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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5194/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2390/2022, deliberata il 26.10.2022 e pubblicata il 26.10.2022 (n. 6599/2017 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Patrizia Gentile (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1 in persona del liquidatore p.t., difesa dall'avv. Giampiero di Lorenzo (c.f.
) C.F._3
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: n.d.
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Luciano Moffa (c.f.
) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
LA VICENDA DI CAUSA ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata la condanna Parte_1 di gestore della pizzeria Kobe, sita in via Controparte_1 CP_1
AR ER I, trav. 3, al risarcimento dei danni per le lesioni sofferte a seguito dell'incidente avvenuto il 2.8.2016, alle ore 21,00 circa, allorquando, mentre scendeva la rampa di scale che dalla sala interna adduce all'area cortilizia, rovinava a terra a causa dei gradini coperti da sostanza viscida ed incolore. La scala era priva di corrimano e dei dispositivi antiscivolo ed era scarsamente illuminata. Essa attrice riportava lesioni alla gamba sinistra, al piede sinistro, al polso sinistro, alla mano sinistra ed al polso destro e veniva trasportata all'Ospedale di Boscotrecase, ove le diagnosticavano “frattura trimalleolare collo piede sinistro con lussazione, frattura scomposta polso sinistro e destro, frattura quarto dito mano sinistra.”. ha contestato la domanda ed ha chiamato in Controparte_1 garanzia la compagnia di assicurazioni presso la quale era assicurata. si è costituita ed ha resistito alla domanda. Controparte_2
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue:
“a) rigetta la domanda e dichiara in essa assorbita la domanda di manleva di parte convenuta;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.”.
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IV sezione civile
Avverso questa pronuncia ha interposto appello ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
a) Preliminarmente ritenere fondati i motivi esposti e, conseguentemente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
b) Sempre in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata con
RG. N. 2811/2022 e fissato per la prossima udienza del 08.02.2023;
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'esclusiva responsabilità del ubicato in Pompei (NA), alla Via Controparte_3
AR ER, I Trav., n. 3, nella produzione dell'evento de quo;
- Conseguentemente, condannare il Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., in via esclusiva e/o in solido e/o alternativamente alla
ciascuno per la propria carica, al risarcimento dei danni Controparte_4 conseguenti alle lesioni, subiti e subendi dalla sig.ra , da quantificarsi in Parte_1 corso di causa sulla base della documentazione medica in atti ed, anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'vento e fino al soddisfo e, comunque, contenuto nel limite di €. 52.000,00;
c) Condannare il convenuto in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t. in via esclusiva e/o in solido e/o alternativamente alla
ciascuno per la propria carica, al pagamento in favore Controparte_4 dell'appellante di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e spese forfettarie al 15% ex
D.M. 55/14, per il doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiede nominarsi CTU medico–legale per la determinazione e quantificazione delle lesioni riportate dalla sig.ra in occasione del Parte_1 sinistro per cui è causa;
si riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si rendessero necessari in corso di causa.”.
La si è opposta all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvedere:
I. rigettare l'atto d'appello promosso dalla Sig.ra e confermando Parte_1 sentenza n. 2390/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata 2° Sezione Civile –
Dr. Massimo Palescandolo - il 26.10.2022, depositata e resa pubblica il 26.10.2022 e
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IV sezione civile
notificata il 26.10.2022, per le motivazioni esplicate nella presente comparsa di costituzione e risposta;
II. condannare la Sig.ra al pagamento delle spese processuali per il Parte_1 doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
III. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.”.
si è costituita ed ha concluso: Controparte_2
“affinchè l'adita Corte di Appello di Napoli - 4 sezione civile - Dott. Giuseppe De
Tullio, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
1) dichiarare inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n° 2390/22 resa dal Tribunale Parte_1 di Torre Annunziata in data 26.10.2022;
2) condannare l'appellante al pagamento diritti ed onorari di causa del presente grado di giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 24.6.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
LA Parte_2
ha lamentato che il referto del Pronto Soccorso, nel quale Parte_1 la paziente riferiva di una caduta accidentale all'interno del ristorante, senza che vi fosse alcuna responsabilità di terzi, è stato redatto dal personale sanitario, in un contesto di totale confusione, determinata dal susseguirsi di arrivi, interventi improvvisi, proteste da parte di pazienti e familiari, che non consentono di escludere errori anche incolpevoli nella redazione del referto da parte del preposto, né si può pretendere che un paziente, peraltro in condizioni simili a quelle di essa appellante, abbia la lucidità di verificare nell'immediato quanto scritto dal sanitario. Tuttavia, dopo aver effettuato gli esami strumentali e visite specialistiche nella medesima nottata, alle ore 1.30, essa Parte_1 veniva trasferita nel reparto di ortopedia del medesimo ospedale ove dichiarava: “l'infortunata riferisce di essere scivolata su materiale oleoso e gradini bagnati del ristorante Kobe di …”. Ebbene, il Tribunale ha omesso di CP_1 analizzare tale dichiarazione.
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IV sezione civile
Ha rimarcato che la firma apposta in calce al referto di P.S. del 2.8.2016, recante il n. , non è la propria. Essa esponente non sottoscriveva il NumeroD_1
Referto di Pronto Soccorso ed alla voce “Firma del Paziente” vi è una sottoscrizione che ictu oculi si comprende non possa neppure richiamarne il suo nome ovvero il suo cognome. Il referto è, pertanto, viziato da falsità materiale dal momento che l'Ufficiale che lo ha compilato ha falsamente indicato che la sottoscrizione veniva apposta dal paziente, motivo per il quale, unitamente ai presupposti già sopra richiamati, è stato necessario proporre querela di falso. Il giudizio è rubricato al n. 2811/2022 del Tribunale di Torre Annunziata ed ancora in corso. Il Giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio (art. 295 cod. proc. civ.), perché il documento contestato in querela è proprio quello su cui ha fondato il suo convincimento.
Ha dedotto che il Tribunale, oltre al materiale viscido, non ha preso in considerazione le altre insidie rappresentate dalla scala priva di corrimano e di dispositivi antiscivolo e dalla mancanza di adeguata illuminazione: tutti elementi che vengono riferiti dai testi escussi. E' facile comprendere che nulla avrebbe potuto fare essa per evitare l'incidente, sebbene abbia Parte_1 adoperato la massima accortezza nel discendere le scale, dal momento che la sostanza posta sul primo gradino non era visibile e che oltretutto non poteva sostenersi al corrimano perché la scala ne era priva. L'insidia non era visibile, tant'è che anche i testimoni, che si trovavano vicino a lei, l'hanno vista solo dopo l'accaduto.
Ha chiesto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per la determinazione delle lesioni da lei riportate in occasione del sinistro.
I motivi meritano reiezione.
Va disattesa la richiesta di sospensione di questo giudizio, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., avanzata dall'appellante, fino alla definizione del procedimento per querela di falso da lei incardinato con riferimento alla sottoscrizione del verbale di pronto soccorso n. 2016/43441.
E' circostanza assolutamente acclarata e non contestata che la sottoscrizione di quel verbale va ricondotta a , figlia di Persona_1 [...]
come riportato anche a margine della firma medesima in stampatello Parte_1
“(FIGLIA”). La paternità della firma è stata riconosciuta sia dal Tribunale di
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IV sezione civile primo grado che dalla controparte, per cui la Controparte_1 dichiarazione contenuta nel referto (“riferisce caduta accidentale dalle scale di un ristorante”) è riconducibile alla figlia di e non a quest'ultima e Parte_1 dev'essere valutata liberamente dal giudice, congiuntamente alle altre risultanze istruttorie acquisite in giudizio. L'efficacia probatoria privilegiato della provenienza della dichiarazione resa al pubblico ufficiale (art. 2700 cod. civ.) va riferita, dunque, a quanto pronunciato da , con Persona_1
l'esclusione di qualsivoglia effetto confessorio in capo a Parte_1
Le risultanze del documento, pertanto, confluiscono nel coacervo del complessivo materiale probatorio, senza che possa ad esse conferirsi alcun valore privilegiato, trattandosi di dichiarazioni provenienti da un terzo.
Sulla premessa che precede, la Corte ritiene che deve escludersi la responsabilità del custode ( ex art. 2051 cod. civ., in Controparte_1 relazione all'incidente nel quale è incorsa Parte_1
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
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IV sezione civile
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, come ha correttamente considerato il Tribunale di prime cure, non è stata raggiunta la prova che la caduta di sia Parte_1 stata provocata proprio dalla sostanza (in tesi, liquida od oleosa) presente sulla scalinata del locale-ristorante, ciò che deve indurre al rigetto della domanda.
Non è provato, cioè, né di qual genere sia stata la materia (o la macchia) rinvenuta sul gradino, né che l'evento sia stato dovuto a tale causa piuttosto che ad altra (ad esempio, un semplice maldestro appoggio del piede nell'incedere dell'anziana vittima, con età di circa 75 anni al momento del fatto).
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IV sezione civile
L'evolversi della vicenda è stata affidata alle deposizioni testimoniali, le quali evidenziano tutte le incertezze sulla causa dell'incidente.
La teste ha dichiarato: “… risalendo la scala ho notato Testimone_1 che la scala era sporca. … l'atmosfera era soft ed era [la scala] illuminata con delle citronelle …”.
La teste , figlia di ha riferito: “… nel Testimone_2 Parte_1 cercare di capire come era accaduto sono risalita per le scale e ho visto che nel punto in cui è caduta la scala era sporca;
… la scala non era molto illuminata e l'ambiente in generale aveva luci soffuse …”.
Il teste ha ricordato: “… la scala è molto larga e le luci sono a Tes_3 terra sui lati che vanno verso l'alto e non illuminano i gradini. Si tratta di piccoli faretti, così ricordo …”.
La teste , figlia di ha rievocato: “Quando Persona_1 Parte_1 mi sono avvicinata al luogo della caduta ho visto che la scala era sporca ed era presente un alone. … la scala era poco illuminata da alcune luci laterali che, se non ricordo male, erano candele.”.
Resta, in tal modo accertato, che nessuno dei testi, pur essendo presenti, ha riferito esattamente sulla causa della caduta di ma si sono Parte_1 limitati a rilevare che la scala “sporca”, senza chiarire qual genere di materiale vi fosse e neanche se la macchia di sporcizia fosse secca o liquida e, quindi, scivolosa. I testi presenti, peraltro, sono intervenuti dopo la caduta di
[...]
e, dunque, non hanno neanche potuto percepire se costei avesse posto Parte_1 il piede proprio sopra la macchia di sporco.
A ciò va aggiunto che tutti i testi hanno ricordato che l'ambiente era illuminato, sebbene in maniera “soft”, e che la stessa scalinata era delimitata da faretti e/o candele (cd. citronelle).
Ed allora, la mera presenza di una macchia o di un alone di sporco non è di per sé prova sufficiente a dimostrare che questa sia stata la causa della caduta di considerato anche che la scala era illuminata, pur se in Parte_1 maniera soffusa, e, conseguentemente, viene meno la prova che il danno sia stato provocato dalla cosa in custodia di in funzione Controparte_1 della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
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IV sezione civile
La rinnovata soccombenza di esonera la Corte dall'esame Parte_1 della domanda di garanzia, avanzata da nei confronti Controparte_1 di soltanto in via subordinata all'accoglimento della Controparte_2 domanda principale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata.
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di queste giudizio di secondo grado possono essere compensate interamente tra le parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” nell'effettiva sussistenza del fatto lesivo e nella variabilità delle interpretazioni giurisprudenziali di merito in materia (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...] di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2390/2022, deliberata il 26.10.2022 e pubblicata il 26.10.2022 (n. 6599/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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