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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente estensore dr.ssa Barbare De Munari Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4553/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato CRACCO LORENZA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GIACOMO Controparte_1
VANZAN
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In relazione al procedimento separazione personale dei coniugi
1) Assegnare la casa coniugale alla madre, che ivi vivrà con il figlio;
2) Rigettare la richiesta di definizione dei tempi di frequentazione con i cani, tenuto conto che il signor è proprietario solo del cane Mellon da lui CP_1
acquistato, mentre il cane è stato acquistato ed è intestato alla signora Per_1
1 entrambi da sempre gestiti e curati solo dalla stessa e dal figlio Parte_1
; Per_2
3) Dichiarare inammissibile, o in ogni caso che sia cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta del resistente di fissazione di un termine entro il quale prelevare dall'abitazione familiare i beni e gli effetti personali, avendo egli già provveduto a farlo per alcuni, mentre, quanto a quelli messi a disposizione dalla moglie, non sono stati ritirati;
4) In via istruttoria si insiste per essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli (memoria ex art. 473 bis 17 co. 1): 15) Vero che dal 2013 ad oggi è la sig.ra a portare fuori i cani e ogni mattina;
Parte_1 Pt_2 Per_1
Testimoni: sig.ra residente via Michele Sanmicheli 68 Padova e Testimone_1
Avv. Nicoletta Rizzoli, residente in [...]72/A Padova.
5) Spese di lite interamente rifuse.
In relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Venezia Carpenedo Bissuola Parte_1 Controparte_1
(VE), in data 04.06.1988, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie A, n. 55 dell'anno 1988 , ordinandone
l'annotazione al competente ufficiale di stato civile;
2) Assegnare la casa coniugale alla madre, che ivi vivrà con il figlio;
3) Rigettare la richiesta di definizione dei tempi di frequentazione con i cani, tenuto conto che il signor è proprietario solo del cane da lui CP_1 Pt_2
acquistato, mentre il cane LA è stato acquistato ed è intestato alla signora
entrambi da sempre gestiti e curati solo dalla stessa e dal figlio Parte_1
; Per_2
4) Dichiarare inammissibile, o in ogni caso che sia cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta del resistente di fissazione di un termine entro
2 il quale prelevare dall'abitazione familiare i beni e gli effetti personali, avendo egli già provveduto a farlo per alcuni, mentre, quanto a quelli messi a disposizione dalla moglie, non sono stati ritirati;
5) In via istruttoria si insiste per essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli (memoria ex art. 473 bis 17 co. 1): 15) Vero che dal 2013 ad oggi è la sig.ra a portare fuori i cani e ogni mattina;
Parte_1 Pt_2 Per_1
Testimoni: sig.ra residente via Michele Sanmicheli 68 Padova e Testimone_1
Avv. Nicoletta Rizzoli, residente in [...]72/A Padova.
6) Spese di lite interamente rifuse.
Per parte convenuta:
Sul giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.
A seguito della rinuncia, da parte della alla domanda di addebitabilità Parte_1
della separazione personale nei confronti del sig. , dichiarare Controparte_1
l'estinzione del giudizio limitatamente ad essa.
Si rimette al giudizio del Tribunale relativamente alla domanda sul diritto di visita del sig. rispetto ai cani di famiglia. CP_1
Condannare la alla rifusione delle spese di lite, con responsabilità Parte_1
aggravata ex art. 96 III co. c.p.c..
Sul giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Accertata la integrazione dei requisiti di legge, ad oggi non sussistenti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1
competente per territorio di eseguire le annotazioni previste dalla legge.
2) Si rimette al giudizio del Tribunale relativamente alla domanda sul diritto di visita sui cani di famiglia in favore di . Controparte_1
3 3) Si rimette al Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Riservata ogni deduzione ed eccezione all'esito della disamina delle domande rassegnate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] , e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] , contraevano matrimonio CP_1
concordatario in Venezia Carpenedo Bissuola (VE), in data 04.06.1988, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie A,
n. 55 dell'anno 1988.
Dalla loro unione nascevano nata il [...] a Persona_3
Padova e nato il [...] a [...]. Persona_4
In data 24.7.2023 epositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e con successivo divorzio, chiedendo la assegnazione della casa familiare
La controparte si associava alla domanda di separazione, con successivo divorzio;
contestava l'addebito e chiedeva la regolamentazione delle visite ai cani;
chiedeva anche la fissazione di un termine per prelevare dalla abitazione familiare i propri arredi e suppellettili di esclusiva proprietà oltre agli effetti personali, con redazione di inventario mediante accesso all'immobile per i Beni acquisiti durante il matrimonio
All'udienza del 23.11.2023 comparivano entrambe le parti ed il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava sui provvisori e di riferire sullo status in camera di consiglio.
Con separata ordinanza il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
4 2) assegna la casa coniugale alla sig.ra ove vivrà con il figlio , Parte_1 Per_2 non economicamente sufficiente”.
La separazione veniva dichiarata con sentenza n. 2474/2023 depositata in data
13.12.2023 e passata in giudicato e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e memorie di replica e comparivano dinanzi al Giudice in data
19.12.2024 dinanzi al quale entrambi confermavano la loro volontà di divorziare.
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferirne al collegio.
***
1.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Giudice il 23.11.25 e la relativa sentenza è passata in giudicato.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti anche in udienza nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto all'assegno divorzile, entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, nulla viene disposto in merito.
3.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, si conferma quanto disposto con ordinanza depositata in data 11.12.2023 non essendo mutate le circostanze esistenti al tempo, nello specifico l'immobile sito in Padova, via C. Colombo n. 11
5 viene assegnato alla sig.ra ove vi potrà continuare a vivere con il Parte_1
figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Per_2
4.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte della sig.ra la stessa è stata rinunciata espressamente con note depositate il Parte_1
24.1.24, la rinuncia è stata accettata dal convenuto (che vi ha aderito) e, di conseguenza, va dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente a tale domanda.
5.
Quanto alle ulteriori domande formulate dal marito, (diritto di visita relativamente agli animali domestici e di fissazione di un termine entro il quale prelevare dall'abitazione familiare i beni e gli effetti personali) esse esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (vedi Cass. civ., sez.
I, 10 marzo 2006, n. 5304) non possono essere infatti introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c., comprese le domande relative al possesso di animali da compagnia che dovranno essere, pertanto, trattate nell'opportuna sede competente. Parimenti inammissibile
è la domanda di prelevare beni dalla casa familiare, che presuppone verifiche sulla titolarità degli stessi, anche se appare abbandonata in sede di conclusioni.
6.
Considerato che entrambe le parti si avvantaggiano delle pronunce di status di separazione e divorzio, mentre le altre domande non possono essere qui esaminate nel merito (la domanda della moglie di addebito della separazione è stata oggetto di rinuncia accettata, le domanda di regolazione delle visite ai cani e di fissazione di un termine per prelevare beni dalla casa familiare formulate dal marito sono
6 inammissibili), mentre la domanda del convenuto di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc viene respinta (per le ragioni che verranno qui di seguito esplicitate), la spese di lite vengono compensate tra le parti.
7.
Infatti, quanto alla domanda formulata da parte del sig. circa la CP_1
condanna della sig.ra alla integrale rifusione delle spese di lite Parte_1
nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 III comma c.p.c., si precisa che, affinché possa essere applicata la responsabilità processuale aggravata, è necessario fornire prova del danno subito come conseguenza della condotta illecita;
ai fini dell'applicazione dell'istituto è fondamentale che la parte alleghi e dimostri, anche per via indiziaria, la colpa grave della controparte, che deve agire o resistere in giudizio con una condotta consapevolmente contraria ai principi di correttezza e buona fede, tale da configurare un uso strumentale e illecito del processo, violando anche il dovere di solidarietà previsto dalla
Costituzione (Cass. civ. Sez. III, 21/07/2016, n. 15017). Nel caso in esame, tuttavia, non è stato provato né dedotto alcun elemento tale da giustificare l'applicazione della responsabilità aggravata;
le allegazioni del sig.
in merito al rifiuto da parte della sig.ra di CP_1 Parte_1
addivenire ad un accordo conciliativo, alla domanda di addebilità della separazione avanzata dalla stessa, alla presunta demolizione della relazione padre- figli che parte ricorrente avrebbe attuato, insieme alla descrizione che la sig.ra vrebbe fornito del marito quale manipolatore delle persone e degli Parte_1
affetti, non sono sufficienti a configurare la responsabilità ex art. 96 comma III,
c.p.c. ; inoltre, non è provata la asserita mala fede della ricorrente.
Peraltro, estinta la domanda di addebito della separazione, diventano inutilizzabili anche le prove dedotte sul punto, situazione che non consente neppure di fare chiarezza sulla dedotta palese infondatezza della relativa domanda e sulla pretesa responsabilità della moglie per averla azionata.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
7 Infine, va considerato che la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (in tal senso anche Cass. Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024). Come sopra precisato, però, il convenuto ha formulato domande di regolazione delle visite ai cani e di fissazione di un termine per prelevare beni dalla casa familiare che sono inammissibili e, di conseguenza, non potrebbe, in ogni caso, essere ritenuto vincitore del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, riconosciuta la inammissibilità delle prove capitolate perché generiche e/o contenenti giudizio e/o superflue, così dispone:
1) Dichiara estinta la domanda di addebito della separazione
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , in Venezia Carpenedo Parte_1 Controparte_1
Bissuola (VE), in data 04.06.1988, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie A, n. 55 dell'anno 1988;
3) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
Parte_1
5) dichiara inammissibile la domanda di regolazione delle visite ai cani e di fissazione del termine per prelevare beni dalla casa familiare, previo inventario;
6) compensa le spese di lite e rigetta la domanda ex art. 96 cpc
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25
Il Presidente relatore Cinzia Balletti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente estensore dr.ssa Barbare De Munari Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4553/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato CRACCO LORENZA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GIACOMO Controparte_1
VANZAN
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In relazione al procedimento separazione personale dei coniugi
1) Assegnare la casa coniugale alla madre, che ivi vivrà con il figlio;
2) Rigettare la richiesta di definizione dei tempi di frequentazione con i cani, tenuto conto che il signor è proprietario solo del cane Mellon da lui CP_1
acquistato, mentre il cane è stato acquistato ed è intestato alla signora Per_1
1 entrambi da sempre gestiti e curati solo dalla stessa e dal figlio Parte_1
; Per_2
3) Dichiarare inammissibile, o in ogni caso che sia cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta del resistente di fissazione di un termine entro il quale prelevare dall'abitazione familiare i beni e gli effetti personali, avendo egli già provveduto a farlo per alcuni, mentre, quanto a quelli messi a disposizione dalla moglie, non sono stati ritirati;
4) In via istruttoria si insiste per essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli (memoria ex art. 473 bis 17 co. 1): 15) Vero che dal 2013 ad oggi è la sig.ra a portare fuori i cani e ogni mattina;
Parte_1 Pt_2 Per_1
Testimoni: sig.ra residente via Michele Sanmicheli 68 Padova e Testimone_1
Avv. Nicoletta Rizzoli, residente in [...]72/A Padova.
5) Spese di lite interamente rifuse.
In relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Venezia Carpenedo Bissuola Parte_1 Controparte_1
(VE), in data 04.06.1988, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie A, n. 55 dell'anno 1988 , ordinandone
l'annotazione al competente ufficiale di stato civile;
2) Assegnare la casa coniugale alla madre, che ivi vivrà con il figlio;
3) Rigettare la richiesta di definizione dei tempi di frequentazione con i cani, tenuto conto che il signor è proprietario solo del cane da lui CP_1 Pt_2
acquistato, mentre il cane LA è stato acquistato ed è intestato alla signora
entrambi da sempre gestiti e curati solo dalla stessa e dal figlio Parte_1
; Per_2
4) Dichiarare inammissibile, o in ogni caso che sia cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta del resistente di fissazione di un termine entro
2 il quale prelevare dall'abitazione familiare i beni e gli effetti personali, avendo egli già provveduto a farlo per alcuni, mentre, quanto a quelli messi a disposizione dalla moglie, non sono stati ritirati;
5) In via istruttoria si insiste per essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli (memoria ex art. 473 bis 17 co. 1): 15) Vero che dal 2013 ad oggi è la sig.ra a portare fuori i cani e ogni mattina;
Parte_1 Pt_2 Per_1
Testimoni: sig.ra residente via Michele Sanmicheli 68 Padova e Testimone_1
Avv. Nicoletta Rizzoli, residente in [...]72/A Padova.
6) Spese di lite interamente rifuse.
Per parte convenuta:
Sul giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.
A seguito della rinuncia, da parte della alla domanda di addebitabilità Parte_1
della separazione personale nei confronti del sig. , dichiarare Controparte_1
l'estinzione del giudizio limitatamente ad essa.
Si rimette al giudizio del Tribunale relativamente alla domanda sul diritto di visita del sig. rispetto ai cani di famiglia. CP_1
Condannare la alla rifusione delle spese di lite, con responsabilità Parte_1
aggravata ex art. 96 III co. c.p.c..
Sul giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Accertata la integrazione dei requisiti di legge, ad oggi non sussistenti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1
competente per territorio di eseguire le annotazioni previste dalla legge.
2) Si rimette al giudizio del Tribunale relativamente alla domanda sul diritto di visita sui cani di famiglia in favore di . Controparte_1
3 3) Si rimette al Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Riservata ogni deduzione ed eccezione all'esito della disamina delle domande rassegnate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] , e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] , contraevano matrimonio CP_1
concordatario in Venezia Carpenedo Bissuola (VE), in data 04.06.1988, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie A,
n. 55 dell'anno 1988.
Dalla loro unione nascevano nata il [...] a Persona_3
Padova e nato il [...] a [...]. Persona_4
In data 24.7.2023 epositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e con successivo divorzio, chiedendo la assegnazione della casa familiare
La controparte si associava alla domanda di separazione, con successivo divorzio;
contestava l'addebito e chiedeva la regolamentazione delle visite ai cani;
chiedeva anche la fissazione di un termine per prelevare dalla abitazione familiare i propri arredi e suppellettili di esclusiva proprietà oltre agli effetti personali, con redazione di inventario mediante accesso all'immobile per i Beni acquisiti durante il matrimonio
All'udienza del 23.11.2023 comparivano entrambe le parti ed il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava sui provvisori e di riferire sullo status in camera di consiglio.
Con separata ordinanza il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
4 2) assegna la casa coniugale alla sig.ra ove vivrà con il figlio , Parte_1 Per_2 non economicamente sufficiente”.
La separazione veniva dichiarata con sentenza n. 2474/2023 depositata in data
13.12.2023 e passata in giudicato e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e memorie di replica e comparivano dinanzi al Giudice in data
19.12.2024 dinanzi al quale entrambi confermavano la loro volontà di divorziare.
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferirne al collegio.
***
1.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Giudice il 23.11.25 e la relativa sentenza è passata in giudicato.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti anche in udienza nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto all'assegno divorzile, entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, nulla viene disposto in merito.
3.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, si conferma quanto disposto con ordinanza depositata in data 11.12.2023 non essendo mutate le circostanze esistenti al tempo, nello specifico l'immobile sito in Padova, via C. Colombo n. 11
5 viene assegnato alla sig.ra ove vi potrà continuare a vivere con il Parte_1
figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Per_2
4.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte della sig.ra la stessa è stata rinunciata espressamente con note depositate il Parte_1
24.1.24, la rinuncia è stata accettata dal convenuto (che vi ha aderito) e, di conseguenza, va dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente a tale domanda.
5.
Quanto alle ulteriori domande formulate dal marito, (diritto di visita relativamente agli animali domestici e di fissazione di un termine entro il quale prelevare dall'abitazione familiare i beni e gli effetti personali) esse esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (vedi Cass. civ., sez.
I, 10 marzo 2006, n. 5304) non possono essere infatti introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c., comprese le domande relative al possesso di animali da compagnia che dovranno essere, pertanto, trattate nell'opportuna sede competente. Parimenti inammissibile
è la domanda di prelevare beni dalla casa familiare, che presuppone verifiche sulla titolarità degli stessi, anche se appare abbandonata in sede di conclusioni.
6.
Considerato che entrambe le parti si avvantaggiano delle pronunce di status di separazione e divorzio, mentre le altre domande non possono essere qui esaminate nel merito (la domanda della moglie di addebito della separazione è stata oggetto di rinuncia accettata, le domanda di regolazione delle visite ai cani e di fissazione di un termine per prelevare beni dalla casa familiare formulate dal marito sono
6 inammissibili), mentre la domanda del convenuto di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc viene respinta (per le ragioni che verranno qui di seguito esplicitate), la spese di lite vengono compensate tra le parti.
7.
Infatti, quanto alla domanda formulata da parte del sig. circa la CP_1
condanna della sig.ra alla integrale rifusione delle spese di lite Parte_1
nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 III comma c.p.c., si precisa che, affinché possa essere applicata la responsabilità processuale aggravata, è necessario fornire prova del danno subito come conseguenza della condotta illecita;
ai fini dell'applicazione dell'istituto è fondamentale che la parte alleghi e dimostri, anche per via indiziaria, la colpa grave della controparte, che deve agire o resistere in giudizio con una condotta consapevolmente contraria ai principi di correttezza e buona fede, tale da configurare un uso strumentale e illecito del processo, violando anche il dovere di solidarietà previsto dalla
Costituzione (Cass. civ. Sez. III, 21/07/2016, n. 15017). Nel caso in esame, tuttavia, non è stato provato né dedotto alcun elemento tale da giustificare l'applicazione della responsabilità aggravata;
le allegazioni del sig.
in merito al rifiuto da parte della sig.ra di CP_1 Parte_1
addivenire ad un accordo conciliativo, alla domanda di addebilità della separazione avanzata dalla stessa, alla presunta demolizione della relazione padre- figli che parte ricorrente avrebbe attuato, insieme alla descrizione che la sig.ra vrebbe fornito del marito quale manipolatore delle persone e degli Parte_1
affetti, non sono sufficienti a configurare la responsabilità ex art. 96 comma III,
c.p.c. ; inoltre, non è provata la asserita mala fede della ricorrente.
Peraltro, estinta la domanda di addebito della separazione, diventano inutilizzabili anche le prove dedotte sul punto, situazione che non consente neppure di fare chiarezza sulla dedotta palese infondatezza della relativa domanda e sulla pretesa responsabilità della moglie per averla azionata.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
7 Infine, va considerato che la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (in tal senso anche Cass. Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024). Come sopra precisato, però, il convenuto ha formulato domande di regolazione delle visite ai cani e di fissazione di un termine per prelevare beni dalla casa familiare che sono inammissibili e, di conseguenza, non potrebbe, in ogni caso, essere ritenuto vincitore del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, riconosciuta la inammissibilità delle prove capitolate perché generiche e/o contenenti giudizio e/o superflue, così dispone:
1) Dichiara estinta la domanda di addebito della separazione
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , in Venezia Carpenedo Parte_1 Controparte_1
Bissuola (VE), in data 04.06.1988, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie A, n. 55 dell'anno 1988;
3) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
Parte_1
5) dichiara inammissibile la domanda di regolazione delle visite ai cani e di fissazione del termine per prelevare beni dalla casa familiare, previo inventario;
6) compensa le spese di lite e rigetta la domanda ex art. 96 cpc
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25
Il Presidente relatore Cinzia Balletti
8