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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1737 del R.G. 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. MISSERE SERENA LUCIA, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASANISI ARMANDO, come da Controparte_1 mandato in atti,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il pubblico ministero concludeva con note del 11.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Sava (Ta) in data 24/10/2001 con la sig.ra , Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] il [...] e , Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], e che in data 25/07/2022 era stata dichiarata con sentenza la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio. Controparte_1
All'udienza del 11/09/2024 le parti costituite chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva ordinanza del G.D. del 31/01/2025, adottati i provvedimenti provvisori, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 16/04/2024 è fondata e va quindi accolta.
[...]
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza emessa il 25/07/2022 dal Tribunale di
Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sava (Ta) il 24/10/2001 da , nato in [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Sava (Ta) dell'anno 2001 (atto n.65, p.2, s. A); 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 28/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1737 del R.G. 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. MISSERE SERENA LUCIA, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASANISI ARMANDO, come da Controparte_1 mandato in atti,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il pubblico ministero concludeva con note del 11.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Sava (Ta) in data 24/10/2001 con la sig.ra , Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] il [...] e , Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], e che in data 25/07/2022 era stata dichiarata con sentenza la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio. Controparte_1
All'udienza del 11/09/2024 le parti costituite chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva ordinanza del G.D. del 31/01/2025, adottati i provvedimenti provvisori, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 16/04/2024 è fondata e va quindi accolta.
[...]
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza emessa il 25/07/2022 dal Tribunale di
Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sava (Ta) il 24/10/2001 da , nato in [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Sava (Ta) dell'anno 2001 (atto n.65, p.2, s. A); 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 28/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara