TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1710 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2025, con rinuncia espressa alla concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F: ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), Via Nicola Serra n. 96 presso lo studio dell'avv. Gianluca Fava -che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme CP_1 C.F._1
(CZ) in via Papa Marcello II, n. 1 presso lo studio dell'avv. Valerio Francesco De Grazia che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATA OGGETTO: appello – avverso la sentenza n. 875/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 27.05.2021 e depositata il 05.06.2021. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 05.03.2025, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme CP_1
l' e chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità, per Controparte_2 intervenuta prescrizione, della cartella di pagamento n. 077 2011 00112126, mai notificata, dell'importo di euro 593,39, dichiarando, l'insussistenza del diritto alla riscossione. A sostegno della svolta opposizione il ricorrente deduceva: di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria dopo aver visionato l'estratto di ruolo in data 28.10.2020 ma di non avere mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 077 2011 00112126 derivante dall'omesso pagamento di una sanzione amministrativa elevata dalla . Controparte_3
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito con condanna della convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio. Si costituiva nel giudizio di prime cure l' la quale eccepiva Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di mancata notificazione della cartella di pagamento nonché di prescrizione e concludeva per il rigetto dell'opposizione spiegata dalla controparte, il tutto con il successo delle spese e competenze di processo. Con la sentenza n. 875/2021 emessa il 27.5.2021 e depositata il 05.6.2021 il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di e dichiarava non dovuta CP_1 la somma risultante dall'estratto del ruolo e riferita alla cartella esattoriale opposta condannando la al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato stante il Controparte_2 provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio in favore della parte opponente. Avverso la cennata pronuncia proponeva appello la , la quale si Controparte_2 doleva della sentenza impugnata per l'erroneità e contraddittorietà della sua motivazione nella parte in cui aveva irritualmente disatteso la produzione documentale relativa alla notificazione della cartella di pagamento ed agli eventi interruttivi della prescrizione ed aveva dichiarato illegittimo e nullo il ruolo esattoriale relativamente alla cartella n. 077 2011 00112126 per l'intervenuta prescrizione e perché mai notificata. La parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, dichiarando valida ed efficace notifica della cartella esattoriale cui era sotteso l'estratto di ruolo impugnato ex art. 615 con ogni conseguenza di legge;
con vittoria delle spese di lite anche relativamente al primo grado del giudizio. Si costituiva al fine di rilevare l'infondatezza dell'appello stante la irregolarità della CP_1 notificazione della cartella e l'intervenuta prescrizione e per chiedere la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, l' Controparte_4
, nelle note di trattazione scritta depositate il 24.1.2024 chiedeva che venisse dichiarata
[...] cessata la materia del contendere poiché, nelle more, all'esito delle modifiche apportate dalla legge 24/02/23 n. 14 al decreto 29/12/22 n. 198, la cartella di pagamento n. 772011001212634001 era stata oggetto di saldo/stralcio ed era venuto meno l'interesse sia dell'agente della riscossione che del contribuente alla prosecuzione della causa. La parte appellante insisteva nella richiesta di rigetto della domanda per cui la causa, senza il compimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), senza la concessione alle parti dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre mettere in luce gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali intervenuti successivamente alla proposizione dell'azione di accertamento negativo del credito proposta in primo grado, che portano l'odierno giudicante a ritenere ammissibile l'appello ed a considerare inammissibile per carenza di interesse l'azione principale anche se le notifiche delle cartelle esattoriali in oggetto fossero effettivamente invalide. L'azione esperita dall'odierna appellata va, infatti, qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre - esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti. L'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, convertito dalla L. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, aggiungendo il comma 4-bis, per il quale l'estratto di ruolo non è impugnabile ed il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Da quanto sopra esposto consegue che non è più possibile impugnare l'estratto di ruolo nonché impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono non notificati o invalidamente notificati, salvo che nei casi espressamente indicati dalla norma. In tutti gli altri casi è impugnabile soltanto il primo atto di riscossione successivo alla cartella, con cui si può far valere anche il vizio, ad origine, dell'omessa o invalida notifica del ruolo e della cartella di pagamento. Anche nei giudizi non tributari, dunque, occorrerà attendere il primo atto prodromico all'esecuzione per proporre opposizione all'esecuzione, qualora si contesti il diritto di procedere in executivis, oppure per proporre opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere esclusivamente l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Sebbene tale norma sia entrata in vigore il 21.12.2021, successivamente alla proposizione della causa avvenuta il 10.12.2021, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283 del 6.9.2022, ha precisato che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”. Applicato tale principio giurisprudenziale al caso de quo, pur ritenendo che la cartelle di pagamento impugnata non fosse stata validamente notificata, comunque l'azione intentata da è CP_1 inammissibile per carenza di interesse ad una tutela immediata essendo venuta meno ex lege (art.
3- bis del d.l. n. 146/21, di cui alla Legge di conversione n. 215/21) la possibilità di impugnare direttamente i ruoli e le cartelle anche qualora queste non siano state notificate o siano state invalidamente notificate. Il legislatore ha individuato tassativamente i casi in cui il debitore può impugnare gli estratti del ruolo e, precisamente, quando questi dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per cui agisce nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 472/1997. Non rientrando la vicenda in esame in questa sede ed essendo pacifico che al momento della proposizione del giudizio non vi erano in atti - né vi sono ora - atti esecutivi o prodromici all'esecuzione che concretizzassero una minaccia attuale di procedere all'esecuzione forzata, ne consegue che la domanda principale di accertamento del debito formulata con giudizio di primo grado deve essere rigettata e la sentenza impugnata deve essere riformata. Nel caso di specie, tuttavia, nel corso del giudizio è stata emessa la legge 24/02/23 n. 14 che ha modificato le disposizioni sullo stralcio dei debiti con annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a € 1.000,00, per cui con riguardo alla cartella di pagamento n. 772011001212634001 è venuto meno l'interesse sia dell'agente della riscossione che del contribuente alla prosecuzione della causa. Rientrando la pretesa impositiva nell'ambito operativo della citata disposizione, si deve dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma portata dalle suindicata cartella di pagamento, in quanto riferita a debiti annullati ex lege. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che “la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza del ricorso;
in tale ipotesi si dispone la compensazione delle spese di lite” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/03/2025, n. 7967).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in accoglimento dell'appello,
- dichiara la cessazione della materia del contendere. - compensa le spese di lite. Lamezia Terme, 10 giugno 2025
Il Giudice Teresa Valeria Grieco