questa motivazione le censure della difesa si risolvono in argomenti di merito, laddove viene dedotto che le sentenze non avrebbero motivato né la assoluta incompatibilità delle lesioni riportate dallo IL con una condotta tenuta per legittima difesa, né la incompatibilità delle lesioni riportate dall'imputato con una iniziale azione aggressiva dello IL. La sentenza di appello ha considerato sia le lesioni subite dalla vittima che quelle riportate dall'imputato, ritenendo che le prime fossero state inferte nel corso dell'iniziale aggressione mossa dal NO, armato di machete, e che le seconde fossero state causate, nel corso della colluttazione che era seguita, dall'azione difensiva di IL. A fronte di tale accertamento, la difesa, con i menzionati rilievi, deduce argomento attinente al merito, sostenendo che, comunque, gli esiti lesivi delle condotte dei due contendenti non erano assolutamente incompatibili con una ricostruzione del fatto che attribuisce allo IL la prima azione aggressiva. Viene quindi sottoposta al collegio una diversa lettura dei dati disponibili, orientata ad una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2. Il motivo di ricorso, poi, denuncia il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito, negativo, del così detto commodus discessus. Sul punto, la sentenza di appello (alla pagina 7) ha inteso sviluppare una argomentazione ulteriore, affermando che l'imputato, infastidito della richiesta- rimprovero dello IL in ordine al fumo nel vano ascensore, avrebbe potuto non rispondere, ignorando l'interlocuzione avviata da IL e allontanandosi. La censura motivazionale proposta si risolve in un apprezzamento critico del passaggio motivazionale, ritenuto come meramente teorico e non calato nel concreto svolgersi dei fatti. Si tratta, inoltre, di rilievo generico, che non tiene conto che il giudizio sul punto relativo alla insussistenza dell'invocata causa di giustificazione non è fondato sull'accertamento di una possibilità di fuga per l'imputato, bensì sul fatto che era stato l'imputato ad aggredire, per primo, la persona offesa. 1.3. Infine, il motivo propone una censura motivazionale in relazione al punto decisivo nella argomentazione svolta dai giudici del merito. 5 A fronte della motivazione che, nel ritenere non attendibile la versione fornita dall'imputato, aveva valorizzato le valutazioni compiute dal consulente medico legale sulla base delle caratteristiche delle lesioni riportate dalla persona offesa, la difesa denuncia travisamento dell'accertamento compiuto dal consulente medico legale, siccome dallo stesso riferito solo al momento iniziale dello scontro e non a tutta la dinamica della colluttazione. Il rilievo è manifestamente infondato. Infatti, nella verifica di attendibilità delle contrapposte versioni rese dalla persona offesa e dalla vittima - divergenti rispetto al responsabile della prima aggressione violenta - i giudici del merito hanno valorizzato l'apporto del consulente medico legale proprio perché riguardava la posizione dei contendenti nel momento in cui l'imputato aveva sferrato i colpi con il machete, accertamento che andava a riscontrare il narrato della persona offesa e a smentire quello dell'imputato. La deduzione proposta col ricorso, nel senso che il consulente aveva inteso riferirsi solo alla fase iniziale della colluttazione, costituisce argomento che conferma la valutazione compiuta dai giudici del merito, incentrata proprio sulla fase iniziale della colluttazione, che costituiva il dato rispetto al quale le versioni offerte dai protagonisti del fatto erano divergenti. 2. Con riguardo alla insussistenza della fattispecie dell'eccesso colposo in legittima difesa, il motivo di impugnazione deduce che la sentenza di appello avrebbe motivato sulla, incontestata, voluntas necandi, ma non sull'eccesso colposo, rispetto al quale la motivazione sarebbe stata contraddittoria, in quanto il giudizio negativo era stato adottato pur avendo il secondo giudice riconosciuto che l'imputato avrebbe "trasmodato" rispetto all'entità dell'aggressione subita. Si deve precisare, in diritto, che l'istituto dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen. - che determina la punibilità a titolo di colpa, ove previsto dalla legge penale, di un fatto commesso in presenza di causa di giustificazione - presuppone, appunto, che il reo abbia agito nella sussistenza in fatto dei requisiti di una causa di giustificazione, ma abbia, per colpa, ecceduto dai limiti della stessa. Con riguardo all'ipotesi di legittima difesa, dunque, la fattispecie dell'eccesso colposo ricorre qualora l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, abbia posto in essere la necessaria difesa del bene giuridico minacciato, ma, per errore determinato da colpa, abbia ecceduto rispetto alla necessa 6 proporzione tra difesa ed offesa (Sez. 1, n. 8999 del 24/09/1997, Merola, Rv. 208474). Ne consegue, dunque, che presupposti della fattispecie di cui all'art. 55 cod. pen. in relazione alla legittima difesa sono, da una parte, la sussistenza dei requisiti della causa di giustificazione e, dall'altra, il superamento solo colposo, e non volontario, del limite costituito dalla proporzione tra il bene giuridico minacciato dall'offesa altrui e quello leso dalla reazione difensiva. Tale inquadramento giuridico rende evidente la manifesta infondatezza della censura motivazionale proposta, in quanto l'accertamento compiuto - e motivato in termini in questa sede non censurabili - in ordine alla insussistenza della legittima difesa rende improponibile il tema della sussistenza dell'eccesso colposo. Il passaggio motivazionale che il ricorrente valorizza a fondamento della censura di contraddittorietà della motivazione riguarda il punto relativo alla circostanza aggravante della provocazione, tema rispetto al quale il secondo giudice ha ritenuto, come argomento ulteriore, che la condotta dell'imputato fosse sproporzionata rispetto all'ipotizzabile fatto ingiusto dello IL. La censura del ricorrente, proposta in relazione alla fattispecie dell'eccesso colposo, risulta dunque manifestamente infondata, in quanto relativa a passaggio motivazionale che concerne la circostanza attenuante della provocazione. 3. Il ricorso ha censurato sotto il profilo motivazionale anche il giudizio relativo alla insussistenza della provocazione e alla integrazione della circostanza aggravante dei motivi futili. A fronte della sentenza di primo grado - che aveva ritenuto integrata la contestata circostanza aggravante, risultando la condotta lesiva attuata in risposta alla domanda dello IL rivolta all'imputato se avesse fumato all'interno del vano ascensore - l'atto di appello aveva sostenuto, in fatto, che la condotta del NO era stata preceduta da un acceso diverbio nel corso del quale i due contendenti si erano rivolte "reciproche accuse circa passati episodi", di tal che, da una parte, l'aggressione dell'imputato non era stata determinata da ragioni così lievi e banali e, dall'altra, che l'interlocuzione avuta con IL aveva fatto esplodere un'ira, maturata nel corso dei precedenti e gravi contrasti e dal NO a lungo repressa. Le sentenze di merito hanno ritenuto che il fatto si fosse svolto secondo quanto narrato dalla persona offesa, non solo quanto all'individuazione del soggetto che per primo era passato alle vie di fatto (l'imputato), ma anche quanto alla causa del diverbio che aveva preceduto l'aggressione, diverbi ,\)_....,d..._ 7 determinato dalla richiesta dello IL al NO se avesse fumato nel vano ascensore, condotta che il regolamento condominiale vietava. Coerentemente con tale accertamento è stato ritenuto, da una parte, che l'aggressione fosse stata determinata da futile motivo (l'insofferenza del NO rispetto alla domanda dello IL), e non da un fatto ingiusto altrui. In particolare, la sentenza di appello ha motivato l'accertamento compiuto, evidenziando che anche l'imputato aveva riferito che "a scatenare la lite era stato il diverbio sul fumo di sigaretta in ascensore". Il ricorso, con prospettiva attinente al merito, ha riproposto l'assunto secondo il quale l'imputato si era determinato all'aggressione perché in stato d'ira determinato dai pregressi contrasti con lo IL ed esploso in occasione dell'ennesimo diverbio, seppur attivato dalla domanda di cui si è detto. Il motivo sul punto, dunque, sollecita il collegio ad una nuova valutazione del merito, al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità. 4. Con riguardo alla condanna per il capo 2 il ricorso denuncia assenza di motivazione sul capo, pur oggetto di impugnazione con l'atto di appello. Il motivo è generico, in quanto non specifica i temi rispetto ai quali la sentenza di appello avrebbe omesso di rispondere. Tanto più che la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che l'imputato, nel contesto del fatto di cui al capo 1, avesse portato un machete al di fuori della propria abitazione, e per un fine (l'aggressione dello IL) che non ne dà giustificazione. 5. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame della memoria di motivi aggiunti. Il ricorrente è tenuto alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come indicato in dispositivo. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IL PA, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13 giugno 2023.