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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1637 - 2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. RIZZI ANTONIETTA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
; Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 16-1-2025 le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/04/2024 , premesso che: il 07/06/1997 aveva Parte_1 contratto matrimonio con in Laterza (TA); dalla loro unione era Controparte_1
nato il figlio;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a Persona_1
separazione consensuale omologata con decreto del 10-11-2022 di questo Tribunale;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 16-1-2025 le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'ordinanza resa da questo Tribunale in data 3-7-2024 e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del giorno 10-11-2022. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta oltre sei mesi prima della proposizione del presente procedimento, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'ordinanza resa in questo giudizio il 3-7-
2024. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10/04/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 07/06/1997 nel
Comune di Laterza (TA) da , nata a [...] il Parte_1
02/04/1971, e , nato a [...] il 05/02/1968, trascritto Controparte_1
negli atti dello stato civile del comune di Laterza (TA) dell'anno 1997, parte II, numero 22;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'ordinanza resa da questo Tribunale in data 3-7-2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/01/2025 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1637 - 2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. RIZZI ANTONIETTA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
; Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 16-1-2025 le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/04/2024 , premesso che: il 07/06/1997 aveva Parte_1 contratto matrimonio con in Laterza (TA); dalla loro unione era Controparte_1
nato il figlio;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a Persona_1
separazione consensuale omologata con decreto del 10-11-2022 di questo Tribunale;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 16-1-2025 le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'ordinanza resa da questo Tribunale in data 3-7-2024 e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del giorno 10-11-2022. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta oltre sei mesi prima della proposizione del presente procedimento, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'ordinanza resa in questo giudizio il 3-7-
2024. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10/04/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 07/06/1997 nel
Comune di Laterza (TA) da , nata a [...] il Parte_1
02/04/1971, e , nato a [...] il 05/02/1968, trascritto Controparte_1
negli atti dello stato civile del comune di Laterza (TA) dell'anno 1997, parte II, numero 22;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'ordinanza resa da questo Tribunale in data 3-7-2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/01/2025 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI