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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 135/2023
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 135/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato dagli avv.ti Riccardo e Francesco Vescia e posta in decisione all'udienza collegiale del 16 aprile 2025
d a OGGETTO:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 vendita di cose immobili
(c.f.: )
Parte_2 C.F._2 codice: 140011 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. CARUNA LAURA (c.f.:
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliati in C.F._3
BRESCIA VIA IV NOVEMBRE n. 3, presso l' avv. LAURA CARUNA come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore datato
1 febbraio 2024
pagina 1 di 11 APPELLANTI
c o n t r o
(c.f.: Controparte_1 C.F._4
(c.f.: ) Parte_3 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. LOSITO FABRIZIO (c.f.:
) del Foro di Bergamo elettivamente domiciliati in C.F._6
BERGAMO VIA GARIBALDI n. 4 presso l' avv. FABRIZIO LOSITO come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 20 / 22 dicembre 2022 n. 2769/2022.
CONCLUSIONI
degli appellanti
Nel merito: previa reiezione di ogni avversa eccezione e domanda, riformarsi in toto la sentenza del Tribunale di Bergamo e, in accoglimento delle domande formulate dagli Appellanti, per effetto di arricchimento senza causa o comunque per altro titolo che la Corte riterrà di dover riconoscere, condannarsi a restituire Controparte_1
quanto segue: a Euro 87.500,00; condannarsi a Parte_1 Parte_3
restituire sempre a la somma di Euro 112.500,00. Condannarsi Parte_1
a restituire quanto segue: a Euro 12.500,00; Controparte_1 Parte_2
condannarsi a restituire sempre a Euro 37.000,00. Per Parte_3 Parte_2
entrambi oltre interessi al tasso legale da ogni singolo pagamento al saldo.
Condannarsi gli Appellati alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio e a restituire agli Appellanti le spese di primo grado, corrisposte. degli appellati
nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto. pagina 2 di 11 In istruttoria, occorrendo e onde evitare decadenze, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e, più precisamente, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che nell'autunno dell'anno 2018 le parti dell'odierno giudizio decisero di chiedere ai commercialisti Rag. e Dr. di redigere un CP_2 Persona_1 contratto preliminare avente ad oggetto la futura cessione dell'immobile di proprietà della società Sere Srl in Bergamo, Piazza Mascheroni;
2. Vero è che i due professionisti elaborarono il contratto di cui al doc. 2 di parte convenuta;
3. Vero è che le scadenze ed i destinatari dei pagamenti furono determinati in sede di elaborazione del contratto di cui sopra dalle parti dell'odierno giudizio.
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli, i sigg.ri e di Persona_1 CP_2
Almè e di Bergamo. Testimone_1
Spese di causa rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa alla richiesta di restituzione di somme di denaro che si assume essere state versate sine titulo.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
e hanno corrisposto con più Parte_1 Parte_2
versamenti ed in tempi successivi in favore di e di Controparte_1
la complessiva somma di €. *250.000,00*. Parte_3
In particolare da parte di sono stati corrisposti a Parte_1 [...]
€. *87.500,00* ed in favore di €. Controparte_1 Parte_3
*112.000,00*; da parte di sono stati corrisposti a Parte_2 [...]
€. *12.500,00* ed in favore di €. *37.000,00*. Controparte_1 Parte_3
pagina 3 di 11 L'intenzione dichiarata dagli appellanti era quella di addivenire alla stipula di un preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto la casa in Bergamo di via Matris Domini di proprietà dei sigg.ri CP_1
Con due distinte lettere raccomandate datate 21 giugno 2021 inviate ai sigg.ri e il difensore degli appellanti ha Controparte_1 Parte_3
indicato che i suoi assistiti avevano corrisposto somme di denaro per le quali non si era avuta contropartita, chiedendone la restituzione.
Agli atti del giudizio di primo grado non risulta alcun documento dal quale possa evincersi l'eventuale risposta data dagli odierni appellati alle istanze rivolte nei loro confronti.
Non avendo ricevuto riscontro alle richieste formulate è stato pertanto instaurato giudizio civile volto ad ottenere la condanna di CP_1
e di alla restituzione delle somme ad essi corrisposte.
[...] Parte_3
Costituendosi in giudizio i sigg.ri hanno eccepito la nullità dell'atto CP_1
di citazione per asserita indeterminatezza della domanda e della causa petendi nonché l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della domanda di mediazione, ammettendo nel merito la ricezione delle somme nella misura indicata dagli attori.
Il giudizio introdotto è stato istruito solo documentalmente ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che era onere degli attori indicare l'esistenza del titolo, e fornire la relativa prova, che legittimerebbe la richiesta di restituzione delle somme erogate.
pagina 4 di 11 Avverso la decisione è stato proposto appello da e da Parte_1
a cui hanno resistito e . Parte_2 Controparte_1 Parte_3
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni trenta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è contestazione fra le parti in ordine alla corresponsione da parte dei sigg.ri in favore dei sigg.ri delle somme Parte_4 CP_1
indicate nell'atto di citazione e ora sopra riportate.
Sin dal primo atto difensivo ed in nessuno di quegli successivi i convenuti, ora appellati, hanno negato di avere ricevuto le somme di cui è stata CP_1
chiesta la restituzione.
La loro difesa è stata impostata inizialmente nella formulazione di eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza della domanda e di improcedibilità dell'azione per non essere stata preventivamente instaurata la procedura di mediazione.
Solo in prosieguo, nelle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., i convenuti hanno sostenuto che i versamenti sarebbero stati eseguiti in adempimento di un preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un compendio diverso da quello per il quale gli attori hanno indicato avere eseguito i vari versamenti.
Nelle ricevute dei bonifici prodotti dagli attori, sulle quali i convenuti CP_1
non hanno eccepito alcunché, vi è una generica indicazione che le somme venivano versate per acquisto di un immobile in Bergamo, senza alcuna ulteriore precisazione, ed in uno solo di esse (quella contrassegnata dal n. pagina 5 di 11 9) vi è l'indicazione della casa di via Matris Domini.
Tale indicazione, non confutata dagli attori, smentisce che i versamenti si riferissero all'immobile indicato nel preliminare prodotto in copia dai convenuti CP_1
Nel contesto così delineato la Corte osserva quanto segue.
I convenuti non contestano la ricezione delle somme indicate dagli attori.
Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sono superate dal tenore di quanto esposto nell'atto introduttivo che, seppur indicato in modo non lineare, ha comunque consentito sia al Giudicate che ai convenuti di comprendere quale fosse l'oggetto del contendere;
tant'è che i convenuti sono stati in grado di prendere posizione e di argomentare compiutamente le proprie difese.
Quanto alla mancata proposizione della domanda di mediazione si rileva la sua infondatezza in quanto l'azione svolta non ha ad oggetto beni immobili, come sostengono i convenuti e come risulta dal codice del procedimento, ma obbligazioni.
La difesa nel merito dei convenuti è quindi fondata esclusivamente sulla tesi secondo cui sono gli attori a dover fornire non solo la dimostrazione di avere versato delle somme (cosa che nella fattispecie è pacifica) ma anche del titolo che li legittima a chiederne la restituzione.
A sostegno della loro difesa citano dei precedenti di legittimità con i quali intendono dimostrare che su di loro non incombe alcun onere probatorio.
Il più recente orientamento della Corte di legittimità impone ora una più attenta e profonda valutazione del rapporto intercorso fra le parti e delle circostanze del caso, prevedendo quindi che il rigetto della domanda di pagina 6 di 11 restituzione di somme che, come nel caso di specie, sono state pacificamente ricevute, deve essere motivato con cautela, ponendo particolare attenzione alle ragioni per le quali l'accipiens avrebbe titolo per trattenerle.
“La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” Cass. Civ. sez. II 26 giugno / 18 luglio 2024, n. 19851.
Come detto, le tesi sostenute dalle parti sono, da parte degli attori, che i versamenti sono stati fatti per l'acquisto della casa di via Matris Domini, che avrebbe dovuto essere formalizzato con la stipula di un preliminare;
quella dei convenuti che l'acquisto aveva ad oggetto un diverso immobile e che il relativo preliminare è stato sottoscritto.
Di quest'ultimo, recante la data del 25 ottobre 2018, nessuna delle parti ne indica la sorte.
Ma se ciò è abbastanza comprensibile per quanto riguarda la parte
– che nega che i versamenti si riferissero a tale atto, Pt_1 Pt_2
molto meno lo è per quanto riguarda la parte che, ove esso fosse CP_1
realmente la ragione delle somme ricevute, avrebbe potuto indicare che pagina 7 di 11 esso è stato utilizzato per chiederne l'adempimento.
Cosa che sarebbe ragionevole e comprensibile, considerati gli anni trascorsi.
I sigg.ri quindi, nulla adducono, oltre all'esistenza del ricordato CP_1
preliminare, per giustificare il loro asserito diritto a trattenere le ingenti somme ricevute.
Le circostanze sin qui riferite devono quindi, in ossequio al ricordato recente insegnamento di legittimità, essere valutate nel loro complesso.
Così facendo ritiene la Corte che sia plausibile che le somme siano state versate dai sigg.ri per l'acquisto dell'immobile di via Parte_4
Matris Domini.
Ciò alla luce della loro prospettazione dei fatti, della documentazione dagli stessi prodotta (in particolare il doc. 9) nonché in considerazione del comportamento processuale e sostanziale dei convenuti che non hanno negato di avere ricevuto le somme ed hanno impostato la loro difesa sostenendo che esse avevano altra destinazione.
Si ritiene che questo assunto non sia condivisibile, principalmente per la ragione sopraindicata che determinante, ai fini della valutazione della veridicità della tesi sostenuta, sarebbe stata l'indicazione e la prova che quel preliminare era stato utilizzato per chiederne l'adempimento.
Non essendo stato fatto ciò, la situazione che ora esiste fra le parti è che i sigg.ri detengono delle ingenti somme a loro versate in epoca ormai CP_1
risalente dai sigg.ri – per le quali non è chiaro il motivo Pt_1 Pt_2
per cui gli accipienti avrebbero titolo per trattenerle.
Dal che consegue l'accoglimento del gravame, non essendovi ragioni che pagina 8 di 11 legittimano la mancata restituzione delle somme ricevute.
Gli interessi vengono riconosciuti solo con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, non essendo idonee le raccomandate a suo tempo indicate dal precedente difensore degli appellanti alla relativa decorrenza, essendo stai indicati importi diversi da quelli successivamente precisati.
* * *
Quanto alle istanze istruttorie formulate dagli appellati si osserva che la loro ammissione è stata rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla loro necessità (“occorrendo e onde evitare decadenze, … e, … laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi prova per testi …).
Nei termini in cui è stata proposta l'istanza è inammissibile.
La parte non può rimettere al Giudice la valutazione sulla necessità o meno di espletare una prova per testi, non trattandosi di valutazione da eseguirsi d'ufficio.
Il Giudice ha, invece il dovere di valutare l'ammissibilità delle istanze che vengono formulate.
Inoltre, il rigetto delle istanze in primo grado non è stato fatto oggetto di motivo d'impugnazione, essendosi limitati gli appellati a chiedere il rigetto dell'appello senza proporre quello incidentale.
Dal che la definitività della decisione assunta sul punto dal Tribunale.
Osserva inoltre la Corte come anche in primo grado gli appellati, all'epoca convenuti, abbiano rimesso alla valutazione del giudice l'opportunità di ammettere prova per testi.
Si riportano le conclusioni assunte sul punto: “pur ferme le richieste istruttorie suddette, si chiede che se qualora l'adito Giudice ritenesse la pagina 9 di 11 causa matura per la decisione, la stessa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali
e repliche”.
***
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati
[...]
e a rimborsare agli appellanti Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e le spese di entrambi i gradi del giudizio alla
[...] Parte_2
cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n.
147 (scaglione di valore indicato fra €. *52.000,01* ed €. *260.000,00*).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.° 2769/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2
Bergamo il 20 / 22 dicembre 2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di €. *87.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_2
somma di €. *12.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
condanna a corrispondere a la somma di Parte_3 Parte_1
€. *112.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
condanna a corrispondere a la somma di €. Parte_3 Parte_2 pagina 10 di 11 *37.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- condanna e , in solido fra loro, alla Controparte_1 Parte_3
restituzione in favore di e delle Parte_1 Parte_2
somme da questi corrisposte per spese ed accessori in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Parte_3
rimborsare a e le spese di entrambi i Parte_1 Parte_2
gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in complessivi euro
*14.103,00* di cui euro *2.552,00* per la “fase di studio”, euro
*1.628,00* per la “fase introduttiva”, euro *5.670,00* per la “fase istruttoria” ed euro *4.253,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge e, quanto al secondo in complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la “fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro *5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 135/2023
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 135/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato dagli avv.ti Riccardo e Francesco Vescia e posta in decisione all'udienza collegiale del 16 aprile 2025
d a OGGETTO:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 vendita di cose immobili
(c.f.: )
Parte_2 C.F._2 codice: 140011 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. CARUNA LAURA (c.f.:
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliati in C.F._3
BRESCIA VIA IV NOVEMBRE n. 3, presso l' avv. LAURA CARUNA come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore datato
1 febbraio 2024
pagina 1 di 11 APPELLANTI
c o n t r o
(c.f.: Controparte_1 C.F._4
(c.f.: ) Parte_3 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. LOSITO FABRIZIO (c.f.:
) del Foro di Bergamo elettivamente domiciliati in C.F._6
BERGAMO VIA GARIBALDI n. 4 presso l' avv. FABRIZIO LOSITO come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 20 / 22 dicembre 2022 n. 2769/2022.
CONCLUSIONI
degli appellanti
Nel merito: previa reiezione di ogni avversa eccezione e domanda, riformarsi in toto la sentenza del Tribunale di Bergamo e, in accoglimento delle domande formulate dagli Appellanti, per effetto di arricchimento senza causa o comunque per altro titolo che la Corte riterrà di dover riconoscere, condannarsi a restituire Controparte_1
quanto segue: a Euro 87.500,00; condannarsi a Parte_1 Parte_3
restituire sempre a la somma di Euro 112.500,00. Condannarsi Parte_1
a restituire quanto segue: a Euro 12.500,00; Controparte_1 Parte_2
condannarsi a restituire sempre a Euro 37.000,00. Per Parte_3 Parte_2
entrambi oltre interessi al tasso legale da ogni singolo pagamento al saldo.
Condannarsi gli Appellati alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio e a restituire agli Appellanti le spese di primo grado, corrisposte. degli appellati
nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto. pagina 2 di 11 In istruttoria, occorrendo e onde evitare decadenze, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e, più precisamente, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che nell'autunno dell'anno 2018 le parti dell'odierno giudizio decisero di chiedere ai commercialisti Rag. e Dr. di redigere un CP_2 Persona_1 contratto preliminare avente ad oggetto la futura cessione dell'immobile di proprietà della società Sere Srl in Bergamo, Piazza Mascheroni;
2. Vero è che i due professionisti elaborarono il contratto di cui al doc. 2 di parte convenuta;
3. Vero è che le scadenze ed i destinatari dei pagamenti furono determinati in sede di elaborazione del contratto di cui sopra dalle parti dell'odierno giudizio.
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli, i sigg.ri e di Persona_1 CP_2
Almè e di Bergamo. Testimone_1
Spese di causa rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa alla richiesta di restituzione di somme di denaro che si assume essere state versate sine titulo.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
e hanno corrisposto con più Parte_1 Parte_2
versamenti ed in tempi successivi in favore di e di Controparte_1
la complessiva somma di €. *250.000,00*. Parte_3
In particolare da parte di sono stati corrisposti a Parte_1 [...]
€. *87.500,00* ed in favore di €. Controparte_1 Parte_3
*112.000,00*; da parte di sono stati corrisposti a Parte_2 [...]
€. *12.500,00* ed in favore di €. *37.000,00*. Controparte_1 Parte_3
pagina 3 di 11 L'intenzione dichiarata dagli appellanti era quella di addivenire alla stipula di un preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto la casa in Bergamo di via Matris Domini di proprietà dei sigg.ri CP_1
Con due distinte lettere raccomandate datate 21 giugno 2021 inviate ai sigg.ri e il difensore degli appellanti ha Controparte_1 Parte_3
indicato che i suoi assistiti avevano corrisposto somme di denaro per le quali non si era avuta contropartita, chiedendone la restituzione.
Agli atti del giudizio di primo grado non risulta alcun documento dal quale possa evincersi l'eventuale risposta data dagli odierni appellati alle istanze rivolte nei loro confronti.
Non avendo ricevuto riscontro alle richieste formulate è stato pertanto instaurato giudizio civile volto ad ottenere la condanna di CP_1
e di alla restituzione delle somme ad essi corrisposte.
[...] Parte_3
Costituendosi in giudizio i sigg.ri hanno eccepito la nullità dell'atto CP_1
di citazione per asserita indeterminatezza della domanda e della causa petendi nonché l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della domanda di mediazione, ammettendo nel merito la ricezione delle somme nella misura indicata dagli attori.
Il giudizio introdotto è stato istruito solo documentalmente ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che era onere degli attori indicare l'esistenza del titolo, e fornire la relativa prova, che legittimerebbe la richiesta di restituzione delle somme erogate.
pagina 4 di 11 Avverso la decisione è stato proposto appello da e da Parte_1
a cui hanno resistito e . Parte_2 Controparte_1 Parte_3
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni trenta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è contestazione fra le parti in ordine alla corresponsione da parte dei sigg.ri in favore dei sigg.ri delle somme Parte_4 CP_1
indicate nell'atto di citazione e ora sopra riportate.
Sin dal primo atto difensivo ed in nessuno di quegli successivi i convenuti, ora appellati, hanno negato di avere ricevuto le somme di cui è stata CP_1
chiesta la restituzione.
La loro difesa è stata impostata inizialmente nella formulazione di eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza della domanda e di improcedibilità dell'azione per non essere stata preventivamente instaurata la procedura di mediazione.
Solo in prosieguo, nelle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., i convenuti hanno sostenuto che i versamenti sarebbero stati eseguiti in adempimento di un preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un compendio diverso da quello per il quale gli attori hanno indicato avere eseguito i vari versamenti.
Nelle ricevute dei bonifici prodotti dagli attori, sulle quali i convenuti CP_1
non hanno eccepito alcunché, vi è una generica indicazione che le somme venivano versate per acquisto di un immobile in Bergamo, senza alcuna ulteriore precisazione, ed in uno solo di esse (quella contrassegnata dal n. pagina 5 di 11 9) vi è l'indicazione della casa di via Matris Domini.
Tale indicazione, non confutata dagli attori, smentisce che i versamenti si riferissero all'immobile indicato nel preliminare prodotto in copia dai convenuti CP_1
Nel contesto così delineato la Corte osserva quanto segue.
I convenuti non contestano la ricezione delle somme indicate dagli attori.
Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sono superate dal tenore di quanto esposto nell'atto introduttivo che, seppur indicato in modo non lineare, ha comunque consentito sia al Giudicate che ai convenuti di comprendere quale fosse l'oggetto del contendere;
tant'è che i convenuti sono stati in grado di prendere posizione e di argomentare compiutamente le proprie difese.
Quanto alla mancata proposizione della domanda di mediazione si rileva la sua infondatezza in quanto l'azione svolta non ha ad oggetto beni immobili, come sostengono i convenuti e come risulta dal codice del procedimento, ma obbligazioni.
La difesa nel merito dei convenuti è quindi fondata esclusivamente sulla tesi secondo cui sono gli attori a dover fornire non solo la dimostrazione di avere versato delle somme (cosa che nella fattispecie è pacifica) ma anche del titolo che li legittima a chiederne la restituzione.
A sostegno della loro difesa citano dei precedenti di legittimità con i quali intendono dimostrare che su di loro non incombe alcun onere probatorio.
Il più recente orientamento della Corte di legittimità impone ora una più attenta e profonda valutazione del rapporto intercorso fra le parti e delle circostanze del caso, prevedendo quindi che il rigetto della domanda di pagina 6 di 11 restituzione di somme che, come nel caso di specie, sono state pacificamente ricevute, deve essere motivato con cautela, ponendo particolare attenzione alle ragioni per le quali l'accipiens avrebbe titolo per trattenerle.
“La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l'onere per chi richiede la restituzione di provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante l'obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l'onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” Cass. Civ. sez. II 26 giugno / 18 luglio 2024, n. 19851.
Come detto, le tesi sostenute dalle parti sono, da parte degli attori, che i versamenti sono stati fatti per l'acquisto della casa di via Matris Domini, che avrebbe dovuto essere formalizzato con la stipula di un preliminare;
quella dei convenuti che l'acquisto aveva ad oggetto un diverso immobile e che il relativo preliminare è stato sottoscritto.
Di quest'ultimo, recante la data del 25 ottobre 2018, nessuna delle parti ne indica la sorte.
Ma se ciò è abbastanza comprensibile per quanto riguarda la parte
– che nega che i versamenti si riferissero a tale atto, Pt_1 Pt_2
molto meno lo è per quanto riguarda la parte che, ove esso fosse CP_1
realmente la ragione delle somme ricevute, avrebbe potuto indicare che pagina 7 di 11 esso è stato utilizzato per chiederne l'adempimento.
Cosa che sarebbe ragionevole e comprensibile, considerati gli anni trascorsi.
I sigg.ri quindi, nulla adducono, oltre all'esistenza del ricordato CP_1
preliminare, per giustificare il loro asserito diritto a trattenere le ingenti somme ricevute.
Le circostanze sin qui riferite devono quindi, in ossequio al ricordato recente insegnamento di legittimità, essere valutate nel loro complesso.
Così facendo ritiene la Corte che sia plausibile che le somme siano state versate dai sigg.ri per l'acquisto dell'immobile di via Parte_4
Matris Domini.
Ciò alla luce della loro prospettazione dei fatti, della documentazione dagli stessi prodotta (in particolare il doc. 9) nonché in considerazione del comportamento processuale e sostanziale dei convenuti che non hanno negato di avere ricevuto le somme ed hanno impostato la loro difesa sostenendo che esse avevano altra destinazione.
Si ritiene che questo assunto non sia condivisibile, principalmente per la ragione sopraindicata che determinante, ai fini della valutazione della veridicità della tesi sostenuta, sarebbe stata l'indicazione e la prova che quel preliminare era stato utilizzato per chiederne l'adempimento.
Non essendo stato fatto ciò, la situazione che ora esiste fra le parti è che i sigg.ri detengono delle ingenti somme a loro versate in epoca ormai CP_1
risalente dai sigg.ri – per le quali non è chiaro il motivo Pt_1 Pt_2
per cui gli accipienti avrebbero titolo per trattenerle.
Dal che consegue l'accoglimento del gravame, non essendovi ragioni che pagina 8 di 11 legittimano la mancata restituzione delle somme ricevute.
Gli interessi vengono riconosciuti solo con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, non essendo idonee le raccomandate a suo tempo indicate dal precedente difensore degli appellanti alla relativa decorrenza, essendo stai indicati importi diversi da quelli successivamente precisati.
* * *
Quanto alle istanze istruttorie formulate dagli appellati si osserva che la loro ammissione è stata rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla loro necessità (“occorrendo e onde evitare decadenze, … e, … laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi prova per testi …).
Nei termini in cui è stata proposta l'istanza è inammissibile.
La parte non può rimettere al Giudice la valutazione sulla necessità o meno di espletare una prova per testi, non trattandosi di valutazione da eseguirsi d'ufficio.
Il Giudice ha, invece il dovere di valutare l'ammissibilità delle istanze che vengono formulate.
Inoltre, il rigetto delle istanze in primo grado non è stato fatto oggetto di motivo d'impugnazione, essendosi limitati gli appellati a chiedere il rigetto dell'appello senza proporre quello incidentale.
Dal che la definitività della decisione assunta sul punto dal Tribunale.
Osserva inoltre la Corte come anche in primo grado gli appellati, all'epoca convenuti, abbiano rimesso alla valutazione del giudice l'opportunità di ammettere prova per testi.
Si riportano le conclusioni assunte sul punto: “pur ferme le richieste istruttorie suddette, si chiede che se qualora l'adito Giudice ritenesse la pagina 9 di 11 causa matura per la decisione, la stessa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali
e repliche”.
***
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati
[...]
e a rimborsare agli appellanti Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e le spese di entrambi i gradi del giudizio alla
[...] Parte_2
cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n.
147 (scaglione di valore indicato fra €. *52.000,01* ed €. *260.000,00*).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.° 2769/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2
Bergamo il 20 / 22 dicembre 2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di €. *87.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_2
somma di €. *12.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
condanna a corrispondere a la somma di Parte_3 Parte_1
€. *112.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
condanna a corrispondere a la somma di €. Parte_3 Parte_2 pagina 10 di 11 *37.500,00* con interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- condanna e , in solido fra loro, alla Controparte_1 Parte_3
restituzione in favore di e delle Parte_1 Parte_2
somme da questi corrisposte per spese ed accessori in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Parte_3
rimborsare a e le spese di entrambi i Parte_1 Parte_2
gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in complessivi euro
*14.103,00* di cui euro *2.552,00* per la “fase di studio”, euro
*1.628,00* per la “fase introduttiva”, euro *5.670,00* per la “fase istruttoria” ed euro *4.253,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge e, quanto al secondo in complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la “fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro *5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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