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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 8130/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
15/06/2024
DA
,nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna CREDENDINO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato in [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Manola RUSSO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 18/08/2007 e trascritto nel Registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona al n. 318 - parte I - anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I quattro figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori ma restano collocati presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita a Verona in via
Passalacqua n. 3, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, precisando che il marito si
è già trasferito altrove dal 16 luglio scorso, prelevando i propri beni ed effetti personali. In relazione ai debiti gravanti sulla locazione per canoni, spese condominiali e spese legali di sfratto non pagate, pari a € 1.079,00, che la moglie ha dovuto saldare per intero per bloccare la procedura di sfratto, Parte_2
si obbliga a rimborsare il 50% della somma a , pari a
[...] Parte_1
€ 539,50, non appena sarà estinto uno dei finanziamenti ora in atto dei quali egli è
gravato, presumibilmente a marzo 2026, con rate mensili di € 100,00 da bonificare sul conto della stessa. Con l'estinzione del suddetto debito, a Parte_1
dichiara di non aver null'altro a pretendere da con Parte_2
riferimento alla locazione e ad ogni altro onere ad essa collegato.
L'estinzione dei suddetti debiti non verrà considerata circostanza nuova ai fini della revisione del mantenimento.
2 3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò
che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, e salute), tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità
genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per il periodo in cui i figli rimarranno con ciascuno di essi.
5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni questione di interesse dei figli.
6) Tenuto conto della attuale situazione abitativa di Parte_2
, che non consente il pernottamento dei figli, egli accetta la modulazione
[...]
delle visite così come di seguito indicato.
Le visite tra padre e figli, che la madre comunque si impegna a favorire, avverranno secondo le seguenti modalità:
- almeno due fine settimana al mese alternati tra i genitori con i seguenti orari:
sabato dalle ore 14 alle ore 21 e domenica dalle ore 13 alle ore 21, facendosi carico il padre di farli cenare;
il padre si occuperà dei trasporti;
i figli staranno con il padre avendo già fatto i compiti.
- per la Festa della Mamma i figli staranno con la madre, mentre per la Festa della
Papà i figli staranno con il padre, sempre che non cada di domenica, in tal caso il padre andrà a prenderli dopo la funzione religiosa.
- ogni qualvolta i figli desidereranno trascorrere del tempo con il padre.
Ciascun genitore potrà tenere i figli con sé in via esclusiva durante le vacanze scolastiche secondo le modalità di seguito indicate:
3 - durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive, in periodo da comunicare all'altro genitore entro il mese di aprile, senza necessità di attendere l'assenso, ma evitando sovrapposizioni;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, metà delle vacanze, alternando di anno in anno tra i genitori Natale con Capodanno e Pasqua con Pasquetta;
- le altre festività scolastiche verranno trascorse con i genitori alternandole di anno in anno (1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, Santa Lucia, Venerdì Gnocolar).
I suddetti periodi, in cui i figli staranno esclusivamente con l'uno o con l'altro genitore, prevarranno sui normali turni di visita;
tuttavia, la domenica i figli staranno con la madre durante la funzione religiosa;
i genitori dovranno autorizzare i viaggi dei figli in Africa, impegnandosi a non ostacolarli per motivi non fondati. I genitori dovranno autorizzare, altresì, i viaggi dei minori all'estero.
, in ogni caso, si impegna a favorire le visite tra padre e figli oltre Parte_1
a quelle indicate nel calendario sopra riportato e si obbliga a concordare con lo stesso un ampliamento delle visite una volta che egli avrà reperito una sistemazione abitativa idonea ad accogliere i figli.
I viaggi all'estero dei figli dovranno essere sempre concordati tra i genitori in forma scritta. Il genitore che intende portare con sé i figli all'estero deve dare comunicazione all'altro genitore, entro congrue tempistiche, del motivo, del luogo e del tempo di permanenza all'estero, nonché della modalità con cui verranno garantiti i contatti tra i figli e l'altro genitore durante quel lasso di tempo - telefonate o videochiamate.
L'eventuale dissenso al viaggio dovrà essere motivato per iscritto.
7) Fintanto che il padre sarà gravato dei finanziamenti attualmente in atto, non verserà alcun contributo al mantenimento ordinario dei figli, ma solo il 50% delle
4 spese straordinarie di cui al Protocollo Famiglia sottoscritto a Verona il 17/09/2020,
che le parti dichiarano di conoscere e che si danno per trascritte. Il rimborso della quota parte delle suddette spese straordinarie avverrà mediante bonifico da effettuare sul conto corrente del genitore anticipatario entro il giorno 15 del mese seguente all'invio della richiesta documentata.
8) Stante quanto sopra, a titolo di contributo al mantenimento, il padre rinuncia alla propria quota del 50% dell'assegno unico per i figli, che verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre, nonché ai bonus e ai benefici previsti per i figli a carico. si impegna a notiziare dei Parte_1 Parte_2
bonus previsti a favore dei figli esibendo allo stesso, di anno in anno, le richieste avanzate presso i competenti uffici. Una volta ottenuto l'eventuale bonus,
[...]
corrisponderà a il 50% dell'importo Pt_1 Parte_2
ricevuto come contributo pubblico in relazione alle spese straordinarie che i genitori abbiano anticipato per intero pro quota.
si impegna a inoltrare, via mail o via sms, le richieste presentate Parte_1
presso gli uffici preposti e la documentazione relativa ai benefici richiesti a
[...]
ed autorizza fin da ora il servizio sociale e gli uffici preposti a Parte_2
comunicare e ad esibire a l'accettazione delle istanze. Parte_2
9) Non è previsto alcun assegno di mantenimento a favore di un coniuge e a carico dell'altro essendo gli stessi autosufficienti.
10) Le parti sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei documenti propri e dei figli, anche di quelli validi per l'espatrio.
11) Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5 Con sentenza n. 1901/2024 pubblicata il 08/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
6 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 20/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 8130/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
15/06/2024
DA
,nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna CREDENDINO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato in [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Manola RUSSO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 18/08/2007 e trascritto nel Registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona al n. 318 - parte I - anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I quattro figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori ma restano collocati presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita a Verona in via
Passalacqua n. 3, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, precisando che il marito si
è già trasferito altrove dal 16 luglio scorso, prelevando i propri beni ed effetti personali. In relazione ai debiti gravanti sulla locazione per canoni, spese condominiali e spese legali di sfratto non pagate, pari a € 1.079,00, che la moglie ha dovuto saldare per intero per bloccare la procedura di sfratto, Parte_2
si obbliga a rimborsare il 50% della somma a , pari a
[...] Parte_1
€ 539,50, non appena sarà estinto uno dei finanziamenti ora in atto dei quali egli è
gravato, presumibilmente a marzo 2026, con rate mensili di € 100,00 da bonificare sul conto della stessa. Con l'estinzione del suddetto debito, a Parte_1
dichiara di non aver null'altro a pretendere da con Parte_2
riferimento alla locazione e ad ogni altro onere ad essa collegato.
L'estinzione dei suddetti debiti non verrà considerata circostanza nuova ai fini della revisione del mantenimento.
2 3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò
che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, e salute), tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità
genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per il periodo in cui i figli rimarranno con ciascuno di essi.
5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni questione di interesse dei figli.
6) Tenuto conto della attuale situazione abitativa di Parte_2
, che non consente il pernottamento dei figli, egli accetta la modulazione
[...]
delle visite così come di seguito indicato.
Le visite tra padre e figli, che la madre comunque si impegna a favorire, avverranno secondo le seguenti modalità:
- almeno due fine settimana al mese alternati tra i genitori con i seguenti orari:
sabato dalle ore 14 alle ore 21 e domenica dalle ore 13 alle ore 21, facendosi carico il padre di farli cenare;
il padre si occuperà dei trasporti;
i figli staranno con il padre avendo già fatto i compiti.
- per la Festa della Mamma i figli staranno con la madre, mentre per la Festa della
Papà i figli staranno con il padre, sempre che non cada di domenica, in tal caso il padre andrà a prenderli dopo la funzione religiosa.
- ogni qualvolta i figli desidereranno trascorrere del tempo con il padre.
Ciascun genitore potrà tenere i figli con sé in via esclusiva durante le vacanze scolastiche secondo le modalità di seguito indicate:
3 - durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive, in periodo da comunicare all'altro genitore entro il mese di aprile, senza necessità di attendere l'assenso, ma evitando sovrapposizioni;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, metà delle vacanze, alternando di anno in anno tra i genitori Natale con Capodanno e Pasqua con Pasquetta;
- le altre festività scolastiche verranno trascorse con i genitori alternandole di anno in anno (1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, Santa Lucia, Venerdì Gnocolar).
I suddetti periodi, in cui i figli staranno esclusivamente con l'uno o con l'altro genitore, prevarranno sui normali turni di visita;
tuttavia, la domenica i figli staranno con la madre durante la funzione religiosa;
i genitori dovranno autorizzare i viaggi dei figli in Africa, impegnandosi a non ostacolarli per motivi non fondati. I genitori dovranno autorizzare, altresì, i viaggi dei minori all'estero.
, in ogni caso, si impegna a favorire le visite tra padre e figli oltre Parte_1
a quelle indicate nel calendario sopra riportato e si obbliga a concordare con lo stesso un ampliamento delle visite una volta che egli avrà reperito una sistemazione abitativa idonea ad accogliere i figli.
I viaggi all'estero dei figli dovranno essere sempre concordati tra i genitori in forma scritta. Il genitore che intende portare con sé i figli all'estero deve dare comunicazione all'altro genitore, entro congrue tempistiche, del motivo, del luogo e del tempo di permanenza all'estero, nonché della modalità con cui verranno garantiti i contatti tra i figli e l'altro genitore durante quel lasso di tempo - telefonate o videochiamate.
L'eventuale dissenso al viaggio dovrà essere motivato per iscritto.
7) Fintanto che il padre sarà gravato dei finanziamenti attualmente in atto, non verserà alcun contributo al mantenimento ordinario dei figli, ma solo il 50% delle
4 spese straordinarie di cui al Protocollo Famiglia sottoscritto a Verona il 17/09/2020,
che le parti dichiarano di conoscere e che si danno per trascritte. Il rimborso della quota parte delle suddette spese straordinarie avverrà mediante bonifico da effettuare sul conto corrente del genitore anticipatario entro il giorno 15 del mese seguente all'invio della richiesta documentata.
8) Stante quanto sopra, a titolo di contributo al mantenimento, il padre rinuncia alla propria quota del 50% dell'assegno unico per i figli, che verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre, nonché ai bonus e ai benefici previsti per i figli a carico. si impegna a notiziare dei Parte_1 Parte_2
bonus previsti a favore dei figli esibendo allo stesso, di anno in anno, le richieste avanzate presso i competenti uffici. Una volta ottenuto l'eventuale bonus,
[...]
corrisponderà a il 50% dell'importo Pt_1 Parte_2
ricevuto come contributo pubblico in relazione alle spese straordinarie che i genitori abbiano anticipato per intero pro quota.
si impegna a inoltrare, via mail o via sms, le richieste presentate Parte_1
presso gli uffici preposti e la documentazione relativa ai benefici richiesti a
[...]
ed autorizza fin da ora il servizio sociale e gli uffici preposti a Parte_2
comunicare e ad esibire a l'accettazione delle istanze. Parte_2
9) Non è previsto alcun assegno di mantenimento a favore di un coniuge e a carico dell'altro essendo gli stessi autosufficienti.
10) Le parti sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei documenti propri e dei figli, anche di quelli validi per l'espatrio.
11) Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5 Con sentenza n. 1901/2024 pubblicata il 08/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
6 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 20/03/2025
Il Presidente
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