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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 6604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6604 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 14118/2024; promossa da: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.06.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva condannarsi la al pagamento, in proprio Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 16.322,30, oltre ulteriori somme, maturande in corso di giudizio ed accessori alla luce della erroneo computo della “retribuzione individuale di anzianità. Premettendo di essere dipendente nel ruolo della Giunta della a far data dal 01/04/1986, evidenziava di essere Controparte_1 inquadrato nella ctg "C" (ex 6° livello), avendo dunque maturato da tale decorrenza la propria anzianità di servizio Evidenziava che la retribuzione di ogni dipendente di Regioni ed Enti Locali veniva incrementata periodicamente di una somma
“aggiuntiva” correlata all'aumento periodico di anzianità”, tale emolumento costituiva, infatti, il “salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”. Dichiarava, tuttavia, che tale meccanismo di progressione economica automatica era stato modificato dal Dlgs. n.29 del 3/2/1993, che aveva previsto che in sede di sottoscrizione dei contratti collettivi successivi doveva essere introdotto un diverso criterio per attribuire gli aumenti periodici dello stipendio. Evidenziava che il CCNL del comparto Regione-Enti Locali, relativo al periodo 1/1/1994- 31/12/1995, avrebbe dovuto prevedere una “sterilizzazione” della
“retribuzione individuale di anzianità” (R.I.A), con riferimento a quanto maturato fino al 31/12/1992. Deduceva che, tuttavia, la aveva effettuato tale Controparte_1
“sterilizzazione” alla data del 31/12/1990, senza computare gli incrementi correlati al biennio successivo e, pro-rata, con riferimento al periodo sino al 31.12.1993. Dichiarava altresì che per il periodo pregresso la Controparte_1 aveva determinato in modo erroneo l'entità dello stesso emolumento. Evidenziava che per in relazione al periodo compreso dall'aprile all'agosto 1988 e dal gennaio 1998 al marzo 2004, nonché per le 13°mensilità degli anni 1990-1991-1992-1993 e 1994, non percepiva alcunché per tale emolumento. Deduceva che tale violazione è perdurata sino alla fase di quiescenza, e che pertanto aveva presentato una diffida alla , Controparte_1 acui non seguiva alcun riscontro.
In data 24.1.2025 la , ritualmente costituitasi, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, per decorso del relativo termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento, sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 6558/2023 e nella sentenza 1652/2018 del Tribunale di Napoli (giudici dott.ssa Liguori e dott.ssa Lombardi ) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc . Preliminarmente, occorre precisare che a partire dal 1983, si sono succeduti una serie di interventi normativi volti a disciplinare la retribuzione dei dipendenti pubblici alla luce della contrattualizzazione prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), che, per migliorare i livelli di efficienza e produttività, aveva introdotto criteri di progressione con modalità simili a quelle del rapporto di lavoro privato. In tale contesto, il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983- 30.6.1985) all'art. 40, aveva introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per consentire il primo inquadramento del personale degli enti locali. Il successivo art. 41, aveva previsto il meccanismo del riequilibrio dell' anzianità dei dipendenti pubblici allo scopo di parametrare l'anzianità economica all'anzianità giuridica dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, in tale sistema la retribuzione era suddivisa per classi di stipendio, correlate alla medesima qualifica funzionale, ed erano previsti scatti biennali automatici per ogni classe. Tale meccanismo è stato applicato fino al 31.12.1982, data in cui venne a cessare poiché fu prevista l'introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che veniva computato per ogni qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza a far data dal gennaio 1985. L'art 30 della legge regionale n. 27/84 ha disciplinato il CP_1 salario di anzianità, il cui amm ato poi aumentato dall'art. 38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989). Nel 1987 il salario individuale d anzianità è stato imodificat ocon l'introduzione della retribuzione individuale di anzianità c.d. , che ha determinato un incremento degli stipendi pubblici. L'importo della RIA maturata dal dipendente pubblico è un valore che deve essere conservato poiché rientra nella struttura della retribuzione, che comprende , così come previsto all'art 28 del CCNL Comparto regioni, i seguenti elementi:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato. Tale emolumento è stato eliminato dal 1 gennaio 1991 e ai dipendenti che avevano maturato delle somme a tale titolo veniva riconosciuto l'importo conseguito fino al 31 dicembre 1992. In particolare, l'art 72 del D.Lgs 29/93, dall'1.1.1994 ha previsto che i dipendenti regionali potessero congelare la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31.12.1992 Nel caso di specie, il ricorrente è stata inquadrato nel ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania (nell'allora livello funzionale VI) dal 01/04/1986. Dunque, come emerge dalla disposizioni evidenziate , il ricorrente ha maturato gli importi riportati in tabella che sono correlati alla qualifica funzionale posseduta per tante 24^ mensilità quanti i mesi di anzianità con riferimento al servizio prestato a titolo di salario di anzianità fino all'1.1.1989 e, da tale data fino al 01.01.1994, a titolo di RIA da computare in misura fissa, così come previsto dal CCNL. Il ricorrente ha tuttavia precisato che la “sterilizzazione” è avvenuta prima di tale data, poiché la non avrebbe tenuto conto CP_1 dell'importo maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità fin dal 31.12.1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in misura di quanto maturato successivamente fino al 31.12.1992. Il ricorrente ,inoltre, ha dedotto che dall'aprile all'agosto 1988 e dal gennaio 1998 al marzo 2004, nonché per le 13°mensilità degli anni 1990-1991-1992-1993 e 1994, non ha percepito nessun emolumento a titolo di RIA. Pertanto, non avendo la fornito alcuna prova Controparte_1 idonea a dimostrare che le somme pretese dal ricorrente siano state corrisposte, deve essere dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente alla maggiorazione della “RIA” e, per l'effetto, alle conseguenti differenze economiche. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito al quantum delle somme dovute, poiché risultano correttamente elaborati alla luce delle disposizioni evidenziate. Alla luce delle suesposte motivazioni, attesa la debenza delle somme richieste dal ricorrente alla a titolo di RIA, il Controparte_1 ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di euro 16.671,48 a titolo di RIA, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo
- Condanna altresì la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 2.700,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 26 /9/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 14118/2024; promossa da: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.06.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva condannarsi la al pagamento, in proprio Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 16.322,30, oltre ulteriori somme, maturande in corso di giudizio ed accessori alla luce della erroneo computo della “retribuzione individuale di anzianità. Premettendo di essere dipendente nel ruolo della Giunta della a far data dal 01/04/1986, evidenziava di essere Controparte_1 inquadrato nella ctg "C" (ex 6° livello), avendo dunque maturato da tale decorrenza la propria anzianità di servizio Evidenziava che la retribuzione di ogni dipendente di Regioni ed Enti Locali veniva incrementata periodicamente di una somma
“aggiuntiva” correlata all'aumento periodico di anzianità”, tale emolumento costituiva, infatti, il “salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”. Dichiarava, tuttavia, che tale meccanismo di progressione economica automatica era stato modificato dal Dlgs. n.29 del 3/2/1993, che aveva previsto che in sede di sottoscrizione dei contratti collettivi successivi doveva essere introdotto un diverso criterio per attribuire gli aumenti periodici dello stipendio. Evidenziava che il CCNL del comparto Regione-Enti Locali, relativo al periodo 1/1/1994- 31/12/1995, avrebbe dovuto prevedere una “sterilizzazione” della
“retribuzione individuale di anzianità” (R.I.A), con riferimento a quanto maturato fino al 31/12/1992. Deduceva che, tuttavia, la aveva effettuato tale Controparte_1
“sterilizzazione” alla data del 31/12/1990, senza computare gli incrementi correlati al biennio successivo e, pro-rata, con riferimento al periodo sino al 31.12.1993. Dichiarava altresì che per il periodo pregresso la Controparte_1 aveva determinato in modo erroneo l'entità dello stesso emolumento. Evidenziava che per in relazione al periodo compreso dall'aprile all'agosto 1988 e dal gennaio 1998 al marzo 2004, nonché per le 13°mensilità degli anni 1990-1991-1992-1993 e 1994, non percepiva alcunché per tale emolumento. Deduceva che tale violazione è perdurata sino alla fase di quiescenza, e che pertanto aveva presentato una diffida alla , Controparte_1 acui non seguiva alcun riscontro.
In data 24.1.2025 la , ritualmente costituitasi, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, per decorso del relativo termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento, sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 6558/2023 e nella sentenza 1652/2018 del Tribunale di Napoli (giudici dott.ssa Liguori e dott.ssa Lombardi ) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc . Preliminarmente, occorre precisare che a partire dal 1983, si sono succeduti una serie di interventi normativi volti a disciplinare la retribuzione dei dipendenti pubblici alla luce della contrattualizzazione prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), che, per migliorare i livelli di efficienza e produttività, aveva introdotto criteri di progressione con modalità simili a quelle del rapporto di lavoro privato. In tale contesto, il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983- 30.6.1985) all'art. 40, aveva introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per consentire il primo inquadramento del personale degli enti locali. Il successivo art. 41, aveva previsto il meccanismo del riequilibrio dell' anzianità dei dipendenti pubblici allo scopo di parametrare l'anzianità economica all'anzianità giuridica dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, in tale sistema la retribuzione era suddivisa per classi di stipendio, correlate alla medesima qualifica funzionale, ed erano previsti scatti biennali automatici per ogni classe. Tale meccanismo è stato applicato fino al 31.12.1982, data in cui venne a cessare poiché fu prevista l'introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che veniva computato per ogni qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza a far data dal gennaio 1985. L'art 30 della legge regionale n. 27/84 ha disciplinato il CP_1 salario di anzianità, il cui amm ato poi aumentato dall'art. 38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989). Nel 1987 il salario individuale d anzianità è stato imodificat ocon l'introduzione della retribuzione individuale di anzianità c.d. , che ha determinato un incremento degli stipendi pubblici. L'importo della RIA maturata dal dipendente pubblico è un valore che deve essere conservato poiché rientra nella struttura della retribuzione, che comprende , così come previsto all'art 28 del CCNL Comparto regioni, i seguenti elementi:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato. Tale emolumento è stato eliminato dal 1 gennaio 1991 e ai dipendenti che avevano maturato delle somme a tale titolo veniva riconosciuto l'importo conseguito fino al 31 dicembre 1992. In particolare, l'art 72 del D.Lgs 29/93, dall'1.1.1994 ha previsto che i dipendenti regionali potessero congelare la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31.12.1992 Nel caso di specie, il ricorrente è stata inquadrato nel ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania (nell'allora livello funzionale VI) dal 01/04/1986. Dunque, come emerge dalla disposizioni evidenziate , il ricorrente ha maturato gli importi riportati in tabella che sono correlati alla qualifica funzionale posseduta per tante 24^ mensilità quanti i mesi di anzianità con riferimento al servizio prestato a titolo di salario di anzianità fino all'1.1.1989 e, da tale data fino al 01.01.1994, a titolo di RIA da computare in misura fissa, così come previsto dal CCNL. Il ricorrente ha tuttavia precisato che la “sterilizzazione” è avvenuta prima di tale data, poiché la non avrebbe tenuto conto CP_1 dell'importo maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità fin dal 31.12.1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in misura di quanto maturato successivamente fino al 31.12.1992. Il ricorrente ,inoltre, ha dedotto che dall'aprile all'agosto 1988 e dal gennaio 1998 al marzo 2004, nonché per le 13°mensilità degli anni 1990-1991-1992-1993 e 1994, non ha percepito nessun emolumento a titolo di RIA. Pertanto, non avendo la fornito alcuna prova Controparte_1 idonea a dimostrare che le somme pretese dal ricorrente siano state corrisposte, deve essere dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente alla maggiorazione della “RIA” e, per l'effetto, alle conseguenti differenze economiche. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito al quantum delle somme dovute, poiché risultano correttamente elaborati alla luce delle disposizioni evidenziate. Alla luce delle suesposte motivazioni, attesa la debenza delle somme richieste dal ricorrente alla a titolo di RIA, il Controparte_1 ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di euro 16.671,48 a titolo di RIA, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo
- Condanna altresì la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 2.700,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 26 /9/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio