Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
In tema di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi, che, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1998, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 19.5.1998
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 758
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 4401/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
ON AR, nato a [...] il [...];
CH LO, nato a [...] il [...] AZ PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza 13.6.1997 della Corte d'Appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Vincenzo Galgano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 19.10.1996 il Pretore di Arezzo Montevarchi dichiarava AR RD, RE CH e PO IN colpevoli in concorso di danneggiamento continuato di autovetture esposte alla fede pubblica e di ubriachezza;
gli ultimi due anche di atti contrari alla pubblica decenza;
il primo e il secondo altresì di oltraggio a pubblico ufficiale e condannava tutti alle pene di giustizia sostituite con le corrispondenti sanzioni pecuniarie. Assolveva il RD dai reati di atti osceni in luogo pubblico e di guida in stato di ebbrezza.
Con sentenza del 13.6.1997 la Corte d'Appello di Firenze, investita dell'impugnazione proposta dagli imputati, confermava la decisione di primo grado.
A mezzo del proprio difensore ricorrono per cassazione tutti gl'imputati e, premesse notazioni in fatto, denunziano nell'ordine quanto alla condanna per oltraggio del RD
1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 499 e 500 c.p.p. e mancanza di motivazione, avendo la Corte di merito omesso di esaminare le deduzioni degli appellanti in ordine all'irrituale acquisizione al fascicolo del dibattimento di primo grado dell'annotazione di servizio redatta dal teste Borgonovo cui altrettanto irritualmente il pubblico ministero, invece di porgli domande su fatti specifici, aveva chiesto testualmente di confermare il contenuto del verbale 17.4.1993 dal rigo 20 al rigo 24, del quale non era stata data nemmeno lettura, e tanto sebbene non fosse insorta alcuna contestazione sul contenuto dell'atto e sebbene questo non si sostanziasse di dichiarazioni precedentemente rese dal teste;
quanto al delitto di danneggiamento
2) erronea applicazione di legge penale, violazione dell'art.192 c.p.p., carenza e contraddittorietà di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva perché la Corte di merito si è limitata a calendare gl'indizi di colpevolezza gravanti sugl'imputati senza Motivare in merito alla "valenza probatoria" dei medesimi ne' sulla loro convergenza ne' sulla valenza di contrastanti e rilevati indizi;
3) Difetto di motivazione travisamento dei fatti in relazione alla deposizione del teste Secci, a tenore della quale gl'imputati all'ora dei fatti non potevano trovarsi a Montevarchi;
4) mancata ammissione di prove decisive perché, non essendo consentito "decidere un processo su elementi indiziari quando è possibile acquisire prove concrete sui fatti", la nuova audizione del Predetto teste e la deposizione del comandante dei vigili avrebbero consentito alla Corte di merito "di valutare correttamente la situazione dei luoghi e la compatibilità in relazione a tale situazione, dell'addebito";
5) erronea applicazione di legge in relazione alla condanna per violazione dell'art.688 c.p., non essendo stata volontaria, ma imposta dai carabinieri, la presenza degl'imputati "sulla pubblica via, attorno alle vetture danneggiate".
Quanto alla posizione di RD AR
6) difetto di motivazione e violazione di legge quanto all'imputazione di oltraggio perché la Corte di merito, rilevando che "tutti i testi" hanno confermato la pronunzia di "frasi oltraggiose" e che le loro dichiarazioni trovano conferma nella "relazione del servizio, il cui contenuto può essere acquisito al fascicolo del dibattimento nella sua interezza", ha da una parte illegittimamente demandato ai testi la valutazione dell'offensività delle frasi profferite dall'imputato en dall'altra, si è giovata a fini di prova di un atto illegittimamente acquisito sulla base di un'irrituale contestazione.
Quanto alla posizione di CH RE,
7) erronea applicazione dell'art.341 c.p. e difetto di motivazione dato che "l'espressione 'non m'importa chi cazzo sei'" da costui rivolta al maresciallo Borgonovo, andava valutata -e non lo è stata- nel contesto suo proprio "con riferimento alla posizione degli imputati, (che ritenevano di essere stati fermati e accusati ingiustamente", al fine di accertare se la irriguardosità e l'inurbanità di essa fossero "idonee a ledere l'onore e il prestigio del P.U".
Quanto al CH e al IN,
8) Omessa motivazione in ordine alla violazione dell'art.726 attribuita al CH e al IN.
9) Difetto di motivazione circa la riduzione della pena invocata dagli imputati mediante riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche loro concesse sull'aggravante loro contestata e determinazione della pena nel minimo edittale, essendosi la Corte limitata a fare a generico riferimento alla personalità degl'imputati, peraltro incensurati, e alla non eccessività della pena.
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Ragioni evidenti di metodo impongono di esaminare le censure dedotte nell'interesse di tutti gl'imputati prima di quelle afferenti singole posizioni dei medesimi.
Tra le censure di ordine generale della riassunta sub 2) in narrativa è preminente sulle altre perché attinente all'identificazione di tutti gl'imputati quali autori del delitto di danneggiamento loro ascritto.
Con detta censura -si sostiene dai ricorrente che difetta "nella fattispecie la valutazione giuridica e motivata circa la univocità e decisività degli indizi addotti dalla CORTE di merito nell'ambito di tutte le emergenze processuali" e che gli elementi di prova utilizzati "perdono valenza probatoria ove considerati alla luce di tutti gli altri riscontri probatori, in relazione ai quali sussiste omesso esame e difetto di motivazione".
A questo proposito si deve anzitutto rilevare che la dimostrazione del vizio di motivazione in ipotesi dedotto dai ricorrenti non ha nulla a che fare con la prospettazione di altra interpretazione o di altro itinerario argomentativo, in tesi ugualmente corretti sul piano logico.
Ne consegue che, quando il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che detti atti si prestavano a diversa lettura o interpretazione, munite di uguale crisma di logicità (cfr. Cass. S.U., 14.12.1995 n. 30, srv 202903). D'altra parte l'errata valutazione del fatto non è compresa nella tassativa elencazione dell'art.606 c.p.p. ed è quindi vizio inammissibile in questa sede di legittimità ove non si risolva nella manifesta illogicità della motivazione, che, secondo l'inequivoco disposto dell'art. 606 c.p.p. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e deve concretarsi in un difetto di coerenza razionale tra le premesse di fatto e di diritto, le argomentazioni sviluppate e le conclusioni attinte dal giudice.
Le censure fondanti su asseriti travisamenti del fatto conseguiti alla mancata considerazione di alcuni elementi di giudizio richiamati nel ricorso, ma non emergenti dal testo del provvedimento impugnato sono quindi inammissibili in questa sede di legittimità. La formula dell'art.606/1/e c.p.p., secondo la quale il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento impugnato" evidenzia infatti e chiaramente l'intento del legislatore di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Nessuna censura relativa ad accertamenti o apprezzamenti del fatto, cui il giudice di merito sia pervenuto mediante valutazione del materiale probatorio acquisito, è quindi prospettabile in questa sede sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione perché la verifica del cosiddetto travisamento del fatto comporterebbe una rivisitazione di merito degli atti non consentita dalla legge in Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. III, 21.9.1993, n. 8580 ced 195167). Errano del pari i ricorrenti quando pretendono di riferire ai singoli indizi utilizzati le doti di univocità e di decisività proprie soltanto del loro coordinato contesto.
Dettando al Titolo I del Libro III del codice di rito le disposizioni generali sulla prova, il legislatore usa secondo le accezioni loro proprie i sostantivi prova, elementi di prova, indizi. Usa il primo termine tanto nell'accezione di evento, atto, fatto, documento o esperimento idoneo, secondo la definizione di prova penale incidentalmente espressa nell'art.189 c.p.p., "ad assicurare l'accertamento dei fatti", quanto nell'accezione di contesto probatorio, come inequivocamente si deduce dal primo comma dell'art.192: la "prova", che il giudice, definendo un qualsiasi procedimento, è chiamato a valutare secondo le modalità nella norma prescritte può essere unica infatti solo in ipotesi scolastiche, dato che secondo il disposto testuale dell'art.187/1 c. p.p. sono "oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza" In altri termini la norma succitata dà veste formale ad una regola di comune esperienza, statuisce cioè che il "topos" ricorrente nelle aule di giustizia, secondo il quale i fatti parlano da soli, risponde a criteri di verità solo alla condizione che i fatti stessi, sottoposti prima ad analisi critica, ricostruiti indi ciascuno in sè alla stregua dei criteri dettati dalla legge processuale e posti infine in vicendevole rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che, di tutti e di ciascuno tenendo conto con rigore proporzionato al giudizio di probabilità o al giudizio di certezza, che segna e definisce le diverse fasi del procedimento, consenta attraverso la valutazione unitaria del contesto di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e logicamente accettabile, del caso concreto.-
Se la prova intesa nella prima accezione è per definizione di legge "idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti", s'intende, secondo criteri di razionalità e alla stregua degli ordinari procedimenti gnoseolocici, per converso e a tenore del principio affermato in via generale nella proposizione principale del secondo comma dell'art.192 c.p.p., l'indizio è, di per sè ed isolatamente considerato,
inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti: altro significato non puo essere infatti attribuito all'espressione "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi" Il principio è sul piano razionale ancorato all'equivocità ontologicamente propria degl'indizi, che, secondo la logica corrente ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità, sul quale fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile, possono esser posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti. La differenza tra la prova e l'indizio non è dunque quantitativa, nel senso che l'indizio è meno idoneo della prova ad assicurare l'accertamento dei fatti, ma qualitativa ed ontologica. L'indizio infatti acquista valenza probatoria solo se e quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata costituente con la principale la disposizione di legge succitata, vale si dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sè e partitamente considerato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano esser tutti significativamente riferiti ad una sola causa o ad un solo effetto loro comune (cfr. Cass. I 1.3.1993, n. 354).Nella prassi dunque, a fronte di una pluralità d'indizi, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili ed valutandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che è direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza di sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa. Deve da ultimo procedere alla sintesi finale accertando se gl'indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale secondo la legge e, ancor prima, secondo logica, è possibile desumere l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto (cfr. Cass. S.U 4.6.1992, n. 6682). Procedendo in coerenza a tali principi di diritto all'esame delle doglianze levate in appello dai ricorrenti, la Corte di merito, dopo aver apprezzato e valutato lo stato di ebbrezza degl'imputati; in presenza dei Carabinieri "a brevissima distanza dal luogo del delitto" di danneggiamento;
l'identità per marca, tipo e colore dell'autovettura notata sul luogo predetto da una delle testi, che avvisò, i Carabinieri e dell'autovettura "pochi minuti dopo" ricondotta dai militari sui luoghi predetti;
la "tempestività dell'intervento" , essendo stati gl'imputati, a dire del teste maresciallo Borgonovo, "intercettati durante la conversazione tra il cittadino e la centrale operativa;
la riferibilità alle scarpe -di tipo anfibio. come rilevato nella sentenza di primo grado-calzate da uno degl'imputati delle impronte "lasciate Sulla carrozzeria delle automobili danneggiate, come constatata da ben tre carabinieri",- Sono pervenuti alla conclusione che "i molteplici indizi.... collegati gli uni agli altri ... non possono portare a conclusioni diverse di quelle della responsabilità dei prevenuti Il motivo dedotto va rigettato dunque anche sotto quest'ultimo profilo, apparendo la convergenza del molteplice, rilevata dai giudici di merito, connotata dall'univocità e dalla decisività erroneamente pretese dai ricorrenti per il singolo indizio. Nel medesimo contesto, dando conto al contempo della mancata rinnovazione del dibattimento in tal senso sollecitata dai ricorrenti, la Corte territoriale ha tenuto conto della deposizione del teste Secci, rilevando sostanzialmente che la distanza -fosse di seicento metri come stimata da uno dei testi escussi o di due chilometri come assunto dalla difesa- del luogo del delitto da quello, nel quale il predetto si era separato dagl'imputati, e l'ora di tempo intercorsa tra l'uno e l'altro evento erano tali da consentire a costoro di compiere i danneggiamenti loro ascritti. L'indeducibilità in questa sede del travisamento dei fatti non risultante dalla sentenza impugnata, dedotto come-sub 3) in narrativa, e l'irrilevanza, motivatamente ritenuta, delle prove asseritamente decisive, di cui si censura la mancata ammissione come sub 4), tali secondo i giudici da non incidere sull'espresso giudizio di colpevolezza, disvelano altresì l'infondatezza dei motivi predetti.
Altrettanto infondato è il motivo dedotto come sub 5) evidente essendo che il luogo pubblico sul quale gli imputati furono colti in stato di manifesta ubriachezza, è quello sul quale furono fermati dai Carabinieri fuori dall'autovettura come esplicitato nella sentenza di primo grado, e non già quello sul quale furono condotti. Quanto infine alla mancata riduzione della pena inflitta in primo grado e al diniego dell'invocata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, va rilevato che mentre i ricorrenti -così mancando di dare specificità al motivo dedotto, per tale difetto inammissibile- non hanno indicato quali siano gli elementi di giudizio pretermessi, che avrebbero imposto o quanto meno consentito alla Corte di merito di ridurre la pena da loro ritenuta eccessiva, quel giudice ha rigettato la loro doglianza sul rilievo che la pena era adeguata ai fatti loro contestati e alla loro personalità. che non va dedotta soltanto dall'incensuratezza, come pare pretendano gl'imputati, ma anche dalle modalità particolari della loro riprovevole condotta, che come lumeggiata nel contesto delle sentenze di merito, si connota per la gratuità del danneggiamento, il dileggio dei proprietari delle autovetture, cosparse di liquidi organici e per il manifestato disprezzo delle regole di vita associata e di civiltà minimale.
Esaurito con l'esame dei motivi comuni a tutti i ricorrenti, si può- ora passare a quello dei motivi riguardanti singole posizioni. Quanto alle censure levate come sub 1 e sub 6 in narrativa va rilevato che il RD denunzia siccome irrituale e nulla l'acquisizione delle dichiarazioni e indi della relazione di servizio a firma del teste, maresciallo Borgonovo, e da tale nullità deriva quella della sentenza impugnata.
In proposito la Corte di merito ha dapprima rilevato che la dizione "dichiarazioni precedentemente rese" di cui all'art.500 c.p.p. è "così ampia da comprendere qualsiasi atto a contenuto dichiarativo e, quindi, anche la relazione di servizio e che il pubblico ministero, invitando il relatore - il quale poteva essere autorizzato a compulsare (gli atti a propria firma prima di rispondere (art.499/5 c.p.p.)- a confermare parte espressamente indicatagli di tale relazione, in realtà si è limitato a sollecitare la memoria del predetto teste, "che ha poi puntualmente deposto in modo conforme a quanto risultava dagli atti", ha sottolineato che, anche a volerla ritenere sussistente, la nullità denunziata rientrerebbe tra quelle a regime intermedio regolate dall'art.182/2 c.p.p. e sarebbe quindi "sanata per effetto della mancata eccezione ad opera della parte che vi" assisteva "immediatamente dopo il compimento dell'atto". Le argomentazioni circa il novero degli atti riassumibili nell'espressione "dichiarazioni precedentemente rese" supportanti in punto la decisione dalla Corte territoriale appaiono conformi all'indirizzo interpretativo deducibile da diverse pronunzie della Corte Costituzionale (28.11.1994 n. 407 e 12.4.1996 n. 114) e di questa Suprema Corte (v. in particolare Sez. II 21.4.1994 n. 4589, rv. 198276 e Sez. I 7.9.1994 in. 9676 rv.199256, che hanno ritenuto utilizzabili quali dichiarazioni finanche gli atti d'individuazione fotografica) e il ricorrente, mentre tace del tutto sulle stesse nonché sul contesto generale e sui precedenti immediati della contestazione asseritamente irrituale del Pubblico ministero, si limita a contestare l'inquadramento della nullità da lui dedotta nella previsione dell'art.182 c.p.p., sostenendo al fine che "la deposizione del teste Borgonovo non è stata preceduta da alcun provvedimento" impugnabile e che "la lesione degl'interessi di parte si concreta" solo quando "il Giudice utilizzi la prova e la documentazione illegittimamente acquisita".
Il silenzio del ricorrente come sopra evidenziato, afferendo a gran parte della motivazione in punto della sentenza impugnata, disvela la genericità e la conseguente inammissibilità della censura in esame. Solo per esigenze di completezza si rileva quindi che gli atti asseritamente affetti di nullità sono caduti tutti sotto la diretta osservazione della parte, che vi assisteva a mezzo del proprio difensore, di guisa che la nullità, indeducibile già in appello ed ora in questa sede, a sensi dell'art.182/2 e come affermato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se ciò, non fosse stato possibile, immediatamente dopo (Cass.VI, 31.5.1995, Saporiti, rv. 202551). Nè è sostenibile che i giudici di merito abbiano demandato alle dichiarazioni dei testi, confermanti "che il prevenuto pronunciava frasi oltraggiose", il giudizio sulla ritenuta sussistenza del delitto di oltraggio.
Al RD infatti, secondo il relativo capo d'imputazione, è stato contestato di avere offeso il prestigio dei carabinieri presenti profferendo in loro presenza la frase "questa caserma mi fa schifo" e sputando per terra. E tale condotta era ben presente al giudice di primo grado quando al punto sette della sentenza scriveva che secondo le "testimonianze tutte concordanti dei carabinieri sopra richiamati" il CH e il RD avevano oltraggiato i militari "con le frasi, riportate sul capo d'imputazione". Ciò spiega e completa in punto la sentenza impugnata, la cui laconicità, sebbene eccessiva, non può indurre in errore circa la condotta attribuita al RD dal giudice d'appello, condotta inequivocamente risultante dall'integrazione della frase "tutti i testi confermano che furono pronuciate frasi oltraggiose" con l'altra, quasi immediatamente successiva. "In questa relazione risulta che il RD pronunciò la frase e compì l'atto descritti nel capo d'imputazione", che col preciso riferimento all'addebito, dà corpo e contenuto alla prima frase, dal ricorrente erroneamente interpretata perché impropriamente avulsa dal contesto suo proprio.
Le censure da ultimo esaminate sono dunque infondate. Infondata è del pari la censura levata in ricorso sub 7) e relativa al delitto di oltraggio contestato al CH.
A fronte di un appello, che contestava la natura oltraggiosa della frase profferita dall'imputato definendola soltanto biasimevole, la Corte di merito si è limitata ad affermare che essa "non è solo volgare ma idonea a recare offesa al p.u.".
Di vero, appartenendo l'onore e il prestigio alla categoria dei beni immateriali della persona, anche quando essa abbia qualifica di pubblico ufficiale, e non essendo visibile o comunque accertabile e misurabile la lesione loro in evento cagionata, l'apprezzamento relativo è dalla legge entro amplissimi limiti demandato alla sensibilità sociale del giudice chiamato ad applicare in concreto le norme, che a detti beni apprestano tutela. Egli di fatto darà voce alla coscienza collettiva e il suo apprezzamento al riguardo, in considerazione della vaghezza dello strumento di misura messo dalla legge a sua disposizione, è in pratica incensurabile in sede di legittimità anche se si risolve, come nel caso di specie, in un'affermazione che trae forza dall'esperienza collettiva e dalla considerazione implicita del contesto, delineato nei capi d'imputazione, più chiaramente illustrato nella sentenza di primo grado, e inequivocamente connotato dal disprezzo per gli altrui diritti e per le regole di vita associata comunemente osservate. In tale contesto esattamente, benché ancora una volta con eccessiva laconicità, il giudice d'appello correttamente ha escluso che fosse semplicemente volgare e biasimevole una frase con la quale l'imputato ha dato del tu ad un pubblico ufficiale non conosciuto che per l'esercizio delle sue funzioni e gli ha manifestato il proprio disprezzo dicendogli i n modo volgare e pesante che non gl'interessava nulla della qualifica da lui rivestita, a tutela e in rappresentanza degl'interessi collettivi.
Quanto infine al motivo sopra riassunto sub 8) va rilevato che il giudice di appello ha ritenuto la responsabilità del CH e del IN in ordine al reato di cui all'art.726 c.p. sulla scorta, come dice, delle dichiarazioni dei tre carabinieri escussi dichiarazioni che in primo grado avevano portato all'assoluzione del RD, di guisa che la mancanza d'indicazioni ulteriori nel motivo esaminato non consente di intendere quale "prova specifica" sia, secondo l'opinione dei ricorrenti, mancata al riguardo.
I ricorsi devono esser dunque rigettati.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998