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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/06/2024, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 539/2022 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto II'cessazione effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
Parte 1 , rappr.to e difeso dall'avv. Ester Dattolo dom.to come in atti;
ricorrente
E
Controparte_1 , rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Todisco, dom.ta come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11.4.2024; in data 19.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è stata già emessa, in data 8.11.2022, sentenza parziale sullo status con la quale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Il giudizio è proseguito per l'approfondimento istruttorio delle sole questioni economiche.
Al riguardo il ricorrente chiedeva l'eliminazione dell'assegno di € 150,00, disposto con la sentenza di separazione n. 1740/2020, a favore del figlio Per 1 già maggiorenne alla data della sentenza '
di separazione (n. il 1.4.1999), a causa della riduzione del proprio reddito.
La CP 1, premessa la propria condizione di indigenza, chiedeva un assegno divorzile a proprio favore, di € 100,00 e l'aumento del contributo a favore del figlio ad € 200,00.
Con l'ordinanza del 13.5.2022, non reclamata, il presidente delegato confermava le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 1174/2020 pubblicata il 24.11.2020.
Non venivano articolate prove orali e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.4.2024.
Sui provvedimenti accessori.
Il ricorrente chiede la revoca delle statuizioni accessorie disposte con la sentenza di separazione giudiziale deducendo il peggioramento delle proprie condizioni di reddito e di salute, per la diagnosi di patologia tumorale.
In pratica il ricorrente domanda di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente.
La domanda è oggetto di reiezione.
In primo luogo le condizioni di reddito risultano immutate rispetto a quelle valutate con la sentenza di separazione essendo stato dichiarato dal ricorrente, alla udienza di prima comparizione, che percepisce la pensione di invalidità più l'indennità di accompagnamento.
Non si ravvisano ragioni, pertanto, per discostarsi da quanto previsto con la sentenza di separazione e confermato nell'ordinanza presidenziale non reclamata, in assenza di un documentato minor reddito, confermandosi l'obbligo di mantenimento a favore del figlio Per 1 maggiorenne non
,
autosufficiente, di € 150,00 a carico del ricorrente, con rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, riferibili al figlio Per 1 esse vanno
,
poste a carico di ciascun genitore, ciascuno per la metà, come già statuito nell'ordinanza presidenziale, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del
Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Va scrutinata infine la domanda di assegno divorzile formulata dalla CP_1 di € 100,00.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della 1. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale
(in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune>>, reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»> al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova".
In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
"Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali....., le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che "Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età"...
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso risulta dagli elementi acquisiti che i coniugi hanno una posizione economica similare, con un reddito annuale, desumibile dalle attestazioni ISEE in atti, di € 6400,00 circa per il ricorrente e di € 4300,00 per la resistente. Resta così indimostrata da parte della resistente non solo la propria impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per la propria sussistenza (circostanza sulla quale c'è totale difetto di allegazione), ma anche la inferiorità della propria condizione economica rispetto a quella del ricorrente.
Va pertanto rigettata la domanda di assegno divorzile.
Sulle spese
Tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio nonché del parziale accoglimento delle istanze di natura economica, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di [...]
l'assegno di Euro € 150,00, a titolo di assegno di mantenimento a favore del figlio CP_1
entro il 5 di ogni mese secondo modalità da concordare tra le parti;
tale importo Per 1 '
sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di giugno
2025;
2) dispone per le spese extra assegno come da protocollo allegato in calce;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.RI
D'ST, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di Lizenmis d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la RI D'ST responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 539/2022 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto II'cessazione effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
Parte 1 , rappr.to e difeso dall'avv. Ester Dattolo dom.to come in atti;
ricorrente
E
Controparte_1 , rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Todisco, dom.ta come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11.4.2024; in data 19.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è stata già emessa, in data 8.11.2022, sentenza parziale sullo status con la quale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Il giudizio è proseguito per l'approfondimento istruttorio delle sole questioni economiche.
Al riguardo il ricorrente chiedeva l'eliminazione dell'assegno di € 150,00, disposto con la sentenza di separazione n. 1740/2020, a favore del figlio Per 1 già maggiorenne alla data della sentenza '
di separazione (n. il 1.4.1999), a causa della riduzione del proprio reddito.
La CP 1, premessa la propria condizione di indigenza, chiedeva un assegno divorzile a proprio favore, di € 100,00 e l'aumento del contributo a favore del figlio ad € 200,00.
Con l'ordinanza del 13.5.2022, non reclamata, il presidente delegato confermava le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 1174/2020 pubblicata il 24.11.2020.
Non venivano articolate prove orali e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.4.2024.
Sui provvedimenti accessori.
Il ricorrente chiede la revoca delle statuizioni accessorie disposte con la sentenza di separazione giudiziale deducendo il peggioramento delle proprie condizioni di reddito e di salute, per la diagnosi di patologia tumorale.
In pratica il ricorrente domanda di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente.
La domanda è oggetto di reiezione.
In primo luogo le condizioni di reddito risultano immutate rispetto a quelle valutate con la sentenza di separazione essendo stato dichiarato dal ricorrente, alla udienza di prima comparizione, che percepisce la pensione di invalidità più l'indennità di accompagnamento.
Non si ravvisano ragioni, pertanto, per discostarsi da quanto previsto con la sentenza di separazione e confermato nell'ordinanza presidenziale non reclamata, in assenza di un documentato minor reddito, confermandosi l'obbligo di mantenimento a favore del figlio Per 1 maggiorenne non
,
autosufficiente, di € 150,00 a carico del ricorrente, con rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, riferibili al figlio Per 1 esse vanno
,
poste a carico di ciascun genitore, ciascuno per la metà, come già statuito nell'ordinanza presidenziale, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del
Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Va scrutinata infine la domanda di assegno divorzile formulata dalla CP_1 di € 100,00.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della 1. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale
(in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune>>, reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»> al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova".
In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
"Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali....., le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che "Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età"...
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso risulta dagli elementi acquisiti che i coniugi hanno una posizione economica similare, con un reddito annuale, desumibile dalle attestazioni ISEE in atti, di € 6400,00 circa per il ricorrente e di € 4300,00 per la resistente. Resta così indimostrata da parte della resistente non solo la propria impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per la propria sussistenza (circostanza sulla quale c'è totale difetto di allegazione), ma anche la inferiorità della propria condizione economica rispetto a quella del ricorrente.
Va pertanto rigettata la domanda di assegno divorzile.
Sulle spese
Tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio nonché del parziale accoglimento delle istanze di natura economica, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di [...]
l'assegno di Euro € 150,00, a titolo di assegno di mantenimento a favore del figlio CP_1
entro il 5 di ogni mese secondo modalità da concordare tra le parti;
tale importo Per 1 '
sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di giugno
2025;
2) dispone per le spese extra assegno come da protocollo allegato in calce;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.RI
D'ST, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di Lizenmis d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la RI D'ST responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient