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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1262/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 27 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262/2020 R.G.: avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo Castaldo ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
“ , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
(C.F.: , con sede legale in Agropoli (SA), Via C.F._2
Piave 27, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_1
Milite ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17 agosto 2020 in favore di per la Controparte_1
Pag. 2 somma di €.7.164,00, oltre interessi dalla domanda, oltre spese legali a titolo di penale per la violazione di mandato con clausola di esclusiva.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: 1) l'insussistenza del proprio inadempimento in relazione alla penale per essere la vendita, indicata dalla società opposta quale lesiva del proprio diritto, conclusasi allorquando il contratto di mandato era risolto;
2) la vessatorietà della clausola penale per violazione dell'art. 33 d.lgs 206/2005 stante il “fatto che l'importo della penale viene quantificato in misura di poco inferiore all'ammontare della provvigione dovuta in caso di conclusione del contratto”; 3) la nullità del contratto di mandato per violazione delle l.
39/1989, così come modificata dal d.lgs. 59/2010; 4) l'erronea quantificazione della penale.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il D.I. n°307/2020 (n°979/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 17.08.2020, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra dedotti, ai quali si fa espresso rinvio e che qui di seguito si devono ritenere come integralmente riportati e trascritti. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che impugnava estensivamente il fondamento dei motivi dedotti e, nel chiedere la concessione della provvisoria esecuzione, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 307/2020, emesso il 17 agosto 2020
e depositato in Cancelleria in pari data, dal Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice incaricato dott.ssa Biancamaria Pisciotta, dal momento che è stata esibita documentazione sottoscritta dal debitore
Pag. 3 comprovante il diritto fatto valere dalla società deducente e, comunque,
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate dal sig.
nei confronti della “ Parte_1 Controparte_1
perché inammissibili, improponibili,
[...] improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
3) ancora in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 307/2020, emesso il 17 agosto 2020 e depositato in Cancelleria in pari data, dal Tribunale di
Lagonegro, nella persona del Giudice incaricato dott.ssa Biancamaria
Pisciotta, per la complessiva somma di € 7.164,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, e spese legali;
4) in via subordinata, considerato il grave inadempimento del sig. di cui Parte_1 in premessa, accertare e dichiarare il diritto della Società “
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig. a percepire la Controparte_1 penale prevista agli Artt. 9 e 10 dell'incarico di vendita del 2 luglio 2019
e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere Parte_1 in favore della medesima Società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
, la suddetta penale di importo pari ad € 7.164,00 o, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 1384 c.c., a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo co me per legge;
5) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso forfetario delle spese generali ex art. 15 L.P., oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 12 gennaio 2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Pag. 4 In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo prova testimoniale.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, va sottolineato che la controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre
2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre
2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi
Pag. 5 sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola penale, è fondata.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di mediazione, specifica che:
a) se il rifiuto di concludere il contralto da parte di chi abbia conferito l'incarico trae origine dalla sussistenza, originaria o sopravvenuta, di circostanze ostative alla conclusione stessa, di cui la stessa parte abbia omesso di informare il mediatore al momento del patto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una sua responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e, in tal caso, la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione o una somma equivalente può integrare una clausola penale, soggetta all'accertamento di cui all'art. 1469 bis cod. civ., comma 2, n. 6), ora art. 33, comma 2, lett. f), del codice del consumo, concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva (ex multis, Cass., n. 22357/2010; Cass., n.
27344/2022); b) la clausola che riconosca al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una somma a titolo di penale, se svincolata dall'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca dei terzi interessati all'affare e delle attività ad esse propedeutiche, conduce al risultato di costituire, a favore dell'agente immobiliare, una rendita di posizione, andando ad incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale nel rapporto tra professionista e consumatore, previsto dall'art. 33, comma 1, del codice del consumo, e può porsi in contrasto con l'art. 33, comma 2, lettera e), che stabilisce la presunzione di vessatorietà della clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
Pag. 6 conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere (ex multis, Cass., n. 19565/2020).
Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito la nullità per vessatorietà della clausola con cui si imponeva, nei casi previsti dall'art. 10 comma a), di pagare una “penale pari al 90% (novanta per cento) della provvigione sopra pattuita”, per essere la stessa manifestamente eccessiva. L'opposta, al contrario, ha affermato il diritto al pagamento della penale asseritamente conforme all'incarico, contestando l'eccezione di nullità, sul presupposto della sottoscrizione a seguito di trattativa individuale e del raggiungimento dell'equilibrio contrattuale con la previsione di penali a carico di entrambe le parti.
Orbene, a fronte di tanto bisogna stabilire se la clausola impugnata sia vessatoria, tenendo conto della natura del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e delle altre clausole.
In relazione a quanto risulta dal modulo sottoscritto in data 2 luglio
2019, l'opponente conferiva incarico di mediazione, fino al 30 gennaio
2020, a favore della società opposta per la ricerca di persone interessate all'acquisto di un immobile al prezzo di Euro 199.000,00 dietro la provvigione del 4%. Nel contratto era inserita più di una clausola penale, dovuta nella misura e per i casi indicati all'art. 10 del contratto, ovvero: “a) penale pari al 90...% (NOVANTA.... per cento) della provvigione sopra pattuita nei seguenti casi recesso dall'incarico prima della sua naturale scadenza salvo giustificato motivo;
rifiuto del
Venditore di consentire l'esecuzione del presente incarico;
violazione dell'eventuale obbligo di esclusiva sia per il caso di vendita effettuata direttamente dal Venditore che per il caso di incarico conferito ad altre agenzie immobiliari o a terzi;
b) penale pari al 90...% (NOVANTA per
Pag. 7 cento) della provvigione pattuita nei seguenti casi: vendita effettuata, anche dopo la scadenza dell'incarico, a persone segnalate dell'Agente
Immobiliare; rifiuto ingiustificato del Venditore accettare una proposta di acquisto conforme al presente incarico, salvo giustificato motivo inerente la solvibilità del Proponente l'acquisto. Sarà invece dovuta dall'Agente Immobiliare al Venditore una penale pari alla somma pattuita a titolo di provvigione, fatto salvo il maggior danno, nei casi di: recesso dall'incarico prima della scadenza prevista;
mancata comunicazione di proposte d'acquisto conformi al presente incarico raccolte dell'Agente Immobiliare”.
Alla luce di quanto precede, dovendo applicarsi la normativa speciale, non può che ritenersi la nullità della clausola penale impugnata, come tale improduttiva di alcun effetto, poiché l'opposta, gravata del relativo onere, ex art. 34, commi 4 e 5, del codice del consumo, non ha provato in alcun modo che la clausola penale stessa, risultante da un modulo unilateralmente predisposto, avesse formato oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualità, serietà ed effettività, con l'opponente, il quale rivestiva la qualità di consumatore, e poiché l'opposta, gravata anche qui del relativo onere, ex art. 33, comma 2, lett. f), non ha fornito con alcun mezzo la prova contraria, atta a vincere la presunzione di vessatorietà di qualunque clausola che imponga al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, vale a dire la dimostrazione di vantaggi compensativi, idonei a ricondurre ad equità un contratto altrimenti notevolmente squilibrato, nello specifico profilo d'interesse, a danno delle contraenti deboli.
Né può valere quanto sottolineato da parte opposta in ordine alla reciprocità della clausola penale.
Pag. 8 Risulta, infatti, dal dettato del modulo contrattuale sopra richiamato che la invocata reciprocità sussiste unicamente per le ipotesi contemplate dall'art. 10 b) e non anche per quelle previste dall'art. 10 a), di fatto azionate dalla società opposta per l'ottenimento del monitorio.
Ne deriva che il diritto di credito azionato con il monitorio non può ritenersi sussistente con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La dichiarazione di nullità della clausola contrattuale contenente la penale assorbe ogni e qualsiasi ulteriore questione in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della infondatezza dell'eccezione di insussistenza in capo a parte opposta dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione, nonché per la presenza di oscillante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando in rito nel giudizio recante il numero di R.G. 1262/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale di Lagonegro in data 17 agosto 2020 in favore di per la Controparte_1 somma di €.7.164,00, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Lagonegro, 24 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
SEZIONE CIVILE
R.G. 1262/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 27 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 24 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262/2020 R.G.: avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo Castaldo ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
“ , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
(C.F.: , con sede legale in Agropoli (SA), Via C.F._2
Piave 27, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_1
Milite ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17 agosto 2020 in favore di per la Controparte_1
Pag. 2 somma di €.7.164,00, oltre interessi dalla domanda, oltre spese legali a titolo di penale per la violazione di mandato con clausola di esclusiva.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: 1) l'insussistenza del proprio inadempimento in relazione alla penale per essere la vendita, indicata dalla società opposta quale lesiva del proprio diritto, conclusasi allorquando il contratto di mandato era risolto;
2) la vessatorietà della clausola penale per violazione dell'art. 33 d.lgs 206/2005 stante il “fatto che l'importo della penale viene quantificato in misura di poco inferiore all'ammontare della provvigione dovuta in caso di conclusione del contratto”; 3) la nullità del contratto di mandato per violazione delle l.
39/1989, così come modificata dal d.lgs. 59/2010; 4) l'erronea quantificazione della penale.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il D.I. n°307/2020 (n°979/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 17.08.2020, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra dedotti, ai quali si fa espresso rinvio e che qui di seguito si devono ritenere come integralmente riportati e trascritti. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che impugnava estensivamente il fondamento dei motivi dedotti e, nel chiedere la concessione della provvisoria esecuzione, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 307/2020, emesso il 17 agosto 2020
e depositato in Cancelleria in pari data, dal Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice incaricato dott.ssa Biancamaria Pisciotta, dal momento che è stata esibita documentazione sottoscritta dal debitore
Pag. 3 comprovante il diritto fatto valere dalla società deducente e, comunque,
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate dal sig.
nei confronti della “ Parte_1 Controparte_1
perché inammissibili, improponibili,
[...] improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
3) ancora in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 307/2020, emesso il 17 agosto 2020 e depositato in Cancelleria in pari data, dal Tribunale di
Lagonegro, nella persona del Giudice incaricato dott.ssa Biancamaria
Pisciotta, per la complessiva somma di € 7.164,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, e spese legali;
4) in via subordinata, considerato il grave inadempimento del sig. di cui Parte_1 in premessa, accertare e dichiarare il diritto della Società “
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig. a percepire la Controparte_1 penale prevista agli Artt. 9 e 10 dell'incarico di vendita del 2 luglio 2019
e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere Parte_1 in favore della medesima Società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
, la suddetta penale di importo pari ad € 7.164,00 o, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 1384 c.c., a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo co me per legge;
5) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso forfetario delle spese generali ex art. 15 L.P., oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 12 gennaio 2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Pag. 4 In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo prova testimoniale.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, va sottolineato che la controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre
2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre
2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi
Pag. 5 sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola penale, è fondata.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di mediazione, specifica che:
a) se il rifiuto di concludere il contralto da parte di chi abbia conferito l'incarico trae origine dalla sussistenza, originaria o sopravvenuta, di circostanze ostative alla conclusione stessa, di cui la stessa parte abbia omesso di informare il mediatore al momento del patto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una sua responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e, in tal caso, la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione o una somma equivalente può integrare una clausola penale, soggetta all'accertamento di cui all'art. 1469 bis cod. civ., comma 2, n. 6), ora art. 33, comma 2, lett. f), del codice del consumo, concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva (ex multis, Cass., n. 22357/2010; Cass., n.
27344/2022); b) la clausola che riconosca al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una somma a titolo di penale, se svincolata dall'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca dei terzi interessati all'affare e delle attività ad esse propedeutiche, conduce al risultato di costituire, a favore dell'agente immobiliare, una rendita di posizione, andando ad incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale nel rapporto tra professionista e consumatore, previsto dall'art. 33, comma 1, del codice del consumo, e può porsi in contrasto con l'art. 33, comma 2, lettera e), che stabilisce la presunzione di vessatorietà della clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
Pag. 6 conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere (ex multis, Cass., n. 19565/2020).
Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito la nullità per vessatorietà della clausola con cui si imponeva, nei casi previsti dall'art. 10 comma a), di pagare una “penale pari al 90% (novanta per cento) della provvigione sopra pattuita”, per essere la stessa manifestamente eccessiva. L'opposta, al contrario, ha affermato il diritto al pagamento della penale asseritamente conforme all'incarico, contestando l'eccezione di nullità, sul presupposto della sottoscrizione a seguito di trattativa individuale e del raggiungimento dell'equilibrio contrattuale con la previsione di penali a carico di entrambe le parti.
Orbene, a fronte di tanto bisogna stabilire se la clausola impugnata sia vessatoria, tenendo conto della natura del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e delle altre clausole.
In relazione a quanto risulta dal modulo sottoscritto in data 2 luglio
2019, l'opponente conferiva incarico di mediazione, fino al 30 gennaio
2020, a favore della società opposta per la ricerca di persone interessate all'acquisto di un immobile al prezzo di Euro 199.000,00 dietro la provvigione del 4%. Nel contratto era inserita più di una clausola penale, dovuta nella misura e per i casi indicati all'art. 10 del contratto, ovvero: “a) penale pari al 90...% (NOVANTA.... per cento) della provvigione sopra pattuita nei seguenti casi recesso dall'incarico prima della sua naturale scadenza salvo giustificato motivo;
rifiuto del
Venditore di consentire l'esecuzione del presente incarico;
violazione dell'eventuale obbligo di esclusiva sia per il caso di vendita effettuata direttamente dal Venditore che per il caso di incarico conferito ad altre agenzie immobiliari o a terzi;
b) penale pari al 90...% (NOVANTA per
Pag. 7 cento) della provvigione pattuita nei seguenti casi: vendita effettuata, anche dopo la scadenza dell'incarico, a persone segnalate dell'Agente
Immobiliare; rifiuto ingiustificato del Venditore accettare una proposta di acquisto conforme al presente incarico, salvo giustificato motivo inerente la solvibilità del Proponente l'acquisto. Sarà invece dovuta dall'Agente Immobiliare al Venditore una penale pari alla somma pattuita a titolo di provvigione, fatto salvo il maggior danno, nei casi di: recesso dall'incarico prima della scadenza prevista;
mancata comunicazione di proposte d'acquisto conformi al presente incarico raccolte dell'Agente Immobiliare”.
Alla luce di quanto precede, dovendo applicarsi la normativa speciale, non può che ritenersi la nullità della clausola penale impugnata, come tale improduttiva di alcun effetto, poiché l'opposta, gravata del relativo onere, ex art. 34, commi 4 e 5, del codice del consumo, non ha provato in alcun modo che la clausola penale stessa, risultante da un modulo unilateralmente predisposto, avesse formato oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualità, serietà ed effettività, con l'opponente, il quale rivestiva la qualità di consumatore, e poiché l'opposta, gravata anche qui del relativo onere, ex art. 33, comma 2, lett. f), non ha fornito con alcun mezzo la prova contraria, atta a vincere la presunzione di vessatorietà di qualunque clausola che imponga al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, vale a dire la dimostrazione di vantaggi compensativi, idonei a ricondurre ad equità un contratto altrimenti notevolmente squilibrato, nello specifico profilo d'interesse, a danno delle contraenti deboli.
Né può valere quanto sottolineato da parte opposta in ordine alla reciprocità della clausola penale.
Pag. 8 Risulta, infatti, dal dettato del modulo contrattuale sopra richiamato che la invocata reciprocità sussiste unicamente per le ipotesi contemplate dall'art. 10 b) e non anche per quelle previste dall'art. 10 a), di fatto azionate dalla società opposta per l'ottenimento del monitorio.
Ne deriva che il diritto di credito azionato con il monitorio non può ritenersi sussistente con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La dichiarazione di nullità della clausola contrattuale contenente la penale assorbe ogni e qualsiasi ulteriore questione in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della infondatezza dell'eccezione di insussistenza in capo a parte opposta dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione, nonché per la presenza di oscillante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando in rito nel giudizio recante il numero di R.G. 1262/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale di Lagonegro in data 17 agosto 2020 in favore di per la Controparte_1 somma di €.7.164,00, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Lagonegro, 24 novembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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