Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Parodi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte 1nella causa n. r.g. 3657/2024, promossa dalla sig.ra: rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'l'Avv. Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Genova, via alla Porta degli Archi
[...]
10/12;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, dell'
[...] il Controparte_2 rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal Controparte 3
Controparte 3 pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in dirigente dell'
Genova, Via Assarotti n. 38
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
"Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis,
in via principale: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte 1 a usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), del valore di €
500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021, per un totale di 1.000,00 euro, o per gli anni meglio visti (con conseguente rideterminazione, in tal denegato caso, dell'importo da accreditarsi), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo, previa se del caso CTU contabile del lavoro per cui sin d'ora, solo occorrendo, si insta;
conseguentemente condannare il [...]
Controparte_2 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del CP 4 pro tempore, ad attribuire alla ricorrente la
"carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per gli anni scolastici sopraindicati e all'accredito su di essa dell'importo suindicato, oltre interessi e rivalutazioni;
ovvero ad accreditare la somma predetta, in favore della parte ricorrente, sulla sua già assegnanda / assegnata carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazioni.
a versare alla ricorrente il risarcimento del danno nella somma pari a 1.000,00 euro, ovvero pari alla somma meglio vista, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."
CONVENUTO:
'"Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del CP 2 comunque riconoscere la dazione della cd "Carta elettronica del docente" e non, genericamente, una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 05/08/2024 la ricorrente prof.ssa Pt 1
[...] ha esposto:
(di seguito, per brevità, anche
-di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
..Con solo "), in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, per un totale di 2 AA.SS.;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
Con
,-che, ciò nonostante, il violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente" o "carta" - e dei “fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015; Con
-che l'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida del 16 luglio 2024 (doc.2 ric.).
Con Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Con si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, da ritenersi infondati perché non esiste, in capo ai "supplenti", il diritto al riconoscimento della carta elettronica e dei relativi importi, in ragione:
-della limitata durata dei contratti, che non riguardano interi anni scolastici;
-dell'impossibilità per il giudice, d'indicare, discrezionalmente, quando un insegnante non di ruolo diverrebbe titolare del beneficio in tema, individuando un certo quantitativo di giorni prestati di lavoro o di ore settimanali ovvero basandosi su di un altro criterio;
-delle differenti mansioni svolte dai "precari”, atteso che solo i docenti di ruolo "partecipano non solo alle lezioni, preparandole e svolgendone tutte le attività prodromiche ma, ulteriormente, contribuiscono al benessere della
...
collettività scolastica, organizzando l'intero a.s., partecipando alle riunioni con i colleghi e gli incontri con i genitori degli alunni, operando attività didattiche di supporto e sostegno agli alunni in difficoltà e molte altre attività strumentali alla lezione frontale, poi somministrata ai minori"; -del fatto che i "supplenti" "non sottostanno all'obbligo di legge [di formazione] di cui al comma 124" della 1.
107/2015;
-della natura "premiale" del beneficio, diretto a compensare i maggiori contributi e sforzi compiuti dai docenti di ruolo.
-degli indebiti vantaggi che deriverebbero ai docenti a termine, dalla frequentazione, grazie ai fondi Ministeriali erogati tramite la carta, di "corsi di perfezionamento”, atteso che detta frequentazione consente l'acquisizione di un punteggio rilevante ai fini delle graduatorie d'istituto.
In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al "beneficio" con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Con ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese vantate dalla ricorrente. Il
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti hanno dato atto che la ricorrente è in oggi tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2021.
La vertenza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
E' opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
E' pacifico ed inoltre documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docente, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso e con le seguenti modalità:
*a.s. 2019/2020, dal 13/09/2019 al 31/08/2020 (supplenza annuale);
*a.s. 2020/2021, dal 23/09/2020 al 31/08/2021 (supplenza annuale);
E' altresì pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione della ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato Con al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, ancora, che la ricorrente non sia "uscita dal sistema scolastico” (v. supra).
3. La carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, 1. 3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale: "121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...]
Controparte_6 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della 1. n. 107/2015:
"122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta Controparte_7
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre
2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la "carta docenti” spetta ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_6 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico"; "La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio"; -(art. 3) "Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento..."; "La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione";
-(art. 5) "La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica";
-(art. 8): "Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero".
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme “….. le disposizioni ….. per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico
2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo", prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018" (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta" è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; con la specificazione che tra essi rientrano anche "i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio";
-(art. 6) "Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
E' infine intervenuto il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"), il cui art. 15 ("Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843") prevede quanto segue: "1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della "carta docenti” (v., amplius, infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze
è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione
è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-il successivo art. 64 del medesimo CCNL, per cui "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
4. Con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora CP 8 n. 15219 del 15.10.2015, emanata in applicazione dello stesso), "nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost.".
Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente può orientare l'applicazione della disciplina relativa alla carta docente, anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre
2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta ha (inammissibilmente) configurato un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti >>
5. Il Giudice amministrativo è giunto a tali conclusioni, alla luce del (solo) diritto interno, senza necessità di valutare la compatibilità degli atti amministrativi (generali) gravati, con la normativa unionale. Tale ultimo aspetto e, più in generale, quello della compatibilità della disciplina della carta docente con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stato più di recente affrontato dalla Corte di Giustizia UE
("CGUE").
La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “... osta a 66
una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del [...]
Controparte 2, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2 il beneficio di un
,
vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
-"la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del
20 giugno 2019, Persona_1 C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”;
-"35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 2 e di valorizzarne le competenze professionali...; '
il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce 66
un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)";
-"41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)";
-"43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione... [della ricorrente, lavoratrice a termine] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal CP 2 nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP 2 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale";
-“44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, ... non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro... 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato".
5.1. I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) Con delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato,
e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due "categorie" di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Persona 2 ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE
20.9.2018, in causa C- 466/17, Per 3 non possono essere svalutate... le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-
38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche" (Cass. n. 31149/2019).
Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a
-
termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione dei "supplenti" ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle "dotazioni lavorative individuali in senso stretto";
-la "taratura" dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";
-si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa"; non è, peraltro, quello in discorso, 1"" unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico"; Con
•-l'obbligazione del relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa
UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico),
l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico");
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Con
,debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a 7. Una volta accertato l'inadempimento del termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame"; "oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione";
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
-ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione "dare accesso al portale" agli aventi diritto, al fine di provvedere al "pagamento";
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché "sia ancora interno al sistema educativo scolastico"; Con del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta "per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo",
-"... rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è... poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico";
-"[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico"; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-"[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico";
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di "distinguo [che] attiene al merito"; Con 8. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal nei confronti della ricorrente, deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè A) dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi" (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
8.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016, a mente dell'art. 2 d.P.C.M. 23.9.2015: assegna la Carta a ciascuno dei docenti "'2. Il Controparte_6
di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al [...]
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elencoControparte_6 dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il [...] trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnareControparte_6
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato".
Per gli aa.ss. successivi, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
"1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6".
E secondo il successivo art. 6:
"3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata,
e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi...".
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme riferite all'a.s. 2015/2016 la prescrizione è decorsa dall'1.10.2015, o dal successivo primo giorno di servizio dei ricorrenti, in quell'a.s.; per le somme riferita all'a.s. 2016/2017 dal 30.11.2016 o dal successivo primo giorno di servizio;
per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ognuno, ovvero, non trovandosi ancora,
i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
La ricorrente ha invocato, nella specie, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida Cont in data 16 luglio 2024 (doc.2 ricorso). Si tratta effettivamente di atto di costituzione inviata al in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, la prescrizione risulta interrotta a tutto il 16 luglio 2019 e dunque nulla è prescritto, poiché il primo a.s. in questione è l'a.s. 2019/2020; in cui la ricorrente ha iniziato a lavorare per il Cont in data 13.09.2019 (v. stato matricolare e relativo contratto di lavoro)
9. Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione ai seguenti aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 2 aa.ss.;
Con Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
10. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della Cont modestissima attività processuale) e poste a carico del in base alla soccombenza. '
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto della ricorrente sig.ra Parte 1 ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico;
in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il Controparte_2 in persona del CP 4 pro tempore, ad assegnare alla ricorrente la "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
condanna, infine, il Controparte_2 a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida nella misura di euro 321,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, oltre a rimborso contributo unificato se versato.
Genova, il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Francesca Maria Parodi