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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4780/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c. come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
in data 02/06/1986 matrimonio in Massafra con , che dalla CP
loro unione erano nati i figli il 15/12/1997 (maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) e il 17/11/2005 (maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente) e che in data 13/05/2022 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 09/04/2025 comparivano dinanzi al Giudice Delegato la parte ricorrente, nonché il resistente contumace , privo dell'assistenza di CP
di un difensore tecnico.
Il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, preso atto che i coniugi vivevano in stato di separazione legale, disponeva in via temporanea e urgente l'aumento ad € 220,00 del contributo posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP [...]
, con conferma dei restanti provvedimenti della separazione;
ritenuta la Per_2
causa matura per la decisione, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa;
parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 13/05/2022 dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina provvisoria dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta nell'ordinanza resa all'udienza del 09/04/2025, in conformità a quanto concluso da parte ricorrente, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, nonché alle accresciute esigenze di vita del figlio . Pertanto, il Persona_2 vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/06/1986 a Massafra da , nata a [...] il Parte_1
26/01/1968, e , nato a [...] il [...], CP
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Massafra dell'anno 1986, parte II, serie A, numero 45;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) PONE a carico di , con decorrenza dalla domanda, CP
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , la somma mensile di € 220,00, oltre Persona_2
alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Taranto;
4) CONFERMA per il resto i provvedimenti della separazione, contenuti nel decreto di omologa del Tribunale di Taranto n. 1173/2022;
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4780/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c. come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
in data 02/06/1986 matrimonio in Massafra con , che dalla CP
loro unione erano nati i figli il 15/12/1997 (maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) e il 17/11/2005 (maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente) e che in data 13/05/2022 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 09/04/2025 comparivano dinanzi al Giudice Delegato la parte ricorrente, nonché il resistente contumace , privo dell'assistenza di CP
di un difensore tecnico.
Il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e, preso atto che i coniugi vivevano in stato di separazione legale, disponeva in via temporanea e urgente l'aumento ad € 220,00 del contributo posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP [...]
, con conferma dei restanti provvedimenti della separazione;
ritenuta la Per_2
causa matura per la decisione, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa;
parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva la causa come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 13/05/2022 dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina provvisoria dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta nell'ordinanza resa all'udienza del 09/04/2025, in conformità a quanto concluso da parte ricorrente, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, nonché alle accresciute esigenze di vita del figlio . Pertanto, il Persona_2 vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/06/1986 a Massafra da , nata a [...] il Parte_1
26/01/1968, e , nato a [...] il [...], CP
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Massafra dell'anno 1986, parte II, serie A, numero 45;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) PONE a carico di , con decorrenza dalla domanda, CP
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , la somma mensile di € 220,00, oltre Persona_2
alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Taranto;
4) CONFERMA per il resto i provvedimenti della separazione, contenuti nel decreto di omologa del Tribunale di Taranto n. 1173/2022;
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara