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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1085/19 RG, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1912/18, pubblicata il 3 Settembre 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025, all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Ferdinando Grammegna
( ) ed LI DERA ( , con i quali è C.F._2 C.F._3
elettivamente dom.to presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
1 E
“ (C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. CH RE ( ), con il quale C.F._4
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
NONCHÉ
in persona del curatore p.t.; Controparte_2
Appellato non costituito
NONCHÉ
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
Appellata non costituita
NONCHÉ
( ), quale socio accomandatario di Controparte_3 C.F._5 CP_2
[...]
Appellato non costituito
NONCHÉ
( ), quale socia accomandante di Controparte_4 C.F._6 Controparte_2
[...]
Appellata non costituita
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata “ e , a mezzo delle rispettive Parte_1 CP_1 CP_1
note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato il 30 Gennaio 2012, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, esponeva di avere prestato supporto tecnico alla ditta “ Controparte_2
[...
nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, per la realizzazione del parcheggio interrato di proprietà della società “ ”, nel territorio del Comune di Piano di Sorrento. Parte_2
2 In particolare, la ditta aveva provveduto alla realizzazione degli impianti tecnologici, e, Parte_1
segnatamente, dell'impianto antincendio e degli impianti idrici, opere per le quali aveva maturato un credito complessivo di euro 258.112,64.
Per l'opera prestata erano state emesse cinque fatture, a fronte delle quali la aveva Controparte_2
eseguito soltanto due pagamenti parziali.
Più specificamente, in costanza di lavori, la aveva versato in acconto la somma di euro CP_2
85.000,00 a mezzo di effetti cambiari all'ordine della ditta “ , girati prima alla stessa Controparte_1
, e poi alla ditta SC TO. CP_2
Successivamente, la aveva effettuato un ulteriore pagamento per la somma di euro Controparte_2
20.000,00, anch'essi versati in effetti cambiari.
Tuttavia le cambiali erano state restituite, per la eccessiva postdatazione delle rispettive scadenze.
Dunque, residuava in favore della ditta SC TO un credito complessivo di euro 173.112,64, per il quale il ricorrente aveva costituito in mora sia la in qualità di appaltatrice dei Pt_1 Controparte_2
lavori, sia la e in qualità di committente e beneficiaria degli stessi. CP_1 CP_1
Esponeva ancora il ricorrente che (già ingiunto il pagamento del dovuto ad entrambe le società), il 24
Agosto 2011 la ditta SC aveva provveduto al collaudo ed alla consegna delle opere, realizzate direttamente nelle mani della committente.
Tanto premesso, chiedeva di ingiungersi alla ed alla Parte_1 Controparte_2 Parte_2
, in solido tra loro, il pagamento, in suo favore, della somma di euro 173.112,64, oltre accessori e
[...]
spese della procedura monitoria.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, con d.i. n.
40/12, notificato il 29 Marzo 2012, ingiungeva ad entrambe le società intimate, in solido tra loro, il pagamento, in favore della ditta ricorrente, della somma di euro 173.112,64, oltre interessi e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la società , con citazione Controparte_2
ritualmente notificata nei confronti della ditta e della co-obbligata in via solidale Parte_1 CP_1
[...]
A sostegno dell'opposizione, la società eccepiva la propria estraneità al rapporto contrattuale di CP_2
subappalto oggetto della richiesta monitoria, intercorso tra la ditta e la società ON Parte_1
alla quale risultavano intestate le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_5
3 Tale circostanza era stata precedentemente rappresentata a , nella raccomandata A/R Parte_1
trasmessa in data 27 Luglio 2011, con cui la aveva contestato la richiesta di pagamento Controparte_2 formulata dalla ditta opposta.
Tanto premesso la chiedeva, in accoglimento della proposta opposizione, di Controparte_2
revocarsi il decreto opposto, nonché dichiararsi l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
Proponeva opposizione anche la “ , con separato atto di citazione, notificato Controparte_1
all'opposta ditta alla . Pt_3 Controparte_2
L'ingiunta eccepiva l'inesistenza del dedotto rapporto di solidarietà passiva con la , Controparte_2
per le obbligazioni contratte da quest'ultima nei confronti della ditta SC TO.
Altresì la e evidenziava di non avere mai assunto, in proprio, alcuna obbligazione nei CP_1 CP_1
confronti della ditta SC.
esponeva di avere affidato l'appalto oggetto di causa alla sola di Controparte_1 Controparte_2
. Quest'ultima – una volta avuto in consegna il cantiere – aveva provveduto con Controparte_3
assoluta autonomia alla realizzazione dell'autorimessa, peraltro agendo in difformità rispetto ai patti contrattuali.
Solo nel corso dell'esecuzione dell'opera la committente ebbe a constatare che, di fatto, era intervenuta nel rapporto contrattuale una diversa società, amministrata anch'essa da , e cioè la C. Controparte_3
& C. ON RL (la quale aveva emesso fatture per conto della , incassando i Controparte_2
relativi pagamenti).
Nel Maggio del 2011, allo scopo di definire una serie di controversie insorte tra l'appaltatore e la committenza circa i rispettivi ritardi nel pagamento e nella consegna delle opere, e aveva CP_1 CP_1
raggiunto con la e la C. & C. ON RL un accordo transattivo. Controparte_2
A mezzo di tale accordo, si era stabilito che l'importo ancora dovuto dalla committente sui lavori eseguiti e da eseguire, pari ad euro 300.000,00, fosse versato (per la quota di euro 200.000,00), mediante il rilascio di venti effetti cambiari girati in bianco e consegnati alla , e, per la restante quota di Controparte_2
euro 100.000,00, con pagamento a saldo al momento della consegna delle opere.
In tale occasione la si era impegnata a garantire la committente da ogni possibile Controparte_2
richiesta e pretesa di terzi, che vantassero crediti per lavori eseguiti nella realizzazione dell'autorimessa, o per avere fornito servizi o merci.
4 Nel mese di Luglio del 2011, sebbene l'opera fosse rimasta incompiuta, la aveva saldato Controparte_1
il corrispettivo ancora dovuto, ricevendo quietanza a saldo con la duplice sottoscrizione della Controparte_2
della C. & C. ON.
[...]
Dunque, “ aveva regolarmente pagato tutto quanto dovuto per il compimento Controparte_1
dell'intera opera alla e null'altro era dovuto per le forniture ed i lavori che la ditta Controparte_2
assumeva di avere effettuato (già ricompresi nel progetto esecutivo allegato al capitolato di appalto Pt_1
sottoscritto dalla , e mai separatamente affidati dalla committente ad altra ditta). CP_2
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il d.i. opposto;
altresì chiedeva di essere Controparte_1
Co autorizzata a chiamare in causa la e la C. ON RL, per essere da queste Controparte_2 manlevata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ditta SC TO.
Si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione , chiedendo di rigettarsi le opposizioni, con Parte_1
la conseguente conferma del d.i. opposto.
Riuniti i due procedimenti, veniva raccolto l'interrogatorio formale di , amministratore Controparte_6
della altresì veniva sentito il teste , Direttore dei Lavori. Controparte_1 Testimone_1
Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della;
pertanto, il processo veniva Controparte_2
dichiarato interrotto.
Riassumeva il giudizio la società con ricorso del 4 Agosto 2017. Controparte_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata n.
1912/18, pubblicata il 3 Settembre 2018.
Il G.M.:
Ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata da parte opposta;
Ha dichiarato l'inefficacia del d.i. nei confronti di , per sopravvenuto fallimento di Controparte_2
tale società;
Ha accolto l'opposizione di e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto (come emesso nei Controparte_1 confronti della e;
CP_1 CP_1
Ha condannato la ditta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Parte_1 Controparte_1
[...
spese liquidate in euro 338,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
Infine, ha compensato le spese del giudizio tra la fallita e la ditta opposta. Controparte_2
5 Innanzi tutto, con riferimento alla vicenda interruttiva connessa al fallimento della , il Controparte_2
primo Giudice ha respinto l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla opposta ditta (in Pt_1 particolare quest'ultima aveva eccepito la tardività della riassunzione effettuata da . Controparte_1
In merito, il Tribunale ha osservato che l'interruzione si era prodotta automaticamente al momento della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 43 L.F.; tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, era necessario che le parti avessero acquisito la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Tale conoscenza, in mancanza di diverse allegazioni, coincideva con la declaratoria ricognitiva del fallimento resa dal Giudice all'udienza del 26 Giugno 2017, rispetto alla quale la riassunzione effettuata dall'opponente, avvenuta con deposito del 4 Agosto 2017, doveva ritenersi tempestiva.
Inoltre, il G.M. ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria proposta nei confronti della
, attesa l'inefficacia sopravvenuta del d.i. opposto, per effetto del fallimento e della Controparte_2
conseguente apertura della procedura concorsuale, dovendo il credito essere accertato secondo le forme della Legge Fallimentare e nel contraddittorio della massa dei creditori.
A questo punto, il primo Giudice è passato ad esaminare il merito dell'opposizione proposta da CP_1
ritenendola fondata.
[...]
Richiamato il principio per cui spetta al creditore opposto l'onere di provare il proprio diritto di credito, il
Tribunale ha rilevato come, nella specie, l'opposta ditta non avesse fornito alcuna dimostrazione del Pt_1 preteso credito verso la società committente “ . Controparte_1
In particolare, la documentazione prodotta e le prove assunte avevano escluso l'esistenza di rapporti obbligatori tra la e e la ditta SC, considerato che, in forza del contratto di appalto CP_1 CP_1
stipulato, la committente risultava vincolata unicamente all'appaltatrice . Controparte_2
Il Tribunale ha osservato che il contratto di subappalto determina obbligazioni solo tra l'appaltatore e il subappaltatore, senza coinvolgere il committente, che non assume diritti né obblighi verso il subappaltatore, e resta vincolato esclusivamente all'appaltatore originario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (quale titolare dell'omonima ditta individuale), Parte_1
giusta citazione notificata in data Primo Marzo 2019.
L'appellante si duole del rigetto della domanda creditoria formulata nei confronti della committente inoltre egli censura il mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione del giudizio, Controparte_1
già sollevata in prime cure.
Inoltre, il gravame si caratterizza anche per il motivo subordinato, inerente alla doglianza per il governo delle spese (in particolare l'impugnante ditta SC si duole del fatto che il primo Giudice non sia
6 addivenuto alla compensazione delle spese;
in ulteriore subordine, l'appellante invoca il contenimento degli importi entro i minimi di scaglione).
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, Parte_1 di dichiararsi l'avvenuta estinzione del giudizio di opposizione introdotto da e in via CP_1 CP_1
gradata, chiede di dichiararsi che – stante l'effettiva consegna delle opere oggetto del monitorio, e stante l'avvenuta ratifica di tali opere da parte della committente – la è debitrice, nei Controparte_1
confronti della ditta SC, per le somme non pagate dalla Controparte_2
Di conseguenza, il chiede che la sia condannata al pagamento, in suo favore, della somma Pt_1 CP_1
di euro 173.112,64, a titolo di utile gestione e ratifica ai sensi degli artt. 2031 e 2032 cc., nonché ai sensi dell'art. 71 comma 3 della Direttiva 2014/24/UE, attuata con il D. Lgs. n. 50/16;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado (il chiede anche che la e sia Pt_1 CP_1 CP_1
condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc).
Come già accennato, in via subordinata, la ditta chiede di disporsi la compensazione delle spese del Pt_1
primo grado, in ragione della particolarità della vicenda oggetto di causa (in via ulteriormente gradata, chiede il contenimento dei compensi entro i minimi di scaglione).
Giusta comparsa depositata il 17 Giugno 2019, si è costituita l'appellata chiedendo Controparte_1 rigettarsi il gravame.
Non si sono costituiti, invece, gli appellati e la società Controparte_2 Controparte_2
, estinta nelle more del giudizio.
[...]
Altresì, non si sono costituiti e , rispettivamente socio Controparte_3 Controparte_4
accomandatario ed accomandante della , anch'essi destinatari del gravame proposto Controparte_2
in ragione dell'avvenuta cancellazione della società.
Con ordinanza del 29 Gennaio 2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata da . Parte_1
Giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata , la causa è stata dalla Corte riservata per la Pt_1 Controparte_1
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come i motivi di gravame non riguardino le statuizioni della sentenza di primo grado, relative alla posizione della società (il Tribunale, alla luce Controparte_2
dell'intervenuto fallimento della , ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda, CP_2
proposta dal nei confronti della ). Pt_1 CP_2
Infatti l'appellante chiede di riformarsi la decisione di prime cure, nella sola parte in cui è stata Pt_1
rigettata la domanda, come proposta nei confronti della Vale a dire, la ditta Controparte_1 impugnante chiede che la sola sia condannata al pagamento del corrispettivo dei lavori Controparte_1
(corrispettivo giammai versato dalla ). CP_2
D'altra parte, l'appellata non ha reiterato, in questa sede, la subordinata domanda di Controparte_1
manleva, già avanzata in primo grado nei confronti della (domanda con la quale aveva chiesto CP_2
di essere tenuta indenne, rispetto alla pretesa creditoria della subappaltatrice ditta SC).
Pertanto, resta assorbito ogni profilo concernente la regolarità della notifica dell'impugnazione, nei confronti dei signori e , soci della estinta . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Parimenti, risultano superati i rilievi espressi dalla Corte nella succitata ordinanza del 29 Gennaio 2020, concernenti le ricevute telematiche delle notifiche eseguite a mezzo PEC, nei confronti dei curatori del e della società CP_2 Parte_4
, si verte in ipotesi di notifica effettuata ai fini di mera denuntiatio litis, sicché non sorge in questa
[...]
sede l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti delle predette parti appellate non costituite.
I motivi di merito addotti dalla ditta sono infondati. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio di opposizione, sollevata in prime cure.
Il deduce l'invalidità della riassunzione del giudizio effettuata dalla società e Pt_1 CP_1 CP_1
Quest'ultima, a seguito della dichiarazione di fallimento della , e della conseguente interruzione CP_2
del processo, aveva indirizzato il proprio atto di riassunzione alla sola difesa della sas fallita, e non anche alla curatela fallimentare (sebbene i dati dei curatori fossero indicati nelle visure camerali depositate dalla ditta SC all'udienza del 24 Maggio 2017).
Ad avviso dell'appellante, tale circostanza determinerebbe l'estinzione dell'intero giudizio di opposizione, e, quindi, non solo l'estinzione dell'opposizione proposta dalla fallita , ma anche Controparte_2
l'estinzione dell'opposizione proposta dalla In particolare l'appellante sostiene che la Controparte_1
8 riunione di più cause in un unico processo comporta necessariamente l'estensione dell'interruzione all'intero procedimento, anche se riferita solo ad alcune parti, non essendo concepibile un'interruzione parziale.
La doglianza è infondata.
Sul punto, è consolidato il principio secondo cui, nel caso di cumulo di cause, l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra ed il Giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio (Cass. civ., n. 28411/18).
Nel caso di specie, come rilevato dal primo Giudice, si è trattato della riunione di cause scindibili.
Pertanto l'interruzione determinata dal fallimento della ha riguardato il solo Controparte_2
rapporto processuale, relativo alla domanda creditoria proposta nei confronti della . CP_2
Vale a dire, l'interruzione non ha riguardato il rapporto processuale, scaturito dall'opposizione proposta dalla Controparte_1
Né rileva, in senso contrario, la circostanza che la e avesse proposto in primo grado CP_1 CP_1 domanda di manleva nei confronti della (infatti, anche con riferimento all'opposizione della CP_2
committente, l'evento interruttivo deve ritenersi circoscritto alla sola domanda di garanzia).
Con specifico riferimento all'ipotesi dell'interruzione determinata dal fallimento del terzo chiamato in garanzia, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini: quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza di un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse, il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cpc solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una “fase di stallo” o “di rinvio”, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa (Cass. civ., Sez. Un., n. 9686/13).
In sintesi, nel caso in esame l'evento interruttivo determinato dal fallimento della non ha Controparte_2
travolto l'intero giudizio, ma ha inciso esclusivamente sui rapporti processuali riguardanti tale società, restando invece autonomo e proseguibile il giudizio instaurato tra e la e Parte_1 CP_1 CP_1
9 Ergo, l'omessa notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti del non Parte_5
esplica alcuna efficacia estintiva rispetto all'opposizione a d.i. proposta dalla e (vale a dire, CP_1 CP_1 rispetto al rapporto processuale intercorrente tra la e e la ditta SC TO). CP_1 CP_1
Il secondo motivo è volto a censurare la statuizione con cui il primo Giudice ha escluso che – dal contratto di subappalto concluso tra la e la ditta SC – conseguissero effetti obbligatori diretti a Controparte_2
carico della committente e CP_1 CP_1
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza per cui il collaudo e Pt_1
la consegna delle opere, avvenuti in data 24 Agosto 2011, erano stati eseguiti alla sola presenza della ditta
SC e della committente (e soprattutto allorquando la aveva già sottoscritto l'accordo Controparte_1 transattivo con la , e dunque aveva risolto il contratto di appalto con tale società). CP_2
Quindi, la era rientrata nella piena disponibilità del cantiere. Controparte_1
In altri termini, sottolinea come le opere da lui realizzate siano state consegnate Parte_1
direttamente alla Quest'ultima le ha accettate senza riserve, e pertanto ha ratificato Controparte_1
quanto realizzato nel suo interesse dalla subappaltatrice.
Così prosegue l'appellante nel suo ragionamento: il Tribunale avrebbe dovuto cogliere i presupposti di una gestione di affari altrui, utilmente iniziata dalla ditta nell'interesse di Pt_1 Controparte_1
Da qui il riferimento all'art. 2031 cc., che attribuisce al gestore il diritto di ricevere il rimborso per tutte le spese necessarie o utili alla gestione.
In sintesi, l'impugnante ditta SC sostiene che la consegna delle opere alla committente avrebbe comportato una ratifica da parte di quest'ultima; di conseguenza, sarebbe sorto un rapporto obbligatorio diretto tra la ditta SC e la (quanto meno, vi erano i presupposti per l'applicazione Controparte_1
dell'art. 2031 cc., concernente gli obblighi dell'interessato nella gestione di affari).
Neanche tale motivo è fondato.
Per consolidata giurisprudenza, il rapporto di appalto resta tendenzialmente estraneo a quello di subappalto, quand'anche autorizzato dal committente.
In particolare, è stato precisato che, in tema di subappalto, la necessità, imposta dall'art. 1656 cc., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente …..produce il solo effetto di rendere legittimo il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione, e non anche di instaurare un diretto rapporto tra committente e subappaltatore, restando il subappalto, nonostante tale autorizzazione, un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il
10 committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore (cfr. Cass. civ., n. 33702/22).
Di conseguenza, non è condivisibile l'assunto di parte appellante, secondo cui l'accettazione delle opere da parte della sarebbe sufficiente a riferire a quest'ultima l'obbligo di provvedere al Controparte_1
pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Nella specie, il contratto di appalto stipulato tra la e e la non vietava in CP_1 CP_1 Controparte_2
assoluto il ricorso al subappalto, ma lo subordinava alla previa richiesta dell'appaltatrice ed al consenso della committente, da esprimersi entrambi in forma scritta.
Tuttavia, nessuna prova è stata fornita in ordine al rilascio di tale consenso, relativamente all'affidamento dei lavori alla ditta di conseguenza l'accettazione delle opere da parte della committente non può Pt_1 essere qualificata come ratifica tacita del subappalto, difettando il presupposto formale richiesto contrattualmente per la sua validità.
Per giunta, la ditta SC non ha mai contestato l'assunto della secondo cui, nell'importo Controparte_1
corrisposto alla ed alla C. & C. ON, debitamente quietanzato da entrambe le società, era CP_2
ricompreso anche il valore degli impianti realizzati dalla subappaltatrice.
Non può neanche condividersi la conclusione dell'instaurarsi “di fatto” di un nuovo contratto di appalto tra la e la ditta SC, in ragione della sola consegna delle opere, avvenuta direttamente nelle mani CP_1 della committente.
Infatti, dal punto di vista della le opere accettate trovavano il proprio fondamento CP_1 CP_1
giuridico nel contratto di appalto stipulato con la Controparte_2
Pertanto, la relativa accettazione non può essere interpretata come manifestazione della volontà inequivoca di dare vita ad un autonomo rapporto obbligatorio con la subappaltatrice.
A sostegno di tale conclusione, è opportuno evidenziare come la ditta SC avesse avanzato la propria pretesa creditoria nei confronti della committente, già in data anteriore alla consegna delle opere, costituendola in mora sin dal 5 Luglio 2011.
In tale occasione, era stata la stessa ditta SC ad individuare il fondamento del credito, proprio nel contratto di appalto intercorso tra la e la . CP_1 CP_2
Di conseguenza, non può ora sostenersi la tesi dell'instaurazione di un distinto rapporto di fatto, scaturito dalla successiva consegna delle opere.
Né è pertinente il richiamo all'istituto della gestione di affari altrui.
11 Innanzi tutto, il richiamo alla negotiorum gestio, espresso per la prima volta in appello, integra un'inammissibile modifica della domanda, sotto il profilo della causa petendi.
Nel merito, si rileva come, in ogni caso, non ricorrano i presupposti, necessari ai fini dell'applicazione della negotiorum gestio.
Infatti quest'ultima presuppone la spontaneità dell'intervento del gestore, volto esclusivamente all'interesse altrui. In particolare, l'istituto della “negotiorum gestio”, così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cc., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, - non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il negotiorum gestor ed il negotiorum gestus - caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui (Cass. civ., n. 23823/04).
Nel caso di specie, la ditta SC ha agìto nell'ambito di un rapporto contrattuale già in essere con l'appaltatrice ed in funzione del proprio interesse, sicché difetta tanto il requisito della Controparte_2
spontaneità, quanto quello dell'esclusività dell'interesse perseguito.
Dunque, fin da ora è d'uopo concludere, nel senso che deve essere confermata la sentenza di prime cure, laddove è stata accolta l'opposizione a d.i. proposta dalla e (con la conseguente revoca CP_1 CP_1 del d.i. n. 40/12, come emesso in danno della e . CP_1 CP_1
Resta da esaminare il terzo e subordinato motivo di gravame, con cui la ditta si duole del fatto che il Pt_1
Tribunale oplontino la abbia condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di e CP_1
in pedissequa e rigida applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Invero, ad avviso dell'impugnante ditta SC, vi erano i presupposti per discostarsi dal principio della soccombenza, e per addivenire alla compensazione delle spese, ai sensi del comma secondo dell'art. 92 cpc.
In ulteriore subordine, la ditta invoca il contenimento dei compensi entro i minimi di scaglione. Pt_1
Il subordinato motivo sulle spese merita di essere accolto.
Ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella previgente formulazione. Ed effettivamente, nel caso di specie ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni”, che inducono alla compensazione delle spese del primo grado (quanto meno parziale). In particolare, si rileva come la ditta
SC abbia effettivamente eseguito le opere oggetto del contratto di subappalto (circostanza mai posta in discussione).
12 Inoltre, l'instaurazione del giudizio è stata determinata dall'inadempimento della società la Controparte_2
quale ha omesso di erogare alla subappaltatrice quanto dovuto per le lavorazioni da questa realizzate, per il completamento dell'autorimessa della Controparte_1
In altri termini, è stato l'inadempimento della a costituire la causa genetica della lite. CP_2
Da qui la congruità dell'invocata compensazione delle spese del primo grado, tra la committente CP_1
e la subappaltatrice ditta
[...] Pt_1
Peraltro, le considerazioni sin qui esposte militano in favore di una compensazione non già integrale, bensì soltanto parziale, e cioè nella misura della metà.
Infatti, è innegabile il residuare della soccombenza della ditta SC, almeno parziale.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese del primo grado debbano essere poste a carico di , in misura soltanto della metà. Per la residua metà, invece, esse debbono Parte_1
essere compensate.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa è dato dall'importo del credito azionato in sede monitoria, e cioè euro 173.112,64.
Quindi, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne gli esborsi del primo grado, pedissequamente alla compensazione in misura della metà, è d'uopo liquidare, in favore della l'esatta metà dell'importo di euro 338,00, Controparte_1
liquidato dal Tribunale.
Pertanto, a tale titolo si riconosce la cifra di euro 169,00.
Per quel che concerne i compensi professionali, a “monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (e questo, considerato che la resa prestazione professionale non appare di particolare complessità).
Pertanto, a titolo di compenso professionale del primo grado (al netto della compensazione in misura della metà), si riconosce, in favore di “ , l'importo di euro 3.526,00. Controparte_1
Deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, in favore dell'avv. CH RE.
Quindi, si ribadisce come la sentenza di prime cure debba essere riformata, esclusivamente sotto il profilo testè illustrato.
13 Per il resto – come già evidenziato – il gravame deve essere rigettato.
Appunto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1912/18 trova conferma, con riferimento all'accoglimento dell'opposizione di nonché con riferimento alla conseguente revoca Controparte_1 del d.i. opposto.
Resta da statuire sulle spese del presente grado.
Conformemente al regime delle spese del primo grado, anche qui si registra la soccombenza di
[...]
non già integrale, bensì soltanto in misura della metà. Pt_1
Il profilo della soccombenza è innegabile, alla luce del mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame, inerenti al merito (e cioè relativi alla dedotta fondatezza nel merito della domanda creditoria, originariamente avanzata in sede monitoria).
Al contempo, per le ragioni sopra illustrate, siamo dinanzi ad una soccombenza del non già integrale, Pt_1
bensì soltanto parziale (da qui la compensazione delle spese in misura della metà, analogamente al regime del primo grado).
Anche per il presente grado, trovano applicazione i vigenti parametri di cui al D.M. n. 147/22.
Non può tenersi conto della nota spese depositata dalla Difesa di in data 5 Novembre Controparte_1
2024, trattandosi di nota spese che traeva ispirazione dalla dedotta soccombenza integrale di
[...]
. Pt_1
Anche in questo caso, lo scaglione da applicarsi è quello compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, a monte del dimezzamento (dovuto alla compensazione in misura della metà), si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria
(appunto, nel presente grado si è anche svolta attività istruttoria, alla luce della delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, in sede di ordinanza del 29 Gennaio 2020).
In definitiva, a titolo di compenso professionale del presente grado (al netto della compensazione in misura della metà), si riconosce, in favore dell'appellata l'importo di euro 3.580,00. Controparte_1
Anche per il presente grado deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv.
CH RE.
14 Infine, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alle spese del presente grado, tra l'appellante e gli appellati non costituiti (considerata l'estraneità di questi ultimi alle censure svolte Parte_1 nell'atto di gravame).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1912/18, pubblicata il 3 Settembre 2018, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione (e cioè limitatamente al regime delle spese del primo grado); per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento della Parte_1 metà delle spese del primo grado in favore di e – metà che liquida in euro 169,00 per CP_1 CP_1
esborsi ed euro 3.526,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. CH RE;
dichiara compensate le spese del primo grado tra le medesime parti, quanto alla residua metà;
B) Rigetta il gravame nel resto;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del presente grado in favore di Parte_1 CP_1
e – metà che liquida in euro 3.580,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso CP_1 spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. CH RE;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, quanto alla residua metà;
D) Nulla per le spese del presente grado tra e le restanti parti appellate, non costituite. Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1085/19 RG, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1912/18, pubblicata il 3 Settembre 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025, all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Ferdinando Grammegna
( ) ed LI DERA ( , con i quali è C.F._2 C.F._3
elettivamente dom.to presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
1 E
“ (C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. CH RE ( ), con il quale C.F._4
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
NONCHÉ
in persona del curatore p.t.; Controparte_2
Appellato non costituito
NONCHÉ
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
Appellata non costituita
NONCHÉ
( ), quale socio accomandatario di Controparte_3 C.F._5 CP_2
[...]
Appellato non costituito
NONCHÉ
( ), quale socia accomandante di Controparte_4 C.F._6 Controparte_2
[...]
Appellata non costituita
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata “ e , a mezzo delle rispettive Parte_1 CP_1 CP_1
note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato il 30 Gennaio 2012, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, esponeva di avere prestato supporto tecnico alla ditta “ Controparte_2
[...
nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, per la realizzazione del parcheggio interrato di proprietà della società “ ”, nel territorio del Comune di Piano di Sorrento. Parte_2
2 In particolare, la ditta aveva provveduto alla realizzazione degli impianti tecnologici, e, Parte_1
segnatamente, dell'impianto antincendio e degli impianti idrici, opere per le quali aveva maturato un credito complessivo di euro 258.112,64.
Per l'opera prestata erano state emesse cinque fatture, a fronte delle quali la aveva Controparte_2
eseguito soltanto due pagamenti parziali.
Più specificamente, in costanza di lavori, la aveva versato in acconto la somma di euro CP_2
85.000,00 a mezzo di effetti cambiari all'ordine della ditta “ , girati prima alla stessa Controparte_1
, e poi alla ditta SC TO. CP_2
Successivamente, la aveva effettuato un ulteriore pagamento per la somma di euro Controparte_2
20.000,00, anch'essi versati in effetti cambiari.
Tuttavia le cambiali erano state restituite, per la eccessiva postdatazione delle rispettive scadenze.
Dunque, residuava in favore della ditta SC TO un credito complessivo di euro 173.112,64, per il quale il ricorrente aveva costituito in mora sia la in qualità di appaltatrice dei Pt_1 Controparte_2
lavori, sia la e in qualità di committente e beneficiaria degli stessi. CP_1 CP_1
Esponeva ancora il ricorrente che (già ingiunto il pagamento del dovuto ad entrambe le società), il 24
Agosto 2011 la ditta SC aveva provveduto al collaudo ed alla consegna delle opere, realizzate direttamente nelle mani della committente.
Tanto premesso, chiedeva di ingiungersi alla ed alla Parte_1 Controparte_2 Parte_2
, in solido tra loro, il pagamento, in suo favore, della somma di euro 173.112,64, oltre accessori e
[...]
spese della procedura monitoria.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, con d.i. n.
40/12, notificato il 29 Marzo 2012, ingiungeva ad entrambe le società intimate, in solido tra loro, il pagamento, in favore della ditta ricorrente, della somma di euro 173.112,64, oltre interessi e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la società , con citazione Controparte_2
ritualmente notificata nei confronti della ditta e della co-obbligata in via solidale Parte_1 CP_1
[...]
A sostegno dell'opposizione, la società eccepiva la propria estraneità al rapporto contrattuale di CP_2
subappalto oggetto della richiesta monitoria, intercorso tra la ditta e la società ON Parte_1
alla quale risultavano intestate le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_5
3 Tale circostanza era stata precedentemente rappresentata a , nella raccomandata A/R Parte_1
trasmessa in data 27 Luglio 2011, con cui la aveva contestato la richiesta di pagamento Controparte_2 formulata dalla ditta opposta.
Tanto premesso la chiedeva, in accoglimento della proposta opposizione, di Controparte_2
revocarsi il decreto opposto, nonché dichiararsi l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
Proponeva opposizione anche la “ , con separato atto di citazione, notificato Controparte_1
all'opposta ditta alla . Pt_3 Controparte_2
L'ingiunta eccepiva l'inesistenza del dedotto rapporto di solidarietà passiva con la , Controparte_2
per le obbligazioni contratte da quest'ultima nei confronti della ditta SC TO.
Altresì la e evidenziava di non avere mai assunto, in proprio, alcuna obbligazione nei CP_1 CP_1
confronti della ditta SC.
esponeva di avere affidato l'appalto oggetto di causa alla sola di Controparte_1 Controparte_2
. Quest'ultima – una volta avuto in consegna il cantiere – aveva provveduto con Controparte_3
assoluta autonomia alla realizzazione dell'autorimessa, peraltro agendo in difformità rispetto ai patti contrattuali.
Solo nel corso dell'esecuzione dell'opera la committente ebbe a constatare che, di fatto, era intervenuta nel rapporto contrattuale una diversa società, amministrata anch'essa da , e cioè la C. Controparte_3
& C. ON RL (la quale aveva emesso fatture per conto della , incassando i Controparte_2
relativi pagamenti).
Nel Maggio del 2011, allo scopo di definire una serie di controversie insorte tra l'appaltatore e la committenza circa i rispettivi ritardi nel pagamento e nella consegna delle opere, e aveva CP_1 CP_1
raggiunto con la e la C. & C. ON RL un accordo transattivo. Controparte_2
A mezzo di tale accordo, si era stabilito che l'importo ancora dovuto dalla committente sui lavori eseguiti e da eseguire, pari ad euro 300.000,00, fosse versato (per la quota di euro 200.000,00), mediante il rilascio di venti effetti cambiari girati in bianco e consegnati alla , e, per la restante quota di Controparte_2
euro 100.000,00, con pagamento a saldo al momento della consegna delle opere.
In tale occasione la si era impegnata a garantire la committente da ogni possibile Controparte_2
richiesta e pretesa di terzi, che vantassero crediti per lavori eseguiti nella realizzazione dell'autorimessa, o per avere fornito servizi o merci.
4 Nel mese di Luglio del 2011, sebbene l'opera fosse rimasta incompiuta, la aveva saldato Controparte_1
il corrispettivo ancora dovuto, ricevendo quietanza a saldo con la duplice sottoscrizione della Controparte_2
della C. & C. ON.
[...]
Dunque, “ aveva regolarmente pagato tutto quanto dovuto per il compimento Controparte_1
dell'intera opera alla e null'altro era dovuto per le forniture ed i lavori che la ditta Controparte_2
assumeva di avere effettuato (già ricompresi nel progetto esecutivo allegato al capitolato di appalto Pt_1
sottoscritto dalla , e mai separatamente affidati dalla committente ad altra ditta). CP_2
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il d.i. opposto;
altresì chiedeva di essere Controparte_1
Co autorizzata a chiamare in causa la e la C. ON RL, per essere da queste Controparte_2 manlevata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ditta SC TO.
Si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione , chiedendo di rigettarsi le opposizioni, con Parte_1
la conseguente conferma del d.i. opposto.
Riuniti i due procedimenti, veniva raccolto l'interrogatorio formale di , amministratore Controparte_6
della altresì veniva sentito il teste , Direttore dei Lavori. Controparte_1 Testimone_1
Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della;
pertanto, il processo veniva Controparte_2
dichiarato interrotto.
Riassumeva il giudizio la società con ricorso del 4 Agosto 2017. Controparte_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata n.
1912/18, pubblicata il 3 Settembre 2018.
Il G.M.:
Ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata da parte opposta;
Ha dichiarato l'inefficacia del d.i. nei confronti di , per sopravvenuto fallimento di Controparte_2
tale società;
Ha accolto l'opposizione di e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto (come emesso nei Controparte_1 confronti della e;
CP_1 CP_1
Ha condannato la ditta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Parte_1 Controparte_1
[...
spese liquidate in euro 338,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
Infine, ha compensato le spese del giudizio tra la fallita e la ditta opposta. Controparte_2
5 Innanzi tutto, con riferimento alla vicenda interruttiva connessa al fallimento della , il Controparte_2
primo Giudice ha respinto l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla opposta ditta (in Pt_1 particolare quest'ultima aveva eccepito la tardività della riassunzione effettuata da . Controparte_1
In merito, il Tribunale ha osservato che l'interruzione si era prodotta automaticamente al momento della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 43 L.F.; tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, era necessario che le parti avessero acquisito la conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Tale conoscenza, in mancanza di diverse allegazioni, coincideva con la declaratoria ricognitiva del fallimento resa dal Giudice all'udienza del 26 Giugno 2017, rispetto alla quale la riassunzione effettuata dall'opponente, avvenuta con deposito del 4 Agosto 2017, doveva ritenersi tempestiva.
Inoltre, il G.M. ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria proposta nei confronti della
, attesa l'inefficacia sopravvenuta del d.i. opposto, per effetto del fallimento e della Controparte_2
conseguente apertura della procedura concorsuale, dovendo il credito essere accertato secondo le forme della Legge Fallimentare e nel contraddittorio della massa dei creditori.
A questo punto, il primo Giudice è passato ad esaminare il merito dell'opposizione proposta da CP_1
ritenendola fondata.
[...]
Richiamato il principio per cui spetta al creditore opposto l'onere di provare il proprio diritto di credito, il
Tribunale ha rilevato come, nella specie, l'opposta ditta non avesse fornito alcuna dimostrazione del Pt_1 preteso credito verso la società committente “ . Controparte_1
In particolare, la documentazione prodotta e le prove assunte avevano escluso l'esistenza di rapporti obbligatori tra la e e la ditta SC, considerato che, in forza del contratto di appalto CP_1 CP_1
stipulato, la committente risultava vincolata unicamente all'appaltatrice . Controparte_2
Il Tribunale ha osservato che il contratto di subappalto determina obbligazioni solo tra l'appaltatore e il subappaltatore, senza coinvolgere il committente, che non assume diritti né obblighi verso il subappaltatore, e resta vincolato esclusivamente all'appaltatore originario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (quale titolare dell'omonima ditta individuale), Parte_1
giusta citazione notificata in data Primo Marzo 2019.
L'appellante si duole del rigetto della domanda creditoria formulata nei confronti della committente inoltre egli censura il mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione del giudizio, Controparte_1
già sollevata in prime cure.
Inoltre, il gravame si caratterizza anche per il motivo subordinato, inerente alla doglianza per il governo delle spese (in particolare l'impugnante ditta SC si duole del fatto che il primo Giudice non sia
6 addivenuto alla compensazione delle spese;
in ulteriore subordine, l'appellante invoca il contenimento degli importi entro i minimi di scaglione).
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, Parte_1 di dichiararsi l'avvenuta estinzione del giudizio di opposizione introdotto da e in via CP_1 CP_1
gradata, chiede di dichiararsi che – stante l'effettiva consegna delle opere oggetto del monitorio, e stante l'avvenuta ratifica di tali opere da parte della committente – la è debitrice, nei Controparte_1
confronti della ditta SC, per le somme non pagate dalla Controparte_2
Di conseguenza, il chiede che la sia condannata al pagamento, in suo favore, della somma Pt_1 CP_1
di euro 173.112,64, a titolo di utile gestione e ratifica ai sensi degli artt. 2031 e 2032 cc., nonché ai sensi dell'art. 71 comma 3 della Direttiva 2014/24/UE, attuata con il D. Lgs. n. 50/16;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado (il chiede anche che la e sia Pt_1 CP_1 CP_1
condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc).
Come già accennato, in via subordinata, la ditta chiede di disporsi la compensazione delle spese del Pt_1
primo grado, in ragione della particolarità della vicenda oggetto di causa (in via ulteriormente gradata, chiede il contenimento dei compensi entro i minimi di scaglione).
Giusta comparsa depositata il 17 Giugno 2019, si è costituita l'appellata chiedendo Controparte_1 rigettarsi il gravame.
Non si sono costituiti, invece, gli appellati e la società Controparte_2 Controparte_2
, estinta nelle more del giudizio.
[...]
Altresì, non si sono costituiti e , rispettivamente socio Controparte_3 Controparte_4
accomandatario ed accomandante della , anch'essi destinatari del gravame proposto Controparte_2
in ragione dell'avvenuta cancellazione della società.
Con ordinanza del 29 Gennaio 2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata da . Parte_1
Giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata , la causa è stata dalla Corte riservata per la Pt_1 Controparte_1
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come i motivi di gravame non riguardino le statuizioni della sentenza di primo grado, relative alla posizione della società (il Tribunale, alla luce Controparte_2
dell'intervenuto fallimento della , ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda, CP_2
proposta dal nei confronti della ). Pt_1 CP_2
Infatti l'appellante chiede di riformarsi la decisione di prime cure, nella sola parte in cui è stata Pt_1
rigettata la domanda, come proposta nei confronti della Vale a dire, la ditta Controparte_1 impugnante chiede che la sola sia condannata al pagamento del corrispettivo dei lavori Controparte_1
(corrispettivo giammai versato dalla ). CP_2
D'altra parte, l'appellata non ha reiterato, in questa sede, la subordinata domanda di Controparte_1
manleva, già avanzata in primo grado nei confronti della (domanda con la quale aveva chiesto CP_2
di essere tenuta indenne, rispetto alla pretesa creditoria della subappaltatrice ditta SC).
Pertanto, resta assorbito ogni profilo concernente la regolarità della notifica dell'impugnazione, nei confronti dei signori e , soci della estinta . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Parimenti, risultano superati i rilievi espressi dalla Corte nella succitata ordinanza del 29 Gennaio 2020, concernenti le ricevute telematiche delle notifiche eseguite a mezzo PEC, nei confronti dei curatori del e della società CP_2 Parte_4
, si verte in ipotesi di notifica effettuata ai fini di mera denuntiatio litis, sicché non sorge in questa
[...]
sede l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti delle predette parti appellate non costituite.
I motivi di merito addotti dalla ditta sono infondati. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio di opposizione, sollevata in prime cure.
Il deduce l'invalidità della riassunzione del giudizio effettuata dalla società e Pt_1 CP_1 CP_1
Quest'ultima, a seguito della dichiarazione di fallimento della , e della conseguente interruzione CP_2
del processo, aveva indirizzato il proprio atto di riassunzione alla sola difesa della sas fallita, e non anche alla curatela fallimentare (sebbene i dati dei curatori fossero indicati nelle visure camerali depositate dalla ditta SC all'udienza del 24 Maggio 2017).
Ad avviso dell'appellante, tale circostanza determinerebbe l'estinzione dell'intero giudizio di opposizione, e, quindi, non solo l'estinzione dell'opposizione proposta dalla fallita , ma anche Controparte_2
l'estinzione dell'opposizione proposta dalla In particolare l'appellante sostiene che la Controparte_1
8 riunione di più cause in un unico processo comporta necessariamente l'estensione dell'interruzione all'intero procedimento, anche se riferita solo ad alcune parti, non essendo concepibile un'interruzione parziale.
La doglianza è infondata.
Sul punto, è consolidato il principio secondo cui, nel caso di cumulo di cause, l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra ed il Giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio (Cass. civ., n. 28411/18).
Nel caso di specie, come rilevato dal primo Giudice, si è trattato della riunione di cause scindibili.
Pertanto l'interruzione determinata dal fallimento della ha riguardato il solo Controparte_2
rapporto processuale, relativo alla domanda creditoria proposta nei confronti della . CP_2
Vale a dire, l'interruzione non ha riguardato il rapporto processuale, scaturito dall'opposizione proposta dalla Controparte_1
Né rileva, in senso contrario, la circostanza che la e avesse proposto in primo grado CP_1 CP_1 domanda di manleva nei confronti della (infatti, anche con riferimento all'opposizione della CP_2
committente, l'evento interruttivo deve ritenersi circoscritto alla sola domanda di garanzia).
Con specifico riferimento all'ipotesi dell'interruzione determinata dal fallimento del terzo chiamato in garanzia, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini: quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza di un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse, il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cpc solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una “fase di stallo” o “di rinvio”, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa (Cass. civ., Sez. Un., n. 9686/13).
In sintesi, nel caso in esame l'evento interruttivo determinato dal fallimento della non ha Controparte_2
travolto l'intero giudizio, ma ha inciso esclusivamente sui rapporti processuali riguardanti tale società, restando invece autonomo e proseguibile il giudizio instaurato tra e la e Parte_1 CP_1 CP_1
9 Ergo, l'omessa notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti del non Parte_5
esplica alcuna efficacia estintiva rispetto all'opposizione a d.i. proposta dalla e (vale a dire, CP_1 CP_1 rispetto al rapporto processuale intercorrente tra la e e la ditta SC TO). CP_1 CP_1
Il secondo motivo è volto a censurare la statuizione con cui il primo Giudice ha escluso che – dal contratto di subappalto concluso tra la e la ditta SC – conseguissero effetti obbligatori diretti a Controparte_2
carico della committente e CP_1 CP_1
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza per cui il collaudo e Pt_1
la consegna delle opere, avvenuti in data 24 Agosto 2011, erano stati eseguiti alla sola presenza della ditta
SC e della committente (e soprattutto allorquando la aveva già sottoscritto l'accordo Controparte_1 transattivo con la , e dunque aveva risolto il contratto di appalto con tale società). CP_2
Quindi, la era rientrata nella piena disponibilità del cantiere. Controparte_1
In altri termini, sottolinea come le opere da lui realizzate siano state consegnate Parte_1
direttamente alla Quest'ultima le ha accettate senza riserve, e pertanto ha ratificato Controparte_1
quanto realizzato nel suo interesse dalla subappaltatrice.
Così prosegue l'appellante nel suo ragionamento: il Tribunale avrebbe dovuto cogliere i presupposti di una gestione di affari altrui, utilmente iniziata dalla ditta nell'interesse di Pt_1 Controparte_1
Da qui il riferimento all'art. 2031 cc., che attribuisce al gestore il diritto di ricevere il rimborso per tutte le spese necessarie o utili alla gestione.
In sintesi, l'impugnante ditta SC sostiene che la consegna delle opere alla committente avrebbe comportato una ratifica da parte di quest'ultima; di conseguenza, sarebbe sorto un rapporto obbligatorio diretto tra la ditta SC e la (quanto meno, vi erano i presupposti per l'applicazione Controparte_1
dell'art. 2031 cc., concernente gli obblighi dell'interessato nella gestione di affari).
Neanche tale motivo è fondato.
Per consolidata giurisprudenza, il rapporto di appalto resta tendenzialmente estraneo a quello di subappalto, quand'anche autorizzato dal committente.
In particolare, è stato precisato che, in tema di subappalto, la necessità, imposta dall'art. 1656 cc., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente …..produce il solo effetto di rendere legittimo il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione, e non anche di instaurare un diretto rapporto tra committente e subappaltatore, restando il subappalto, nonostante tale autorizzazione, un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il
10 committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore (cfr. Cass. civ., n. 33702/22).
Di conseguenza, non è condivisibile l'assunto di parte appellante, secondo cui l'accettazione delle opere da parte della sarebbe sufficiente a riferire a quest'ultima l'obbligo di provvedere al Controparte_1
pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Nella specie, il contratto di appalto stipulato tra la e e la non vietava in CP_1 CP_1 Controparte_2
assoluto il ricorso al subappalto, ma lo subordinava alla previa richiesta dell'appaltatrice ed al consenso della committente, da esprimersi entrambi in forma scritta.
Tuttavia, nessuna prova è stata fornita in ordine al rilascio di tale consenso, relativamente all'affidamento dei lavori alla ditta di conseguenza l'accettazione delle opere da parte della committente non può Pt_1 essere qualificata come ratifica tacita del subappalto, difettando il presupposto formale richiesto contrattualmente per la sua validità.
Per giunta, la ditta SC non ha mai contestato l'assunto della secondo cui, nell'importo Controparte_1
corrisposto alla ed alla C. & C. ON, debitamente quietanzato da entrambe le società, era CP_2
ricompreso anche il valore degli impianti realizzati dalla subappaltatrice.
Non può neanche condividersi la conclusione dell'instaurarsi “di fatto” di un nuovo contratto di appalto tra la e la ditta SC, in ragione della sola consegna delle opere, avvenuta direttamente nelle mani CP_1 della committente.
Infatti, dal punto di vista della le opere accettate trovavano il proprio fondamento CP_1 CP_1
giuridico nel contratto di appalto stipulato con la Controparte_2
Pertanto, la relativa accettazione non può essere interpretata come manifestazione della volontà inequivoca di dare vita ad un autonomo rapporto obbligatorio con la subappaltatrice.
A sostegno di tale conclusione, è opportuno evidenziare come la ditta SC avesse avanzato la propria pretesa creditoria nei confronti della committente, già in data anteriore alla consegna delle opere, costituendola in mora sin dal 5 Luglio 2011.
In tale occasione, era stata la stessa ditta SC ad individuare il fondamento del credito, proprio nel contratto di appalto intercorso tra la e la . CP_1 CP_2
Di conseguenza, non può ora sostenersi la tesi dell'instaurazione di un distinto rapporto di fatto, scaturito dalla successiva consegna delle opere.
Né è pertinente il richiamo all'istituto della gestione di affari altrui.
11 Innanzi tutto, il richiamo alla negotiorum gestio, espresso per la prima volta in appello, integra un'inammissibile modifica della domanda, sotto il profilo della causa petendi.
Nel merito, si rileva come, in ogni caso, non ricorrano i presupposti, necessari ai fini dell'applicazione della negotiorum gestio.
Infatti quest'ultima presuppone la spontaneità dell'intervento del gestore, volto esclusivamente all'interesse altrui. In particolare, l'istituto della “negotiorum gestio”, così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cc., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, - non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il negotiorum gestor ed il negotiorum gestus - caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui (Cass. civ., n. 23823/04).
Nel caso di specie, la ditta SC ha agìto nell'ambito di un rapporto contrattuale già in essere con l'appaltatrice ed in funzione del proprio interesse, sicché difetta tanto il requisito della Controparte_2
spontaneità, quanto quello dell'esclusività dell'interesse perseguito.
Dunque, fin da ora è d'uopo concludere, nel senso che deve essere confermata la sentenza di prime cure, laddove è stata accolta l'opposizione a d.i. proposta dalla e (con la conseguente revoca CP_1 CP_1 del d.i. n. 40/12, come emesso in danno della e . CP_1 CP_1
Resta da esaminare il terzo e subordinato motivo di gravame, con cui la ditta si duole del fatto che il Pt_1
Tribunale oplontino la abbia condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di e CP_1
in pedissequa e rigida applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Invero, ad avviso dell'impugnante ditta SC, vi erano i presupposti per discostarsi dal principio della soccombenza, e per addivenire alla compensazione delle spese, ai sensi del comma secondo dell'art. 92 cpc.
In ulteriore subordine, la ditta invoca il contenimento dei compensi entro i minimi di scaglione. Pt_1
Il subordinato motivo sulle spese merita di essere accolto.
Ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella previgente formulazione. Ed effettivamente, nel caso di specie ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni”, che inducono alla compensazione delle spese del primo grado (quanto meno parziale). In particolare, si rileva come la ditta
SC abbia effettivamente eseguito le opere oggetto del contratto di subappalto (circostanza mai posta in discussione).
12 Inoltre, l'instaurazione del giudizio è stata determinata dall'inadempimento della società la Controparte_2
quale ha omesso di erogare alla subappaltatrice quanto dovuto per le lavorazioni da questa realizzate, per il completamento dell'autorimessa della Controparte_1
In altri termini, è stato l'inadempimento della a costituire la causa genetica della lite. CP_2
Da qui la congruità dell'invocata compensazione delle spese del primo grado, tra la committente CP_1
e la subappaltatrice ditta
[...] Pt_1
Peraltro, le considerazioni sin qui esposte militano in favore di una compensazione non già integrale, bensì soltanto parziale, e cioè nella misura della metà.
Infatti, è innegabile il residuare della soccombenza della ditta SC, almeno parziale.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese del primo grado debbano essere poste a carico di , in misura soltanto della metà. Per la residua metà, invece, esse debbono Parte_1
essere compensate.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa è dato dall'importo del credito azionato in sede monitoria, e cioè euro 173.112,64.
Quindi, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne gli esborsi del primo grado, pedissequamente alla compensazione in misura della metà, è d'uopo liquidare, in favore della l'esatta metà dell'importo di euro 338,00, Controparte_1
liquidato dal Tribunale.
Pertanto, a tale titolo si riconosce la cifra di euro 169,00.
Per quel che concerne i compensi professionali, a “monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (e questo, considerato che la resa prestazione professionale non appare di particolare complessità).
Pertanto, a titolo di compenso professionale del primo grado (al netto della compensazione in misura della metà), si riconosce, in favore di “ , l'importo di euro 3.526,00. Controparte_1
Deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, in favore dell'avv. CH RE.
Quindi, si ribadisce come la sentenza di prime cure debba essere riformata, esclusivamente sotto il profilo testè illustrato.
13 Per il resto – come già evidenziato – il gravame deve essere rigettato.
Appunto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1912/18 trova conferma, con riferimento all'accoglimento dell'opposizione di nonché con riferimento alla conseguente revoca Controparte_1 del d.i. opposto.
Resta da statuire sulle spese del presente grado.
Conformemente al regime delle spese del primo grado, anche qui si registra la soccombenza di
[...]
non già integrale, bensì soltanto in misura della metà. Pt_1
Il profilo della soccombenza è innegabile, alla luce del mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame, inerenti al merito (e cioè relativi alla dedotta fondatezza nel merito della domanda creditoria, originariamente avanzata in sede monitoria).
Al contempo, per le ragioni sopra illustrate, siamo dinanzi ad una soccombenza del non già integrale, Pt_1
bensì soltanto parziale (da qui la compensazione delle spese in misura della metà, analogamente al regime del primo grado).
Anche per il presente grado, trovano applicazione i vigenti parametri di cui al D.M. n. 147/22.
Non può tenersi conto della nota spese depositata dalla Difesa di in data 5 Novembre Controparte_1
2024, trattandosi di nota spese che traeva ispirazione dalla dedotta soccombenza integrale di
[...]
. Pt_1
Anche in questo caso, lo scaglione da applicarsi è quello compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, a monte del dimezzamento (dovuto alla compensazione in misura della metà), si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria
(appunto, nel presente grado si è anche svolta attività istruttoria, alla luce della delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, in sede di ordinanza del 29 Gennaio 2020).
In definitiva, a titolo di compenso professionale del presente grado (al netto della compensazione in misura della metà), si riconosce, in favore dell'appellata l'importo di euro 3.580,00. Controparte_1
Anche per il presente grado deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv.
CH RE.
14 Infine, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alle spese del presente grado, tra l'appellante e gli appellati non costituiti (considerata l'estraneità di questi ultimi alle censure svolte Parte_1 nell'atto di gravame).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1912/18, pubblicata il 3 Settembre 2018, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione (e cioè limitatamente al regime delle spese del primo grado); per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento della Parte_1 metà delle spese del primo grado in favore di e – metà che liquida in euro 169,00 per CP_1 CP_1
esborsi ed euro 3.526,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. CH RE;
dichiara compensate le spese del primo grado tra le medesime parti, quanto alla residua metà;
B) Rigetta il gravame nel resto;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del presente grado in favore di Parte_1 CP_1
e – metà che liquida in euro 3.580,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso CP_1 spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. CH RE;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, quanto alla residua metà;
D) Nulla per le spese del presente grado tra e le restanti parti appellate, non costituite. Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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