Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
Testo completo
tale anomalia deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o ancora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un. 8053/2014, 7090/2022 e 22598 /2018). 3.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata reca una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La motivazione soddisfa dunque quanto necessario secondo il citato criterio del cd. “minimo costituzionale”. 4 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 nonies, comma 2, l. 3/2012 e 107, comma 4, l.fall. e dell’art. 14 delle preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, c.p.c.. 4.1 Assume la ricorrente che l’opzione ermeneutica, volta ad escludere il campo di operatività alla liquidazione patrimoniale dell’art. 107, comma 4, 5 l. fall., a mente del quale «il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto», qualificandola come norma eccezionale incompatibile con le finalità della procedura disciplinata dalla l. 3/2012, non è corretta in quanto le norme sul fallimento trovano residuale applicazione alle procedure di sovraindebitamento essendo quest’ultima una species del genere delle procedure concorsuali poste a rimedio dell’insolvenza, applicabile, però, ai soggetti non fallibili. 4.2 A dire della ricorrente l’art. 107, comma 4, l. fall. enuncia un principio generale applicabile a tutte le vendite competitive endoconcorsuali e la nuova gara, alla quale avrebbe potuto partecipare il nuovo offerente e il precedente aggiudicatario, avrebbe consentito fuori di ogni dubbio alla procedura di incassare un importo superiore e non avrebbe nuociuto alla speditezza della procedura posto che doveva essere ancora venduto un diverso lotto. 5. Il motivo non merita accoglimento. 5.1 In punto di fatto il tribunale ha accertato che né il disciplinare di gara, né l’avviso di vendita prevedevano la possibilità di formulare offerte migliorative successivamente all’esperimento della procedura competitiva. 5.2 L’art. 14 novies intitolato “Liquidazione” stabilisce, al comma 2, terzo capoverso, quanto segue: « Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se 6 alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi ». 5.3 La disposizione normativa non contiene alcun richiamo agli artt. 107 e 108 l.fall.. 5.4 Essa, infatti, regolamenta le operazioni di liquidazione dei beni, quanto alla procedura competitiva, alle forme di pubblicità e alla stima dei beni, in maniera speculare alla disciplina prevista dall’art.107 l.fall., viene evocato un potere di intervento del giudice analogo a quello attribuito, in materia fallimentare dall’art. 108 l.fall. (sospensione per gravi motivi). 5.5 La simmetria tra l’art. 14 novies l. 3/2012 e le disposizioni della legge fallimentare non è integrale in quanto non è prevista, per quanto di interesse in questa sede, la particolare disciplina contenuta nel 107, comma 4, l.fall. che facoltizza il curatore (qui sostituito dal liquidatore) a « sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto». 5.6 L’omissione non può essere ascritta ad una dimenticanza del legislatore, il quale, non ricorrendo, come avrebbe potuto fare, alla tecnica di rinvio formale diretto agli artt. 107 e 108 l.fall., quantomeno con l’inserimento della clausola della compatibilità, ha voluto dare un autonomo e specifico assetto alla materia in virtù di una consapevole scelta dettata verosimilmente dalla natura spedita e semplificata della liquidazione patrimoniale. 5.7 In tal guisa non è predicabile il ricorso al procedimento analogico in quanto manca una lacuna da colmare e la disciplina sulla liquidazione contenuta nell’art. 14 novies l.3/2012 si presenta autosufficiente. 5.8 Non può neppure sostenersi che la disciplina prevista dall’art. 107 comma 4 l.fall., abbia, come adombrato dal ricorrente, portata generale;
al contrario, come evidenziato nell’impugnata decisione, si tratta , di norma speciale ed eccezionale, in quanto derogatoria dei principi di 7 stabilità e certezza dell’aggiudicazione e celerità e speditezza dello svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio, tanto è vero che nell’ambito dell’esecuzione individuale l’offerta migliorativa è ora prevista solo per la vendita con incanto, che costituisce l’eccezione, e lo stesso CCII non ha riprodotto il comma 4 dell’art. 107 l.fall. nel testo dell’art. 216 che, pur prevedendo la liquidazione dell’attivo con procedure competitive, ha espunto la facoltà per il curatore di sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa. 5.9 Tutto ciò non esclude – semmai - che anche nelle procedure liquidatorie ex l. 3/2012 si possa prevedere la facoltà di cui all’art. 107, comma 4, l. fall. con l’inserimento nel bando di gara della specifica possibilità del liquidatore di accettare offerte migliorative;
una simile clausola, come sopra si è dato conto, non è stata prevista nella lex specialis che regolamenta la procedura di vendita competitiva oggetto del presente giudizio. 5.10 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto « nel procedimento di liquidazione patrimoniale l’art. 14 novies della l.3/2012 non prevede la possibilità del terzo di presentare offerte in aumento dopo l’aggiudicazione della gara;
pertanto, in mancanza di una espressa disposizione della legge speciale che disciplina la procedura competitiva di scelta dell’acquirente, non è consentito in via analogica estendere a tali procedure il potere di sospensione attribuito al curatore dall’art 107 l.fall. nel caso di offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto». In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dei due controricorrenti, liquidate in dispositivo. 6 Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo 8 di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, in favore di ciascuno dei controricorrenti oltre a spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025. Il Consigliere Cosmo LL Il Presidente NC ER