Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 2
L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere allegato al fascicolo d'ufficio, ma se in dibattimento venga contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 cod. proc. pen., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 231 ss. cod. proc. pen., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l'assunzione di quest'ultimo mezzo di prova.
Alla ammissione di una nuova prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Pertanto, l'istanza di ammissione di queste ultime, che non può essere avanzata se non dopo la decisione di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata, integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 6/04/2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. Dott. FR Romano Consigliere N.757
3. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N.187/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da La DE TO, Di IO NI RD OL,
avverso la sentenza 20 luglio 1999 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi gli avvocati Angelo Barone, per RD e La DE, e Alessandro Bonsignore per Di IO.
FATTO
1. La DE TO, Di IO NI e RD OL ricorrono per cassazione contro la sentenza 20 luglio 1999 con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione 17 luglio 1998 del Tribunale di Marsala che aveva condannato il La DE ed il RD per i reati di cessione continuata a ST FR di quantitativi di eroina nonché di ricettazione continuata di numerosi oggetti d'oro e di una pistola dallo stesso ST, il Di IO per i reati di acquisto dal ST di 100 grammi di eroina, di ricettazione continuata da EO PE di due pistole di provenienza illecita, di porto in luogo pubblico di tali pistole.
2. Con unico ricorso, sottoscritto dall'avv. Angelo Barone, il La DE ed il RD hanno dedotto cinque ordine di motivi;
quattro sono, invece, i motivi proposti dall'avv. Alessandro Bonsignore nell'interesse del Di IO.
La DE e RD lamentano, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza 24 giugno 1999 con la quale la Corte territoriale dispose la separazione del giudizio a carico dei ricorrenti perché per questi, in stato di detenzione, poteva pervenirsi ad una pronta decisione. Un provvedimento che si afferma illegittimo in quanto assunto senza sentire le parti, peraltro in presenza di soli quattro imputati sui venti nei confronti dei quali era stato instaurato il giudizio di impugnazione. Il tutto con inevitabili riverberi sulla sentenza denunciata. Sempre il La DE ed il RD denunciano violazione di legge ed illogicità della motivazione dell'ordinanza 20 giugno 1999 con la quale era stata disattesa la richiesta di acquisizione della fotocopia segnaletica ritraente RD OL all'epoca dei fatti in contestazione, nonostante il chiamante in correità ST FR avesse descritto il RD come persona dai capelli biancastri"; un dato riferito al 1994 e smentito dal rilievo segnaletico effettuato nel 1993, allorché il ricorrente era stato tratto in arresto. Tale diniego sarebbe stato motivato adducendo la circostanza - assolutamente priva di valore significante - che il RD era già stato riconosciuto in fotografia;
il riconoscimento fotografico - si sostiene - non è mezzo di prova ma mero atto di indagine, privo di valore dimostrativo. Senza contare che la descrizione della persona che sì è chiamati a riconoscere è atto essenziale del procedimento probatorio descritto dagli artt. 213 e segg. C.P.P. riflettendosi, ancora una volta, simile diniego sulla decisione di merito.
Tutti i ricorrenti censurano il mancato accoglimento del motivo di gravame che aveva contestato la legittimità delle ordinanze dibattimentali del 10 giugno 1998 e dell'8 luglio 1998, con le quali il tribunale, esaurita l'istruzione dibattimentale, aveva accolto la richiesta del Pubblico ministero di esaminare il collaborante CI PE. E ciò nonostante il richiedente avesse prodotto i verbali delle dichiarazioni rese dal CI nel luglio 1997, in epoca precedente, dunque, la stessa udienza preliminare. Così introducendo una vera e propria prova a sorpresa in violazione del disposto dell'art. 468 c.p.p. Più articolatamente, il Di IO deduce, sotto i medesimi profili, il vizio di cui all'art. 606, lettera d, c.p.p., in relazione all'art. 495, comma 2, dello stesso codice, ed all'art. 24 della Costituzione. Aggiungendo che sarebbe stato vulnerato il diritto della parte alla controprova, con il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a confronto tra i collaboratori ST e CI, all'audizione dei testi RG, SP AR e PE, nonché del padre del CI. Violazione - anche questa - di estrema gravità, proprio per essere state le dichiarazioni del CI assunte in violazione dell'art. 495 c.p.p., utilizzando le modalità acquisitive previste dall'art. 507
dello stesso codice;
per di più, con un illegittimo anticipato giudizio sull'esito della prova.
I tre ricorrenti lamentano, ancora, vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e segg. c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità, fondata sulle contraddittorie dichiarazioni del ST e del CI, inquinate da evidenti interferenze delle une sulle altre, per avere il CI conosciuto l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di taluni coimputati nella quale erano riportate le dichiarazioni accusatorie del ST. Più in particolare, il Di IO denuncia sia l'inattendibilità dei collaboranti sia l'inaffidabilità delle loro dichiarazioni sia l'assenza del reciproco riscontro individualizzante. L'avv. Barone deduce, poi, violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche al La DE ed alla misura della pena per entrambi gli imputati.
Nell'interesse del Di IO si denuncia, infine, assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n.309 del 1990 e 5 della legge n.895 del 1967 nonché analogo vizio quanto alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. In prossimità dell'odierna udienza l'avv. Bonsignore ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso.
DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso dedotto dal La DE e dal RD è privo di fondamento.
A parte il rilievo che l'ordinanza 24 giugno 1999, con la quale si ritenne "opportuno separare la posizione degli imputati da quella degli imputati nei cui confronti il P.M. ha proposto impugnazione, per ragioni afferenti all'opportunità di celebrare sollecitamente il processo a carico degli imputati appellanti", fa ritenere che il procedimento risultava già di fatto separato con riferimento alle due categorie di soggetti, gli uni condannati e gli altri assoltì, correttamente la Corte territoriale ha osservato che, mentre, da un lato, taluni difensori avevano segnalato l'opportunità di procedere allo "stralcio", dall'altro lato, le parti hanno avuto la possibilità di interloquire all'udienza del 25 giugno 1995, allorché il giudice a quo ha ribadito la separazione così operata;
senza contare che nelle deduzioni formulate in udienza nessuno dei difensori ha allegato le ragioni in base alle quali sarebbe stato leso il diritto di difesa (tecnica o personale) dei ricorrenti;
una carenza rilevabile anche nel motivo di ricorso.
D'altro canto, va ricordato come, secondo la pressoché costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, per la mancata osservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p. non sono previsti ne' alcuna sanzione di nullità, ne' alcun mezzo di impugnazione (Sez. I, 3 luglio 1996, Moccia). E ciò perché la separazione dei processi contemplata dall'art. 19 c.p.p. attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice che, nell'interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati (ad esempio, perché - come nel caso di specie - detenuti); senza che, peraltro, l'ordinanza che dispone la separazione possa comunque risultare affetta da nullità, nel caso di mancata audizione delle parti, e senza che avverso di essa si esperibile, alcun gravarne, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. I, 30 aprile 1996, Turkuresyn;
Sez. VI, 10 febbraio 1994, Boccafusca;
Sez. I, 4 giugno 1993, Romeo).
5. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso dedotto dal La DE e dal RD.
La sentenza impugnata dopo aver implicitamente ribadito, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'eccezionalità - accentuata nel sistema del nuovo codice di rito, per il diverso sistema di acquisizione della prova in dibattimento - dell'istituto disciplinato dall'art. 603 c.p.p., ha però affermato l'irrilevanza della prova richiesta Nella stregua dei numerosi e convergenti elementi di prova raccolti a carico dell'appellante", così omettendo di delibare in ordine alla fragilità del pregresso momento ricognitivo concernente il RD, col denegare l'acquisizione delle foto segnaletiche raffiguranti l'imputato all'ingresso nella casa circondariale di Palermo negli anni 1993 e 1997. Un dato su cui ha particolarmente insistito l'atto di appello e che ha ricevuto un esame del tutto sommario e superficiale da parte della sentenza impugnata.
Occorre al riguardo premettere che l'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso ed autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 c.p.p.; essa è, infatti, inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 dello stesso codice, e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla persona offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato (Sez. III, 26 aprile 1999, Cucurullo) ovvero nelle dichiarazioni di un coimputato o da un imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato. L'individuazione - sia personale sia fotografica - costituisce, allora, un operazione procedimentale a struttura complessa che, nei confronti di chi è chiamato ad effettuarla, si presenta (al pari della ricognizione), con connotazioni diverse dalla dichiarazione sia pure caratterizzata da specifici dati di qualificazione perché comunque preordinati ad un momento gnoseologico esponenziale incentrato nella stessa finalità dell'atto individuativo. Quel che contrassegna l'individuazione è - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - la sua necessaria immediatezza che mentre, per un verso, ne designa, almeno sul piano fenomenico, l'efficacia dimostrativa, per un altro verso, la rende operante entro termini di "rischio" che il pubblico ministero ha l'onere di valutare;
lo comprova sia la sua natura di atto "non garantito" dalla partecipazione del difensore sia l'impossibilità per la parte privata di pecluderne l'espletamento attraverso l'assunzione di un mezzo di prova;
una riserva in altri casi consentita solo riconoscendo l'esistenza del diritto all'acquisizione anticipata della prova stessa (v. artt. 360 c.p.p. e 117 norme att.). Il che porta a ritenere - conformemente a quanto risulta dalla Relazione al progetto preliminare (pag. 91), laddove si auspica che il pubblico ministero si avvalga dello strumento previsto dall'art. 361 c.p.p. "solo nella prima fase delle indagini ad evitare che la necessità del compimento dell'atto possa incidere sul convincimento del giudice" che anche la presenza di una precedente individuazione rende di norma necessaria una successiva ricognizione nella sede dibattimentale o nell'incidente probatorio, a meno che l'organo inquirente o la nell'incidente probatorio, a meno c parte privata la ritengano non indispensabile (cfr. Sez. VI, 24 febbraio 1994, Goddi). Può allora concludersi nel senso che l'individuazione, quale manifestazione riproduttiva di una percezione visiva mirata, rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione;
donde la sua allegabilità al fascicolo per il dibattimento se sia stata utilizzata per le contestazioni, secondo i criteri valutativi indicati nell'art. 500 c.p.p. Ampie conferme della linea interpretativa ora indicata si rinvengono in numerose decisioni di questa Corte Suprema. Dopo essersi ribadito che l'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 e segg. c.p.p., la giurisprudenza ha precisato che essa (inquadrabile - come si è detto - tra le prove non disciplinate dalla legge previste dall'art. 189 c.p.p.) costituisce pur sempre una dichiarazione resa per l'identificazione di persone o cose, tanto da farne conseguire, da un lato, la legittimità dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti di individuazione (anche fotografica) compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in quanto essi, pur implicando attività strumentali necessarie per l'esecuzione della ricognizione, costituiscono, pur sempre, nella sostanza, dichiarazioni rese per l'identificazione di persone o di cose (Sez. I, 15 giugno 1994, Sannino), così da poter essere valutate secondo i criteri indicati dall'art. 192, comma 1, dello stesso codice (Sez. I, 17 marzo 1994, Giannetti); dall'altro lato, la possibilità che i risultati dell'atto individuativo possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale della polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva (Sez. I, 12 marzo 1998, Morina). La natura dichiarativa sia della ricognizione sia della individuazione, affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per una disamina maggiormente approfondita, Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi), è stata posta a base, quale espressione di "diritto vivente", della sentenza costituzionale n. 267 del 1994 che, ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità dell'art. 213 c.p.p. sollevata dal giudice a quo nella parte in cui non assicurerebbe all'imputato chiamato a riconoscere la persona di un coimputato il diritto di rifiutarsi di rispondere, o comunque. di prestare Il "ufficio di ricognitore". Con una sorta di equiparazione del regime dettato per le ricognizioni (e dunque, a fortiori, per le individuazioni) a quello delle dichiarazioni che se effettuate da un testimone acquistano una struttura assimilabile alla deposizione testimoniale, assoggettata, quindi, alla disciplina di cui all'art.500 c.p.p. Resta fermo, ovviamente, che se sussista difformità tra la dichiarazione di "individuazione" e la dichiarazione dibattimentale, dovrà farsi ricorso al comma 4 dell'art. 500 c.p.p. Il tutto senza che possa addebitarsi al giudice di merito di non aver fatto seguire all'individuazione la ricognizione quale disciplinata dagli artt. 213 e segg. c.p.p. purché vengano esternati i criteri di inferenza e le massime di esperienza che facciano ritenere inutile l'assunzione del sopra indicato mezzo di prova. Un esternazione qui solo apparente nonostante le contestazioni che avevano coinvolto l'atto individuativo, con intuibili effetti in ordine alla tematica concernente anche la valenza delle dichiarazioni accusatorie e dei relativi riscontri (su cui v. infra).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo la quale sarà tenuta a confrontare - mediante le acquisizioni documentali richieste dalla difesa - la congruità dell'atto di individuazione fotografica in contestazione. Il tutto anche al fine di sottoporre a nuovo vaglio Il intrinseca attendibilità del collaborante e la coerenza dell'assetto argomentativo delineato sub 7, rebus sic stantibus immune da rilievi, nonostante le diffuse censure di tutti i ricorrenti;
fermi restando, ovviamente - in base al principio di frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da soggetto affidabile - i limiti di un nuovo eventuale giudizio di merito sul punto.
6. Fondato è, nei termini che seguono, anche il motivo, dedotto dal Di IO, concernente la violazione del contraddittorio sulla prova a seguito della introduzione delle dichiarazioni del Quincì a norma dell'art. 507 c.p.p. Va premesso, pure per i decisivi riflessi che simili precisazioni assumono nei confronti degli altri ricorrenti, come le Sezioni unite di questa Corte Suprema abbiano statuito che il potere del giudice di disporre, anche di ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto;
ai fini di cui alla norma ora ricordata dovendo intendersi per prova "nuova" la prova non disposta precedentemente e non, invece (soltanto), la prova sopravvenuta o scoperta;
precisando, però che in tal caso fa carico al giudice il dovere di far seguire l'ammissione delle prove contrarie (Sez. un. 6 novembre 1992, Martin). A sua volta, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 241 del 1992 ebbe a puntualizzare come l'art. 507, inserito "in un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti", attribuisce "al giudice il potere - dovere di integrazione, anche di ufficio, delle prove, per le ipotesi in cui la carenza o insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione". Così da riconoscere - aderendo alla linea interpretativa tracciata dalle Sezioni unite - che il potere esercitabile ex art. 507 c.p.p. è "un potere suppletivo ma non certo eccezionale".
Nel dichiarare non fondata, adottando il modello della sentenza interpretativa di rigetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507, nella parte in cui, secondo i giudici a quibus, tale norma condiziona il potere del giudice di assunzione d'ufficio dei mezzi di prova - nel senso, cioè, che l'acquisizione delle prove richieste dalle parti debba essere terminata e che ci si trovi in presenza di prove "nuove", donde l'impossibilità di esercitare tale potere sia nel caso in cui da tali prove le parti sono decadute per la mancata o tardiva indicazione dei testimoni nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p., sia nel caso in cui non vi sia stata ad iniziativa di esse una qualunque attività probatoria - la Corte ha significativamente precisato come sarebbe contraddittorio, "da un lato, garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formulì l'imputazione (art. 409, comma 5); e, dall'altro, negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe condotte nella parte pubblica" (v. sentenza n. 111 del 1993). Ora, con riferimento alla prima parte delle censure proposte sul punto dal Di IO, deve ribadirsi che all'ammissione di una prova nuova ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice non può non far seguire - secondo quanto già indicato dalle Sezioni unite - l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie;
cosicché l'istanza di ammissione di tali prove - che non può essere avanzata se non dopo la decisione di disporre ex officio l'assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata - integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, pertanto, rituale richiesta a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p. (cfr. Sez. VI, 26 giugno 1997, Abatini). D'altro canto deve escludersi che nel giudice residui il potere di scrutinare la rilevanza della prova contraria oltre i limiti segnati dall'art. 190, comma 1, seconda parte. Un principio, peraltro, disatteso dalla sentenza impugnata che, condividendo l'inserzione del meccanismo acquisitivo previsto dall'art. 507, ha denegato, però, la richiesta di rinnovazione del dibattimento con una prognosi priva, oltre che di valore logico, anche di rilievo giuridico, facendo appello all'impossibilità per quasi tutti i soggetti dei quali è stata richiesta la citazione di fornire un utile contributo probatorio considerato l'interesse di cui sono portatori, mentre con riferimento alla RG, ne ha anticipato - sulla base di dati storici del tutto genericamente designati di valenza esponenziale, perché addirittura estranei ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio - l'irrilevanza della deposizione. Il tutto, va precisato, anche considerando le modalità davvero inquietanti con le quali le dichiarazioni del CI sono state introdotte nel giudizio di primo grado, per essere il collaborante, ritenuto uno dei perni dell'accusa, già stato esaminato dal Pubblico ministero ancor prima della richiesta di rinvio a giudizio. Un dato che avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale un utilizzazione quanto mai estesa dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Alla medesima conclusione non può pervenirsi con riguardo alle posizioni del La DE e dei RD i quali si sono limitati a contestare - solo per taluni versi, ma non certo decisivi - l'utilizzo della procedura di cui all'art. 507 c.p.p., senza addurre alcuna prova contraria.
7. Fondate risultano, ancora, le censure di tutti i ricorrenti in ordine all'osservanza dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con ineludibili riflessi sulla motivazione della sentenza impugnata. Va dato atto alla sentenza di primo grado (più ancora che alla decisione ora impugnata) di avere a lungo argomentato (salvo quanto osservato sub 5) in ordine alla intrinseca attendibilità dei dichiaranti. Correttamente motivando quanto alla scelta collaborativa sia del ST (soggetto che prima della sua dimissione dal carcere - era rimasto in libertà dall'aprile all'ottobre 1994 - si trovava al centro del traffico di droga nella zona) sia del CI (quest'ultimo neppure assoggettato a regime di protezione) del quale si è sottolineata l'assoluta lucidità e coerenza delle dichiarazioni, così da rendere prive di fondamento le censure formulate, in merito ai suoi "dati caratteriali", soprattutto dalla difesa del Di IO.
8. Decisive riserve devono, invece, essere evidenziate in tema di riscontri.
Occorre, al riguardo, ricordare come, antecedentemente alla decisione delle Sezioni unite che risolse il contrasto giurisprudenziale circa la natura degli elementi di prova che confermano le dichiarazioni in damnosis (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino), erano enucleabili due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, pure di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione al fatto del chiamato;
l'altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione.
Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall'implicito, presupposto che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art.192, comma 3, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità
esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti allo specifico fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico - argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio sull'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge.
Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato - pure se con scarti di ordine cronologico che non sembrano assumere rilievo al fine di individuare la fonte probatoria da dimostrare - si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta, pretendendo l'esistenza di un impalcatura dimostrativa alla quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. II, 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. VI, 9 novembre 1993, Sparacio); ciò perché la chiamata in correità è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi). Va aggiunto, anzi, che la funzione processuale dei riscontri è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in damnosis, così da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. II 28 febbraio 1994, Badioli). Dal che sembrerebbe conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio di attendibilità intrinseca, divengono concorrenti elementi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. Tutto ciò, peraltro, con decisive conseguenze circa la concreta regola di giudizio da utilizzare, in quanto conforme al paradigma delineato dall'art. 192, comma 3, nei casi di omogeneità, non solo morfologica ma anche dimostrativa, degli elementi di accusa.
9. Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la regola della frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192, comma 3. Senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, il esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del Thema probandum, fermo restando il potere - dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. I, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. I, 30 novembre 1995, Riggio). Resta però fermo che i riscontri devono avere carattere individualizzante;
devono riferirsi, cioè, ad episodi che riguardino direttamente la persona dell'incolpato in relazione a tutti gli specifici fatti a lui addebitati (Sez. VI, 16 aprile 1998, Civardi). Peraltro, l'esistenza dei riscontri incrociati, quella convergenza del molteplice che consente di ritenere formata la prova, va commisurata alla presenza di plurime chiamate di correo, risultando, Invece, la valenza dimostrativa ampiamente attenuata tutte le volte in cui una chiamata in correità risulti confermata da una semplice "chiamata in reità" (o chiamata in correità "impropria"), la cui presenza richiede l'apprestamento di un più complesso procedimento interpretativo (oggetto di controllo non soltanto nell'ambito della motivazione in fatto) volto a verificare le basi effettive di una scelta collaborativa "debole", in quanto non assolutamente impegnativa per il dichiarante.
10. Il nucleo portante dell'assetto dimostrativo, con riferimento a ciascuno dei reati addebitati agli imputati risulta costituito dalle chiamate "incrociate" del ST e del CI. È necessario, dunque, verificare - una volta accertata (con le riserve espresse sub 5) l'esistenza di un adeguato apparato dimostrativo circa l'intrinseca attendibilità dei dichiaranti e di ciascuna delle dichiarazioni - se il giudice a quo abbia fatto corretta applicazione dell'art. 192, comma 3, C.P.P relativamente alla necessaria presenza di riscontri individualizzanti in ordine a ciascun fatto per cui è stata pronunciata condanna.
Va subito detto come quel che la Corte non può assolutamente condividere è la valenza attribuita al ruolo dei riscontri, astrattamente definibili, con assoluto rigore, come elementi in grado di confermare l'attendibilità della chiamata di correo, ma talora assunti, ai fini indicati dall'art. 192 c.p.p., come non necessariamente convergenti verso il singolo fatto narrato;
il tutto in un quadro che travalica dalle già indica. Le regole di garanzia, tanto da assegnare al riscontro una valenza dai contrassegni soprattutto di ordine logico, laddove l'elemento di conferma, pur non dovendo caratterizzarsi per una sorta di sovrapponibilità rispetto alla chiamata, resta designato da una un'opera di effettiva storicizzazione della dichiarazione, solo così potendo accedere - nella necessità di individualizzarsi per convergere verso una precisa accusa nei confronti del chiamato - a quegli approdi giurisprudenziali, appartenenti ad una logica "forte" di garanzia, risultanti dalle interpretazione dell'art. 192, comma 3, derivante dalla decisione delle Sezioni unite più volte ricordata (Sez. un. 11 ottobre 1992, Marino). Decisione da cui emerge con sufficiente chiarezza un principio che non pare assolutamente smentito dalla successiva giurisprudenza della Corte Suprema. Che, cioè, se anche talune inferenze probatorie "deboli" possono convergere verso un assetto in grado di confermare l'attendibilità della chiamata, il tutto deve necessariamente approdare verso una situazione in cui la prova del fatto, rappresentata dalla dichiarazione, va necessariamente riscontrata da elementi di conferma che, pur non essendo predeterminati nella specie e quantità e che, di conseguenza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, siano però in grado di comprovare la realtà storica del fatto e l'attribuibilità di esso ad un autore, in base a canoni di sicura rispondenza al narrato del collaborante. Senza che la peculiarità del fatto da accertare possa legittimare il ricorso al una diversa consistenza probatoria solo perché i fatti siano, per loro peculiarità, difficili da provare nei loro singoli momenti storicizzati (v., sul punto, lungamente, Sez. VI, 22 dicembre 1998, Amante).
11. Con riferimento alla posizione del La DE e del RD, la sentenza impugnata, anche con richiami alla decisione di primo grado, individua, relativamente alla cessione di sostanze stupefacenti, nel ST l'asse portante dell'accusa. Ne emerge un contesto descrittivo legato essenzialmente a tale dichiarazione. Precisa il giudice a quo che, secondo le propalazioni del ST, tra l'8 aprile 1994 ed il 10 ottobre 1994, il La DE ("zu Nino") ed il RD (zu "Mimmo", riconosciuto in fotografia ma con le riserve che già questa Corte ha avuto occasione di esternare), che "stavano sempre insieme", gli fornivano eroina (da 200 a 500 grammi la settimana). Si recavano presso l'abitazione del ST a bordo di una FIAT UNO;
qui attendevano un furgoncino "Fiorino", ove un terzo portava lo stupefacente il più delle volte nascosto all'interno dell'infisso di una porta in alluminio. Gli imputati gli avevano riferito che Milano era il luogo di acquisto della droga che veniva loro pagata con un anticipo di 2 milioni in contanti.
Il resto del corrispettivo era versato o in contanti o con oggetti d'oro, provento del furto da parte dei tossicodipendenti che, di volta, in volta, acquistavano lo stupefacente.
L'unica conferma delle accuse del collaborante si rinviene nelle dichiarazioni del CI che dichiara di avere assistito alle consegne della droga, facendo riferimento ad "Fiat Uno" e ad un "Fiorino". Con richiami anche ad una consegna di droga a Mazara subito dopo la quale i tre (ST, La DE e RD) si recarono dal rivenditore Arresta per comprare una Y10 usata. Il quadro probatorio, così come descritto dalla sentenza impugnata, risulta per molti versi carente ed ambiguo, non potendo certo le dichiarazioni dirsi convergenti nei loro nuclei fondamentali verso la verifica della responsabilità dei ricorrenti. Troppi episodi del narrato dei collaboranti appaiono privi del necessario riscontro individualizzante, mentre profili decisivi come il viaggio a Mazara sono rimasti affidati alla valenza di una sola dichiarazione, per di più caratterizzata da elementi di contorno ampiamente significanti.
Ad un identica conclusione non può sottrarsi, certo, l'assetto dimostrativo posto a base della dichiarazione di responsabilità per la cessione della pistola e degli oggetti d'oro dal ST al La DE ed al RD in cambio della droga acquistata. Un assetto che si riduce qui alla valorizzazione di una prova, almeno in parte, circolare. È ST che riferisce della cessione di una calibro 357, che il dichiarante aveva ricevuto da tale Aidoudi Saber in cambio di droga. Il riscontro proviene solo formalmente dal Qiunci perché questi apprende de relato l'episodio dal ST, pur ricordando la consegna di oggetti d'oro. Un panorama dimostrativo, dunque, su cui il giudice del rinvio dovrà soffermare accuratamente il suo esame anche considerando il ruolo di mero chiamante in reità del CI. Occorrendo qui ripetere, per i necessari chiarimenti che dovrà fornire lo stesso giudice del rinvio, che l'esistenza dei riscontri incrociati va commisurata alla presenza di plurime chiamate di correo, risultando, invece, la valenza dimostrativa ampiamente attenuata tutte le volte in cui una chiamata in correità risulti confermata da una semplice "chiamata in reità" la cui presenza richiede l'apprestamento di un più complesso procedimento interpretativo (oggetto di controllo non soltanto nell'ambito della motivazione in fatto) volto a verificare le basi effettive di una scelta collaborativa "debole", in quanto non assolutamente impegnativa per il dichiarante (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo). 12. Ancor più carente è il panorama dimostrativo a carico del Di IO;
un quadro in gran parte condizionato dalla violazione del diritto alla controprova conseguente all'introduzione della procedura di cui all'art. 507 c.p.p. Ma, pure a prescindere da tale violazione, è la logicità e in alcuni punti la stessa esistenza della motivazione a risultare compromessa dalla mancanza di quei riscontri incrociati su cui diviene rigorosamente applicabile la regola di giudizio indicata dall'art. 192, comma 3, c.p.p. laddove la prova si esaurisca nelle propalazioni di soggetti appartenenti alle categorie indicate, oltre che dalla disposizione adesso ricordata, anche dal comma 4 dello stesso art. 192.
Prendendo per prima in esame la condanna per l'acquisto da parte del De IO di 100 grammi di eroina dal ST, la sentenza impugnata rivela plurime, decisive lacune motivazionali, tali da rendere ineludibile il successivo giudizio di rinvio. Secondo il giudice a quo (e la decisione di primo grado) ST conosce il Di IO in occasione di una vicenda relativa all'acquisto di hashish (il Di IO lo aveva messo in contatto con tale Focarino) e lo continua a frequentare instaurando rapporti di affari per il commercio di eroina. Nel luglio 1994 cede al Di IO, nella sua uccelleria, 100 grammi dell'eroina (probabilmente fornitagli da La DE e RD) al prezzo di 12 milioni: 6 milioni gli vengono consegnati pochi giorni dopo;
per la restante somma accampava come scusante del suo inadempimento l'aver ceduto la droga a tale AR SP che era stato arrestato;
si era recato più volte nell'uccelleria del Di IO per ottenere il pagamento ed anche a casa di PE SP, fratello di AR, che si era rifiutato di accollarsi il debito. Un affermazione attendibile ma priva di riscontri individualizzanti solo riflettendo sul contenuto delle dichiarazioni del CI quali riportate dai giudici di merito. Il collaborante avrebbe appreso dal ST della cessione dell'eroina al ricorrente. Si sarebbe recato insieme al ST nell'uccelleria del Di IO per ottenere il pagamento;
qui avrebbe appreso dal Di IO che non era stato in grado di pagare per non aver ancora venduto la droga. Gli sarebbe, poi, stato riferito da PE SP che lo stupefacente era stato da lui rubato al Di IO;
l'SP era stato portato in campagna e picchiato dal ricorrente tanto che era stato costretto a restituire circa la metà dell'eroina. Il nome di AR SP, che era detenuto, era stato indicato dal Di IO al ST per le difficoltà insorte nei pagamenti.
Come appare evidente, qui lo assenza di riscontri individualizzanti percorre l'intera complessa vicenda (cessione, iniziative per restituzione della droga, somme corrisposte e successivamente pretese, etc.). Ad essa si accompagna la mancanza di ogni elemento probatorio, pur introdotto dal ricorrente, circa l'episodio - davvero cruciale - dell'uccelleria: prova, questa, decisiva, in presenza del confuso apparato dimostrativo - allo stato - insufficiente ai fini della condanna, quale è quello descritto dal giudice a quo.
Del tutto evanescente risulta, infine, la motivazione della sentenza impugnata sul punto riguardante l'acquisto ad opera del Di IO delle due armi dall'EO.
L'assetto probatorio sembra far carico, stando a quanto delineato dalla decisione impugnata, sulle sole dichiarazioni del ST, avendo costui ricevuto la proposta di acquisto dall'EO, proposta cui non aveva aderito per il costo eccessivo delle armi. Aveva poi appreso dallo stesso EO che le due pistole erano state vendute al Di IO. E nell'abitazione del Di IO il ST aveva notato le armi, apprendendo dal ricorrente che le aveva acquistate proprio dall'EO verso cui vantava un credito per una fornitura di droga.
La sentenza indica come riscontro le dichiarazioni del CI. Le armi gli erano state offerte dall'EO tra il 1993-1994. Si trattava di due pistole - una a tamburo - che gli erano state cedute da due tossicodipendenti. L'EO gli aveva riferito che altrimenti le avrebbe vendute al Di IO.
Come appare evidente, il quadro probatorio non sembra in grado di conchiudersi compiutamente. CI non è che un mero chiamante in reità e, per giunta - sullo specifico fatto per cui è intervenuta condanna del Di IO - dichiara de relato;
nessuna specifica circostanza che corrobori seriamente le dichiarazioni del ST, risulta, allo stato, sussistente.
13. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, restando così assorbite (in quanto derivanti solo da un'eventuale nuova affermazione di responsabilità) le ulteriori censure dei ricorrenti con riferimento alla motivazione sia sul diniego delle circostanze sia sulla misura della pena.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2000