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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1590/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PALMENTATA, 6 Parte_1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv. VENE
NICOLETTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Benevento, con ricorso depositato il
16.4.25 per sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità” dell'importo di €
1.789,45 di cui pretende il rimborso. CP_1
Ha riferito che in data 4.10.2024, l' le comunicava, in qualità di erede, CP_1
l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Per_1
1 deceduta in data 14.8.2019 per il periodo dall'1.1.2017 al 31.7.2019 per Per_2 la complessiva somma di euro 1.789,45. Tali somme erano state percepite a titolo di maggiorazione sociale.
Ha contestato la ripetibilità dell'indebito in ragione del sottosistema normativo speciale che caratterizza l'indebito assistenziale e della ratio alimentare delle erogazioni. Ha invocato l'assenza di dolo, quale condizione che precluderebbe il recupero anche in ragione del disposto dell'.
Costituitosi con memoria depositata in data 27.7.25 l' ha ribadito il diritto CP_1 alla ripetizione delle somme erogate per sopravvenuta carenza dei presupposti costitutivi all'esito della revisione sanitaria e per superamento dei limiti reddituali.
Va premesso, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n.
29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
2 La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n. 1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)(Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto
1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che:
"In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ) dispone CP_1
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente
3 al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E, tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha condivisibilmente smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale.
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
4 La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Deve concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla
Consulta con l'ordinanza n. 448/2000 è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate
5 dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno
2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del 22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' ”accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018)” ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Con riferimento alla maggiorazione sociale, essa partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale
(Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.
13915/21, Cassazione civile sez. lav. - 09/01/2024, n. 847 ).
In particolare, riepilogando i principi formulati nelle pronunce precedenti ed in alcune sentenze della Corte Costituzionale, la sez. lavoro, con la pronuncia n.
13916/2021 ha così statuito:“...14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004
6 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell', appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell', quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall' solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito....”. Ciò posto in linea di principio, la Corte ha rammentato come occorra tenere conto delle differenti discipline che regolamentano l'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “...16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una
7 articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (; Cass. n. 11921 del 2015; ), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)...”.
Dunque, come riportato sopra, la Corte più volte ha ribadito che la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr anche id., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi “...che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato....”). Inoltre, la sentenza n. 13223/2020 ha precisato che “...In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia
8 una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”.
Alla luce dei principi richiamati, in primis si ritengono fondate le censure del ricorrente.
Il reddito della de cuius della ricorrente era, infatti, ben noto all' sin dal CP_2 momento della presentazione della domanda amministrativa.
L'obbligo di comunicazione deve essere assolto solo da coloro che hanno altri redditi oltre quello da pensione (già conosciuto dall'Istituto in quanto presente nel casellario centrale dei pensionati).
È, dunque, evidente l'assenza di dolo in capo alla , dato che la Per_1 maggiorazione sociale è stata automaticamente (ed erroneamente) riconosciuta dall , che era pienamente a conoscenza dei redditi del percipiente. CP_2
In tema di indebito assistenziale, è la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale CP_1 rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, che esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”
(Cass., 16 aprile 2019 n. 10642).
In assenza di dolo del percipiente, come s'è detto, il diritto di ripetizione dell'indebito dovuto a ragioni reddituali è esigibile, ove esistente, solo dalla data dell'accertamento in avanti e non ha carattere retroattivo (v. Suprema Corte
9 proprio in una controversia in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale prevista 9/11 dall'art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui
“accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” - Cass. 20 maggio 2021 n. 13915).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che l non ha diritto di CP_1 ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € 1789,45 comunicato con provvedimento del 4.10.24.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che non ha diritto di ripetere dalla CP_1 parte ricorrente l'importo di € 1789,45 comunicato con provvedimento del
4.10.24;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1
nell'importo di € 312,00 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1590/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PALMENTATA, 6 Parte_1
82019 SANT'AGATA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv. VENE
NICOLETTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Benevento, con ricorso depositato il
16.4.25 per sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità” dell'importo di €
1.789,45 di cui pretende il rimborso. CP_1
Ha riferito che in data 4.10.2024, l' le comunicava, in qualità di erede, CP_1
l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Per_1
1 deceduta in data 14.8.2019 per il periodo dall'1.1.2017 al 31.7.2019 per Per_2 la complessiva somma di euro 1.789,45. Tali somme erano state percepite a titolo di maggiorazione sociale.
Ha contestato la ripetibilità dell'indebito in ragione del sottosistema normativo speciale che caratterizza l'indebito assistenziale e della ratio alimentare delle erogazioni. Ha invocato l'assenza di dolo, quale condizione che precluderebbe il recupero anche in ragione del disposto dell'.
Costituitosi con memoria depositata in data 27.7.25 l' ha ribadito il diritto CP_1 alla ripetizione delle somme erogate per sopravvenuta carenza dei presupposti costitutivi all'esito della revisione sanitaria e per superamento dei limiti reddituali.
Va premesso, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n.
29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
2 La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n. 1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)(Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto
1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che:
"In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ) dispone CP_1
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente
3 al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E, tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha condivisibilmente smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale.
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
4 La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Deve concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla
Consulta con l'ordinanza n. 448/2000 è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate
5 dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno
2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del 22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' ”accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018)” ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Con riferimento alla maggiorazione sociale, essa partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale
(Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.
13915/21, Cassazione civile sez. lav. - 09/01/2024, n. 847 ).
In particolare, riepilogando i principi formulati nelle pronunce precedenti ed in alcune sentenze della Corte Costituzionale, la sez. lavoro, con la pronuncia n.
13916/2021 ha così statuito:“...14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004
6 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell', appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell', quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall' solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito....”. Ciò posto in linea di principio, la Corte ha rammentato come occorra tenere conto delle differenti discipline che regolamentano l'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “...16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una
7 articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (; Cass. n. 11921 del 2015; ), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)...”.
Dunque, come riportato sopra, la Corte più volte ha ribadito che la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr anche id., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi “...che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato....”). Inoltre, la sentenza n. 13223/2020 ha precisato che “...In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia
8 una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”.
Alla luce dei principi richiamati, in primis si ritengono fondate le censure del ricorrente.
Il reddito della de cuius della ricorrente era, infatti, ben noto all' sin dal CP_2 momento della presentazione della domanda amministrativa.
L'obbligo di comunicazione deve essere assolto solo da coloro che hanno altri redditi oltre quello da pensione (già conosciuto dall'Istituto in quanto presente nel casellario centrale dei pensionati).
È, dunque, evidente l'assenza di dolo in capo alla , dato che la Per_1 maggiorazione sociale è stata automaticamente (ed erroneamente) riconosciuta dall , che era pienamente a conoscenza dei redditi del percipiente. CP_2
In tema di indebito assistenziale, è la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale CP_1 rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, che esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”
(Cass., 16 aprile 2019 n. 10642).
In assenza di dolo del percipiente, come s'è detto, il diritto di ripetizione dell'indebito dovuto a ragioni reddituali è esigibile, ove esistente, solo dalla data dell'accertamento in avanti e non ha carattere retroattivo (v. Suprema Corte
9 proprio in una controversia in materia di ripetibilità della maggiorazione sociale prevista 9/11 dall'art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui
“accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” - Cass. 20 maggio 2021 n. 13915).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che l non ha diritto di CP_1 ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € 1789,45 comunicato con provvedimento del 4.10.24.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che non ha diritto di ripetere dalla CP_1 parte ricorrente l'importo di € 1789,45 comunicato con provvedimento del
4.10.24;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1
nell'importo di € 312,00 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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