Articolo 33 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 luglio 1962
Art. 33.
Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e non avendo superato il 45° anno di eta', prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di eta' di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.
In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell' articolo 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.
L'aumento del punteggio e' deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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