Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice
dr.ssa Laura Maione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7149/2024 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. MICHELANGELO SALVADORINI, cf C.F._1
avv. TONELLI ENRICO, cf C.F._2
- domicilio: Via Benedetto Croce 73, Pisa, presso il difensore
CONVENUTO
, cf CP_1 C.F._3
- difesa: avv. ANNA PAOLA NEGRI CLEMENTI, cf C.F._4 avv. CARLO ATTILIO LUIGI PERITI, cf C.F._5 avv. ARIANNA LEONARDELLI, cf C.F._6
- domicilio: Via Bigli 2, Milano, presso il difensore
TERZO CHIAMATO
che hanno assunto il rischio di cui al certificato Parte_2
n. cf NumeroDi_1 P.IVA_2
- difesa: avv. LEONARDO GIANI, cf C.F._7
- domicilio: Piazza Vetra 17, Milano, presso il difensore
1
Decisa nella camera di consiglio del 13/5/2025 sulle seguenti conclusioni:
: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Pt_1
NEL MERITO:
- verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare il convenuto Prof.
, amministratore della fallita e Presidente del Comitato di Controllo CP_1 negli anni 2005-2006, responsabile nei confronti del Fallimento della società Pt_1 per le condotte contestate nell'atto di citazione correlate all'omesso controllo ed
[...] all'omessa vigilanza afferente all'elargizione dei compensi erogati in tali anni agli amministratori di (compensi manifestamente incongrui, irragionevoli e Pt_1 comunque superiori a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci) e, per l'effetto, condannarlo, comunque nei limiti delle responsabilità accertate, anche tenuto conto del rispettivo periodo di carica, al risarcimento dei correlati danni nella misura ritenuta di giustizia e/o equa, per le ragioni tutte esposte in atti;
- respingere le domande e difese avversarie, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate;
- respingere la richiesta avversaria di condanna ex art. 96 c.p.c. tenuto conto sia del contegno processuale tenuto dalla comparente Curatela e sia delle precisazioni fornite in sede di prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI Cpc e, quindi, nel primo atto processuale successivo alla comparsa di costituzione in giudizio della controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA - dato che il presente fascicolo origina dalla separazione del procedimento rubricato con RG 17007/2018 e che nell'originario giudizio sono stati prodotti due CD ROM il cui contenuto non è risultato possibile depositare telematicamente a causa della dimensione particolarmente estesa (tanto da essere incompatibile con limiti previsti dalla regole tecniche del processo civile telematico), si chiede la concessione di un termine per il deposito di copia di detti CD anche nell'odierno procedimento (analogamente a quanto già avvenuto nel separato procedimento avente RG 1464/2024 ed essendo, diversamente, possibile depositare telematicamente esclusivamente un mero “estratto” afferente alle sole annualità
2005-2006 oggetto di giudizio). Il tutto, fermo restando che la curatela attrice provvederà a depositare telematicamente gli atti e documenti di causa già prodotti nel procedimento RG 17007/2018 (e nel separato procedimento avente RG
1464/2024) entro l'incoando termine previsto il deposito delle memorie conclusionali, ovvero nel diverso termine che vorrà indicare l'adito Tribunale.
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze di lite.
2 : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, CP_1 eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale, così decidere: in via preliminare:
- accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva del prof. CP_1 per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o per quanto meglio ritenuto, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex adverso proposta con riferimento alla posizione e alle domande avanzate nei confronti del Prof. , con CP_1 ogni conseguente declaratoria;
nel merito:
- rigettare integralmente, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o per quanto meglio ritenuto ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, le domande e le istanze attoree;
- rigettare le domande fatte valere in via di regresso dal convenuto;
Controparte_2 nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare, previa riduzione del petitum per i motivi di cui in narrativa,
l'inadempimento direttamente attribuibile al Prof. e, per l'effetto, CP_1 accertare e dichiarare, anche nei rapporti interni tra condebitori solidali, la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al Prof. medesimo e, per CP_1
l'effetto, accertare e ridurre il quantum di risarcimento dovuto dallo stesso coerentemente con l'entità dei danni effettivamente accertati quali conseguenza immediata e diretta dei fatti e degli eventi ascrivibili alla responsabilità del Prof.
; CP_1
- condannare (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Pt_2 P.IVA_2 tempore, a tenere indenne e manlevato il Prof. da ogni e qualsivoglia CP_1 costo spesa, onere o esborso che lo stesso fosse eventualmente chiamato ad eseguire in relazione al presente giudizio e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa a corrispondere al Prof. quanto quest'ultimo CP_1 fosse eventualmente condannato a pagare all'esito del presente giudizio (ivi comprese le spese giudiziali e di difesa che saranno sostenute dall'esponente nel presente giudizio); in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con condanna anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o Pt_2 deduzione disattesa, così giudicare:
3 - nel merito, in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione sociale di responsabilità esercitata dal nei confronti dell'odierno Parte_1 chiamante in causa;
CP_1
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte nei confronti dell'odierno chiamante in causa siccome manifestamente infondate per i CP_1 motivi di cui in narrativa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'odierno chiamante in causa
, contenere la condanna degli esponenti entro i termini e le CP_1 Parte_2 condizioni di cui al certificato n. A7BRK00532J, incluso il sub-massimale ivi previsto per fatti commessi nel periodo di retroattività 10.02.2001 - 30.09.2015 e l'eventuale operatività in eccesso laddove esistessero ulteriori coperture assicurative, anche D&O, del medesimo rischio, accertando in particolare la quota di responsabilità direttamente attribuibile al dott. e pronunciando il diritto CP_1 degli Assicuratori, laddove richiesti di pagare somme eccedenti tale quota, di rivalersi sulle altre parti del giudizio RG 1464/2024 per l'eccedenza;
- in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.
La lite
Con azione di responsabilità esercitata nei confronti di ex amministratori
( , , UM, BA e , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 ex membri del comitato di controllo ( , , Filippini, CP_1 CP_8 CP_9
Westhead) e revisore ), il curatore del Fallimento (di CP_2 Pt_1 seguito: ACTA, o la Società), dichiarato in data 2.9.2015, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
11.028.727 - o, in subordine, della somma di € 6.212.144; o, in ulteriore subordine, di € 4.266.442; oppure, ancora, della somma risultante dovuta per le singole operazioni denunciate, o quantificata in via equitativa – a titolo di risarcimento dei danni per condotte di mala gestio e di omesso controllo.
Nella sua difesa, ha sottolineato il fatto di aver rassegnato le CP_1 dimissioni da amministratore fin dal 31.12.2006; eccepito la prescrizione del diritto preteso;
affermato il difetto di allegazione di condotte causalmente efficienti rispetto al danno e, comunque, l'infondatezza della domanda. Per
l'ipotesi di accoglimento della domanda, il convenuto ha chiamato in causa la sua compagnia di assicurazione a fini di garanzia.
Si sono costituiti gli che hanno sottoscritto il Parte_2 relativo certificato assicurativo, aderendo alle difese svolte dall'assicurato.
4 Con ordinanza del 18/6/2024 il GI (che già aveva separato le posizioni di e ha ritenuto utile separare anche la posizione di CP_4 CP_6 CP_1 da quelle degli altri convenuti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni alla quale è seguito lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
La decisione
La domanda proposta dall'attore nei confronti di tutti i convenuti, compreso , muove dagli addebiti di: CP_1
A. illecita prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale avvenuta il 31.12.2013;
B. erogazione agli amministratori di compensi (i) non autorizzati dall'assemblea, o (ii) esorbitanti i limiti dell'autorizzazione e, comunque, (iii) irragionevolmente elevati, a partire dal 2006;
C. illecita partecipazione a Idea LA RL (“IDEA”), successivamente incorporata, tramite atti di sottoscrizione di aumento di capitale e di fusione dichiarati invalidi (rispettivamente, dal lodo Per_1
e dal lodo ); Per_2
D. pagamento indebito della somma di € 891.000 effettuato in favore di (“AZ”) tramite IDEA;
CP_10
E. costi indebitamente sostenuti negli anni 2013-2014 per la raccolta di capitali sul mercato azionario di Londra;
F. costi sostenuti nel 2015 per una improvvida richiesta di concordato preventivo;
G. sanzioni per inadempimenti fiscali relativi agli anni 2014-2015.
L'odierno convenuto è stato presidente del Comitato di Controllo, ed è incontestato che cessò la carica il 31/12/2006, ossia prima che fossero tenute tutte le condotte illecite denunciate ad eccezione di quella sub B (erogazione di compensi eccessivi), mentre la vicenda relativa a Idea LA non ha nelle allegazioni di parte attrice una datazione precisa - e, proprio per questo, non si vede la possibilità di riferirla anche a , rientrando nell'onere di CP_1 allegazione di un inadempimento “qualificato” incombente su parte attrice (SU
9100/15) anche quello di specifica collocazione cronologica della condotta lamentata, e ridondando, dunque, a suo carico l'eventuale residua incertezza su tale dato fattuale, ove nella sua disponibilità.
L'attore ha censurato l'erogazione di compensi agli amministratori perché:
5 A. superiori (in taluni casi) all'ammontare dei compensi deliberati dall'assemblea, o erogati (in altri casi) nonostante l'assenza di una delibera, per un totale di € 4.517.000;
B. riconosciuti dal CdA in assenza dei presupposti previsti dagli art. 2389.3 CC e 16 Statuto, ma senza indicazione del danno relativo – salvo che la quantificazione sopra indicata sia da riferire anche a questa fattispecie;
C. irragionevoli nel loro ammontare, superiore perfino ai volumi di produzione, ed erogati anche a dispetto dell'avvenuta perdita del capitale, con danno quantificato in € 5.394.727.
Ciò detto, come ritenuto nella sentenza che ha definito la posizione di altro convenuto, l'attore ha poi quantificato il danno di cui ha chiesto il risarcimento nella somma di € 5.394.727 (pag. 51 della citazione): ossia nella misura esattamente pari alla voce sub C, che rappresenta un illecito strutturalmente diverso da quelli ipotizzati ai punti A e B, perché costruito sullo scostamento da un criterio (ritenuto esigibile) di proporzionalità rispetto al volume di affari e ai risultati di esercizio, anziché sulla discordanza rispetto alla misura autorizzata dai soci.
Dunque, l'attore ha sì denunciato – genericamente - la corresponsione di compensi superiori a quelli deliberati dall'assemblea, o deliberati (dal CdA) in assenza dei presupposti, ma non ne ha chiesto il risarcimento in ragione di questo specifico difetto.
Si potrebbe ipotizzare, per il vero, che l'importo di € 4.517.000, quale eccedenza rispetto alla misura autorizzata, sia compreso in quello maggiore quantificato in relazione alla ritenuta incongruità dei compensi, benché autorizzati dall'assemblea, e vieppiù di quelli eccedenti questa misura.
È da sottolineare, tuttavia, come la stessa allegazione dell'illecito, sotto il profilo dell'eccedenza rispetto al “perimetro normato dalle delibere”, sia incompleta e insufficiente a costituire un valido termine di confronto;
l'attore infatti non ha mai detto:
- quale fosse la misura dei compensi complessivi autorizzati anno per anno, misura non immediatamente evincibile dai documenti richiamati in ragione della struttura retributiva assai complessa - in parte fissa, in parte variabile e in parte rimessa a deliberazioni del CdA - laddove i verbali prodotti danno indicazioni del compenso base, mentre è incontestato che fosse autorizzata anche una parte variabile coperta con l'attribuzione di share
6 options (di cui l'attore contesta la congruità) e con delibere del CdA (di cui contesta genericamente i presupposti);
- e di quanto quelli erogati la avrebbero superata negli anni 2005-2006, limitandosi invece ad affermare che la totalità di quanto pagato dal 2006 al
2015 sarebbe stata superiore a quanto autorizzato: allegazione insufficiente a delineare una responsabilità in capo al CdA di cui faceva parte, atteso CP_1 che l'eccedenza, quand'anche esistente, avrebbe potuto essersi verificata anche tutta in anni successivi al 2006; dovendosi semmai notare come i compensi base autorizzati per l'intero CdA dall'assemblea del 12.9.2005, che sembrerebbero rimasti invariati per l'anno successivo, ammontassero nel biennio a complessivi € 1.345.000, mentre quelli erogati nello stesso periodo di tempo, risultanti dalla relazione al bilancio 2006, siano stati di € 1.242.000.
Una specificazione un poco più puntuale è stata invece operata per i compensi ritenuti “incongrui”, tramite l'indicazione di quelli erogati anno per anno, di quelli percepiti dai singoli amministratori durante l'intera loro permanenza in carica, e di quelli che, secondo parte attrice, sarebbero stati congrui in relazione ai valori della produzione e del risultato d'esercizio, costituenti il termine di paragone sul quale l'illecito potrebbe essere verificato.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, tuttavia, la domanda contro risulta infondata in base alla sua stessa delimitazione temporale CP_1 proposta dall'attore.
Infatti, la relazione del dott. - posta a base dell'addebito e della Per_3 pretesa risarcitoria - afferma che i compensi erano “inizialmente ragionevoli, adeguati e parametrati alla struttura”, ma “successivamente non sono stati adeguati alle fasi di mercato, ai risultati ottenuti dall'attività aziendale ed alle nuove condizioni sociali”, sì da determinare una “eccessività sopravvenuta”
(pag. 40); e identifica il periodo iniziale - quello, dunque, in cui i compensi erano ragionevoli – con gli anni fino al 2005: tanto è vero che ogni sua analisi è operata avendo a oggetto i dati dal 2006 in avanti.
La stessa citazione, a proposito della irragionevole misura dei compensi, opera un loro confronto con i dati della produzione a partire dal 2006.
ha cessato la carica nel dicembre 2006 e, al di là dei compensi a lui CP_1 personalmente corrisposti (inferiori a tutti gli altri, a parte Westhead, e, nella loro totalità, interamente compresi nella misura autorizzata dall'assemblea), potrebbe essere astrattamente chiamato a rispondere di quelli assai maggiori
7 (e, secondo l'ipotesi, esorbitanti) versati ad altri amministratori, la cui erogazione sarebbe stata autorizzata da tutto il CdA.
Tuttavia, l'incongruità è stata affermata dall'attore in rapporto a dati
(perdita di esercizio, valore della produzione) consuntivi del 2006 – tralasciando il fatto che la relazione come detto presa a base della Per_3 domanda formulata con la citazione, opera il rapporto, addirittura, con l'intero volume d'affari fino al 2015, erroneamente ritenendo componente del CP_1
CdA fino alla data del fallimento;
ma, se la congruità o incongruità doveva essere valutata (così come fatto dall'attore) nella considerazione dei dati consuntivi dell'esercizio 2006, è evidente che il relativo giudizio poteva essere compiuto solo dopo la sua chiusura.
Si potrebbe sostenere, in contrario, che gli amministratori dovessero monitorare l'andamento dei conti durante tutto il corso dell'anno, per arrivare a ridurre i compensi già riconosciuti in quanto non più congrui;
in tale prospettiva, la condotta censurabile sarebbe allora quella, omissiva, di non aver ridotto i compensi autorizzati in relazione all'andamento dei conti;
ma, per affermare una omissione colpevole, sarebbe stata indispensabile l'indicazione, da parte dell'attore, del momento in cui, nel corso del 2006, il
CdA avrebbe dovuto riconoscere che la misura complessiva dei compensi, adeguata fino all'anno prima, non era più tale.
In assenza di una simile allegazione, il confronto di adeguatezza potrebbe essere fatto solo – come detto – con i dati consuntivi del 2006. Era dunque, tutt'al più, il CdA in carica nel 2007 a poter operare detta valutazione e adottare le misure conseguenti;
ma non faceva più parte dell'organo di CP_1 governo, dunque, la condotta contestata non può essergli ascritta.
A questo punto si deve concludere che:
- per i compensi erogati in misura superiore alle delibere assembleari vi è un addebito solo generico, incompleto e tale da non consentire di riscontrare una responsabilità del convenuto, quand'anche la domanda di risarcimento fosse da considerare implicitamente contenuta nella richiesta di una somma maggiore a quella coerente con esso;
- per i compensi erogati in misura irragionevole, l'addebito è più specifico, ma è da ritenersi infondato per le ragioni esposte.
Si deve segnalare che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha chiesto l'accertamento della illiceità delle “condotte contestate nell'atto di citazione correlate all'omesso controllo ed all'omessa vigilanza afferente
8 all'elargizione dei compensi erogati in tali anni agli amministratori di Pt_1
(compensi manifestamente incongrui, irragionevoli e comunque superiori a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci)”, con conseguente richiesta di condanna al “risarcimento dei correlati danni nella misura ritenuta di giustizia
e/o equa”, “anche tenuto conto del rispettivo periodo di carica”; si osserva però che, nei termini sottolineati dall'estensore, aggiunti alle conclusioni iniziali, la domanda – qualora fosse da ritenere ammissibile – non sposterebbe la conclusione, non avendo emendato l'originaria carenza di allegazione relativa al profilo evidenziato.
La domanda dell'attore nei confronti di è rigettata;
la domanda di CP_1 garanzia è assorbita.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate come da notula della parte in quanto conforme ai parametri di cui al DM 55/2014 modificato con DM 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile di media complessità, parametri medi).
L'attore deve rimborsare le spese anche al terzo chiamato in causa, poiché la chiamata è stata diretta conseguenza della citazione in giudizio e non può qualificarsi come manifestamente arbitraria o infondata: tanto che neppure la terza chiamata ha sollevato eccezioni sul rapporto assicurativo.
Non si ravvisano i presupposti di una condanna ai sensi dell'art. 96 CPC, non essendo riscontrati:
- né elementi rivelatori di una malafede o colpa grave dell'attore, posto che l'attore, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, non ha costruito l'addebito di responsabilità unicamente sul presupposto (oggettivamente erroneo) che egli sia rimasto in carica fino al 2015 anziché fino al 2006, ma anche sulle condotte che egli avrebbe tenuto negli anni 2005-2006, con riferimento alla misura dei compensi erogati agli amministratori;
- né il pregiudizio lamentato dal convenuto, sub specie di danni all'immagine personale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di;
CP_1 dichiara assorbita la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti degli;
Parte_2 Parte_2
9 condanna l'attore a rifondere al convenuto e al terzo chiamato in causa le spese del giudizio, liquidate per ciascuno in € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Firenze, 16 giugno 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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