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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2433/2017 depositato il 27/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5408/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 19/09/2016
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130030174022 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la contribuente La Nominativo_1 impugnava l'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2010.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, decideva il giudizio nei termini ivi riportati.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, iscrivendo il procedimento al n. R.G.A.
2433/2017.
Nel corso del giudizio di secondo grado, le parti attivavano un procedimento volto alla definizione conciliativa della controversia, che si concludeva positivamente con la formulazione e accettazione di una proposta di conciliazione (proposta TYX n. 500063/2025), ritualmente sottoscritta e depositata agli atti, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.
Con successiva istanza, la contribuente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, cui aderiva l'Amministrazione finanziaria.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno validamente perfezionato una conciliazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, avente ad oggetto l'integrale definizione della controversia relativa all'anno d'imposta 2010.
L'accordo conciliativo, regolarmente sottoscritto e seguito dall'adempimento iniziale degli obblighi di pagamento, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto.
Quanto alle spese di giudizio, la definizione consensuale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello iscritto al n. R.G.A. 2433/2017 per intervenuta conciliazione tra le parti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 16.12.2025 Il Giudice est. Il Presidente
IC UV ED NT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2433/2017 depositato il 27/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5408/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 19/09/2016
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130030174022 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la contribuente La Nominativo_1 impugnava l'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2010.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, decideva il giudizio nei termini ivi riportati.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, iscrivendo il procedimento al n. R.G.A.
2433/2017.
Nel corso del giudizio di secondo grado, le parti attivavano un procedimento volto alla definizione conciliativa della controversia, che si concludeva positivamente con la formulazione e accettazione di una proposta di conciliazione (proposta TYX n. 500063/2025), ritualmente sottoscritta e depositata agli atti, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.
Con successiva istanza, la contribuente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, cui aderiva l'Amministrazione finanziaria.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno validamente perfezionato una conciliazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, avente ad oggetto l'integrale definizione della controversia relativa all'anno d'imposta 2010.
L'accordo conciliativo, regolarmente sottoscritto e seguito dall'adempimento iniziale degli obblighi di pagamento, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto.
Quanto alle spese di giudizio, la definizione consensuale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello iscritto al n. R.G.A. 2433/2017 per intervenuta conciliazione tra le parti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 16.12.2025 Il Giudice est. Il Presidente
IC UV ED NT