Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
L'individuazione in dibattimento dell'autore del reato costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi si dica certo della identificazione.
Commentario • 1
- 1. Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 28972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28972 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA UI - Consigliere - N. 1004
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 4821/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO GI N. IL 25/04/1980;
GO AT N. IL 27/04/1981;
avverso la sentenza n. 26/2010 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 25/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. SEMESE S. che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 2.2.2005 la Corte di Assise di Napoli affermava la penale responsabilità di SO CI, GO UI e GO VA in ordine ai reati loro ascritti di omicidio, tentato omicidio, detenzione porto illegale di un revolver con matricola abrasa con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, condannando gli imputati a pena di giustizia.
2. I fatti riguardano l'agguato a mano armata avvenuto verso le ore 4,30 della mattina del 16.2.2003 compiuto da due killer a volto scoperto che avevano fatto irruzione nell'esercizio commerciale "Pescheria del Mare" gestito da LL AL, per conto dei fratelli AR CI e SC. Il LL, preso di mira dai killer, era rimasto indenne essendosi rifugiato in un locale adibito ad ufficio protetto da vetri blindati, mentre i suoi dipendenti MA NN, LE IP e OL UI venivano attinti dai colpi sparati dagli aggressori: il primo decedeva immediatamente, il secondo moriva poco dopo in ospedale ed il terzo riportava solo ferite.
3. Con sentenza del 4.7.2006 la Corte di Assise di Appello di Napoli - su appello degli imputati GO - confermava la prima decisione. La Corte di Cassazione con sentenza del 22.5.2007, a seguito di ricorso degli imputati, annullava con rinvio detta decisione.
4. La successiva sentenza del 31.1.2008 della Corte di Assise di Appello, all'esito di rinnovazione del dibattimento durante il quale era sentito SO CI, un imputato in reati connessi PI CI ed effettuata la ricognizione formale degli imputati da parte del LL, assolveva gli imputati dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
5. A seguito di ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, detta sentenza era annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data 19.1.2010. 6. Con sentenza del 25.10.2012 la Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado.
7. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del difensore deducendo:
7.1. violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192, 195 e 533 c.p.p. per violazione dei criteri legali della prova liberatoria costituita dalle dichiarazioni del collaboratore NI IO, SO CI e IS PP UN che avevano escluso la responsabilità degli imputati ed alla luce delle quali doveva essere rivalutato - alla stregua dello stesso principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente - l'intero compendio indiziario costituito dalle ondivaghe ed inattendibili dichiarazioni della p.o. LL, soggetto contiguo al clan AR;
in particolare, quanto alle dichiarazioni del NI era stata erroneamente affermata la presenza dei GO all'incontro decisivo con il NA, non dichiarata dal collaboratore che, inoltre, aveva escluso la responsabilità degli imputati sulla base di circostanze di fatto cadute sotto la sua diretta percezione;
le dichiarazioni liberatorie di SO CI, di esse doveva potersi fare uso in favore dell'imputato; quelle del IS, che avallavano un inquinamento probatorio proveniente dal clan AR del riconoscimento degli imputati effettuato dal LL, esse - da una lato - dovevano ritenersi pienamente utilizzabili in quanto la fonte "de relato" (BO AR) era deceduta ed il relativo patrimonio conoscitivo era assolutamente attendibile;
d'altro canto, la Corte aveva irragionevolmente negato la escussione di coloro che erano presenti alle confidenze ricevute dal BO, travisando il propalato dello stesso IS che aveva fornito -peraltro - preciso riscontro all'inquinamento probatorio proveniente dai AR, logicamente giustificato proprio dalla concreta minaccia che i GO, quali "killer del clan Rinaldi/Reale", rappresentavano per i AR. Infine, illogica era la motivazione in ordine alla permanenza del LL sul posto rispetto alle informazioni rese dal IS in ordine ai comportamenti di coloro che si rendevano protagonisti di accuse.
7.2. Violazione ex art. 606, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)
e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ritenuto superamento delle falsità dichiarate dalla p.o. in ordine ai suoi contatti con AR CI sulla base del contesto malavitoso in cui la stessa p.o. era inserita e che, invece, avrebbe dovuto cristallizzare la inaffidabilità del suo riconoscimento per l'avvenuto inquinamento probatorio. Si deduce, nell'ambito di questo motivo, travisamento per omissione e omessa valutazione delle censure difensive anche in ordine al riconoscimento operato dalla persona offesa con particolare riguardo alla descrizione fisica dei killer, le cui contrastanti versioni non sono state considerate dalla Corte di merito, essendo state oggetto di modifiche ed inspiegabili arricchimenti nel corso del tempo, specie con riferimento al GO VA.
7.3. Con motivi nuovi sono stati dedotti:
7.3.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) per motivazione apparente e travisante con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI concernenti sia l'assenza dei GO alla riunione preparatoria, sia l'identità dei killer che vide partire, sia le ragioni che determinarono i NA a provvedere a tutte le spese;
motivazione illogica con riferimento al materiale intercettivo, tenuto conto che in nessuna conversazione si fa riferimento all'agguato, avvenuto in un giorno diverso, un mese di verso ed orario diverso dai riferimenti contenuti nelle captazioni.
7.3.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine sia alle considerazioni svolte dal CTP
dott. margiotta in ordine all'esito dell'esame dello stub avendo la Corte erroneamente valorizzato quale indizio per GO VA e quale prova per GO UI, sia alle dichiarazioni del teste miele ciro in ordine alla contaminazione ambientale prodottasi a carico del GO UI in ragione della collaborazione da questi prestata, il giorno prima dei fatti, per la riparazione di un cancello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
2. La sentenza gravata. Il punto nodale della vicenda processuale è stato individuato nella verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla parte offesa e testimone oculare LL AL, vittima designata dell'agguato, che ha riconosciuto negli attuati ricorrenti i killer del sanguinoso agguato. La Corte territoriale - richiamate in dettaglio le scansioni investigative e dibattimentali - ha ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del predetto LL e pienamente affidabile il riconoscimento dei due imputati dallo stesso eseguito più volte nella prima fase delle indagini e confermato nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado in tre udienze. Tanto sulla base delle seguenti argomentazioni (v. pg 13 e ss. della sentenza):
A) la p.o. era a pochi centimetri di distanza rispetto a colui che ebbe a sparargli al di là del vetro blindato, poi riconosciuto in GO UI, come pure rispetto all'altro malvivente che lo accompagnava, riconosciuto in GO VA, visto in fondo alle scale, che insieme al primo era visto sparare - dopo essersi resi conto di non aver potuto uccidere il LL - con rabbia e stizza più colpi contro gli altri presenti nell'esercizio commerciale. Tale sua posizione rispetto agli aggressori gli aveva consentito di descriverne la corporatura, l'età l'abbigliamento di entrambi in dibattimento, senza poter offrire i precisi dati somatici, con poche minime imprecisioni, ritenute assolutamente non rilevanti, rispetto alla sua seconda deposizione alla p.g. del 16.2.2003 in cui aveva deciso di superare la sua precedente reticenza. In particolare, la p.o. ricordava in dibattimento - confermando gli atti di individuazione personale effettuati poche ore dopo l'agguato - il volto dei due aggressori: GO UI come lo sparatore al di là del vetro blindato e GO VA, posto nella parte bassa della rampa di scale dalla quale il LL poteva perfettamente vedere perché posto sul punto alto della stessa rampa;
del secondo aggressore aveva potuto percepire la reazione "impietrita" dopo aver visto il colpo sparatogli dal suo complice infrangersi contro il vetro blindato. Inoltre, lo stesso LL ricordava di aver riconosciuto GO VA come colui che aveva accompagnato il SO una prima volta presso la pescheria ricordando anche un "segno" sugli zigomi della cui effettiva esistenza si dava atto al verbale dibattimentale. B) vi sono "riscontri logici" alle dichiarazioni di quest'ultimo costituiti:
B1) dal contesto - la faida tra il gruppo MA e le famiglie NA/RE) - in cui il fatto si è dimostrato inserito: Il LL, in altri termini, sebbene non conoscesse i suoi aggressori e non ne avesse fatto i nomi, ha riconosciuto i responsabili dell'agguato proprio in soggetti che facevano parte del gruppo criminoso, soggetto all'epoca a controlli investigativi, è risultato aver preso la decisione di eliminarlo. Tanto emerge:
a) dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI sulla partecipazione al clan RE dei GO e sulla faida nonché della determinazione dei NA di colpire i AR eliminando proprio il LL che gestiva la pescheria intestata ai figli di AR NN ai quali versava parecchi milioni a settimana, raccontando di un incontro al riguardo in cui erano presenti i GO;
b) dal contenuto delle intercettazioni telefoniche alle quali partecipavano personalmente i GO, oltre al SO, in relazione alle attività estorsive ed allo spaccio di droga del clan NA/RE, all'attività di mantenimento delle famiglie degli associati in carcere, dei pericoli per l'incolumità personale ed alla predisposizione di un agguato;
c) dalle dichiarazioni del dott. Agricola che confermava l'esistenza della feroce falda.
B2) dal racconto dello stesso NI - da valutarsi in uno alle richiamate captazioni - in ordine a quanto da lui visto la sera/notte dell'agguato in relazione alla partenza dalla casa dei fratelli GO -vero e proprio "covo" del clan - del gruppo di persone che ebbe poi ad eseguire l'agguato. Sul punto la Corte avalla il criterio del primo giudice distinguendo le informazioni provenienti dalla diretta osservazione da parte del collaboratore da quelle che, invece, risultano essere sue personali valutazioni. Le prime hanno ad oggetto i movimenti di parecchi componenti del clan NA nei pressi dell'abitazione dei GO quella notte e del colloquio l'assicuratore, la mattina dell'arresto dei GO, con NA NN nonché al colloquio con gli stessi GO ed il SO sull'agguato: mentre i primi avevano negato di avervi partecipato, il secondo aveva risposto solo con un sorriso. Le seconde - che hanno portato il collaboratore ad esprimere il suo convincimento sulla estraneità dei GO all'agguato - si basano sui colloqui con i GO - evidentemente interessati a negare la loro responsabilità - e con il NA - interessato a non essere accusato di aver utilizzato uomini non del proprio clan per l'esecuzione del delitto, a fronte del divieto di NE RE che si era chiamato fuori dalla vicenda, da lui ritenuta estranea alla sua famiglia (l'omicidio doveva essere la "risposta" del clan AR all'omicidio di NA SC). Secondo la Corte l'erroneità delle convinzioni soggettive del NI sull'innocenza dei GO si disvelava anche seguendo le sue stesse dichiarazioni sullo svolgimento dei movimenti di quella notte: egli non aveva potuto vedere chi fossero gli occupanti della Fiat Punto celeste partita dall'abitazione dei GO;
non ha potuto confermare di aver visto i due fratelli durante la sua osservazione;
come pure risultava significativo che, all'accusa rivolta al NA secondo la quale se i due GO erano in carcere "per colpa loro" se ne dovevano far carico per mantenimento e avvocati, lo stesso NA aveva assicurato quell'interessamento, desumendo la Corte che la "colpa" altro non era che quella di aver utilizzato uomini del gruppo RE violando il detto di NE RE.
B3) le dichiarazioni dibattimentali di AR CI sull'incontro avuto in Questura con il LL che gli aveva riferito di aver riconosciuto con certezza poco prima in quegli uffici gli autori - dell'agguato.
B4) l'esito degli stub sui giubbotti dei due imputati: quello relativo al GO UI aveva riportato esito univocamente riferibile allo sparo di arma da fuoco;
quello relativo al GO VA esito indicativo ma non esclusivo dello sparo. La Corte, quindi, ha dedicato il suo esame alle argomentazioni difensive volte a minare la attendibilità del LL:
a) In relazione alle difformità sulla condotta successiva alla fuga dei killer e sui negati contatti con il AR, ha ritenuto che tali discrasie siano da valutare in uno alla prima reticenza del LL che nell'immediatezza dirà di non aver riconosciuto i GO: comportamenti univocamente riconducibili alla preoccupazione della parte offesa di contattare i suoi più diretti referenti (i AR), avendo subito percepito la natura e portata dell'agguato, soprattutto per ricevere adeguata protezione. Concludendo per l'irrilevanza di tali discrasie in ordine al riconoscimento dei GO.
b) Ha ritenuto irrilevante la discrasia in ordine alle circostanze della visione degli imputati presso gli uffici della Questura, casualmente in corridoio (versione della pg) o dietro uno specchio (versione della p.o.), posto che in entrambi i casi la p.o. ebbe a vedere personalmente gli attuali imputati.
c) Ha escluso la validità dell'assunto secondo il quale si sarebbe realizzata una "sovrapposizione di immagini" in capo alla p.o., dovuto alla reiterazione delle individuazioni, tale da convincerlo di una "falsa verità", già giudicata irrazionale dalla sentenza rescindente.
d) Quanto alle dichiarazioni del SO rese nel primo giudizio di rinvio, le ha valutate inattendibili ed incredibili, essendo contraddittorie con le precedenti e per la negazione anche del fatto proprio, ormai coperto da giudicato.
e) Quanto all'esito negativo della ricognizione formale effettuata dal LL in sede di primo rinvio, lo ritiene inaffidabile in ragione del tempo trascorso, del contesto e della collocazione malavitosa del teste e degli imputati. Ritiene, diversamente, affidabili i primi atti di individuazione personale siccome non soggetti a influenza inquinante del clan di riferimento del LL, posto che non fu lui ad indicarli alla p.g. ma fu quest'ultima a porli al suo cospetto in ragione di autonome precedenti investigazioni. Individuazione, come già detto, che - oltre che confermata nel corso del processo - si collega del tutto logicamente ed univocamente con tutte le altre richiamate acquisizioni processuali.
f) Ha ritenuto inidonee ad intaccare le acquisizioni probatorie le dichiarazioni del 10.7.2012 di IS PP circa l'asserito condizionamento da parte dei AR di uno dei testimoni dell'agguato in ordine agli esecutori materiali ottenendo la condanna di "due killer del clan Rinaldi". Rilevandone la provenienza "de relato" da un soggetto deceduto, BO AR, ne ha ritenuto la non verificabilità del loro contenuto e della provenienza in capo al BO, nonché la imprecisione circa le modalità ed i tempi di tali confidenze;
non mancando di ricordare la riferita posizione di contrasto del BO con gli stessi AR. Ne ha, infine, sottolineato l'evidente ed insormontabile contrasto con la genesi delle accuse del LL posto che non fu lui ad indicare i GO, individuati dalla p.g. attraverso pregresse investigazioni, e l'incredibilità logica rispetto ad una "calunnia" non rivolta ad esponenti apicali del clan. Nè, infine, sarebbe incongrua la circostanza secondo la quale il LL "restò sul posto" in epoca successiva ai fatti spiegandosi essa come effetto raggiunto della ricercata protezione da parte del clan AR. g) Ha negato rilievo ai fini della attendibilità del LL al certificato penale ed ai carichi pendenti desumendosi da essi una già comprovata personalità che non intacca le originarie accuse.
3. Ricorda questo Collegio che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2 sent. n. 7035 del 9.11.2012, rv.254025, imputato De Bartolomei) e impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, Sentenza n. 17921 del 03/03/2010 Rv. 247449 Imputato: Giampà).
4. Nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile inoltre ribadire, in via generale, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito. Invera, come da consolidato orientamento (Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636, P.C. in proc. Buraschi), ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
5. In tema di mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza, l'uno o l'altro di tali vizi (o entrambi) sussiste, a seconda dei casi, quando la motivazione non risponda ad uno o a più dei tre requisiti costituiti: dalla completezza (cioè dalla presa in esame di tutte e sole le risultanze potenzialmente utili ai fini del decidere); dalla correttezza (cioè dalla rispondenza tra gli elementi assunti a base della decisione e quelli effettivamente offerti dal processo); dalla logicità (cioè dalla osservanza, nella ricostruzione dei fatti e nella formulazione dei giudizi, delle regole dettate dalla ragione e dalla esperienza) (Sez. 1, Sentenza n. 7522 del 04/06/1991 Rv. 187793 Imputato: Passante).
6. Orbene, fatte queste premesse d'ordine generale e sviluppando coerentemente i principi suesposti, secondo il Collegio la sentenza impugnata non regge al vaglio di legittimità, palesandosi assenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine a profili probatori decisivi per la affermazione di responsabilità.
7. Il fondamento della impugnata affermazione di responsabilità è la attendibilità della deposizione dibattimentale della parte offesa LL svoltasi in primo grado con la quale la p.o. ha confermato la individuazione personale, effettuata nel corso delle prime investigazioni, degli attuali imputati come autori materiali della sanguinosa vicenda avvenuta nella pescheria gestita dal LL.
8. Ritiene, quindi, il Collegio che debba essere invertito l'esame dei motivi di ricorso - dovendosi ritenere logicamente precedenti le deduzioni mosse nell'ambito del secondo motivo di ricorso in relazione al profilo della coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni della p.o. in ordine al riconoscimento degli imputati quali autori materiali dell'agguato.
9. La fonte probatoria - la persona offesa - ed il suo oggetto specifico - la individuazione personale in precedenza resa - impongono di richiamare i principi di diritto in materia di valutazione della prova al riguardo che vincolano la motivazione del giudice così rilevando nell'ambito del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) articolato dai ricorsi.
10. Le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, puttuttavia è necessaria la previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Rv. 253214 Imputato: Bell'Arte ed altri.); e la possibile e legittima valutazione frazionata delle dichiarazioni della p.o. comporta l'onere del giudice di dare conto con adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto alla detta valutazione frazionata (Sez. 6, Sentenza n. 3015 del 20/12/2010 Rv. 249200 Imputato: Farruggio). 11. Questa Corte regolatrice ha insegnato (Sez. 6, Sentenza n. 5401 del 06/04/2000 Rv. 216143, Imputato: La Vardera A e altri) che l'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso ed autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 c.p.p.; essa è, infatti, inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla persona offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato (Sez. 3, 26 aprile 1999, Cucurullo) L'individuazione - sia personale sia fotografica - costituisce, allora, un operazione procedimentale a struttura complessa che, nei confronti di chi è chiamato ad effettuarla, si presenta (al pari della ricognizione), con connotazioni diverse dalla dichiarazione sia pure caratterizzata da specifici dati di qualificazione perché comunque preordinati ad un momento gnoseologico esponenziale incentrato nella stessa finalità dell'atto individuativo. Quel che contrassegna l'individuazione è la sua necessaria immediatezza che mentre, per un verso, ne designa, almeno sul piano fenomenico, l'efficacia dimostrativa, per un altro verso, la rende operante entro termini di "rischio" che il pubblico ministero ha l'onere di valutare;
lo comprova sia la sua natura di atto "non garantito" dalla partecipazione del difensore sia l'impossibilità per la parte privata di precluderne l'espletamento attraverso l'assunzione di un mezzo di prova;
una riserva in altri casi consentita solo riconoscendo l'esistenza del diritto all'acquisizione anticipata della prova stessa (v. artt. 360 c.p.p. e art. 117 disp. att. c.p.p.). Il che porta a ritenere - conformemente a quanto risulta dalla Relazione al progetto preliminare (pag. 91), laddove si auspica che il pubblico ministero si avvalga dello strumento previsto dall'art. 361 c.p.p. "solo nella prima fase delle indagini ad evitare che la necessità del compimento dell'atto possa incidere sul convincimento del giudice" - che anche la presenza di una precedente individuazione rende di norma necessaria una successiva ricognizione nella sede dibattimentale o nell'incidente probatorio, a meno che l'organo inquirente o la parte privata la ritengano non indispensabile (cfr. Sez. 6, 24 febbraio 1994, Goddi). 12. È stato pure ribadito che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 05/12/2007 Rv. 239416 Imputato: Major e altri). Cosicché - è stato detto in materia di individuazione fotografica, ma lo stesso può dirsi in materia di individuazione personale - la affidabilità della individuazione non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione. (Nella specie la Corte ha affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1) (Sez. 6, Sentenza n. 49758 del 27/11/2012 Rv. 253910 Imputato:
Aleksov.). E siffatta individuazione, pur se ribadita in dibattimento, può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Sez. 2, Sentenza n. 45787 del 16/10/2012 Rv. 254353 Imputato: Abbate e altri.).
13. Ebbene, la motivazione resa dalla sentenza sul tema ora affrontato, secondo questo Collegio, esula dagli orientamenti appena richiamati. In sintesi, la sentenza impugnata non giustifica la certezza processuale, al di la di ogni ragionevole dubbio, del riconoscimento da parte del QUAGLIACELO degli imputati quali killer del sanguinoso agguato. Ad onta della più volte richiamata sentenza rescindente, essa si sottrae al principio di diritto ivi stabilito secondo il quale il compendio probatorio, prima analiticamente considerato, doveva essere rivalutato in modo unitario. Specie se si considera che - con riferimento al fondamentale apporto proveniente dalla parte offesa, unica ad aver accusato come testimone oculare i GO - decisive carenze al riguardo non possono affatto essere riempite da argomenti provenienti da altre fonti, applicando il principio dei vasi comunicanti o il metodo della somma algebrica, indifferente al singolo peso degli addendi.
13.1. Innanzitutto,- e come non ha mancato di stigmatizzare il P.G. di udienza allorquando ha additato l'incontrollabile informalità delle circostanze del riconoscimento in Questura -, risulta del tutto insoddisfacente la giustificazione resa dalla sentenza gravata in ordine alla affidabilità della individuazione personale. Non può appaltarsi alla persona offesa, affidandosi al suo giudizio, l'accertamento della verità senza esercitare in modo rigoroso e completo l'analisi delle indicazioni da essa provenienti. Da un lato, gli opposti incompatibili atteggiamenti dichiarativi della parte offesa a immediato ridosso del fatto e, dall'altro, le incongruenze in ordine alle effettive circostanze e modalità della individuazione e le sue peculiari connotazioni non possono essere superate e "sanate" dalla successiva deposizione dibattimentale confermativa, peraltro non priva di ombre.
13.1.1. Quanto alle ragioni che, secondo la sentenza impugnata, hanno determinato il LL a ritrattare la prima negazione della individuazione degli attuali ricorrenti, esse riposano su un indimostrato quanto inquietante assunto secondo il quale egli tanto avrebbe fatto in ragione delle rassicurazioni del suo clan di riferimento in ordine alla protezione dei suoi familiari. Ma la ragione individuata dalla Corte territoriale è soltanto una ipotesi argomentata sulle sole palesate preoccupazioni del LL - già ritenuto inaffidabile in ordine alle sue dichiarazioni dibattimentali proprio in relazione ai suoi movimenti ed ai suoi contatti subito dopo l'agguato - e non trova alcun riscontro nelle parole del socio della pescheria AR CI che, anch'egli convocato in Questura, si limita a riferire quanto dettogli in quella sede dal LL sulla sicura appena eseguita individuazione dei killer.
Senza avallare la tesi difensiva dell'inquinamento probatorio proveniente dal clan AR - in ordine alla quale, va detto, è ineccepibile la motivazione della sentenza circa la sua genericità e mancanza di riscontro -, non si comprende, tra l'altro, quale consequenzialità logica -rispetto alla giustificazione del mutamento di atteggiamento del LL - ci possa essere tra la ipotizzata assicurazione ed il "coraggio" immediatamente ritrovato di denunziarne gli autori, posto che la "risposta" ad un così grave attacco è per un clan camorristico "affare" certamente non "delegabile" allo Stato.
In altri termini, è proprio l'"approfondimento delle ragioni" del LL (v. pg. 31 della sentenza impugnata) che fallisce l'obiettivo prefissato di negare la conclusione di complessiva inattendibilità del teste, lasciando senza alcuna plausibile giustificazione il decisivo e repentino mutamento di atteggiamento del LL.
13.1.2. Neanche le discrasie in ordine alle circostanze e modalità della individuazione in Questura possono ritenersi superate dalla motivazione offerta dalla sentenza, sul punto assolutamente carente in ordine alla affidabilità della individuazione e del LL. Rispetto alla quale - non rispettando i criteri di legittimità ricordati - si ritiene:
superabili le discrasie rispetto alla prima descrizione dè i killer - quella delle ore 6,50 del 16.2.2003 - (nell'ambito della quale, tra l'altro, il LL ha motivatamente e congruamente negato di aver potuto vedere il secondo sparatore) e la sommarietà della seconda descrizione - quella che precedette la individuazione formale alle ore 16,00 dello stesso giorno - privando la individuazione di un fondamento di verificabilità;
ininfluente che l'individuazione fosse stata preceduta o meno da un "casuale" incontro tra individuazione ed individuandi nei corrodo della Questura, anche in questo caso incidendo sulla genuinità della individuazione in un contesto nell'ambito del quale gli individuandi risultano sottoposti al giudizio del LL sulla base di una scelta degli investigatori (il LL riconoscerà proprio e solo quelli che gli sono sottoposti) che li ritenevano già sospetti - in base ad emergenze intercetti ve - in relazione alla commissione dell'agguato.
In influenti (e successive incertezze sulla individuazione di GO VA allorquando si è operata l'integrazione con le fotografie in data 12.10.2004, che non possono essere superate dalla tardiva aggiunta del segno agli zigomi, ponendosi, al contrario un'insuperata questione di addizioni caratteristiche da parte del LL, contrastante con la affermata impossibilità di fornire dati somatici;
impossibilità, quest'ultima, ritenuta pari menti ininfluente mentre a sua volta risulta inspiegata rispetto all'"indimenticabile" visione dei volti dei killer affermata in dibattimento dal LL. 13.1.3. Pertanto sul decisivo tema della affidabilità della individuazione svoltasi in Questura e l'attendibilità del LL al riguardo, la motivazione svolta dalla sentenza si presta a decisive censure di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
14. Quanto alle valutazioni sul fallimento della ricognizione formale- e nell'ambito del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente di completa considerazione del compendio probatorio - deve riconoscersi uguale e grave carenza della motivazione. 14.1. Il riconoscimento di una persona da parte del testimone, stante il principio di atipicità della prova, può maturare tanto attraverso l'esibizione di una fotografia, tanto mediante l'osservazione diretta dell'interessato che sia presente nel corso dell'esame del dichiarante, tanto infine per il mezzo di una formale ricognizione di persona. Il fatto però che tutti tali mezzi di prova siano ammissibili non esclude sul piano generale la prevalente affidabilità della ricognizione, posto che il legislatore l'ha disciplinata con modalità esecutive e garanzie che ne fanno la modalità più efficiente e sicura di stabilire l'identificazione. Ne consegue che il giudice, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale, in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili (Sez. 2, Sentenza n. 40405 del 10/06/2004 Rv. 230002 Imputato: Credendino).
14.2. La Corte territoriale, sul punto, non va oltre una motivazione perplessa tra il decorso temporale - usato come formula di stile priva di qualsiasi concreta considerazione vieppiù in contrasto con la ritenuta granitica individuazione - e influenze sul teste - del tutto prive di qualsiasi concreto aggancio razionale e probatorio. Cosicché si palesa del tutto inidonea a porre nel nulla l'esito negativo del mezzo di prova.
15. Conclusivamente, le emergenze probatorie provenienti dalla parte offesa consistono - da un lato - in una deposizione dibattimentale che conferma una pregressa attività ricognitiva immotivatamente ed illogicamente ritenuta affidabile e - dall'altro - una successiva deposizione che non conferma il contenuto della prima, immotivatamente ritenuta inaffidabile.
16. Il rilievo del grave duplice difetto della motivazione che converge sul fondamento della affermazione di responsabilità degli imputati potrebbe ritenersi esaustivo in ordine all'irreversibile decisiva carenza della sentenza impugnata.
17. Ma la stessa struttura della sentenza gravata, che ha ritenuto di dover corroborare - ora in via logica ora in via rappresentativa - la deposizione della parte offesa con elementi esterni di riscontro, e la richiesta del P.M. di rinviare nuovamente il processo al giudice di merito per approfondire alcuni aspetti, inducono ad affrontare anche il tema sollevato dalla difesa con il primo motivo di ricorso e con il primo e secondo motivo aggiunti.
17.1. Anche con riguardo al principale pilastro di riscontro, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI IO, proveniente dall'alleato gruppo RE, deve censurarsi - da un lato - l'illogica attribuzione di contenuti probatori alle sue dichiarazioni e - dall'altro - la mancanza di unitaria valutazione dei risultati. Ciò segnatamente con riferimento alle dichiarazioni del NI relative alla materiale partecipazione dei GO all'agguato.
17.2. Il predetto collaboratore - testimone della faida in corso tra i due clan, personalmente coinvolto dai NA perché i due GO partecipassero all'omicidio del LL e, poi, osservatore occulto della notte del raid - ha negato di aver visto i GO durante tutti i movimenti da lui registrati la notte dell'agguato, e raccontato di aver visto l'allontanamento a bordo del motorino tipo Skipper di due altri soggetti del clan NA (Doberman, ovvero IA ZO e SE, ovvero IA RG) seguito poco dopo dalla FI Punto celestina, di cui non aveva potuto vedere gli occupanti ed avendo saputo essere destinata al "recupero" dei killer;
dall'altro, ha riferito del motivato divieto di NE RE, alla richiesta fattagli dal NA, di coinvolgere i GO nell'agguato, raccontando poi che il NA - compulsato dallo stesso NI all'indomani dell'arresto dei GO -aveva assicurato "paghiamo noi gli avvocati e li facciamo uscire perché non hanno fatto niente e sono cose nostre e ce la vediamo noi", impegno che il NI ha assicurato essersi verificato. Così il NI aveva palesato il proprio convincimento della estraneità dei GO all'agguato omicidiario. 17.3. Al contrario, la Corte ha considerato la predetta fonte probatoria specificamente sintonica rispetto alla partecipazione materiale dei GO, ricalcando la distinzione tra "i fatti" visti dal NI - rispetto ai quali è attendibile - e le dichiarazioni "interessate" da lui ricevute e sulla base delle quali aveva ritenuto l'innocenza dei GO - rispetto al quale convincimento il collaboratore è inattendibile.
17.4. Così ha ritenuto che le parole del NI si "conciliassero" con l'assunto della presenza dei GO nella autovettura FI Punto celestina, data per accertata sulla base delle dichiarazioni del LL. Un giudizio di compatibilità del tutto privo di senso. Innanzitutto, rispetto al dato comparativo evocato, in ordine al quale non solo non si da contezza dell'affermato risultato probatorio - che per il suo rilievo avrebbe meritato ben più che la parentetica considerazione - ma che non tiene conto di una tanto significativa quanto ingiustificata distonia ricostruttiva. Invero, nella ricostruzione svolta in primo grado (v. pg. 10 della prima sentenza) si attribuisce al LL di aver visto due giovani scendere dalla FI, fermatasi poco distante dal negozio, e incamminarsi in altra direzione e, successivamente, visto sopravvenire il motociclo GILERA Runner dal quale scendevano i killer;
mentre nella sentenza gravata (pgg. 23/24), si afferma che, il LL aveva visto scendere dalla FI, ferma "ad una certa distanza" dalla pescheria, due persone che poi salivano su un motorino già guidato da un altro che si avvicinava alla pescheria facendo scendere tali due persone, i killer, armi in pugno. A parte ogni considerazione sulla incredibile macchinosità di tali ultime movenze e sulla contraddittorietà con la riferita funzione di "recupero" dei killer della FI vista partire (i killer avrebbero dovuto essersi recati sul luogo dell'agguato con altro mezzo), il "teste oculare" NI non ha affatto visto i GO partecipare al raid, donde l'illogica ritenuta compatibilità delle sue dichiarazioni rispetto alla supposta - e aliunde inconsistente - presenza dei GO nel commando omicida.
17.5. Nè tale partecipazione, mancando l'avvistamento dei GO alla partenza del raid, può poggiarsi sostitutivamente sulla circostanza che il raid partì dalla casa dei GO (v. pg. 26 sentenza impugnata): è lo stesso NI che parla di quella abitazione come abituale covo del clan e l'eventuale appoggio logistico fornito dai GO non risolve, evidentemente, affatto il "thema probandum" della partecipazione quali killer degli imputati. 17.6. La sentenza ha, di poi, individuato la "colpa" attribuita dal NI ai NA nella presunta violazione, da parte dei NA, del dissenso dei RE sul coinvolgimento dei GO affermando che tale conclusione risulta essere "unica deduzione logica" (v. pg. 24 della sentenza impugnata) fondata sulle espressioni riferite dal NI siccome apprese dal NA NN.
17.7. In tema di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi, che, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcella re di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la precisione;
deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto (Sez. 6, Sentenza n. 7175 del 19/05/1998 Rv. 211129 Imputato:
ER ed altri).
17.8. Ebbene della violazione del divieto opposto dai RE non v'è alcuna traccia, neanche nelle dichiarazioni del NI - che, anzi, esclude la partecipazione dei GO - dalle quali si pretende di dedurla. Nè vale a dare consistenza logica all'assunto il successivo giudizio secondo il quale la partecipazione dei GO "non può dirsi neanche inipotizzabile" sulla base della generica cointeressenza criminale delle due famiglie, con tale ipotetica affermazione dandosi per scontato quel che, invece, deve essere provato.
17.9. Così, la attendibilità della convinzione dell'innocenza dei GO palesata dal PIANI risulta illogicamente sconfessata sulla base dello stesso criterio assunto dalla Corte territoriale, posto che tale convinzione non è affatto espressione di gratuite valutazioni del NI ma proveniente da quanto egli, a suo dire, ebbe a sentire da NA NN in ordine alla estraneità dei GO all'indomani del loro arresto. E la Corte non spiega perché le inequivoche affermazioni attribuite al NA sulla estraneità dei GO - al di là delle stesse parole del credibile PIANI che non le ha mai ritenute false - debbano essere interpretate al contrario solo sulla base di un indimostrato e, per certo verso, inconcludente (anche perché secondo il NI l'esborso dei NA a favore dei GO detenuti vi fu) interesse dei NA di essere accusati di aver utilizzato uomini non del proprio clan. 17.10. Considerazioni, quelle che precedono, che assorbono l'ulteriore doglianza difensiva circa l'erroneità della ritenuta presenza dei GO al momento deliberativo dell'agguato. 17.11. Conclusivamente, secondo questo Collegio, all'effettivo contenuto probatorio delle propalazioni del NI si sostituiscono deduzioni illogiche e congetturali determinandosi una assoluta carenza della motivazione in ordine alla idoneità corroborativa della predetta fonte di prova in ordine alla presenza e, quindi, alla partecipazione dei GO al momento esecutivo dell'agguato. 18. Nè alle decisive carenze possono sopperire, fino a sostituirli, gli ulteriori elementi probatori considerati dalla sentenza quale riscontro delle fonti dichiarative.
18.1. Non l'esito dello stub sui giubbotti dei GO, che la p.o. aveva indicato essere stati indossati dai killer al momento della sparatoria -anche in ordine al quale lo stesso P.G. ha svolto considerazioni critiche circa la non condivisibile valenza probatoria riconosciutagli. L'unicità della particella univocamente ascrivibile ad uno sparo rinvenuta sul solo GO UI e la non univocità dell'altra rinvenuta sul fratello VA, specie se si considera la pluralità dei colpi sparati in un luogo chiuso da entrambi gli sparatori, non può superare il positivo vaglio probatorio, partecipando a corroborare l'accusa, sulla base di una ipotizzata e mai provata dispersione nell'aria dei residui degli spari. 18.2. Non il contenuto delle captazioni al quale si è attribuita una specifica correlazione con l'agguato in esame sulla base della analogia della posizione di basista del SO e della determinazione ivi espressa di "andare sul posto e colpire uno qualsiasi", colmando il lasso temporale di più di un mese rispetto alla verificazione dell'agguato con un "notorio giudiziario" che deporrebbe per la usuale esistenza di siffatti lassi temporali tra ideazione ed esecuzione di un omicidio camorristico. 18.2.1. Se il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purtuttavia la valutazione delle risultanze processuali deve essere stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione deve fornire una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una Ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica), od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 6, Sentenza n. 31706 del 07/03/2003 Rv. 228401, P.G. in proc. Abbate e altri).
18.2.2. Nella specie la pretesa massima di esperienza si rivela una mera congettura che non tiene conto ne' della falda in corso risultando contraddittoria con il carattere "frenetico" dell'attività ritorsiva rilevato dalla sentenza appena prima, ne' della provata mirata destinazione dell'agguato alla persona del LL.
19. L' accoglimento dei motivi di ricorso considerati assorbe ogni altro profilo non espressamente trattato, non residuando alcuna ragione che possa essere ulteriormente individuata o approfondita, o motivazione che possa essere ricercata, in ordine alla ipotizzata responsabilità degli imputati per la sanguinosa vicenda. 20. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché gli imputati ricorrenti non hanno commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver i ricorrenti commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013