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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6743/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 22075550 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'01/10/2024 al Comune di Casal Velino ed alla soc. Area srl, concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del predetto comune, depositato in data 28/10/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6743/2024, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 22075550 notificata il 02/07/2024, notificatagli in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, con cui l'Ente aveva chiesto il pagamento di complessivi euro 866,30 per IMU anno 2014 in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n. 15185 asseritamente avvenuta in data 30/12/2019.
Il ricorrente preliminarmente evidenziava di aver presentato al Comune chiamato in causa copia della relata di notifica dell'atto presupposto, senza ottenere riscontro;
quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione;
2. omessa preventiva notifica dell'atto presupposto al de cuius ed al ricorrente;
3. intervenuta decadenza dalla facoltà di notificare avviso di accertamento per l'anno 2014 ed intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria alla data di notifica dell'ingiunzione;
4. illegittima applicazione delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Area srl, che controdeduceva in relazione a tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti, precisando in particolare che:
- le doglianze non relative ad irregolarità dei successivi atti di riscossione coattiva dovevano essere indirizzate unicamente all'Ente creditore, alle cui difese rinviava;
- l'avviso di accertamento esecutivo n.15185 relativo ad IMU 2014 era stato notificato impersonalmente agli
Eredi di Nominativo_1 in data 30/12/2019, come documentato, e si era reso definitivo per mancata impugnazione;
- conseguentemente, ogni eccezione attinente al merito della pretesa era tardiva, e quindi inammissibile;
- l'ingiunzione era stata notificata nel termine di cui all'art.1, comma 163, della L.296/2006, sospeso ai sensi dell'art.68 del DL 18/2020;
- pertanto le eccezioni di decadenza e prescrizione erano infondate, così come l'eccezione di illegittima applicazione di sanzione agli eredi, che non figurava nell'atto presupposto, allegato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Casal Velino non si costituiva in giudizio. Il ricorrente depositava memoria di replica in cui rilevava che dalla documentazione depositata dalla resistente si evinceva che l'accertamento prodromico all'ingiunzione era intestato agli eredi ma la racc. a.r. di notifica era indirizzata alla de cuius;
inoltre, a suo avviso nessun collegamento poteva evincersi tra l'atto asseritamente notificato e la ricevuta di ritorno prodotta, poiché nel caso di specie sull'avviso di accertamento non era indicato il numero di raccomandata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Ciò in quanto la notifica dell'atto presupposto, correttamente intestato impersonalmente e collettivamente agli eredi della sig.ra Nominativo_1, è stata però indirizzata al de cuius, come risulta dall'avviso di ricevimento della racc. a.r. prodotto dalla resistente;
la stessa, pertanto, è inesistente.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa alla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in euro 300,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA AREA SRL AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 300,00 OLTRE IL RIMBORSO DEL CUT ED
ONERI DI LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6743/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 22075550 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'01/10/2024 al Comune di Casal Velino ed alla soc. Area srl, concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del predetto comune, depositato in data 28/10/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6743/2024, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 22075550 notificata il 02/07/2024, notificatagli in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, con cui l'Ente aveva chiesto il pagamento di complessivi euro 866,30 per IMU anno 2014 in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n. 15185 asseritamente avvenuta in data 30/12/2019.
Il ricorrente preliminarmente evidenziava di aver presentato al Comune chiamato in causa copia della relata di notifica dell'atto presupposto, senza ottenere riscontro;
quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione;
2. omessa preventiva notifica dell'atto presupposto al de cuius ed al ricorrente;
3. intervenuta decadenza dalla facoltà di notificare avviso di accertamento per l'anno 2014 ed intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria alla data di notifica dell'ingiunzione;
4. illegittima applicazione delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Area srl, che controdeduceva in relazione a tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti, precisando in particolare che:
- le doglianze non relative ad irregolarità dei successivi atti di riscossione coattiva dovevano essere indirizzate unicamente all'Ente creditore, alle cui difese rinviava;
- l'avviso di accertamento esecutivo n.15185 relativo ad IMU 2014 era stato notificato impersonalmente agli
Eredi di Nominativo_1 in data 30/12/2019, come documentato, e si era reso definitivo per mancata impugnazione;
- conseguentemente, ogni eccezione attinente al merito della pretesa era tardiva, e quindi inammissibile;
- l'ingiunzione era stata notificata nel termine di cui all'art.1, comma 163, della L.296/2006, sospeso ai sensi dell'art.68 del DL 18/2020;
- pertanto le eccezioni di decadenza e prescrizione erano infondate, così come l'eccezione di illegittima applicazione di sanzione agli eredi, che non figurava nell'atto presupposto, allegato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Casal Velino non si costituiva in giudizio. Il ricorrente depositava memoria di replica in cui rilevava che dalla documentazione depositata dalla resistente si evinceva che l'accertamento prodromico all'ingiunzione era intestato agli eredi ma la racc. a.r. di notifica era indirizzata alla de cuius;
inoltre, a suo avviso nessun collegamento poteva evincersi tra l'atto asseritamente notificato e la ricevuta di ritorno prodotta, poiché nel caso di specie sull'avviso di accertamento non era indicato il numero di raccomandata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Ciò in quanto la notifica dell'atto presupposto, correttamente intestato impersonalmente e collettivamente agli eredi della sig.ra Nominativo_1, è stata però indirizzata al de cuius, come risulta dall'avviso di ricevimento della racc. a.r. prodotto dalla resistente;
la stessa, pertanto, è inesistente.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa alla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in euro 300,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA AREA SRL AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 300,00 OLTRE IL RIMBORSO DEL CUT ED
ONERI DI LEGGE SE DOVUTI.