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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1595/2021 R.G.
Il Tribunale di EC, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nato il [...] in [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Rosa Vanzanelli
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Marcello Raho
Resistente
Oggetto: Assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12/2/2021 il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver presentato in data 29/2/2020 domanda per il riconoscimento del diritto all'Assegno sociale, ma di aver ricevuto da provvedimento di rigetto del CP_1
12/3/2020 per ritenuta insussistenza del requisito della permanenza in Italia per 10 anni consecutivi di cui all'art. 20, comma 10, L. 133/2008, sostiene l'erroneità del suddetto provvedimento di rigetto (avverso il quale rappresenta di aver proposto invano ricorso amministrativo il 26/5/2020), afferma di essere in possesso del requisito di legge in quanto residente in Italia dal 2009 e di essersi allontanato solo per brevi periodi per fare visita alla propria figlia residente in
Canada, si richiama al Messaggio n.20966 del 20/12/2013 che riconosce CP_1 la dimora effettiva ed ininterrotta in caso di allontanamenti dal territorio italiani non superiori a sei mesi e chiede testualmente:
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1. accertare e dichiarare che il ricorrente in esame ha diritto alla corresponsione dell'Assegno sociale;
2. per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente l'assegno CP_1 sociale, inclusi i ratei già scaduti e computati gli interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo;
3. condannare, altresì, l' convenuto al pagamento delle spese, diritti e CP_1 onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario;
4. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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””””22
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, sostenendo che il ricorrente non presenta il requisito dell'effettiva e continuativa dimora nel territorio italiano per dieci anni consecutivi e che l'onere della prova della effettività della presenza continuativa grava sull'istante, evidenziando di aver desunto che quest'ultimo si sia allontanato dal territorio italiano per lunghi periodi dal fatto che sul suo passaporto sono indicati due visti triennali di ingresso per il Canada, nonché deducendo che il Messaggio n.20966 del
20/12/2013 richiamato dal ricorrente si riferisce soltanto alle prestazioni di invalidità civile e non all'Assegno sociale.
Tali essendo gli avversi assunti il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, ricordare che l'art. 20 comma 10 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, ha previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Si deve, a questo punto, osservare che la Corte di Cassazione con
Sentenza n. 16989 del 25/06/2019 ha affermato che: “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale,
2 senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”.
Tanto premesso in generale, passando all'analisi del caso di specie si deve, innanzitutto, osservare che con il provvedimento del 12/3/2020, allegato al ricorso, ha rigettato la domanda diretta ad ottenere l'erogazione CP_1 dell'assegno in quanto ha ritenuto che il ricorrente “non perfeziona il requisito della permanenza in Italia per 10 anni consecutivi L. 133/2008, art.20, c.10
(effettiva dimora)".
Poiché nella memoria di costituzione l' non ha fatto alcun riferimento agli CP_2 altri requisiti previsti dalla legge per il diritto all'Assegno sociale, deve ritenersi che nel presente giudizio non sia in discussione la sussistenza del requisito del soggiorno legale ma esclusivamente il diverso requisito del soggiorno effettivo e continuativo.
Quanto alle difese delle parti sul punto, si osserva che afferma: “sul CP_1 passaporto del ricorrente esistono due visti di ingresso per il Canada per i periodi dal 10.03.2011 al 09.03.2014 e dal 03.11.2015 al 19.05.2020 e tale circostanza fa desumere che il ricorrente è andato più volte all'estero per lunghi periodi, perdendo il requisito dell'effettiva e continuativa dimora nel territorio italiano per dieci anni consecutivi. I timbri sul passaporto sono illeggibili e sovrapposti”.
Il ricorrente sostiene, invece, di essersi allontanato dal territorio italiano solo temporaneamente, così esponendo e motivando i suoi spostamenti: “come dimostrato in maniera inconfutabile dalla documentazione anagrafica rilasciata dai Comuni di AR e di Galatina, il sig. risiede effettivamente ed Pt_1 ininterrottamente in Italia da oltre 10 anni. In particolare, il sig. è Parte_1 residente in Italia, dal 19/11/2009 al 30/06/2016 in AR (LE), (all.3) e dall'01/07/2016 ad oggi, in Galatina (LE), (all.4) (…) nel caso oggetto di ricorso, si configura la dimora effettiva ed ininterrotta, in quanto il ricorrente, nei suoi due viaggi in Canada, per motivi di famiglia, si tratteneva rispettivamente due mesi e tre mesi.
5. In particolare, dall'01/04/2011 al 30/05/2011, il sig. si recava, assieme, alla moglie, in Canada per fare visita alla figlia Pt_1 Per_1
residente in [...] - 16, in
[...] occasione del compleanno della nipote, nata il [...]. Che si tratti Per_2 di ingresso in Canada, ai fine di una mera visita per motivi familiari si può evincere dalla lettera del soggetto ospitante, sig. coniuge della Sig.ra Persona_3
3 nonché genero del sig. al consolato canadese, del Per_1 Pt_1
06/02/2011 (all. 7 ), dal prospetto delle condizioni del permesso VISA, (all.8.) e dal permesso "VISA " presente sul passaporto dell'odierno ricorrente che permette di fare ingresso in Canada per un periodo di tre anni, dal 10/03/2011 al
09/03/2014, (all.10, pag. 5 ) dalla quale si evince, peraltro chiaramente, la posizione dell'odierno ricorrente che è quella di VISITOR.
6. Un permesso identico è quello che risulta dal predetto passaporto, che permette di fare ingresso in Canada per un periodo di quattro anni e mezzo, dal 03/11/2015 al 19/05/2020. In quest'ultima occasione, infatti, l'odierno ricorrente si recava in Canada, dal
26.03.2016 al 24.06.2016, come risulta dal passaporto che si allega (all.10 pag. 5,7), assieme alla moglie, per fare visita alla figlia che, in data 01/04/2016, subiva un intervento di "ricostruzione bilaterale del seno", a seguito del quale veniva dimessa in data 04/04/2016 (all.9), poiché, nel 2015, aveva subito un intervento di mastectomia bilaterale, a causa di una patologia oncologica”.
Occorre, quindi, analizzare la documentazione in atti al fine di stabilire se possa o meno ritenersi accertato che il ricorrente abbia soggiornato nel territorio nazionale in via continuativa nei dieci anni precedenti al 29/02/2020, data di presentazione della domanda amministrativa per ottenere l'Assegno sociale.
Dai Certificati di residenza storici allegati al ricorso emerge che il ricorrente è residente in Italia sin dal 2009 e che in particolare è stato residente dapprima nel Comune di AR (LE) alla Via Pio XXII n. 9-11, dal 19/11/2009 al
30/06/2016 (Allegato n.3 del ricorso), e poi nel Comune di Galatina, alla via
Rieti n. 1 bis-1, dall'1/7/2016 in poi (e quindi si deve ritenere che fosse residente a [...]alla data del 22/1/2020 di emissione del Certificato
Allegato n.4 del ricorso).
È inoltre allegato alle note depositate da parte ricorrente il 7/11/2023 il
Certificato di stato di famiglia con movimentazioni, da cui emerge che hanno fatto parte dello stesso nucleo familiare e hanno coabitato nel comune di
AR dal 19/11/2009 al 30/06/2016 il ricorrente, e Persona_4 Per_5
, che dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (non contestata da
[...] parte convenuta) risultano essere rispettivamente figlia e moglie del ricorrente.
Sono, inoltre, allegati alle predette note depositate da parte ricorrente il
7/11/2023 un contratto di locazione del 7/4/2008, della durata di quattro anni, in cui è indicata quale conduttrice , relativo ad un'abitazione sita Persona_4 in AR alla Via Pio XXII, 9-11 “composta da 3 vani oltre cucina, servizi ed accessori, più locale deposito e autorimessa” e un contratto di compravendita del
4/5/2016 stipulato da relativo ad un immobile di 110 mq sito in Persona_4
Galatina alla via Rieti – angolo via Soleto.
4 Poiché si tratta di due immobili certamente idonei ad ospitare tre/quattro persone, è ragionevole ritenere che il ricorrente ha vissuto, assieme alla figlia e alla moglie, prima a AR, nell'immobile condotto in locazione dalla figlia, e successivamente a Galatina, nell'immobile da quest'ultima acquistato.
Dalla documentazione allegata alle note depositate da parte ricorrente il
7/11/2023 emerge anche che il ricorrente ha aperto un libretto di risparmio postale presso l'ufficio di AR il 27/8/2010 e lo ha estinto l'11/11/2016, data in cui ne ha aperto un altro presso l'ufficio di Galatina, che risulta essere stato movimentato tra il 2016 e il 2018.
Sono, inoltre, in atti ricevute relative a prestazioni mediche di cui il ricorrente ha usufruito presso la AS EC (a AR e a Galatina) e scontrini fiscali relativi ad acquisti effettuati in farmacia (nei comuni di AR e Galatina) negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Quanto agli allontanamenti dal territorio italiano, si deve, innanzitutto, osservare che sul passaporto del ricorrente (allegato al ricorso) sono presenti due permessi “VISA” che consentono di fare ingresso in Canada dal 10/3/2011 al
9/3/2014 e dal 3/11/2015 al 19/5/2020, periodi che indicano soltanto l'arco temporale di validità degli stessi. Si deve osservare anche che, ciò nonostante,
ha “desunto” che il ricorrente si fosse allontanato per lunghi periodi da tale CP_1 unica circostanza, ritenendo non leggibili i timbri di entrata/uscita sul passaporto.
Dalla documentazione in atti (all. 8 del ricorso) emerge che il ricorrente ha ottenuto dallo Stato canadese un permesso temporaneo per recarsi in Canada dall'1/4/2011 al 30/5/2011 per far visita alla propria figlia e alla sua famiglia
(all. 8).
La natura di tale allontanamento, che il ricorrente afferma essere stato una mera visita alla figlia, è confermata dal documento datato 6/2/2011 (all. 7), da cui emerge che il sig. marito dell'altra figlia del ricorrente, Persona_6 Per_7 ha comunicato al consolato canadese di Roma la propria intenzione di invitare il ricorrente e la moglie, indicati come propri suoceri, a fare visita alla propria famiglia dall'1/4/2011 al 30/5/2011.
In ordine all'allontanamento verificatosi nell'anno 2016, si osserva che le affermazioni del ricorrente, il quale ha sostenuto trattarsi di visita dal
26/3/2016 al 24/6/2016, legata allo stato di salute della figlia, risultano riscontrate dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che la figlia del ricorrente che in precedenza aveva subito un intervento di Per_7 mastectomia bilaterale, in data 29/3/2016 ha subito un intervento di
"ricostruzione bilaterale del seno".
5 Alla luce dell'analisi di tutta la documentazione in atti, sebbene i timbri sul passaporto allegato al ricorso effettivamente non siano chiaramente visibili, deve ritenersi che gli allontanamenti del ricorrente dal territorio italiano verificatisi nel decennio precedente alla domanda amministrativa siano stati meramente temporanei, non siano indicativi della volontà del ricorrente di spostare dall'Italia la sua residenza abituale e, pertanto, non siano idonei a smentire il radicamento intenso e continuo con il territorio italiano, che il ricorrente ha dimostrato essere il centro dei propri interessi e della propria dimora abituale.
Pertanto, poiché non sono emersi in giudizio elementi tali da smentire le risultanze dei citati documenti e considerato che il requisito richiesto dall'art. 20 comma 10 del D.L. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge
133/2008), come affermato dalla citata giurisprudenza di legittimità, che questo
Giudice condivide, “si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”, deve ritenersi che al 29/2/2020, data di presentazione della domanda amministrativa diretta ad ottenere l'Assegno sociale, il ricorrente dimorava legalmente in Italia dal 2009 e, quindi, deve ritenersi provato il soggiorno legale, continuativo e decennale nel territorio nazionale richiesto dalla citata norma.
Si deve, dunque, ritenere che, alla data della domanda amministrativa, sussistessero tutti i presupposti per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto all'Assegno sociale, sicchè il ricorso va accolto.
Per tutte le ragioni che precedono, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'Assegno sociale richiesto con domanda del 29/2/2020 e, conseguentemente, deve condannarsi l a corrispondere la prestazione, CP_1 nonché i ratei già maturati, oltre accessori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il valore dedotto in causa e avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di EC, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al percepire l'Assegno sociale richiesto con domanda del 29/2/2020 e, per l'effetto, condanna a CP_1 corrispondere i ratei già maturati, oltre accessori di legge.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
EC, 14 novembre 2025 – 11 Dicembre 2025
6 Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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