Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 2
In tema di legittima difesa, affinchè sussista la proporzione fra offesa e difesa occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con giudizio "ex ante", sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito che fra i beni giuridici in conflitto. Ne consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell'interesse leso (la vita o l'incolumità della persona) sia enormemente più rilevante , sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (il patrimonio), ed il danno inflitto (morte o lesione personale) abbia un'intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (sottrazione della cosa).
L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Mentre, si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'impiego di un fucile puntato in direzione del capo della vittima eccedesse i limiti della necessità di difendere il proprio bestiame da un tentativo di furto, e non potesse quindi attribuirsi ad un errore scusabile, bensì ad una condotta difensiva sproporzionata).
Commentari • 9
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L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2004, n. 45407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45407 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/11/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1223
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 006797/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA RM GI N. IL 11/07/1957;
avverso SENTENZA del 11/11/2003;
CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. L. Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza in data 11.11.2003, in parziale riforma di quella 22.2.2002 del Tribunale di Nuoro, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione omicidiaria, riduceva ad anni 3 mesi 4 e giorni 20 di reclusione la pena inflitta a DD CA, riconosciuto colpevole del delitto di tentato omicidio, eseguito mediante esplosione di almeno due colpi di fucile cal. 12
contro
GO AS, introdottosi all'interno del suo ovile con intenti furtivi, che rimaneva gravemente ferito (il 10.4.1993 in terr. di Nuoro).
La Corte distrettuale ripercorreva innanzi tutto il succedersi dei fatti che avevano condotto all'azione lesiva dell'imputato, come ricostruiti sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso, degli accertamenti di p.g. e delle consulenze medico-legale e balistica, condividendo sostanzialmente la ricostruzione fattuale del primo giudice, in punto di dolo omicidiario diretto o alternativo a quello di lesioni, e di esclusione della legittima difesa sia pure putativa, neppure per il profilo dell'eccesso colposo.
Il difensore del DD ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, articolando, anche mediante successive memorie e motivi aggiunti ritualmente depositati, plurimi motivi di gravame, sotto il duplice profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla corretta ricostruzione probatoria dei fatti, e dell'inosservanza ed erronea applicazione: a) degli artt. 56 e 575 c.p. per l'insussistenza degli estremi della univocità e idoneità
degli atti posti in essere dall'imputato, anche per il profilo psicologico del dolo omicidiario, attesa l'incompatibilità del tentativo con il dolo eventuale;
b) degli artt. 52 e 55 c.p., sussistendo nella specie i requisiti della scriminante della legittima difesa, quanto meno per l'aspetto dell'eccesso colposo, in relazione alle caratteristiche di proporzione della reazione a fronte dell'attualità del concreto pericolo costituito dalla presenza dei ladri all'interno dell'ovile dell'imputato, in piena notte e in aperta campagna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Deve essere innanzi tutto esaminato il profilo di gravame dedotto dall'imputato a sostegno della versione difensiva dell'assenza di dolo omicidiario. Ed invero, in tema di legittima difesa, colui il quale agisce in tale stato vuole l'evento quale conseguenza della propria azione diretta a difendere un diritto posto in attuale pericolo da un'offesa ingiusta altrui: egli ha volontà e, quindi, dolo di produrre quell'evento penalisticamente riprovevole nella sua oggettività. Ne consegue che della sussistenza dell'elemento intenzionale in ordine all'evento va eseguita una preliminare indagine diretta all'accertamento della sua volizione, costituendo obbligo del giudice, prima di ritenere operante l'esimente, nella sua effettività, putatività o eccesso, accertare se l'agente avesse con la sua azione inteso provocare quelle conseguenze che costituiscono l'evento del reato. La punibilità dovrà essere esclusa soltanto se, da una successiva indagine, dovesse risultare che la intenzionalità nella produzione dell'evento fosse stata determinata da una necessità difensiva di diritti ingiustamente offesi;
ed infine va affrontato, perché condizionato all'accertamento della intenzionalità e della previsione dell'evento, nonché alla necessità e legittimità della difesa, l'esame dei beni tutelati e dei mezzi difensivi posti in essere, in funzione del conseguenziale giudizio, ove ricorra, sull'eccesso per sproporzione.
Nella fattispecie in esame il giudice del merito ha affrontato approfonditamente l'esame dei dati processuali, al fine di verificare - e darne motivata e logica contezza - se l'agente avesse voluto, nei termini sopra specificati, uccidere l'aggressore. Il DD, accortosi di un tentativo di furto delle pecore custodite nell'ovile, in aperta campagna e in piena notte, aveva esploso almeno due colpi di fucile cal. 12 caricato a pallini n. 9 all'indirizzo di una persona che dall'interno del recinto stava scaraventando fuori le bestie, attingendo al volto (con perforazione di entrambi i bulbi oculari e contusione del parenchima cerebrale dei lobi frontali e temporale e edema cerebrale diffuso), all'arto superiore sinistro e agli arti inferiori. L'azione era idonea a cagionare la morte per la distanza di sparo (12 metri) e la posizione dello sparatore (posto più in alto di cm. 80 rispetto alla vittima, la cui sagoma era ben visibile nonostante l'ora notturna), per la micidialità dell'arma usata e l'energia cinetica del tipo di munizionamento, per la zona del corpo attinta (il volto). La condotta lesiva, posta in essere volontariamente dal DD che era esperto nell'uso delle armi, era dunque assistita da dolo omicidiario, non eventuale bensì diretto, sia pure alternativo a quello di lesioni.
Il supporto argomentativo delle motivazioni di entrambi i giudici di primo e di secondo grado - coerenti sul punto della ricostruzione del fatto e della volontà omicidiaria - appare dunque esaustivo, corretto e logicamente ineccepibile. Le doglianze del ricorrente, con le quali si chiede sostanzialmente il riesame nel merito della vicenda omicidiaria, non consentito in sede di legittimità, si palesano dunque inammissibili.
3. - Con il secondo motivo di gravame la difesa dell'imputato afferma che sussisterebbero, nel caso concreto, i requisiti della scriminante della legittima difesa, sull'assunto che anche i diritti patrimoniali possono essere difesi con l'uso delle armi quando tale comportamento costituisca l'unico mezzo per impedire l'aggressione del patrimonio. La tesi difensiva della legittima e proporzionata reazione all'offesa in atto contro il patrimonio dell'aggredito s'interseca evidentemente - per le correlate questioni di diritto - con l'ulteriore censura mossa dal ricorrente all'apparato motivazionale della sentenza relativamente all'apprezzamento negativo circa la configurabilità dell'eccesso colposo.
La Corte distrettuale ha affermato in proposito che, nonostante l'unicità del mezzo di difesa disponibile nel caso concreto contro l'aggressione patrimoniale, la condotta lesiva non era scriminata dalla legittima difesa sia pure putativa, neppure per il profilo dell'eccesso colposo. L'azione difensiva si palesava sproporzionata rispetto all'offesa, ne' la sproporzione era ascrivibile all'inadeguata valutazione delle conseguenze del proprio comportamento imprudente. Il DD, a difesa del diritto di proprietà a fronte dell'attualità del pericolo di furto del bestiame, piuttosto che fare fuoco con il fucile contro uno degli autori del tentativo di furto entrato nel recinto dell'ovile, ben avrebbe potuto e dovuto esplodere uno o più colpi verso l'alto a scopo dissuasivo o intimidatorio. D'altra parte, egli non poteva neppure sopra valutare l'entità del pericolo per la sua persona e porre in essere una reazione spropositata per errata percezione delle circostanze esterne, poiché, resosi conto che l'attenzione dei malfattori era diretta solo contro il gregge, ben poteva valutare con calma le modalità dell'azione da opporre all'incursione dei ladri. Mette conto innanzi tutto di osservare che i presupposti essenziali della legittima difesa, ammessa nei confronti di tutti i diritti - personali e patrimoniali - sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima. Mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa ed offesa. L'eccesso colposo nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio-temporale e personale sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante, col superamento dei limiti a quest'ultima dovuto ad un errore di valutazione.
Dato atto che nel vigente ordinamento penalistico, a differenza del codice Zanardelli, è consentita la reazione a difesa anche di diritti patrimoniali, purché sussista la proporzione e la violenta condotta difensiva costituisca l'unico mezzo per impedire l'aggressione al patrimonio, esattamente la Corte distrettuale ha giudicato presenti, nella specie, i requisiti dell'attualità del pericolo, dell'ingiustizia dell'offesa e della necessità di difesa, poiché il soggetto si trovava nell'alternativa tra reagire al tentativo di furto del bestiame o subirne l'ineludibile spossessamento. E però, nemmeno può seriamente dubitarsi della correttezza logica e giuridica della successiva proposizione, secondo cui il prevenuto attuò un'azione difensiva sproporzionata all'offesa, segnatamente per le modalità dell'azione stessa evidentemente eccessiva rispetto al pericolo in atto e al danno minacciato.
L'apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa, che postula un confronto valutativo fra due termini, formulato con giudizio ex ante in riferimento sia ai mezzi usati ed a quelli a disposizione dell'aggredito che ai beni giuridici in conflitto, e che non può non essere qualitativo e relativistico, concerne pur sempre il bene di un aggressore e il bene di un aggredito.
Di talché, pur ammettendosi che questi, nel difendersi, non sia in grado nella situazione concreta di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione, ritiene il Collegio (argomentando dal principio affermato dall'art.
2.2 lett. a Conv. eur. dir. uomo, per il quale l'omicidio non può essere scriminato se non per "assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale") che il requisito della proporzione venga comunque meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso - la vita e l'incolumità della persona - sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, di quello difeso - il patrimonio -, ed il male inflitto dall'aggredito - morte o lesioni personali - abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato - la sottrazione della cosa -.
Deve aggiungersi che, in tema di legittima difesa, le espressioni "necessità di difendere" e "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" contenute nell'art. 52 c.p. vanno intese nel senso che la reazione dev'essere nella circostanza l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela del diritto aggredito. Ed allora, anche sotto questo profilo, correttamente non è stata riconosciuta la difesa legittima perché, valutate la natura e l'entità del pericolo di offesa che incombeva realmente sul l'aggredito e la circostanza che la vittima fosse stata colpita mentre era intenta nell'operazione di scaraventare le pecore fuori dal recinto, non si poteva certo dare valore risolutivo al solo accertamento della singolarità del mezzo disponibile, in concreto adoperato, nel manifestarsi della reazione difensiva. Quello strumento micidiale - il fucile cal. 12 - ben poteva essere usato con modalità diverse (ad esempio: sparando uno o più colpi in aria a scopo intimidatorie dissuasivo), verosimilmente proporzionate ed adeguate, in base all'id quodplerumque accidit, a fronteggiare il pericolo imminente di sottrazione del bene. 4. - Parimenti infondato risulta il motivo di gravame riguardante l'erronea applicazione dell'art. 55 c.p.. L'eccesso colposo si verifica allorché la giusta proporzione tra offesa e difesa sia venuta meno per colpa, intesa questa come errore inescusabile - per precipitazione, imprudenza, imperizia - nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Si è invece fuori dallo schema dell'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati non per precipitazione, imprudenza, o leggerezza nella valutazione dell'entità del pericolo o della proporzione tra difesa ed offesa, bensì in conseguenza della scelta deliberata di una determinata condotta reattiva, la quale comporti il superamento, cosciente e volontario, dei limiti suddetti, trasfigurandosi in tal caso la legittima difesa in uno strumento di aggressività privo di ogni fondamento etico.
Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello, dopo avere affermato che l'azione difensiva si palesava sproporzionata rispetto all'offesa, segnatamente per le modalità dell'azione stessa evidentemente eccessiva rispetto al pericolo in atto e al danno minacciato, ha sostenuto che l'impiego del fucile con modalità (arma puntata in direzione del capo della vittima ed esplosione del colpo) eccedenti i limiti della necessità di difendersi, non può attribuirsi ad un errore scusabile, non ipotizzabile anche considerata l'esperienza del DD, pratico di armi, che avrebbe dovuto indurre l'imputato ad un uso prudente del fucile. Orbene, se il puntare l'arma e far fuoco in direzione del capo della persona intenta a rubare il bestiame, furono azioni volute dall'agente, non già il frutto di errori esecutivi, addirittura deliberatamente selezionate in alternativa ad altre azioni (quella di sparare in aria alcuni colpi a scopo dissuasivo), pure adeguate alla situazione del momento, viene ad essere negata in radice la stessa possibilità di errore nell'esecuzione della sproporzionata condotta difensiva dell'aggredito.
5. - I motivi di gravame risultano pertanto infondati e il ricorso va respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2004.