Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 442/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 442/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rapp.ti e difesi dall'Avv. Palombella Rocco, in virtù C.F._2 di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 01.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a Lagonegro (PZ) in [...]_1
1
11.11.2020, durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 01.04.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“a) affidamento condiviso della figlia con collocazione anagrafica Persona_1 presso la madre, nella casa familiare sita in Campagna (SA), in Piazza Brenda
n.31, in proprietà di terzi e condotta in locazione;
b) diritto/dovere di frequentazione padre-figlia nei giorni settimanali del martedi, dalle 16.00 fino al mercoledì mattina (pernottamento), e venerdi, dalle ore 16.00 alle 20.30, nonché a week end alternati dalle ore 19.30 del venerdi alle ore 20.30 della domenica;
c) obbligo di contribuzione mensile a carico del sig. di Euro 350,00 Parte_2 da corrispondersi alla sig.ra per il mantenimento della figlia Parte_1 minore entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre all'obbligo Persona_1 contributivo nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche), da concertarsi preventivamente e comunque da documentarsi con ricevute di pagamento;
d) il sig. dichiara espressamente di rinunciare ad ogni pretesa Parte_2 economica e ad ogni diritto per il contributo economico fornito durante la convivenza per l'acquisto di un immobile nel Comune di Campagna (SA), intestato in favore della sola sig.ra , puntualizzando che trattasi di un Parte_1 edificio allo stato grezzo, privo di impianti e utenze.
e) la sig.ra dichiara di avere provveduto in data 20.02.2025 ad Parte_1 effettuare la voltura delle utenze della casa familiare a proprio nome
(precedentemente intestate a . Il sig. assume Parte_2 Parte_2
l'obbligo di lasciare l'abitazione familiare e di portare con sé i propri effetti personali entro la fine del mese di corrente. Le precedenti utenze relative al periodo della convivenza (2019- febbraio 2025) resteranno a carico di entrambe le parti.
L'accordo indicato venne raggiunto tenendo conto delle reciproche capacità
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economiche delle parti.
f) I genitori prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio e rinnovo della Carte d'Identità e del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia in tali documenti, con obbligo delle parti di comunicarsi reciprocamente entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
g) Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola.
-Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina.
-Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro,
e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
3. DIRITTI DEI FIGLI
Il figlio minore ha diritto alla bigenitorialità e a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
I genitori non dovranno in nessun caso coinvolgere la figlia nelle discussioni tra i genitori e non utilizzare frasi offensivi e denigranti, squalificanti o alienanti o farli assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro e durante i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli.
-Entrambi i genitori possono iscrivere i figli e permettere loro di partecipare ad attività che i figli stessi possono scegliere.
- I costi delle attività extra ludiche sportive ed extra curriculari saranno pagati in misura paritaria dai genitori (50%)
VISITE MEDICHE
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore con adeguato avviso in modo che costui possa partecipare.
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Anche tali costi saranno suddivisi con le indicate modalità tra i genitori.
Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia.
Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali della figlia.
Ogni genitore deve garantire che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore.
Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti ed effetti personali che hanno portato con loro.
Se un genitore ha più di 30 minuti di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé la figlia, può fare altri piani con la stessa.
Oltre ai genitori, il minore potrà frequentare i nonni materni e paterni, i quali potranno coadiuvare la madre e il padre nell'accompagnare e prendere a scuola la minore.
VACANZE E FESTIVITA'
La figlia trascorrerà queste feste alternativamente con la madre e con il padre:
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- Vigilia di Natale/giorno di Natale
- Capodanno
- Primo Maggio, festa del Lavoro
- Compleanno della madre/del padre
- Compleanno della figlia (pranzo e cena alternati)
PERIODI DI VACANZA
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia.
Ogni genitore potrà trascorrere sette giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con la minore, con preavviso da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
PIANO GENITORIALE
Durante la settimana la minore frequenta la scuola dalle ore 08.30 alle ore 16.15.
La mattina, nei giorni di mercoledì sarà accompagnata dal padre o da persona di fiducia all'uopo espressamente delegata mentre all'uscita dovrà essere prelevata
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dalla madre o, analogamente, da una distinta persona all'uopo delegata.
Inoltre, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì della settimana (dalle ore 16.30 alle 17.30) la minore frequenta una palestra sita in località Epitaffio del Comune di Eboli, seguendo un corso di danza. Ognuno dei genitori avrà l'onere di accompagnare e/o prelevare la bambina nei giorni e nelle ore indicate, se coincidenti con quelli della frequentazione”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...], avvenga Persona_1 secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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