Art. 1.
Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , nonche' delle pensioni di inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355 .
Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , nonche' delle pensioni di inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355 .