Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, al fine del verificarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 23914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23914 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 14/05/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1330
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 11556/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IO, n. a Milano il 15/08/1973;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 22/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Fiorella G., che si è riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. CI IO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Monza, dichiarando non doversi procedere per le violazioni commesse fino al dicembre 2005 perché estinte per prescrizione, ha confermato per le violazioni commesse dal gennaio ad agosto 2006 la condanna pronunciata per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1, in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. Con un unico motivo lamenta la falsa applicazione della legge processuale e la illogicità della motivazione. In particolare censura il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto regolarmente notificato l'avviso di accertamento da parte dell'Inps, con ciò ritenendo inutilmente decorso il termine di tre mesi previsto per la regolarizzazione ed escludendo l'operatività della causa di non punibilità invocata dall'appellante. Il giudice d'appello ha infatti affermato, utilizzando un ragionamento presuntivo inammissibile e privo di ogni dignità probatoria, che, seppure alla data di notificazione dell'avviso, l'imputato non era più residente in Seveso, ove risultava indirizzato il plico postale, ma in Limbiate, il plico sarebbe risultato comunque ricevuto da soggetto abilitato a riceverlo in luogo del destinatario, essendo stata la cartolina di ricevimento sottoscritta con firma illeggibile senza che l'imputato abbia mai sporto querela di falso in relazione a tale sottoscrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto premesso che secondo l'indirizzo interpretativo di questa Corte, non contrastato da pronunce di segno opposto, la comunicazione dell'accertamento della violazione di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi alla stessa il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 ne' quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e ben può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis, Rv.237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue che, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che ben può presumersi qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. Sez. fer. 5 agosto 2008, n. 44542, Varesi, Rv. 242294); ne' potrebbe assumere rilievo l'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario a fronte della corretta indicazione del destinatario della contestazione e dell'indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata specie in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa (da ultimo, Sez. 3, n. 30241 del 29/07/2011, Romano, non massimata, e Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, non massimata). Nella specie, tuttavia, risulta dalla motivazione della stessa sentenza impugnata che la comunicazione venne inviata in luogo (Seveso) ove l'interessato non aveva più la residenza, sicché la presunzione secondo cui la consegna della raccomandata viene effettuata solo nei confronti di chi si professi abilitato al ricevimento per conto del destinatario, presunzione che fonda l'indirizzo e le conclusioni appena rammentate, non può, evidentemente, operare. Intanto, infatti, detto ragionamento presuntivo può valere in quanto, appunto, la comunicazione sia effettuata nel luogo di residenza o di domicilio dell'interessato e non in luoghi rispetto ai quali non è dato conoscere di elementi di collegamento effettivo con il destinatario. Consegue che, non risultando ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Inps, e non contenendo il decreto di citazione a giudizio l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso che consentano, secondo quanto enunciato da questa Corte (Sez. U., n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268), di equiparare la notifica del decreto di citazione alla notifica del suddetto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio (cfr. Sez.3, n. 5852/13 del 15/11/2012, Cucurachi, non massimata;
Sez. 3, n. 6515 del 15/11/2012, Spitaleri, non massimata).
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano affinché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione del principio di diritto appena enunciato sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014