Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da LA IM, rappresentata e difesa dall'avvocato Letizia Capponi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
contro:
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco De Flaviis, con domicilio digitale PEC dai Registri di giustizia;
controinteressato:
Condominio via Ronchi, 20, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’autorizzazione n.185 del 3 settembre 2002 al mantenimento del passo carrabile di via Ronchi, 20, del silenzio-diniego formatosi sulla propria istanza di accesso, che atteneva ad altra documentazione afferente al suddetto passo carrabile,
dell’autorizzazione n.44019 del 19 settembre 1997 al mantenimento del passo carrabile di via Ronchi, 20, impugnata con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2025 il dott. VI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Su richiesta del 26 luglio 2002 dell’Amministratore del Condominio di via Ronchi, 20 in Pescara, il Comune rilasciava l’autorizzazione n.185 del 3 settembre 2002 al mantenimento del passo carrabile di via Ronchi, 20, di m.5 di larghezza.
La Sig.ra LA IM, proprietaria di alcuni immobili in loco nonché di unità immobiliari nel Condominio di via Ronchi, 22, acquisita a seguito di istanza di accesso del 28 luglio 2021 detta autorizzazione, la impugnava, censurandola per violazione della Legge n.241 del 1990, degli artt.22, 27 del D.Lgs. n.285 del 1992, dell’art.46 del D.P.R. n.495 del 1992, del RC n.79 del 1994, del RC n.58 del 2021 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti.
La ricorrente censurava anche il silenzio-diniego formatosi sulla propria istanza di accesso, che atteneva anche ad altra documentazione afferente al suddetto passo carrabile.
Il Comune di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità per difetto di interesse, non esplicitato, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, vertendosi in realtà in materia di lite tra privati, l’irricevibilità per tardività, trattandosi di passo carrabile presente da illo tempore, nel merito la sua infondatezza.
Con motivi aggiunti l’interessata impugnava anche la pregressa autorizzazione n.44019 del 19 settembre 1997 al mantenimento del passo carrabile di via Ronchi, 20, conosciuta perché depositata dall’Amministrazione il 3 dicembre 2024, censurandola per violazione della Legge n.241 del 1990, degli artt.22, 27 del D.Lgs. n.285 del 1992, dell’art.46 del D.P.R. n.495 del 1992, del RC n.79 del 1994, del RC n.58 del 2021 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti.
Nell’udienza del 14 novembre la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti appaiono irricevibili per tardività, atteso che in primo luogo il passo carrabile di via Ronchi, 20 in Pescara, oltre alle autorizzazioni del 1997 e del 2002, è comunque presente da tempo risalente rispetto all’odierno contenzioso, come risulta in ogni caso evidente dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune e relativa agli anni 2008, 2015, 2016, la quale riporta in modo chiaro il relativo segnale stradale (cfr. all.8 atti Amministrazione); secondo poi che la ricorrente ha acquisito la proprietà degli immobili in loco, a vario titolo, diversi anni prima rispetto alla propria istanza di accesso del 2021 e alla produzione di documentazione da parte del Comune nel 2024 (cfr. allegati vari depositati da entrambe le parti).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara irricevibili il ricorso n.376/2021 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL PA, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
VI MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MA | OL PA |
IL SEGRETARIO