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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5087 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano Parte_1
appellante contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando dell'Aquila e CP_1
RL LO
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2020 del Giudice di Pace di
NO RI - lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
15.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva il Giudice di CP_1
Pace di NO RI, al fine di veder riconosciuta la responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto in data 12.02.2018 ore Parte_1
22,00 circa, allorquando la stessa, percorrendo via della Resistenza, in Pt_1
rovinava al suolo a causa di una buca posta sul margine sinistro della carreggiata. Si costituiva pertanto in giudizio il rilevando l'insussistenza Parte_1
della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nonché della responsabilità per danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
In data 30 marzo 2020, l'adito Giudice accoglieva la domanda attorea mediante sentenza n. 611/2020.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il il quale Parte_1
asseriva che nel caso di specie non ci si trovava in presenza di un'insidia stradale mentre sussistevano i presupposti del caso fortuito.
Si costitutiva in giudizio che eccepiva l'improponibilità CP_1
dell'appello per acquiescenza alla sentenza di primo grado, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cpc ed, all'esito, la tratteneva in decisione.
Innanzitutto, l'appello è proponibile ed ammissibile.
Il pagamento da parte del a seguito della sentenza di primo Parte_1
grado vale solo come manifestazione di esecuzione della pronuncia e non certo come acquiescenza ex art. 329 cpc.
L'appello va, poi, dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte,
l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Venendo al merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha chiarito, a più riprese, che "è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr.Cass. Civ.,nr. 11526/2017). Inoltre, sempre la Corte di
Cassazione, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, allorché sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In casi come quello oggetto di causa, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata
(cfr.Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce di per sé un evento che può dipendere da tanti fattori (una distrazione, un'imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia riferibile proprio alla cosa. Pertanto l'attore è tenuto a dare una prova rigorosa in ordine al nesso causale allorché agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché dovrà dimostrare che l'evento dannoso è la conseguenza normale della particolare condizione lesiva della cosa, trattandosi nella fattispecie in esame di cosa statica ed inerte, quale un tratto di strada.
Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione, sono caratterizzate da genericità. Nulla è stato dedotto, ad esempio, in merito all'andatura tenuta dall'attrice, né alla specifica profondità della buca che, dalle foto allegate, non risulta evincibile, con certezza.
Nel caso di specie, la testimone ha sostanzialmente confermato solo la caduta, ma non il nesso di causalità e in ogni caso, il capitolo di prova risulta genericamente formulato;
non viene specificata la dinamica della caduta, né viene provato che l'attrice tenesse un'andatura idonea allo stato dei luoghi.
In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di affermare né che la caduta sia dipesa dalla buca, né consentono di escludere che la stessa caduta sia stata dovuta ad una disattenzione della danneggiata o da un non corretto utilizzo della strada da parte della stessa (che, peraltro, non camminava sul marciapiedi).
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che via della Resistenza è dotata di lampioni e che nel tratto di strada ove si è verificata la caduta vi è l'insegna di un'attività commerciale (centro di scommesse Eurobet).
Pertanto, l'attrice avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di strada in questione e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso.
In definitiva, mancando la prova completa del nesso di causalità tra il sinistro e la cosa, la domanda di parte attorea deve essere rigettata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ.
5670/97).
La giurisprudenza oscillante in casi analoghi e la dubbiezza dell'esito della lite inducono comunque a compensare le spese del giudizio di entrambi i gradi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea.
b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte al 50%.
NO RI, 19.10.2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5087 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano Parte_1
appellante contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando dell'Aquila e CP_1
RL LO
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2020 del Giudice di Pace di
NO RI - lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
15.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva il Giudice di CP_1
Pace di NO RI, al fine di veder riconosciuta la responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto in data 12.02.2018 ore Parte_1
22,00 circa, allorquando la stessa, percorrendo via della Resistenza, in Pt_1
rovinava al suolo a causa di una buca posta sul margine sinistro della carreggiata. Si costituiva pertanto in giudizio il rilevando l'insussistenza Parte_1
della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nonché della responsabilità per danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
In data 30 marzo 2020, l'adito Giudice accoglieva la domanda attorea mediante sentenza n. 611/2020.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il il quale Parte_1
asseriva che nel caso di specie non ci si trovava in presenza di un'insidia stradale mentre sussistevano i presupposti del caso fortuito.
Si costitutiva in giudizio che eccepiva l'improponibilità CP_1
dell'appello per acquiescenza alla sentenza di primo grado, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cpc ed, all'esito, la tratteneva in decisione.
Innanzitutto, l'appello è proponibile ed ammissibile.
Il pagamento da parte del a seguito della sentenza di primo Parte_1
grado vale solo come manifestazione di esecuzione della pronuncia e non certo come acquiescenza ex art. 329 cpc.
L'appello va, poi, dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte,
l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Venendo al merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha chiarito, a più riprese, che "è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr.Cass. Civ.,nr. 11526/2017). Inoltre, sempre la Corte di
Cassazione, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, allorché sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In casi come quello oggetto di causa, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata
(cfr.Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce di per sé un evento che può dipendere da tanti fattori (una distrazione, un'imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia riferibile proprio alla cosa. Pertanto l'attore è tenuto a dare una prova rigorosa in ordine al nesso causale allorché agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché dovrà dimostrare che l'evento dannoso è la conseguenza normale della particolare condizione lesiva della cosa, trattandosi nella fattispecie in esame di cosa statica ed inerte, quale un tratto di strada.
Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione, sono caratterizzate da genericità. Nulla è stato dedotto, ad esempio, in merito all'andatura tenuta dall'attrice, né alla specifica profondità della buca che, dalle foto allegate, non risulta evincibile, con certezza.
Nel caso di specie, la testimone ha sostanzialmente confermato solo la caduta, ma non il nesso di causalità e in ogni caso, il capitolo di prova risulta genericamente formulato;
non viene specificata la dinamica della caduta, né viene provato che l'attrice tenesse un'andatura idonea allo stato dei luoghi.
In altri termini le risultanze istruttorie non consentono di affermare né che la caduta sia dipesa dalla buca, né consentono di escludere che la stessa caduta sia stata dovuta ad una disattenzione della danneggiata o da un non corretto utilizzo della strada da parte della stessa (che, peraltro, non camminava sul marciapiedi).
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che via della Resistenza è dotata di lampioni e che nel tratto di strada ove si è verificata la caduta vi è l'insegna di un'attività commerciale (centro di scommesse Eurobet).
Pertanto, l'attrice avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di strada in questione e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso.
In definitiva, mancando la prova completa del nesso di causalità tra il sinistro e la cosa, la domanda di parte attorea deve essere rigettata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ.
5670/97).
La giurisprudenza oscillante in casi analoghi e la dubbiezza dell'esito della lite inducono comunque a compensare le spese del giudizio di entrambi i gradi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea.
b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte al 50%.
NO RI, 19.10.2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo