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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1640/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1640/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 57, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._2
Foligno (PG), Via dei Fiumi, fraz. Cave, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Belluccini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Oberdan n. 113, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 5.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla IG.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
350,00 rivalutabili Istat;
spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 18.11.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 11.09.1983 in Bevagna e trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
medesimo Comune al n. 35, parte II , Serie A, anno 1983.
La ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione è nata la figlia , in data 8.01.1984, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
- di essersi separati con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 272/2021 pubblicata in data
21.04.2021;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, disponendo a carico del resistente ed in suo favore il versamento della somma di euro 405,00 mensili, pari alla somma prevista in sede di separazione oltre a rivalutazione, a titolo di assegno divorzile.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione dell'3.02.2025, CP_1
associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la conferma delle condizioni di separazione in punto di mantenimento della moglie per l'importo di euro 350,00 mensili.
Alla prima udienza davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
pagina 2 di 3 Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 11.09.1983 in Bevagna e trascritto nei registri dello
[...] CP_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 35, parte II , Serie A, anno 1983;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bevagna di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1640/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 57, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._2
Foligno (PG), Via dei Fiumi, fraz. Cave, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Belluccini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Oberdan n. 113, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 5.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla IG.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
350,00 rivalutabili Istat;
spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 18.11.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 11.09.1983 in Bevagna e trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
medesimo Comune al n. 35, parte II , Serie A, anno 1983.
La ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione è nata la figlia , in data 8.01.1984, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
- di essersi separati con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 272/2021 pubblicata in data
21.04.2021;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, disponendo a carico del resistente ed in suo favore il versamento della somma di euro 405,00 mensili, pari alla somma prevista in sede di separazione oltre a rivalutazione, a titolo di assegno divorzile.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione dell'3.02.2025, CP_1
associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la conferma delle condizioni di separazione in punto di mantenimento della moglie per l'importo di euro 350,00 mensili.
Alla prima udienza davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
pagina 2 di 3 Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 11.09.1983 in Bevagna e trascritto nei registri dello
[...] CP_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 35, parte II , Serie A, anno 1983;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bevagna di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3