Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5401
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere allegato al fascicolo d'ufficio, ma se in dibattimento venga contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 cod. proc. pen., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 231 ss. cod. proc. pen., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l'assunzione di quest'ultimo mezzo di prova.

Alla ammissione di una nuova prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Pertanto, l'istanza di ammissione di queste ultime, che non può essere avanzata se non dopo la decisione di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata, integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5401
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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