Articolo 2348 del Codice civile
Articolo 2346Articolo 2349
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2348.

(( (Categorie di azioni). )) ((Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la societa', nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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