Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/05/2022, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2022
N. 00791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2018, proposto da
LI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Barbara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della richiesta di conguaglio di oneri accessori, con la quale il Comune di Copertino – Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP.–, in seguito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.2017, con riferimento alla “Pratica edilizia n. 09/084 – Realizzazione di una civile abitazione con annesso piano seminterrato da adibire a garage in via Gallipoli - Permesso di Costruire n. 100 del 7.8.2009”, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 5.814,75 quale differenza tra il Contributo concessorio costo di costruzione versato e il Contributo concessorio Costo di Costruzione Rettificato con L. R. 1 febbraio 2007 n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. F. Barbara per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) È impugnato l’atto comunale del 12 ottobre 2018, prot. n. 31086 del 15 ottobre 2018, con cui il Comune di Copertino:
- a) sulla base delle « disposizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29 dicembre 2017 avente ad oggetto “Indirizzi su richiesta conguaglio oneri concessori stabiliti con delib. CC n. 25/2012 -Modifiche ed integrazioni” » , ha precisato che « per ciò che riguarda il costo di costruzione l’Ente può legittimamente pretendere l’intero contributo così come determinato con la precitata Legge reg. n°1/2007 e pertanto l’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP. Settore Urbanistica procederà con immediatezza alla determinazione del costo di costruzione dovuto in base alla L.R. 1/2007, per i titoli rilasciati alla data di entrata in vigore della L.R. n° 1/2007 e fino all’approvazione della Del. C.C. n. 25/2012, con propria determinazione, e alla contestuale richiesta del pagamento delle somme a differenza tra corrispettivi dovuti e quelli versati per detti titoli »;
- b) ha quindi calcolato « il costo di costruzione in base al disposto normativo vigente all’epoca del rilascio del titolo edilizio, ovvero secondo quanto stabilito con la L.R. n. 1/2007, senza alcuna forma di adeguamento in diminuzione o in aumento »;
- c) ha rideterminato, in base alla L.R. n. 1/2007, l’importo del costo di costruzione dovuto dal ricorrente in ragione del rilascio, in suo favore, del permesso di costruire n. 100 del 7 agosto 2009, importo quantificato in euro 7.266,78;
- d) ha chiesto quindi il pagamento a conguaglio di euro 5.814,75 (per differenza con quanto a suo tempo versato dal ricorrente, pari a euro 1.452,03).
2) Il ricorrente si duole di tale rideterminazione e, all’uopo, deduce che:
- a) l’atto comunale è illegittimo perché non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ragion per cui il ricorrente non è stato messo nelle condizioni di contraddire;
- b) il Comune, al momento del rilascio del permesso di costruire n. 100/2009, avrebbe dovuto formulare una specifica riserva di rideterminazione del costo di costruzione, perciò, non essendo stata apposta tale clausola, il Comune non può rideterminarne l’importo;
- c) non vi è alcuna motivazione a supporto della rideterminazione effettuata, né sono allegate le delibere consiliari n. 25/2012 e n. 82/2017;
- d) il contributo doveva essere calcolato – come infatti avvenuto a suo tempo – al momento del rilascio del permesso di costruire e la richiesta del Comune, in questa sede impugnata, si colloca a distanza di circa 9 anni da quel permesso e si traduce, quindi, in una autotutela illegittima e lede il legittimo affidamento del ricorrente.
3) Il ricorso è infondato alla luce di quanto di seguito si osserva.
3.1) Va premesso che, nella materia de qua , il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 12 del 30 agosto 2018, ha ormai definitivamente chiarito che « a) gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio; b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento ». Inoltre, sempre nella suddetta sentenza si è chiarito che « l’applicazione delle tabelle parametriche da parte dell’amministrazione comunale, per quanto complessa, costituisce comunque una operazione contabile che, essendo al privato ben note dette tabelle, questi può verificare nella sua esattezza, anzitutto con l’ausilio del progettista che l’assiste nella presentazione della propria istanza, con un ordinario sforzo di diligenza, richiedibile secondo il canone della buona fede al debitore già solo, e anzitutto, nel suo stesso interesse, per evitare che gli venga richiesto meno o più del dovuto. 14.7. La complessità delle operazioni di calcolo o l’eventuale incertezza nell’applicazione di alcune tabelle o coefficienti determinativi, dovuti a ragioni di ordine tecnico, non sono eventi estranei o ignoti alla sfera del debitore, che invece con l’ordinaria diligenza, richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c., può e deve controllarne l’esattezza sin dal primo atto di loro determinazione. 14.8. Certamente, e a sua volta, il Comune ha l’obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dal principio, ma la collaborazione tra l’autorità comunale e il privato richiedente, in una visione del diritto amministrativo improntata al principio di buon andamento e alla legalità sostanziale, è imprescindibile in questa materia, già solo sul piano dell’interlocuzione procedimentale, e non può certo affermarsi, proprio per questo, una incomunicabilità o inconoscibilità tra la sfera dell’una e quella dell’altro che porti all’applicazione dell’art. 1431 c.c., quasi che l’iniziale errore nell’applicazione delle tabelle o dei coefficienti, da parte dell’autorità comunale, sia un fatto “del tutto naturalmente” incomprensibile o imponderabile dal privato perché puramente interno alla sfera dell’amministrazione creditrice».
3.2) Poste tali premesse e con riferimento al caso di specie, può osservarsi quanto segue:
- a) poiché l’atto di rideterminazione del costo di costruzione ha natura privatistica e paritetica e non soggiace alle regole di cui alla L. n. 241/1990, il Comune non era tenuto a inviare la comunicazione di avvio del procedimento né, sul punto, il ricorrente deduce quali elementi avrebbe potuto dedurre se tale comunicazione gli fosse pervenuta e come gli stessi avrebbero potuto portare a esiti diversi da quelli di cui all’atto impugnato;
- b) poiché la rideterminazione del costo di costruzione è frutto di una pretesa creditoria del Comune che nasce al momento del rilascio del permesso di costruire ed è soggetta al solo termine di prescrizione decennale, l’esercizio di tale credito non è inficiato dalla mancata apposizione di clausole di riserva al momento della prima determinazione o del rilascio del permesso di costruire;
- c) non ricadendo l’atto impugnato sotto l’egida dell’autotutela amministrativa né risultando dedotte da parte ricorrente specifiche circostanze impeditive della conoscibilità, da parte sua, dei criteri di conteggio utilizzabili, non può essere invocata la tutela dell’affidamento del privato in relazione alla originaria determinazione (di minor importo);
- d) infatti, il nuovo conteggio è stato effettuato dal Comune, come recita l’atto impugnato, « secondo quanto stabilito con la L.R. n. 1/2007 senza alcuna forma di adeguamento in diminuzione o in aumento », quindi sulla base di un parametro di legge – vigente anteriormente al rilascio del permesso di costruire (permesso che è del 2009) – e, al riguardo, non vi è contestazione da parte del ricorrente in ordine alla corretta applicazione di tale parametro;
- e) a tale ultimo riguardo, va poi rilevato che non era nemmeno necessario che il Comune, ad integrazione della motivazione, allegasse, come invece preteso dal ricorrente, le delibere consiliari n. 82 del 29 dicembre 2017 e n. 25/2012, considerato che le delibere consiliari sono pubbliche ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n. 267/2000 (e non viene dedotta da parte ricorrente la loro mancata pubblicità) e che, comunque, la rideterminazione in parola, come risulta sempre dall’atto impugnato, è stata fatta in base alla L.R. n. 1/2007 perché concernente un permesso di costruire del 2009, come tale ricadente tra i « titoli rilasciati alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2007 e fino all’approvazione della Del. C.C. n. 25/2012 » (v. pag. 2 atto impugnato).
3.3) Il ricorso va quindi respinto.
4) Nulla si dispone sulle spese di lite in quanto il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO