Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5070/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PARMEGGIANI ELISABETTA
NE IC (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROCCO SERGIO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto.
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2. Le minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2
prevalente presso la madre.
3. La casa familiare resta assegnata alla madre la quale ivi abiterà con le figlie minori, la quale si fara' carico delle spese di utenze e condominali di sua competenza a far tempo dal mese di dicembre
2024; la singora si impegna a liberare la casa famigliare trasferendosi altrove unitamente alle Pt_1
figlie minori entro e non oltre la data del 30/12/2025 asportando tutti i suoi effetti personali e gli oggetti e arredi che in accordo con il marito porterà con sé.
4. I coniugi si accordano per chiudere il conto cointestato entro la fine del mese di gennaio.
5. Il sig. BA OL si è già trasferito presso altra abitazione (al momento presso la residenza della di lui madre).
6. Salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre trascorrerà con le figlie minori il pomeriggio del sabato, così come la domenica sera a cena, a settimane alterne, due sere a settimana (martedì, giovedì), dalle ore 19,00 allorquando le andrà a prelevare alle ore 21,30, dopo cena allorquando le riporterà presso l'abitazione materna. Il padre si impegna ad accompagnare a scuola le figlie il martedi, il mercoledi ed il venerdì mattina.
7. Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e la Vigilia. Per il Natale 2024, le figlie staranno con la madre il giorno della Viglia e con il padre il giorno di Natale.
8. Durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno con i genitori tre giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta, così per i ponti scolastici, la festa patronale. e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e Per_1 Per_2 con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo.
9. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui porteranno con sé in vacanza le figli o le terranno presso di sé. Nel caso in cui i medesimi non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza, ciascuno di essi potrà, ad anni alterni (negli anni dispari la madre ed in quelli pari il padre), imporre la propria scelta da comunicare comunque all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
10. Per le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le figlie tre settimane anche non consecutive.
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie minori nonché il recapito telefonico.
11. A fare tempo dal mese di novembre 2024 il signor BA OL verserà entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora (BPER banca IBAN: Pt_1
pagina 2 di 5 [...]) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori Per_1
e , l'importo di euro 800,00, da imputarsi per metà a ciascuna figlia, fino al raggiungimento Per_2 dell'indipendenza economica delle medesime, oltre alla rivalutazione ISTAT a decorrere dal prossimo anno, da calcolarsi avendo come riferimento il mese di dicembre 2024. A far tempo dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte della sig. ra con le minori Parte_1
, il sig. BA OL contribuira' al mantenimento delle figlie con la minor somma di euro 700,00 (
350,00 ciascuna figlia).
12. Entrambi i genitori comparteciperanno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per e , come individuate nel Protocollo del Tribunale di Modena in data Per_1 Per_2
25.9.2019 che di seguito si riportano:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e private, cure ortodontiche, visite oculistiche e occhiali;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportiva, pertinenti attrezzature;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Le spese relative al conseguimento di guida saranno ripartite tra i genitori in ragione di un
50% ciascuno.
pagina 3 di 5 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di riricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
I genitori con la sottoscrizione del presente atto, concordano di ripartire al 50% le spese dell'oculista nonché quelle per l'acquisto delle lenti ed occhiali e di continuare a sostenere le spese (sempre al
50%) per il corso di pianoforte che da anni frequenta la figlia ed eventuali spese ad esso Per_2
connesse.
13. l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora con rinuncia da Pt_1
parte del marito al suo 50%.
14. I genitori non ostacoleranno in alcun modo la frequentazione degli avi paterni e materni con il minore;
essi si impegnano altresì a non frequentare nuovi partners in presenza del minore il primo anno successivo alla separazione e ciò nell'interesse superiore delle minori.
15. Nessuno dei coniugi avrà diritto ad un contributo di mantenimento, essendo ciascuno economicamente indipendente.
16. Con l'esatto adempimento delle suindicate condizioni le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
17. I coniugi si impegnano reciprocamente a non porre in essere comportamenti offensivi, denigratori e in generale lesivi della dignità dell'altro, soprattutto in presenza del figlio;
18. Ciascuna delle parti provvederà, in pari quota, al pagamento del contributo unificato dovuto per il presente procedimento e corrisponderà in via esclusiva al proprio legale le competenze professionali richieste per l'assistenza prestata”.
- rilevato che sono nate le figlie in data 16/11/2008 e in data 19/11/2013; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 4 di 5 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e NE IC nato a [...]
RP (MO) il 14/03/1977
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2012 - Atto n. 74
Parte I.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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