Articolo 3 della Legge 18 gennaio 1956, n. 22
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21 gennaio 1956
Art. 3.
La maggiore spesa di lire 3.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed alla relativa copertura si provvedera' a carico delle dotazioni del capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1955-56, e del corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 gennaio 1956
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