Articolo 7 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
Articolo 6Articolo 8
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2 aprile 1929
Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Entrata in vigore il 2 aprile 1929
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