Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.(Fattispecie, in tema di violenza a pubblico ufficiale, in cui la Corte ha ritenuto che il riconoscimento fotografico effettuato dalle parti offese, al pari delle loro dichiarazioni, non necessitasse di riscontri esterni)
Commentario • 1
- 1. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2007, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 05/12/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1516
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 013993/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. JO RE, nato a [...] il [...];
2. PE ON, nato a [...] il [...];
3. JO MM, nato a [...] il [...];
4. JO AN, nato a [...] il [...];
5. OL AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18.12.2006 dalla Corte di Appello di Venezia;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.- Al termine delle indagini preliminari i cinque imputati in epigrafe indicati erano tratti a giudizio (unitamente al coimputato Eris RE) per rispondere, tutti, di concorso nei reati di:
a) lesioni personali, aggravate dal numero dei soggetti agenti, nei confronti di tre giovani, che aggredivano (insieme a numerose altri individui rimasti ignoti) mentre si trovavano in una discoteca, colpendoli con pugni e calci e cagionando loro lesioni guaribili (per ciascuno) in trenta giorni;
b) violenza nei confronti di due carabinieri (IC LE e Antonio FI) presenti nella discoteca ed aggrediti anch'essi per costringerli ad omettere il loro intervento volto ad interrompere l'aggressione di cui al capo precedente;
c) lesioni personali aggravate nei confronti dei due carabinieri LE e FI, cui cagionavano lesioni personali guaribili rispettivamente in trenta e in dieci giorni;
fatti-reato commessi in Castelfranco Veneto il 23.1.2000.
All'esito del giudizio di primo grado, cui partecipava il solo imputato OL (rimanendo gli altri contumaci), il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, con sentenza emessa il 28.9.2005 dichiarava tutti e cinque gli imputati colpevoli dei tre reati loro contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione, e li condannava ciascuno alla pena di un anno e due mesi di reclusione, concedendo ai soli PE e RE OR il beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso tale sentenza interponevano appello tutti gli imputati e il Procuratore Generale di Venezia limitatamente alla sospensione della pena concessa al PE e a RE OR. Con l'epigrafata sentenza in data 18.12.2006 la Corte di Appello di Venezia manteneva fermo l'impianto ricostruttivo e valutativo della sentenza di primo grado, che integralmente confermava.
2.- Sul piano storico i fatti integranti la semplice vicenda per cui è processo sono facilmente ricomponibili, nei loro profili referenziali e diacronici, attraverso la congiunta lettura delle due decisioni dei giudici di merito. In proposito, al di là dell'ampia e puntuale motivazione della sentenza di appello, frutto di autonomo esame delle risultanze probatorie, non è inutile rammentare che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. Tale dato, immanente nella dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è vieppiù significativo allorché, come nel presente caso, la sentenza di appello abbia confermato per intero (c.d. doppia conforme) le statuizioni del giudice di primo grado (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, rv. 233187). Il 23.1.2000 in una discoteca di Castelfranco Veneto, numerosi giovani riuniti in gruppo (una quindicina di persone) aggrediscono violentemente - per ragioni rimaste oscure - altri giovani, a tre dei quali, colpiti con pugni e calci su tutto il corpo, producono lesioni guaribili (come da accusa contestata) in trenta giorni. Due carabinieri, che si trovano anch'essi nella discoteca come utenti (in abiti borghesi), intervengono - uno di essi (il LE) chiaramente qualificandosi come carabiniere - per porre termine all'aggressione dei facinorosi, ma sono a loro volta affrontati con violenza, riportando del pari lesioni personali. Al sopraggiungere delle forze dell'ordine presso il locale il gruppo di aggressori si è dileguato. Sei di loro vengono tuttavia riconosciuti negli imputati dai due carabinieri LE e FI, che procedono ad individuazione fotografica, visionando cartellini fotosegnaletici di più individui, giudicati appartenere all'ambiente dei giostrai sulla scorta dei dati rilevati dai due carabinieri (FI conosce di persona l'imputato RE non ricorrente, dalle persone offese dal reato di lesioni e dagli altri clienti della discoteca. Questi ultimi non sono in grado di procedere ad utili ricognizioni, stante la confusione creatasi al momento dell'episodio di violenza. Nel dibattimento di primo grado gli imputati, salvo il OL (comparso in udienza nella sola parte conclusiva del dibattimento, come precisa la sentenza del Tribunale) non compaiono, rimanendo contumaci (situazione perdurata anche nel giudizio di appello). 3.- Avverso la decisione del giudice di appello gli imputati hanno proposto, personalmente il OL e attraverso i rispettivi difensori gli altri quattro, ricorsi per Cassazione, prospettando i motivi di censura, che - a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - si sintetizzano come di seguito.
RE OR ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione sotto diversi profili.
- Gli elementi sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato sono labili ed insufficienti, tali non potendosi considerare le dichiarazioni dibattimentali dei carabinieri IC LE e Antonio FI, confermative delle individuazioni fotografiche da essi compiute in sede di indagini.
- Pur prendendosi atto delle valenze probatorie (autonoma efficacia dimostrativa) riconoscibili alle dichiarazioni delle persone offese, quali i due carabinieri, deve constatarsi l'assenza di dati che ne attestino l'intrinseca attendibilità o meno e, in particolare, di "elementi di contorno" che consentano di integrare le loro scarne dichiarazioni dibattimentali (limitatisi ad assicurare di aver riconosciuto attraverso le fotosegnaletiche il OR e gli altri coimputati, senza offrirne una previa descrizione somatica). - Carente e fuorviante deve reputarsi il tentativo dei giudici di merito e in special modo della Corte territoriale di giustificare il modesto contributo conoscitivo offerto dal LE e dal FI, facendo leva sul non breve lasso di tempo intercorso dagli episodi criminosi (sebbene si valorizzi la credibilità degli effettuati riconoscimenti dei carabinieri in base alla peculiare percezione visiva dei militari per la professione svolta).
Con memoria depositata il 23.11.2007 il difensore del ricorrente ha integrato i motivi di impugnazione, deducendo la sopravvenuta prescrizione dei reati ascritti al OR (e ai coimputati) in applicazione del combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. come novellati dalla L. n. 251 del 2005 (sette anni e sei mesi). ON PE, MM OR e AN OR hanno denunciato anch'essi la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza con argomenti sostanzialmente omologhi a quelli già delineati da RE OR.
- La Corte di Appello ha fatto ricorso ad una riduttiva motivazione per relationem del tutto insufficiente nel dare contezza del proprio indipendente percorso decisorio, limitandosi a recepire acriticamente gli argomenti valutativi espressi dal giudice di primo grado. - Le sole dichiarazioni dibattimentali dei carabinieri LE e FI a conferma delle eseguite individuazioni fotografiche non possono ritenersi appaganti per affermare la responsabilità dei ricorrenti, quando si osservi che nessuno degli altri testimoni è stato in grado di effettuare una positiva ricognizione fotografica degli imputati.
- Il riconoscimento fotografico compiuto dai due militari deve, per altro, reputarsi irrituale, non essendo stato formato a tal fine alcun albo fotografico contenente le immagini da sottoporre ai riconoscimenti del LE e del FI, ne' tali riconoscimenti essendo stati preceduti dalla sommaria descrizione fisica degli aggressori (atteso che tali evenienze non emergono dalla deposizione del maresciallo OZ che provvide a registrare in verbale i riconoscimenti fotografici del LE e del FI).
Anche AN OL ha censurato la contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza di appello. - Le individuazioni fotografiche effettuate dai carabinieri LE e FI non sono state svolte assicurando minime garanzie di efficienza dimostrativa (soprattutto in tema di selezione delle fotografie sottoposte al loro controllo visivo) e sono state condizionate dall'evidente pregiudizio della ritenuta appartenenza de responsabili dei reati avvenuti nella discoteca di Castelfranco Veneto all'ambiente dei giostrai.
- In ogni caso l'affidabilità dei riconoscimenti fotografici dei ricorrenti è minata dalla peculiare situazione ambientale del teatro degli episodi criminosi, avuto riguardo alle condizioni di scarsa illuminazione della discoteca ed alla brevità del tempo in cui i due carabinieri hanno potuto osservare i loro aggressori;
elementi che, a tacer d'altro, legittimano l'erroneità o seri dubbi sulla corrispondenza al vero dei riconoscimenti del LE e del FI. - Nessuno degli altri testimoni dei fatti di causa, ai quali sono state mostrate le stesse fotosegnaletiche visionate dai due carabinieri, si è detto in condizione di riconoscere gli aggressori nelle persone del ricorrente e degli altri imputati. 4.- Le impugnazioni di tutti e cinque i ricorrenti sono sorrette da motivi manifestamente infondati e vanno conseguentemente dichiarate inammissibili.
Le censure rappresentate nei tre suindicati atti d'impugnazione possono essere esaminate in forma unitaria, poiché le stesse si profilano in buona sostanza analoghe e sovrapponibili, incentrandosi - da un lato - sulla insufficienza probatoria delle dichiarazioni e dei riconoscimenti fotografici dei due carabinieri persone offese (vuoi per supposta irritualità di tali individuazioni fotografiche, vuoi per assenza di riscontri esterni, vuoi per la loro unicità in un contesto testimoniale che non registra alcuna ulteriore positiva ricognizione dei cinque imputati) nonché - d'altro lato - su una complessiva carenza motivazionale della decisione della Corte di Appello veneziana, appiattitasi sulle emergenze valorizzate dalla sentenza di prima grado senza operarne una autonoma valutazione. A. Della piena legittimità della motivazione per relationem adottata dalla Corte territoriale criticata dai ricorrenti, perché impedirebbe di ricostruire il pensiero decisorio dei giudici di appello, si è in definitiva già detto con il richiamare l'indispensabile unitarietà delle decisioni di merito dei due gradi di giudizio costituenti un unitario corpo motivazionale. Per altro le critiche dei ricorrenti sono in tutta evidenza smentite dall'analisi della sentenza di secondo grado, che si segnala per la completezza valutativa e per la esauriente disamina dei rilievi espressi dagli odierni ricorrenti con gli anteriori motivi di appello. La sentenza di appello opera unicamente un rinvio alle circostanze storico- temporali degli episodi criminosi oggetto di regiudicanda già ripercorse dalla sentenza di primo grado;
rinvio giustificato, d'altra parte, dalla semplicità ricostruttiva della vicenda giudiziaria, non fosse altro che per la sua semplicità di svolgimento e di rapidità di evoluzione-conclusione. B. Va sgombrato il campo dalla possibile configurazione di cause estintive dei reati per sopravvenuta prescrizione, secondo quanto ipotizzato nella memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente RE OR. Sebbene la genetica inammissibilità del ricorso del OR e di quelli degli altri quattro imputati, impedendo il formarsi di validi rapporti processuali di impugnazione, precluda la disamina del tema dell'eventuale prescrizione dei reati di lesioni e violenza ascritti in concorso ai prevenuti, è in ogni caso agevole constatare che nella vicenda di specie l'evento estintivo prescrizionale non si è affatto prodotto alla stregua del combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.p. nel testo anteriore alla novella introdotta dalla L. n. 251 del 2005. Trascura il ricorrente (i ricorrenti) di considerare che, non essendo state concesse ad alcuno degli imputati circostanze attenuanti (generiche o specifiche), il termine ordinario di prescrizione dei reati contestati era - in virtù delle citate norme prenovellate - pari a dieci anni, con conseguente prolungamento massimo pari a quindici anni per effetto di eventi interruttivi. È appena il caso di osservare che l'invocato ius superveniens più favorevole in tema di prescrizione del reato non può comunque essere applicato all'attuale vicenda processuale per l'espresso disposto della norma transitoria di cui alla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, come interpretata dalla sentenza di parziale incostituzionalità n. 393/2006 della Corte Costituzionale (inapplicabilità ai processi già definiti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella normativa). Ad ogni buon conto i reati non sarebbero prescritti neppure computando i nuovi termini di prescrizione (sette anni e mezzo), tenuto conto dei differimenti di udienza determinati dagli imputati o dai loro difensori per ragioni estranee al giudizio (i reati si prescriverebbero, in ipotesi, soltanto il 7.2.2008). C. Inconferenti vanno considerate le critiche esposte dai ricorrenti in ordine ai profili di addotta carenza motivazionale o di illogicità dell'impugnata sentenza.
Giova precisare in proposito che i ricorsi dei cinque imputati non soltanto enunciano argomenti critici che impingono il merito fattuale della regiudicanda, di cui propongono una rivisitazione alternativa non consentita in sede di legittimità, quando si abbia riguardo alla linearità descrittiva e alla coerenza logica della decisione della Corte territoriale, del tutto immune dalle discrasie o incongruenze lamentate dai ricorrenti. Ma essi ricorsi si sviluppano attraverso la mera riproposizione di argomenti di doglianza pedissequamente riproduttivi dei precedenti motivi di gravame e già diffusamente esaminati e disattesi dalla decisione di appello. Le doglianze formulate contro quest'ultima non contengono elementi diversi da quelli già considerati dal giudice di appello, che per altro non è tenuto a riesaminare in dettaglio questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con motivazioni, genericamente criticate dagli appellanti, ritenute corrette ed esenti da vizi logici in sede di appello (Cass. Sez. 5, 27.1.2005 n. 11933, Giagnorio, rv. 231708:
"È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che sì risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso").
D. Ad ogni buon conto l'analisi valutativa operata dalla Corte lagunare (sulla scorta, va ripetuto, dei rilievi espressi con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado) è senz'altro esauriente e sul piano logico-giuridico esente da contraddizioni. In vero la sentenza di secondo grado:
1. rettamente ha valorizzato le dichiarazioni dibattimentali dei carabinieri LE e FI, avendone previamente anatomizzato i coefficienti di attendibilità e - dunque - le intrinseche valenze probatorie non bisognevoli di ulteriori particolari riscontri confermativi;
l'esame delle deposizioni dei militari è condotto in rapporto all'intera dinamica dei fatti criminosi, cioè tenendo conto della situazione ambientale (osservandosi che i riconoscimenti personali da essi effettuati sono stati favoriti dalla brevissima distanza da cui entrambi hanno potuto osservare gli aggressori e dal fatto che con costoro intervenne una pur breve colluttazione o comunque un "contatto fisico diretto");
2. ha tenuto ben presente la circostanza del mancato riconoscimento degli imputati da parte di altri testimoni o astanti della discoteca, passandone in rassegna le deposizioni per mettere in risalto come costoro non escludano affatto che tra le fotografie loro mostrate vi siano gli imputati (ciò che potrebbe contraddire le individuazioni dei carabinieri LE e FI), ma soltanto si dicano non in grado di individuarli specificamente a causa della confusione creatasi nel locale pubblico e della concitazione del momento (situazione non influente sulla memoria percettiva dei due carabinieri perché professionalmente adusi a misurarsi in condizioni del genere ed a dover "cogliere il maggior numero possibile di particolari su quanto avvenuto"); ne' la Corte di appello si esime dal valutare l'addotto "pregiudizio" nel concentrare l'attenzione investigativa sull'ambiente dei giostrai onde risalire agli autori delle aggressioni avvenute nella discoteca di Castelfranco Veneto, escludendone ogni sussistenza per il semplice motivo che tutti i testimoni o quanti si trovavano nel locale offrono indicazioni in tal senso (sì che la selezione dell'ambito di individuazione degli autori dei reati non è frutto di impropria scelta della polizia giudiziaria);
3. nel rimarcare come uno dei due carabinieri (il LE) dopo l'iniziale aggressione di alcuni astanti, sia intervenuto espressamente qualificandosi come carabiniere, ciò che non ha indotto gli imputati a desistere dal trasferire sui due militari i loro propositi aggressivi (e, dunque, a commettere il contestato reato di cui all'art. 336 c.p.), la sentenza impugnata elimina le perplessità sollevate dagli appellanti sulle modalità formali degli eseguiti riconoscimenti fotografici, alla luce della narrazione delle modalità di esecuzione dei riconoscimenti offerta dal maresciallo Mauro OZ responsabile degli accertamenti.
Merita aggiungere (per esaurire l'esame delle doglianze espresse dai ricorrenti) che, se le dichiarazioni delle persone offese non necessitano di riscontri esterni sì che esse possono costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute (come nella specie) dal giudice di merito attendibili sul piano oggettivo e soggettivo, ben può divenire elemento di convincimento del giudice anche la connessa individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria, trattandosi di un dato probatorio (prova), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Cass. Sez. 2, 28.10.2003 n. 47871, Tortora, rv. 227079: "L'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
di modo che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale"). Alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché la condanna di ciascuno di essi a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, la cui entità stimasi equo determinare in Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008