Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 7 R.D. n. 275 del 1929 - che prevede l'impossibilità dell'iscrizione all'albo dei periti industriali per gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è interdetto l'esercizio della libera professione - stabilisce un divieto (la cui operatività consente all'organo professionale preposto alla tenuta dell'albo sia di negare l'iscrizione sia di disporre la cancellazione di un soggetto privo dei requisiti) applicabile ai soli professionisti impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici non economici, con la conseguenza che i dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie, dell'Ente Poste) possono essere del tutto legittimamente iscritti all'albo, rilevando solo nell'ambito del rapporto d'impiego (ed al fine dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari) l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'ente datore di lavoro (senza considerare, ancora, che, allo stato attuale della legislazione, il divieto "de quo" non sussiste più neanche per i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazione qualora essi scelgano la disciplina del rapporto di lavoro cosiddetto "part - time").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COLLEGIO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI di Roma e Provincia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI FA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell'avvocato, RUGGERO FRASCAROLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONS NAZ PERITI INDUSTRIALI, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIB ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 5/97 del Consiglio nazionale dei periti industriali di ROMA, emessa il 16/01/97 e depositata il 14/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Ruggero FRASCAROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il perito industriale IO CI presentò al Collegio periti industriali di Roma domanda per essere iscritto nell'Albo, precisando di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane s.p.a.. Il Consiglio dell'Ordine, nella riunione del 27 marzo 1996, respinse la domanda di iscrizione per incompatibilità al sensi dell'art.7 del R.D. 11 febbraio 1929 n.275. Avverso tale provvedimento il CI ha presentato tempestivo ricorso al Consiglio nazionale dei periti industriali che, con decisione depositata il 14 febbraio 1997, ha accolto il ricorso osservando che in tal modo si adeguava al l'interpretazione che del citato art.7 aveva dato questa Corte di Cassazione, pur non condividendola.
Avverso la decisione del Consiglio nazionale il Collegio professionale dei periti industriali di Roma e Provincia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. IO CI ha resistito con controricorso. Il Consiglio ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.7 del R.D. 11 febbraio 1929 n.275 (regolamento per la professione di perito industriale), secondo cui "gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo". Il ricorrente censura la interpretazione data alla norma da precedenti sentenze della Cassazione (che hanno escluso dal suo ambito di applicazione gli enti pubblici economici), osservando che tale interpretazione non tiene nel debito conto l'origine storica della normativa del 1929 (quando la rilevanza dell'attività economica dell'ente non aveva alcun rilevo e tutti gli enti pubblici erano considerati parte della Amministrazione dello Stato), ne' la ratio della incompatibilità in essa prevista, che si correla al dovere di esclusività vigente per il pubblico impiego (art.60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3), il quale sussiste anche per i dipendenti dell'Ente
Poste, per i quali il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (art.30) impone il "divieto di esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività a titolo gratuito ed oneroso".
Secondo il ricorrente, quindi, l'espressione del citato art.7 "altre Amministrazioni" non può essere limitata ai soli enti pubblici non economici, perché così si opera una scissione tra incompatibilità professionale ed incompatibilità posta dall'ordinamento particolare dell'ente pubblico, scissione che l'art.7 del citato regolamento ha inteso chiaramente evitare. Il motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il sopra trascritto art.7 del regolamento per la professione di perito industriale (analogamente all'art.7 del regolamento per la professione di geometra) pone un divieto che concerne soltanto gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici non economici, mentre esso non riguarda i dipendenti degli enti pubblici economici, i quali pertanto possono iscriversi all'albo dei periti industriali (in termini le sentenze 9 maggio 1996 n. 4359 e 11 giugno 1993 n. 6490;
implicitamente le sentenze 26 maggio 1997 n. 4675; 19 maggio 1997 n. 4444; 20 ottobre 1995 n. 10939). Poiché l'amministrazione postale si è trasformata in ente pubblico economico (denominato ente Poste Italiane) e, dal 31 dicembre 1996, in società per azioni (art.1 del decreto legge V dicembre 1993 n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994 n.71), la disposizione regolamentare invocata dal ricorrente non è applicabile al CI, che è dipendente delle poste.
Nè l'iscrizione è esclusa dalla incompatibilità eventualmente sancita dall'ordinamento particolare dell'ente pubblico economico di cui il pento industriale sia dipendente, poiché tale incompatibilità, come hanno precisato le prime due sentenze di questa Corte sopra richiamate, esplica effetti nel rapporto di impiego, con la conseguenza, nel caso di sua violazione, dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari. Pertanto la iscrizione non può essere esclusa dal divieto posto dall'art.30 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste, che si afferma essere ancora vigente (pur dopo la trasformazione in società). Tale divieto, invero, ha rilevanza soltanto nell'ordinamento interno dell'Ente.
Il ricorrente sottopone a critica la interpretazione che questa Corte ha dato al trascritto art.7 del regolamento n.275/1929, sostenendo che tra gli impiegati delle "altre Amministrazioni" ivi previsti debbano essere inclusi anche i dipendenti degli enti pubblici economici.
La tesi del ricorrente non tiene conto dell'evoluzione della legislazione, che ha enucleato come categoria a sè stante gli enti pubblici economici, differenziandoli nettamente dalle pubbliche amministrazioni (v. l'art. 1 della legge 20 marzo 1975 n.70) e, soprattutto, della definizione di pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29. Occorre, poi, tenere presente che la recente legislazione sul c.d., part-time nelle pubbliche amministrazioni ha inciso profondamente sulla incompatibilità tra l'iscrizione in albi professionali e l'impiego pubblico. Ormai il divieto di iscrizione in albi professionali non sussiste più neanche per i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, purché essi scelgano il rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662; art.6, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997 n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140). Quindi, a maggior ragione va affermata la compatibilità tra iscrizione all'albo e rapporto di lavoro con un ente pubblico economico (o con una società per azioni, come è oggi l'ente poste), salvo il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento interno del datore di lavoro per l'esercizio della professione da parte del suo dipendente. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.7, comma 4, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dei principi costituzionali posti dagli artt.3, 35 e 97 Cost.. Si osserva che l'art.7 della legge n.1395/1923 (sulla tutela del titolo e dell'attività dei periti industriali) prevede che con apposito regolamento saranno emanate, tra le altre, "le norme per la formazione degli albi speciali". Il regolamento successivamente emanato (n.275/1929) non prevede in alcun modo la possibilità di formare albi speciali, onde esso deve ritenersi illegittimo per contrasto con la previsione di legge e con i richiamati principi costituzionali, che non consentono di porre sullo stesso piano professionisti che svolgono l'attività a tempo pieno e professionisti che la svolgono "nei ritagli di tempo", tenuto anche conto che gli ordinamenti degli altri professionisti hanno previsto gli albi speciali.
Il motivo di ricorso è infondato.
La illegittimità di una norma regolamentare comporta la disapplicazione - da parte del giudice ordinario - della norma stessa (art.5 della legge 20 marzo 1865 n.2248, all.E), ma non può condurre alla creazione di una norma regolamentare nuova, come sarebbe quella necessaria per la istituzione di un albo speciale riservato a coloro che non esercitano la professione di perito industriale a tempo pieno.
Nè il diritto alla iscrizione nell'albo - derivante in capo al CI dalle attuali previsioni dell'ordinamento - può essere negato per il fatto che non sia stato istituito detto albo speciale. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente, nell'eventualità in cui si ritenga che l'art.7, comma 4, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 contenga una disposizione generica ed insufficiente alla istituzione di albi speciali, solleva questione di legittimità costituzionale di detta disposizione legislativa (in relazione agli artt.3, 35 e 97 Cost.), nella parte in cui essa non prevede, per i periti industriali, la istituzione di elenchi o albi speciali nel quali devono essere iscritti coloro che non possono esercitare la libera professione a tempo pieno, liberamente e senza vincoli di sorta. Il motivo di ricorso è infondato.
La questione di legittimità costituzionale qui prospettata è stata già dichiarata inammissibile dalla sentenza di questa Corte 19 maggio 1997 n. 4445 perché essa "comporterebbe l'emissione di una pronuncia non soltanto additiva, ma creativa di norme nuove la cui formulazione dipende dall'esercizio di discrezionatità legislativa. Basti pensare che l'istituzione dell'albo o elenco speciale potrebbe riguardare i soli dipendenti pubblici o anche quelli privati, soggetti con rapporto di lavoro a tempo pieno o anche a tempo definito, o anche persone con rapporto di parasubordinazione". Queste considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive L. 2.739.000, delle quali L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso a Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999