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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 2352/2016, promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e poi dai suoi eredi c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
c.f. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. ) Parte_5 CodiceFiscale_5 con il patrocinio dell'Avv. VIOLA ELEONORA ATTORI contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. DE STEFANO GRIGIS FILIPPO MARIA
CRISTAL IMMOBILIARE S.R.L. (p.i. ) P.IVA_2
c.f. ) Parte_6 C.F._6
(c.f. ) Parte_7 C.F._7
c.f. ) Parte_8 C.F._8 con il patrocinio dell'Avv. CHELI STEFANIA
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio degli Avv.ti MORSELLI GRETA e PELLEGRINI ESTER FEDERICA
VEZZOSI S.N.C. di VEZZOSI REMIGIO & C. (c.f. P.IVA_4 con il patrocinio dell'Avv. AZZALI CRISTINA CONVENUTI ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 8.2.16, a formulato le domande sotto trascritte, Parte_1 in relazione a un'operazione immobiliare avente ad oggetto un terreno sito a Montichiari.
Si sono costituiti, chiedendo il rigetto delle pretese attoree: il 2.5.16; Controparte_3
CRISTAL IMMOBILIARE e la famiglia il 5.5.16; 5.5.16; VEZZOSI Parte_6 CP_2
S.N.C. il 25.5.16. Le parti sono comparse alle udienze del 26.5.16 e del 7.10.16; il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed è seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
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All'udienza del 19.10.17 è stata dichiarata l'intervenuta amministrazione di sostegno a favore dell'attore, con costituzione della rappresentante Le parti sono comparse all'udienza del 1.3.18. Parte_2
Con ordinanza del 23.4.18 è stata fissata udienza per un tentativo di conciliazione, svoltosi il 28.2.19. Con ordinanza del 3.4.19 sono state motivatamente rigettate le prove chieste dalle parti.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
Le parti sono comparse all'udienza dell'11.7.23, rappresentando l'intervenuto decesso dell'attore. Il 18.7.23 si sono quindi costituiti i suoi eredi.
Con ordinanza del 25.8.23 il giudice ha fissato la comparizione personale delle parti per l'udienza del 6.2.24. In quella sede non è stato possibile pervenire ad alcun accordo.
Con ordinanza del 7.2.24 è stata fissata la precisazione delle conclusioni, tenutasi il 17.12.24 in trattazione scritta. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 12.2.25 e del 4.3.25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Il 23-3-11, vendeva a IS IM S.r.l. (il cui l.r.p.t. era Parte_1 [...]
un terreno edificabile identificato nel catasto del Comune di Montichiari al foglio 42, Parte_6 mappale 635; il prezzo era pattuito in € 328.000, da pagare in sei rate mensili da € 50.000 più una da € 28.000, con scadenze dal 16-5-11 al 15-11-11, a mezzo di effetti cambiari (doc. 2 att.);
− Il 2-8-11 l'acquirente versava unicamente € 20.000 a titolo di acconto (doc. 3 att.);
− Il 7-12-11 le parti convenivano di prorogare fino al 31-7-12 il termine per il pagamento dei residui € 308.000 (doc. 4 att.), garantiti da un pagherò cambiario avallato da Controparte_4
(doc. 5 att.);
− Il 30-1-12, IS IM stipulava con un mutuo fondiario a stati di Controparte_3 avanzamento lavori per € 195.000 al fine di realizzare edifici sul terreno, garantito da ipoteca sullo stesso per € 390.000, iscritta il 2-2-12 (doc. 6 att.);
− Nell'agosto 2012 versava € 10.000 all'attore e nell'ottobre 2012 altri € 20.000, Parte_6 Cont tramite assegni (cfr. p. 6 comp. cost. IS);
− Con scrittura privata del 15-3-13, e per IS Parte_1 Pt_6 Controparte_4
IM, RE SI S.n.c. (nonché estraneo a CP_5 Persona_1 questa lite) convenivano che: (i) e riconoscessero un debito di Pt_6 Controparte_4
€ 278.000 residui verso e un debito di € 100.000 verso la SI S.n.c.; Parte_1
(ii) e avrebbero versato ad la minor somma di Pt_6 Controparte_4 Parte_1
€ 235.000 e alla SI S.n.c. la minor somma di € 93.000 (doc. 5 conv. IS);
− L'attore eseguiva nondimeno prestiti per far fronte ai debiti della società, in particolare € 3000 il 12-7-13 (doc. 8 att.);
− Nell'agosto 2013, IS IM accatastava l'immobile nella sezione urbana del catasto, al foglio 42, mappale 781, subalterni 1 e 2;
− Il 30-8-13, il subalterno 2 veniva alienato dalla IS IM a ed Controparte_6 al prezzo di € 208.000, libero da pregiudizi, con la partecipazione al rogito di Persona_2
che nulla opponeva alla compravendita (doc. 9 att.); Parte_1
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− Lo stesso giorno, IS IM versava € 43.000 alla SI S.n.c., restando debitrice di
€ 50.000 (cfr. p. 5 comp. cost. SI);
− Con atto di citazione notificato il 6/11-12-13, l'attore agiva contro la IS IM per la risoluzione della compravendita, stante l'inadempimento dell'acquirente (doc. 11 att.);
− L'11-12-13, IS SI S.n.c. costituivano un'ipoteca sul subalterno 1 a CP_7 garanzia del credito verso la seconda per € 60.000, iscritta il 23-12-13 (doc. 12 att.);
− Il 20-1-14 veniva trascritta la citazione della domanda di risoluzione (doc. 7 att.);
− Il 10-2-14, moriva, lasciando quali eredi legittimi i figli e e la Controparte_4 Pt_6 Pt_7 moglie che accettavano l'eredità per 1/3 ciascuno (docc. 14 e 34 att.); Parte_8
− Con sentenza n. 3515 del 13-11-14, passata in giudicato, questo Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e condannava IS IM all'immediata restituzione dell'immobile (ad eccezione del subalterno 2, già alienato) e a risarcire all'attore € 50.000 (doc. 15 att.); la sentenza veniva annotata il 28-4-15 (doc. 16 att.);
− Nel 2015, l'attore diffidava IS IM, alla Controparte_8 cancellazione delle ipoteche (docc. 17, 18 e 19 att.);
− Il 2-9-15, cedeva ad per € 150.000 il credito di Controparte_3 Controparte_2
€ 195.000 vantato nei confronti della IS IM per il mutuo del 30-1-12, con la relativa ipoteca a garanzia (doc. 21 att.);
− A novembre 2015, l'attore intimava nuovamente la cancellazione delle ipoteche (doc. 23 att.).
3.
3.1. Le conclusioni degli attori (come da foglio di p.c. del 9.12.24) sono state:
«Rejectis contrariis, rifuse spese e competenze di lite, con sentenza esecutiva;
in via preliminare, rigettarsi tutte le eccezioni e/o domande preliminari e/o pregiudiziali avversarie, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare inesistente ovvero invalida, nulla e/o annullabile e/o priva di validità ed efficacia l'ipoteca volontaria costituita a carico della proprietà immobiliare di Parte_1 ora degli eredi legittimi i figli , e , identificata al Catasto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
Terreni al Fg.42 mapp.635 ed al Catasto Fabbricati al Fg.42 mapp.781 sub 1, dalla BCC Agrobresciano s.c. e dalla IS IM s.r.l., con atto del 30.01.2012 a rep.n.20946/n.7721 notaio dr , iscritta a Brescia Persona_3 in data 02.02.2012 R.G.n.4181/R.P.n.589 e tutte le successive modifiche ed annotazioni, compresa la cessione ipotecaria dalla BCC Agrobresciano s.c. all' del 02.09.2015 a rep.n.1943/n.1597 notaio Controparte_2 dr. , annotata in data 02.10.2015 R.G.n.33179/R.P.n.6140. Ordinare al Conservatore dei RR.II. o Persona_4
Agenzia delle Entrate, Uff.Prov. di Brescia-Territorio, Servizio di Pubblicità IM, la cancellazione dell'ipoteca, della cessione e delle relative annotazioni, a spese dei predetti convenuti per i rispettivi atti, sollevandolo da ogni responsabilità; in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare inesistente ovvero invalida, nulla e/o annullabile e/o priva di validità ed efficacia l'ipoteca volontaria costituita a carico della proprietà immobiliare di Parte_1 ora degli eredi legittimi i figli , e , identificata al Catasto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
Terreni al Fg.42 mapp.635 ed al Catasto Fabbricati al Fg.42 mapp.781 sub 1, dalla IS IM s.r.l. e dalla ditta SI s.n.c. di con atto del 11.12.2013 a rep.n.600/n.473 notaio dr , iscritta a Controparte_9 Per_4
Brescia in data 23.12.2013 R.G.n.42989/R.P.n.7375. Ordinare al Conservatore dei RR.II. o Agenzia delle Entrate, Uff.Prov. di Brescia-Territorio, Serv. Pubblicità IM, la cancellazione dell'ipoteca e delle relative annotazioni, a
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spese dei predetti convenuti, sollevandolo da ogni responsabilità; in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, condannare e Parte_6 Parte_7 [...]
in via tra loro solidale, a risarcire agli eredi legittimi di i figli Parte_8 Parte_1 Parte_3 Pt_4
, e , la somma liquidata dalla sentenza n. 3515/14 del Tribunale di Brescia in
[...] Parte_5 Parte_2
€.50.000,00, nonchè le spese liquidate in euro 5.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa ed imposta di registro pari ad
€.1.717,50, ovvero nella somma da accertare in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto (13.11.2014) al saldo;
in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, condannare la IS IM s.r.l., Parte_6
e la BCC Agrobresciano s.c., la ditta
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_10
l' in via tra loro solidale, a risarcire agli eredi legittimi di i figli
[...] Controparte_2 Parte_1
, e , tutti i danni materiali, biologici e morali causati in una Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 somma da accertare in corso di causa, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria;
in via principale e nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, condannare la IS IM s.r.l., Parte_6
e in via tra loro solidale, a restituire agli eredi legittimi di
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_1
i figli , e , il prestito di €.11.000,00 ricevuto, o
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 quella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria, si chiede di voler ordinare alla alla IS IM s.r.l., alla famiglia Controparte_3 convenuta ed all' di esibire e produrre tutta la documentazione inerente i rapporti fra gli Parte_6 Controparte_2 stessi intercorsi dal 2010 ad oggi. Si chiede C.T.U. atta a stimare il valore dell'immobile sito in Montichiari, di proprietà di Si chiede l'ammissione d'interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli: [omissis]». Parte_1
3.2. Le conclusioni di (come da foglio di p.c. del 9.12.24) sono state: Controparte_3
«In via preliminare: accertato e dichiarato tutto quanto in atti, in fatto e diritto, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili tutte le domande proposte da e dai suoi eredi contro la Parte_1 [...] con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari di lite. Controparte_11
In via principale: accertato e dichiarato tutto quanto in atti, in fatto e diritto, rigettarsi tutte le domande proposte da e dai suoi eredi contro la Parte_1 Controparte_11 in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti,
[...] compensi ed onorari di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande di parte attrice, - accertarsi e dichiararsi l'effettivo valore commerciale del compendio immobiliare già di proprietà di sito in Parte_1
Montichiari (BS), Foglio 42, mappale 781, subalterno 1, ed in particolare l'incremento di valore di tale compendio grazie alle opere su di esso realizzate da CRISTAL IMMOBILIARE S.R.L., e per l'effetto, ridursi l'eventuale risarcimento danni in favore di e dei suoi eredi per un importo pari a tale accertato incremento di valore, ed Parte_1 altresì deducendo il risarcimento danni già da codesto Tribunale liquidato con sentenza n. 3515/2014; - rigettarsi tutte le domande proposte da contro la Controparte_2 Controparte_11 in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti,
[...] compensi ed onorari di lite.
In ogni caso: con vittoria di spese, spese generali (15%) ed onorari di causa, Iva e Cpa come per Legge».
3.3. Le conclusioni di IS IM (come da foglio di p.c. del 10.12.24) sono state:
«In via preliminare: 1) Dichiarata ed accertata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Sigg.ri Parte_6
e per le motivazioni dedotte in premessa, disporre l'estromissione dal
[...] Parte_7 Parte_8
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giudizio degli stessi con conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite. 2) Dichiarare la nullità della domanda in ordine alla richiesta di pronuncia di doppio giudicato afferente la sentenza n. 3515 del 2014 emessa dal Tribunale di Brescia. 3) Dichiarare nulla la domanda per indeterminatezza della medesima ex art. 164 cpc in relazione all'art. 163 n. 3) cpc, laddove controparte richiede un indennizzo, anche in via equitativa per tutti i danni patrimoniali e non, biologici e morali asseritamente subiti dal Sig. 4) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte_1
In via principale nel merito: 1) Respingersi nel merito ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni dedotte in atti. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata nel merito: 1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere legittima la pretesa creditizia relativa alla sentenza n. 3515 del 2014, dirsi la somma dovuta compensata con le somme già versate e dichiararsi che IS IM srl, nonché i Sig.ri e nulla più devono. Parte_6 Pt_7 Parte_8
2) Nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata la domanda di restituzione di euro 11.000,00 in favore del sig. dirsi detta somma compensata con i costi di progettazione sostenuti da IS Pt_1
IM srl, ed anzi condannare il Sig. al pagamento della somma in eccedenza pari ad euro 10.315,84. 3) Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: 1) Ammettersi prove per interpello e testi sulle argomentazioni di cui in atti, precedute dalla locuzione "Vero che", così come formulate nelle rispettive memorie agli atti ex art 183 VI comma cpc».
3.4. Le conclusioni di (come da foglio di p.c. dell'8.12.24) sono state: CP_2
«- In via preliminare di rito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, e per l'effetto, rigettare le richieste di annullamento di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;
- accertare tutto quanto esposto in fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande proposte da parte attrice per violazione dell'articolo 2909 c.c.; nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
Spese di lite rifuse. nel merito, in via riconvenzionale: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare il diritto della convenuta a essere garantita per l'esistenza del credito Controparte_2 acquistato ex art. 1266 c.c. e, per l'effetto, condannare la a restituire il Controparte_11 prezzo alla stessa pagato pari a Euro 150.000,00 oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, a rimborsare tutte le spese sostenute in occasione del contratto di cessione, pari ad € 790,71, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, pari a complessivi Euro 45.000,00 ovvero la diversa somme accertata in corso di causa. Spese di lite rifuse;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle pretese attoree con riguardo all'invalidità dell'ipoteca, accertare e dichiarare l'inadempimento della ex art. 1263 c.c. relativamente al Controparte_3 trasferimento della garanzia reale, e per l'effetto condannare la al Controparte_11 risarcimento del danno patito da per aver acquistato un credito non assistito dalla garanzia ipotecaria;
CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione a favore della sottoscritta procuratrice.
In via istruttoria: si chiede sin da ora di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa precedute dalla locuzione vero che e di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte. Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex articolo 180 II comma c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. e ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'articolo 184 c.p.c. Con ogni ulteriore e più ampia riserva anche istruttoria».
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3.5. Le conclusioni di SI S.n.c. (come da foglio di p.c. dell'11.12.24) sono state:
«Insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia rigettare la domanda formulata dal Signor nei confronti dell'attuale esponente in quanto totalmente infondata sia in Parte_1 fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in corso di giudizio. Chiede altresì, acclarata la palese infondatezza della domanda svolta nei confronti della ditta SI, che il Signor venga condannato al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze legali».
4. Il giudice condivide l'ordinanza del 3.4.19, che ha rigettato le prove chieste dalle parti: la causa si presta infatti ad essere decisa sulla base dei documenti.
La vicenda origina dalla vendita del mappale 635, con pagamento del prezzo a rate, da Parte_1
a IS IM. L'attore non si riservava la proprietà del bene, come consentito dall'art. 1523 c.c., ma gli effetti traslativi del contratto erano immediati ai sensi del suo art.
6. Egli, inoltre, espressamente rinunciava all'ipoteca legale sul bene. Si è trattato dunque, all'evidenza, di un'operazione incauta, per la rinuncia dell'alienante alle garanzie previste dalla legge. L'acquirente procedeva a un adempimento solo parziale, versando € 20.000 il 2.8.11 (circostanza ammessa dall'attore), € 10.000 nell'agosto 2012 ed € 20.000 nell'ottobre 2012 (circostanze riferite dal convenuto). Questi ultimi due pagamenti, sebbene non provati documentalmente, sono da ritenersi credibili, poiché le parti convenivano nell'accordo del 15.3.13 che residuasse un debito di IS IM di € 278.000. La circostanza, comunque, non è dirimente per la decisione della causa. Nonostante l'insolvenza, interveniva nella compravendita Pt_1 del subalterno 2, avvenuta il 30.8.13, nulla opponendo: seconda imprudenza dell'attore, che in questo modo dava il proprio consenso a privarsi della possibilità di riottenere quella parte del fondo. A fronte del persistente inadempimento, a non restava dunque che adire il Tribunale per la risoluzione Pt_1 della compravendita. Di quella sentenza di accoglimento occorre notare che: (i) è stata pronunciata nei confronti della sola IS IM e non anche dei soci;
(ii) riconosce che la risoluzione non abbia effetto verso i terzi aventi causa dal convenuto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale (infatti il subalterno 2 non veniva restituito a;
(iii) implicitamente ammette che resti salva Pt_1
l'ipoteca sulla parte di terreno restituita, liquidando un risarcimento di € 50.000 per «l'avvenuta iscrizione di ipoteca sul terreno oggetto di lite» e per «l'avvenuto frazionamento del medesimo», nonché tenuto conto «delle problematiche connesse alla iscrizione ipotecaria». Entrambe le ipoteche per cui è causa sono state iscritte precedentemente alla trascrizione della domanda di risoluzione.
Così evidenziati i tratti salienti della controversia, è possibile esaminare le singole questioni.
4.1. In primo luogo, gli attori chiedono di dichiarare invalida/inefficace l'ipoteca gravante sul loro Cont terreno a favore di , iscritta il 2.2.12, e poi ceduta ad il 2.9.15. CP_2
Ai sensi degli artt. 1458 e 2652 c.c., è pacifico che la risoluzione del contratto non travolga i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda giudiziale (avvenuta solo il 20.1.14), restando irrilevante la loro buona fede.
A questa conclusione, del resto, è giunto il giudice della procedura esecutiva r.g.e. 17125/16 (introdotta da contro , come si legge al punto 5 del provvedimento del 17.3.17 prodotto sub doc. 5 CP_2 Pt_1 conv. CP_2
A proposito delle altre eccezioni sollevate dagli attori (i.e. l'impossibilità di concedere ipoteca su un bene futuro;
l'asserita violazione dell'art. 38 t.u.b., per avere la banca concesso un finanziamento a soggetto poco solvibile;
la mancata restrizione dell'ipoteca ex art. 39 t.u.b., a seguito della vendita del subalterno 2; l'impossibilità di cedere il credito a un soggetto diverso da una banca;
la mancanza di Cont Cont prove dell'effettivo pagamento da a IS e da a , circostanza peraltro introdotta CP_2
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tardivamente nelle memorie istruttorie), il giudice osserva come non sia questa la sede per esaminare tali doglianze, che infatti sono già state in parte trattate nel provvedimento da ultimo richiamato, con rischio di violare la regola del ne bis in idem.
A seguito della sentenza di risoluzione e della restituzione del terreno, infatti, si è Parte_1 sostanzialmente ritrovato nella posizione di un terzo datore di ipoteca. Al riguardo, l'art. 2870 c.c., mediante rinvio all'art. 2859 c.c., prevede che questi possa sollevare eccezioni contro il creditore;
tuttavia, dovrà farlo intervenendo nel giudizio di cognizione proposto dal creditore contro il debitore (che non è il presente) ovvero tramite opposizione nella c.d. azione ipotecaria, cioè l'azione esecutiva (che penderebbe tuttora in appello, stando a quanto dichiarato all'udienza del 6.2.24).
4.1.1. Le stesse conclusioni valgono per l'ipoteca concessa a favore di SI S.n.c., rispetto alla quale il giudice si limita a osservare che: (i) la garanzia è stata concessa lo stesso giorno della notificazione della domanda di risoluzione del contratto (11.12.13), ma comunque prima della sua trascrizione;
(ii) ancora non risultano giudizi di cognizione o esecutivi promossi dal creditore contro il debitore o il terzo datore d'ipoteca, forse anche a causa della postergazione dell'ipoteca rispetto a quella della banca.
Da ultimo, il giudice richiama l'art. 2871 c.c., ai sensi del quale il terzo datore d'ipoteca che abbia subito l'espropriazione ha comunque diritto di regresso contro il debitore: ne deriva che dopo l'eventuale vendita forzosa dell'immobile gli attori conserveranno le ragioni di credito
contro
IS IM.
4.2. I hanno chiesto ulteriormente che gli personalmente vengano condannati a Pt_1 Parte_6 pagare il risarcimento di € 50.000 stabilito nella sentenza di risoluzione della compravendita. I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, dato che la società a loro riconducibile è stata l'unica condannata in quella sede e, in quanto s.r.l., gode del beneficio della personalità giuridica.
Occorre tuttavia valorizzare la scrittura privata del 15.3.13, con cui «i Sig.ri e Parte_6 CP_4 in qualità di soci della IS IM Srl riconoscono, anche a titolo personale e pertanto con rinuncia al
[...] beneficio della responsabilità limitata, i seguenti debiti: […] € 278.000,00 nei confronti del Sig. […] Parte_1
I Sig.ri e dichiarano che intendono adempiere alle proprie obbligazioni come segue: Parte_6 Controparte_4
[…] al Sig. verranno corrisposti € 235.000,00 all'incasso del corrispettivo relativo alla vendita Parte_1 dell'immobile [etc.]».
La scrittura non menziona il titolo di tale credito, ma è evidente e non contestato che quell'importo fosse dovuto ad per la compravendita di cui si discute. Parte_1
La ricostruzione offerta dagli attori merita condivisione: con questa scrittura, e Pt_6 [...] si sono di fatto costituiti fideiussori della società, in quanto «obbligandosi personalmente verso il CP_4 creditore, garantisc[ono] l'adempimento di un'obbligazione altrui» (art. 1936 c.c.). L'unica condizione richiesta dalla legge, d'altronde, è che la forma della fideiussione sia espressa (art. 1937 c.c.). Pertanto, si è creato un vincolo di solidarietà passiva tra IS IM e i due soci, ai sensi dell'art. 1944 c.c.
La condanna dei due in questa sede non è esclusa dal precedente giudizio di risoluzione della Parte_6 compravendita. Sebbene la scrittura sia anteriore a quella citazione, infatti, all'epoca Parte_1 non era tenuto ad agire contro di loro, in quanto l'art. 1306 c.c. stabilisce che «la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido […] non ha effetto contro gli altri debitori». Non vi è dunque il vincolo del
“deducibile” né violazione del ne bis in idem nella successiva azione (questa) contro un altro condebitore.
Piuttosto, occorre chiedersi se la sentenza di risoluzione della compravendita abbia in qualche modo travolto l'obbligazione assunta dagli con la scrittura del 2013. Essa, infatti, presupponeva che Parte_6 il terreno restasse a loro;
dopo che lo stesso è stato restituito all'alienante, è evidente che questi non possa ottenere sia il bene in natura, ancorché ipotecato, sia il suo prezzo (rideterminato in € 235.000).
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Il giudice ritiene che la risposta debba essere negativa, nel senso che la sentenza non ha fatto venire meno l'obbligo assunto nella scrittura, potendosi ravvisare un forte nesso di continuità: è come se il debito fosse stato da un lato parzialmente adempiuto in natura dal condebitore IS, mediante la restituzione, e dall'altro lato incrementato del risarcimento da € 50.000. Sebbene la posizione non sia univoca, il giudice aderisce all'orientamento secondo cui l'art. 1942 c.c. (“Estensione della fideiussione”) include nella garanzia anche il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del debitore, in quanto rientranti nella nozione usata dalla legge («accessori del debito principale»). Si evidenzia, ancora, come il futuro regresso dei
contro
IS ex art. 2871 c.c. non importerà un'indebita locupletazione, Pt_1 ipotizzando ch'essi possano ottenere sia il valore pieno del terreno sia gli € 50.000. L'importo stabilito nella sentenza, infatti, ha un titolo accessorio e aggiuntivo, perché mira a ristorare il pregiudizio patito dalla vendita del subalterno 2 e dall'iscrizione ipotecaria in questi anni.
I convenuti hanno dedotto di aver già corrisposto € 50.000 ad (cfr. p. 11 comp. cost. Parte_1
IS), ma confondono evidentemente il risarcimento con i tre acconti da € 20.000+10.000+20.000 versati prima sia della scrittura privata sia della sentenza di risoluzione. Il mancato pagamento è stato del resto rappresentato all'udienza del 6.2.24.
4.2.1. Posto quindi che gli dovranno pagare gli € 50.000 stabiliti nella sentenza del 2014, si Parte_6 pone il problema delle quote in cui ripartire il debito.
– a prescindere dalla successione del padre – resterà tenuto per l'intero, siccome Parte_6 debitore originario fin dalla scrittura del 15.3.13. Ad sono invece succeduti ex lege Controparte_4 per 1/3 ciascuno i figli e nonché la moglie (art. 581 c.c.). Pt_6 Pt_7 Parte_8
L'art. 1295 c.c. – calando il principio della ripartizione dei debiti ereditari di cui agli artt. 752 e 754 c.c. nella disciplina delle obbligazioni solidali – prevede che «l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori […] in solido, in proporzione delle rispettive quote». Questo significa che e Parte_7 [...] sono tenute ciascuna nella misura di 1/3 dell'intero, ossia di € 50.000. Al capitale vanno Parte_8 aggiunti spese legali e oneri relativi alla sentenza, sempre in quanto accessori del debito garantito.
Su queste somme decorrono i richiesti interessi al tasso legale, a partire dalla costituzione in mora, individuabile nella missiva sub doc. 19 att., consegnata il 16.6.15.
4.3. Gli attori hanno chiesto altresì la restituzione di € 11.000, che sarebbero stati versati da Pt_1 alla IS IM per “prestiti” non meglio individuati.
[...]
Agli atti, tuttavia, risulta soltanto il contratto del 12.7.13 (doc. 8 att.), per l'importo inferiore di € 3.000 e di cui manca la prova del pagamento (da fornire in via documentale).
La domanda quindi non può essere accolta.
4.4. I convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di € 21.315 per Parte_6 prestazioni professionali a favore di e evincibili dalle note spese del Pt_4 Pt_3 Parte_1
31.12.14 prodotte sub doc. 6 conv. IS e contestate dagli attori.
Tali documenti provengono dal creditore e sono insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'obbligazione, anche perché gli atti non spiegano di quali prestazioni effettivamente si trattasse, né i capitoli di prova orale nn. 3 e 4 avrebbero potuto sopperire a tale carenza, per la loro genericità.
Anche questa domanda, quindi, non può essere accolta.
4.5. Da ultimo, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti dalla vicenda dedotta in giudizio.
A tal proposito, si osserva come la sentenza del 2014 – passata in giudicato e quindi non contestata –
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avesse già quantificato il risarcimento in € 50.000, rendendo impossibile liquidarlo nuovamente in questa sede, almeno per tutto quanto già dedotto in quella.
Con particolare riferimento ai danni morali, una c.t.u. medico-legale sarebbe stata esplorativa e comunque superflua, dal momento che non può ignorarsi un cospicuo concorso colposo del creditore nella causazione del danno, a causa delle scelte poco prudenti sopra evidenziate. Pt_1
Cont
4.6. La domanda trasversale di contro , per essere tenuta indenne in caso di invalidità/ CP_2 inefficacia dell'ipoteca a suo favore resta evidentemente assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, da valutare in relazione alle domande spiegate tra le parti. Cont Gli attori perdono verso , e SI. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato CP_2 con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore da € 52.000 a € 260.000. Si possono liquidare: € 2552 per la fase di studio (medio);
€ 1628 per la fase introduttiva (medio); € 2835 per la fase istruttoria (minimo, perché sono state redatte le memorie, ma non assunte prove); € 2126 per la fase decisionale (minimo, per lo stesso motivo). Al totale (€ 9141) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate. La somma va limitata ad € 7616 verso SI, chiesta nella nota spese del difensore. Quello di si è dichiarato distrattario. CP_2
Contro
IS e gli la soccombenza degli attori è reciproca, perché sono state rigettate le Parte_6 domande relative alle ipoteche e al risarcimento del danno, ma è stata accolta quella di pagamento degli
€ 50.000: si giustifica quindi la compensazione delle spese di lite. Cont Tra , IS e SI nulla va disposto, in mancanza di domande reciproche esaminate. CP_2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: condanna e al pagamento in favore degli attori Parte_6 Parte_7 Parte_8 di € 50.000 complessivi (fino all'intero il primo, fino a 1/3 ciascuna la seconda e la terza), oltre a spese legali e oneri di cui alla sentenza n. 3515/13.11.14 e agli interessi al tasso legale decorrenti dal 16.6.15; rigetta tutte le altre domande;
a titolo di spese di lite, condanna gli attori in solido al pagamento (i) di € 9141 per compensi in favore di , (ii) di € 9141 per compensi in favore di con distrazione al difensore, Controparte_3 CP_2
(iii) di € 7616 per compensi in favore di SI S.n.c.; a tali importi vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate. compensa per intero le restanti spese di lite.
Brescia, 28/06/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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