Sentenza 22 aprile 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05301/2025REG.PROV.COLL.
N. 06101/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2024, proposto da:
IA IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IA RA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura (Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di MA), Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Difesa (Comando Scuola A.M. 3° Regione Aerea), Arpa Lazio (Direzione Regionale, Regione Lazio, MA IT - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia - Ufficio Stazioni Radio Base), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta- Ter ) n. 07861/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra IA RA LL e di MA IT;
Visto il ricorso incidentale in appello della sig.ra LL;
Vista l’ordinanza n. 3171/2024, con la quale la Sezione ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Giovanni Mangialardi, Andrea Bonanni e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IA IT s.p.a. (di seguito anche solo “IA”) ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 7861/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di MA (Sezione Quinta- Ter ) ha parzialmente accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, della sig.ra LL e, per l’effetto, ha annullato: i ) il provvedimento di MA IT (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) prot. n. 1645 del 4.1.2023, recante “ indizione di Conferenza di Servizi decisoria, in modalità semplificata asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990 relativa al procedimento autorizzatorio, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di una Stazione Radio Base in via della Castelluccia di San Paolo snc – Attestazione di avvenuta autorizzazione ”; ii ) il provvedimento di MA IT (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) prot. n. 160248 del 28.09.2022, recante “ indizione Conferenza di servizi ”; iii ) il parere di ARPA Lazio prot. n. 64228 del 14.09.2022; iv ) i verbali delle sedute della conferenza di servizi.
2. La sig.ra LL aveva adito il T.A.R. per il Lazio esponendo: i ) di essere proprietaria dell’azienda agricola sita in via Castelluccia di San Paolo, 9; ii ) di avere osservato, in data 24.5.2023, la presenza di mezzi pesanti sulla strada all’altezza dell’ingresso della proprietà utilizzati per importanti movimenti di terra e di apposita cartellonistica dalla quale si evinceva che il Municipio IX aveva rilasciato un permesso di costruire (QI/1645 del 04.01.2023) per l’installazione di stazione radio base; iii ) di aver presentato istanza di accesso a MA IT, che aveva consentito l’accesso in data 21.7.2023. La sig.ra LL aveva, quindi, impugnato l’autorizzazione – formatasi per silentium – all’installazione di una stazione radio base in via della della Castelluccia di San Paolo s.n.c. su area privata, detenuta da IA in forza di un contratto di locazione con il proprietario del terreno, sig. Marchio.
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra LL aveva dedotto l’illegittimità di tale autorizzazione in quanto: i ) i lavori presupponevano il posizionamento di “ cavidotto interrato da sito fino al vano contatori da posizionare in prossimità del nuovo accesso carrabile ” sulla via Castelluccia di San Paolo di proprietà della stessa sig.ra LL e IA non aveva titolo legittimante l’utilizzo e l’attraversamento della strada di proprietà privata; ii ) l’area era gravata vincolo paesaggistico e archeologico e non erano state adottate le misure di salvaguardia richieste dalla tipologia di lavori di sbancamento; iii ) l’opera non poteva essere autorizzata in quanto contrastante con i criteri di localizzazione e le misure di tutela previste dalla delibera AC n. 26/2015.
3.1. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la sig.ra LL ha dedotto l’illegittimità dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando, in particolare che: i ) il locatore aveva precisi obblighi da contratto che precludevano la possibilità di assentire l’installazione dell’antenna; ii ) l’Amministrazione aveva rilevato la carenza della “ dichiarazione sostitutiva sulla titolarità all’uso dell’area interessata dall’intervento ai sensi della L. n. 445/2000 ”, ma IA non aveva adempiuto; iii ) l’opera era, comunque, in contrasto con i criteri di localizzazione e le misure di tutela e non era stata effettuata la verifica della non esistenza di aree preferenziali, né della disponibilità di siti alternativi idonei a garantire la funzionalità dell’impianto.
4. Il T.A.R. per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso osservando che: i ) erano infondati il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, dovendosi dare applicazione al principio elaborato dalla giurisprudenza secondo la quale, nel rilascio dei titoli edilizi, l’Amministrazione non è onerata di verificare le limitazioni, sul piano civilistico, delle facoltà dell’istante, che possono, comunque, essere fatte valere dinanzi al Giudice civile; ii ) era infondato il secondo motivo del ricorso introduttivo in quanto le Amministrazioni deputate alla tutela del vincolo erano state interpellate ma non avevano espresso il parere di competenza, da intendersi, quindi, acquisito in ragione di quanto disposto dall’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003; iii ) erano, invece, fondati il terzo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui avevano evidenziato l’omessa verifica della disponibilità di un sito preferenziale; iv ) era infondata la denunciata violazione della distanza dai siti sensibili, atteso che il Regolamento di MA IT in materia era stato annullato dalla sentenza n. 206/2021 del Consiglio di Stato.
5. IA ha appellato la sentenza, articolando tre motivi di ricorso, di seguito esaminati. Si è costituita in giudizio MA IT, chiedendo, in sostanza, di accogliere il ricorso in appello di IA. Si è costituita la sig.ra LL, la quale ha chiesto di respingere il ricorso in appello e ha articolato, altresì, ricorso incidentale in relazione ai capi di sentenza con cui il T.A.R. ha respinto alcune delle censure articolate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti. In vista dell’udienza pubblica del 5.6.2025 le parti hanno depositato memorie conclusionali; IA e la sig.ra LL hanno depositato, altresì, memorie di replica. All’udienza del 5.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Entrando in medias res si osserva come, con il primo motivo, IA abbia dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto: i ) il sito individuato rientrava in aree preferenziale e non era dirimente la comunicazione del 6.4.2022 (con la quale IA aveva rappresentato di ignorare l’esistenza di aree preferenziali), in quanto riferita alle sole aree di proprietà comunale (primo motivo); ii ) la Società e il Comune avevano, comunque, effettuato le interlocuzioni necessarie per l’individuazione di un possibile sito preferenziale (secondo motivo).
6.1. I motivi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
6.2. La previsione di cui all’art. 3 della delibera AC n. 26/2015, dopo aver indicato le “ aree del territorio definite come preferenziali ” (puntualmente indicate secondo diversi criteri di classificazione), stabilisce, altresì, che “ può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi ”. La disposizione impone, quindi, di verificare l’impossibilità, l’inidoneità o l’insufficienza delle localizzazioni preferenziali, prima di poter procedere a autorizzare l’installazione della stazione radio base in altra e diversa area. Nel caso di specie, risulta corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha evidenziato una carenza di istruttoria sul punto, atteso che: i ) con nota del 06.04.2022 IA aveva richiesto a MA IT “ la disponibilità di terreni o edifici di proprietà comunale nelle aree evidenziate nelle planimetrie allegate ”; ii ) l’Amministrazione non aveva evaso la richiesta e IA aveva, quindi, individuato l’area di proprietà privata dove realizzare l’impianto, depositando l’istanza di autorizzazione; iii ) il Comune aveva indetto la conferenza di servizi decisoria, invitando IA a dichiarare la non esistenza di aree preferenziali; iv ) IA aveva rilevato, in risposta, il ritardo del Comune, evidenziando come fosse possibile derogare alle aree preferenziali in ragioni di possibili “ difficoltà di funzionamento del servizio ”; v ) il Comune aveva, quindi, rilasciato l’attestazione di avvenuta autorizzazione (v., per la ricostruzione, le deduzioni della stessa parte appellante; f . 8 del ricorso). La stessa ricostruzione offerta dall’appellante disvela, invero, come sia stata, sostanzialmente, omessa un’istruttoria specifica sulla sussistenza di aree preferenziali, in difformità con quanto previsto dal Regolamento comunale. Simile istruttoria non può, infatti, ridursi ad un mero carteggio tra le parti, privo di puntuali e analitiche verifiche sul punto. Né un simile modus procedendi può essere avallato dalle esigenze di semplificazioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003, che non oblitera, integralmente, il potere del Comune di gestione del territorio (v., sentenze n. 210/2021 e n. 10318/2022 della Sezione), che, ove esercitato con l’emanazione di un regolamento come quello in parola, non può, successivamente, essere denegato in sede di applicazione. Inoltre, deve osservarsi come la disposizione di cui all’art. 3 del regolamento non fa riferimento solo alle aree di proprietà dell’Amministrazione comunale ma anche altre aree, con la conseguenza che una interlocuzione calibrata su sole queste aree non è sufficiente a far ritenere correttamente svolta l’attività istruttoria imposta. Del resto, nel caso di specie, l’Amministrazione aveva – in un primo momento – evidenziato la carenza di tale dichiarazione relativa alla non sussistenza di aree preferenziale, ma, successivamente, ha omesso ogni ulteriore e necessaria verifica; né tale verifica è stata effettuata da IA, che non ha neppure ulteriormente compulsato l’Amministrazione per conoscere tale situazione, limitandosi ad affermare di non esserne a conoscenza.
6.3. In ragione di quanto esposto, deve ritenersi corretta la decisione di primo grado che, ha, per l’appunto, stigmatizzato questo deficit istruttorio. Non può, per tale ragione, esaminarsi la deduzione con la quale IA ha affermato in sede processuale che il sito rientrerebbe tra le aree idonee, trattandosi di una verifica che andava effettuata in sede procedimentale e che dovrà essere, quindi, in sede di eventuale proposizione di una nuova istanza.
7. Passando ad esaminare i motivi di ricorso incidentale della sig.ra LL il Collegio osserva quanto segue.
8. Con il primo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l’Amministrazione dovesse effettuare delle analitiche verifiche sulla situazione civilistica abilitativa del possesso di un valido titolo per la realizzazione della stazione radio base.
8.1. Le censure non possono essere condivise atteso che ciò che la parte richiede all’Amministrazione è proprio una verifica puntuale della situazione civilistica sottostante, che, tuttavia, non può né deve essere verificata dal Comune, in conformità con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in relazione all’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, richiamati dal Giudice di primo grado. Questi orientamenti non privano, del resto, la parte di tutela, essendo, comunque, consentita l’attivazione degli appositi rimedi civilistici che, ove fondati, comportano l’obbligo per l’Amministrazione di rimuovere il titolo che leda le prerogative dominicali della parte.
9. Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale in appello, avendo il T.A.R. evidenziato, in modo del tutto condivisibile, come la Soprintendenza fosse stata informata da parte dell’Amministrazione nell’ambito della conferenza dei servizi, senza, tuttavia, esporre motivi di contrarietà all’intervento. Né rileva la condotta della Soprintendenza serbata in altri casi, fermo restando che la tutela di eventuali ritrovamenti archeologici è, comunque, assicurato dal quadro normativo vigente, senza che occorra, quindi, negare tout court l’intervento.
10. In ultimo, risulta improcedibile per carenza di interesse il motivo relativo all’omessa valutazione di fattibilità di localizzazioni alternative. Deve, infatti, considerarsi come la conferma della decisione di primo grado imponga, comunque, la presentazione di una nuova istanza e, quindi, di una nuova attività istruttoria, nell’ambito della quale dovrà valutarsi la possibilità di localizzazioni alternative, previa, comunque, verifica della sussistenza di aree preferenziale.
11. In ragione di quanto esposto l’appello principale e l’appello incidentale devono respingersi. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate stante la soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
i ) respinge l’appello principale di IA;
ii ) respinge in parte e dichiara improcedibile in altra parte l’appello incidentale della sig.ra LL, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;
iii ) compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO