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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3462/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 28.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3462/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI;
Parte_1 C.F._1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Klodjan KOLAJ;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 9.2.2022, cittadino pachistano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 28.3.2022 (notificato all'istante in data 21.9.2022). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 25.3.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non vanterebbe alcun legame familiare o affettivo significativo in Italia e avrebbe intrapreso un'attività lavorativa soltanto in epoca recente, stipulando in data 11.2.2021 un contratto a tempo determinato con la Pak Servizi s.a.s. di IM JI & C., trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.6.2021 (attività che gli avrebbe consentito di percepire retribuzioni appena sufficienti a condurre
Pag. 1 di 7 una vita dignitosa nel Paese di accoglienza).
Infine, la zona di provenienza del richiedente (la provincia pachistana del Punjab) non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.3.2023 tardivo ricorso.
Il difensore del ricorrente ha innanzitutto formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sulla scorta del fatto che il provvedimento impugnato sarebbe stato notificato a mani del suo assistito in data 21.9.2022 unicamente in lingua italiana, da lui poco compresa, ciò che gli avrebbe impedito di prendere cognizione della natura dell'atto e dei rimedi esperibili contro di esso. Secondo la difesa, avrebbe acquisito piena conoscenza di tali circostanze solo in data 13.2.2023, Pt_1 allorquando egli si era spontaneamente presentato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di per altri motivi (e cioè al fine di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno), accompagnato CP_1 da un connazionale, che gli aveva tradotto il contenuto del provvedimento, nuovamente esibitogli dall'amministrazione.
Quanto al merito, il procuratore del ricorrente ha dato atto della situazione personale di quest'ultimo sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: comunicazione relativo Pt_2 alla trasformazione, con decorrenza dal 1.6.2021, del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato stipulato a far data dall'11.2.2021 con la Pak Servizi s.a.s. di IM JI & C. in contratto a tempo parziale e indeterminato;
CU 2022 e prospetti paga relativi a tale rapporto di lavoro).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 24.8.2023, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 4.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 14.10.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto il contratto di apprendistato professionalizzante full-time stipulato con la con decorrenza dal 18.9.2023 e della durata di 36 mesi, con la relativa CU 2024 e alcune CP_2 buste paga.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 5.12.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
Lette le note conclusionali depositate da parte ricorrente il 13.11.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. Ritiene il Collegio che debba preliminarmente essere accolta l'istanza di rimessione in termini per presentare il ricorso.
Stando agli atti disponibili, non consta che in data 21.9.2022 il ricorrente abbia ricevuto notifica del provvedimento impugnato corredato di una sua traduzione in lingua urdu (sua lingua madre) o in altra
Pag. 2 di 7 lingua veicolare da lui conosciuta. A fronte del suo scarso livello di conoscenza della lingua italiana (evincibile dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di compilazione del modulo di allegato Parte_1 integrativo all'istanza di protezione speciale, prodotto in atti dall'amministrazione resistente), non può dunque sostenersi che, per effetto della formale notifica del provvedimento, egli abbia acquisito contezza del suo contenuto e dei rimedi esperibili contro di esso, tanto più che all'epoca egli non era ancóra assistito, a quanto risulta, da un legale.
Tale circostanza vale di per sé sola a dimostrare che la parte non ha presentato ricorso nel termine di legge per causa ad essa non imputabile.
Quanto, poi, alle allegazioni del ricorrente, secondo cui egli avrebbe realmente appreso il contenuto dell'atto solo in data 13.2.2023 in occasione di un accesso presso gli uffici della Questura di CP_1
(grazie all'assistenza di un connazionale, che gli avrebbe tradotto l'atto), le stesse appaiono verosimili e non sono state in alcun modo smentite da parte resistente.
2. Tanto premesso, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Pag. 3 di 7 Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 9.2.2022, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
3. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
3.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3.2. Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Tale norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene, non si possono trascurare le notevoli criticità circa il rispetto dei diritti umani in Pakistan ed in
Pag. 4 di 7 specie nella provincia del Punjab (ove si trova il distretto di Mandi Bahauddin, luogo di provenienza del richiedente), le quali raggiungono – nel loro complesso – una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch, «il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle. Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media. Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi. Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Persona_1 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone» (v. , 'Constitutional Controparte_3 [...]
in Pakistan, disponibile all'indirizzo https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup- CP_4 threatened-pakistan).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha, a sua volta, evidenziato quanto segue: «Le questioni significative relative ai diritti umani hanno incluso rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro Paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy; gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile» (v. https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup-threatened-pakistan).
Un simile quadro è stato confermato anche dal rapporto di Amnesty International del 2022 (v. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/pakistan/report-pakistan/), ove si legge quanto segue: «Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti».
Freedom House, con riferimento al 2022, ha classificato il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Freedom House,
Pag. 5 di 7 Pakistan: Freedom in the World 2023). La valutazione sullo stato di libertà di Freedom House per il 2023 è, peraltro, peggiorata rispetto all'anno precedente: il punteggio complessivo è pari a 35/100, suddiviso in 14/40 per i diritti politici e 21/60 per le libertà civili (v. https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom- world/2024).
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
3.3. Ciò posto, ha anche dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Parte_1
Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, il ricorrente è stato regolarmente assunto dalla Pak Servizi s.a.s. di IM JI & C. già in data 11.2.2021 in forza di contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a decorrere dal 1.6.2021 in contratto a tempo parziale e indeterminato. In data 18.9.2023 egli è stato, infine, assunto dalla CP_2 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.
[...]
Lo svolgimento di tale attività lavorativa ha consentito al ricorrente di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e adeguate ad assicurare il suo sostentamento in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, alla luce del carattere dirimente assunto, rispetto all'esito del giudizio, dal progressivo deterioramento della situazione in materia di diritti umani in Pakistan e dalla stabilizzazione della situazione lavorativa del ricorrente in epoca successiva all'emissione del provvedimento questorile qui impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: visto l'art. 153, comma 2, c.p.c., rimette nato in [...] il [...] (c.f. , ), nel Parte_1 C.F._1 C.F._3 termine per presentare ricorso;
accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce a il diritto alla protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;
Pag. 6 di 7 dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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