Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 6/06/2025 e vertente
TRA
(P.I. , con l'avv. Mirko Pannozzo, nel Parte_1 P.IVA_1 cui studio in Terracina alla via Roma 20, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2197 pubblicata il
16/12/2021 del Tribunale di Latina.
pag. 1 di 5
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione la conveniva in giudizio il sig. Controparte_3 CP_2
e la per
[...] Controparte_1 ottenere , ex art.2901 c.c. , la revocatoria dell'atto con cui il in CP_2 data 4 Dicembre 2014 ha conferito alla la proprietà degli immobili CP_1 indicati nella domanda introduttiva . La cessione sarebbe avvenuta in pregiudizio del credito vantato dall'attore in forza del D.I.n. 660/2014 con cui il Tribunale di Latina aveva ingiunto a di pagare la somma di CP_2 euro 19.577 in favore della . Assumeva altresì l'attore che la Parte_1
, quale terza, fosse a consapevole che la disposizione CP_1 patrimoniale di arrecasse pregiudizio alle ragioni creditorie . La CP_2
, regolarmente costituita in giudizio , eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda per carenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria . Il sig. è rimasto contumace per tutta la durata del processo . Il CP_2 precedente Giudice istruttore , dopo aver concesso i termini ex art.183 cpc , rigettava ogni richiesta istruttoria rinviando per la discussione ex art. 281 sexies con termine per note conclusive . All'udienza del 19.11.2019 lo scrivente subentrava al precedente assegnatario del fascicolo. Dopo altri rinvii la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione I procuratori delle parti , dopo breve discussione, insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste come formulate nelle note conclusive . I Giudice , riservata la decisione all'esito della camera di consiglio al termine dell'udienza, invitava le parti a ricomparire alle ore 15,30 per la lettura della sentenza.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “All'esito del giudizio , il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta in ragione del disposto degli artt 2697
– 2901 c.c. L'assunto attoreo che la , quale terza , conoscesse il CP_1 pregiudizio alle ragioni creditorie arrecato dalle disposizione patrimoniale di , è rimasto indimostrato . Presupposto , ineludibile , CP_2 dell'azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso , come qualificato dall'attore in tutti gli scritti difensivi, comprese le memorie 183 c.c. , è la consapevolezza del debitore e del terzo dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie . L'attore si è limitato ad allegare il titolo di credito e le visure ipocatastali degli immobili oggetto del conferimento di cui è revocatoria . Null'altro è stato allegato riguardo l'incapienza del debitore , l'indisponibilità di altri beni immobili o mobili pag. 2 di 5 registrati, di rendite o capitali . Ne tanto meno è stato rappresentato che fosse significativamente esposto nei confronti di vari creditori. CP_2
Circostanze tutte che avrebbero potuto avere rilevanza indiziaria in ordine all'asserita consapevolezza del terzo.
Considerato che :
in tema di azione revocatoria ordinaria , quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito , unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie , nonché , per gli atti a titolo oneroso , l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo , la cui posizione sotto il profilo soggettivo , va accumunata a quella del debitore,. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni , il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito .sez. 6 n.16221 /19 – sez.3 n. 9367/2006 che : nell'azione revocatoria ordinaria , il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nell'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale , essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia Il Tribunale a fronte di un credito di euro 19.557 , in mancanza di elementi indiziari a conforto dell'asserita consapevolezza del terzo rigetta la domanda . Stante la particolarità del caso e della materia del contendere , le spese di lite vanno compensate”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce delle argomentazioni di cui al presente atto così provvedere:
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta società in persona del l.r.p.t. in relazione all'accordo quadro – Controparte_4 contratto del 29/06/2017, per il mancato pagamento e saldo del prezzo per la cessione dei beni, magazzino, mezzi ed assets alla in uno alle CP_5 violazioni e pregiudizi subiti dalla stessa e danni e per l'effetto, condannarla al pagamento del saldo dovuto nella misura di euro
625.245,18 di conto capitale, iva pari ad euro 208.819,14, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'inadempimento al soddisfo;
oltre Cont alle responsabilità di per tutti i danni da perdita di chance e patrimoniali causati, nonchè l'obbligo al rimborso degli interessi di mora per mancati pagamenti all'erario ed per i danni all'immagine subiti da
.
2. Accertare e dichiarare che le lavorazioni, attività ed opere svolte CP_5 dal in relazione all'appalto n. APR000130136, sono stati Controparte_4
[... e vengono a tutt'oggi eseguiti a vantaggio e beneficio della committente con mezzi, magazzino, strumenti, assets e lavoratori di CP_6 titolarità della , che si chiede riconoscersi e dichiararsi sub CP_5 Cont appaltatore di fatto e che li aveva trasferiti alal in attesa di un saldo del pagamento oggi pari a 625.245,18 mai avvenuto per omissione ed Cont inadempimento della appaltatrice , la cui ritenzione, utilizzo e sfruttamento dei predetti beni ed assest, come contrattualmente ricevuti, a soddisfo dell'appalto e vantaggio-beneficio di è Controparte_7 palesemente illegittima ed indebita in mancanza della corresponsione del pag. 3 di 5 prezzo a favore della , e per l'effetto condannare le società convenute CP_5 in via alternativa o in solido al pagamento di tutte le rimanenti somme concordate e ad oggi ancora inevase (nonostante formali richieste, procedimenti giudiziari in corso e incontri stragiudiziali), ma ancora dovute ad per l'importo di euro 625.245,18 di conto capitale oltre iva per CP_5 euro 208.819,14, nonché interessi e svalutazione, quale prezzo per la cessione di tutti i propri assets oggetto dell'accordo quadro del 29/06/2017, e per i quali è stato arbitrariamente omesso il pagamento delle rate pattuite e scadute alla data del 30/09/2017 e del 31/01/2018 in grave violazione delle obbligazioni contrattali ed in danno di , comunque ad esclusivo CP_5 beneficio e vantaggio di per l'attività goduta e la Controparte_8 realizzazione delle opere e del predetto che gode dei CP_4 relativi appalti e commissioni di fatto realizzabili in danno dell'istante di cui sfrutta arbitrariamente beni, magazzino, mezzi ed assest e cui ha ingiustificatamente negato, oltre che il previsto subappalto, promesso con lettera a firma dell'amm.re delegato del 5/7/2017, agli stessi CP_9 termini e condizioni di appalto ad essa assegnato ed al medesimo corrispettivo previsto nell'appalto generale, dei lavori relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico ed isole dalla laguna veneta, anche, fino al 6 luglio 2019, la documentazione, software e certificazione fiscale trattenuta neigli immobili locati pur di provocare ulteriori disagi e pregiudizi .
3. Condannare altresì le convenute in via alternativa ciascuna per le rispettive responsabilità o in solido per al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da parte attrice, privata del proprio consistente patrimonio aziendale, patrimonio la cui titolarità ed utilizzazione da parte Cont di è allo stato del tutto illegittima non avendo ricevuto il predetto CP_5 saldo del prezzo per la cessione di tali beni ed assets, altresì per i danni quantificabili in euro 100.000,00 o nella somma corrispondente all'appalto originario dovuti per il mancato affidamento e negazione del subappalto per “lavori relativi alle aree geografiche di Venezia centro storico ed isole dalla laguna veneta”, come promesso con lettera a firma dell'amm.re delegato del 5/7/2017, agli stessi termini e condizioni di CP_9 Cont appalto ad essa assegnato ed al medesimo corrispettivo previsto nell'appalto generale, nonché al risarcimento danni all'immagine ed agibilità aziendale, per perdita di chance, consequenziale ad illegittima appropriazione e detenzione di documentazione tecnica riguardante i contratti Enel eseguiti, la contabilità di cantiere e documentazione dei fornitori, la documentazione dei dipendenti e relative visite mediche, la contabilità analitica ufficio gestione, le certificazioni di e del CP_5 personale dipendente e dimissionario (attestati ecc.), la carta tachigrafica aziendale con l'apparecchiatura di proprietà' di per lo scarico dei CP_5 dati dagli autocarri completa di programma, la documentazione assicurativa, documentazione dell'immobiliare 2i relativa agli atti di proprietà degli immobili e varie ancora, indebitamente trattenuta al solo pag. 4 di 5 scopo di pregiudicare ed ostacolare l'attività aziendale della , nonché CP_5 per il danno di immagine commerciale ed aziendale costruita in anni di lavoro nel settore di riferimento, con il pagamento di quella complessiva somma di euro 100.000,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà valutata equa e giusta ex art. 1226 c.c. dal Giudice adito anche a seguito di specifica ctu tecnico contabile, oltre importo accertato e dovuto per la perdita di chance, nonchè rimborso interessi di mora per mancati pagamenti all'erario e violazioni fatte ricadere su ed i danni CP_5 all'immagine delle stessa;
Condannare le convenute alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Dichiarata la contumacia di Controparte_1
e di , la Corte ha
[...] Controparte_2 rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/5/2025.
§ 4. – A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di contro la sentenza n. 2197
[...] Controparte_2 pubblicata il 16/12/2021 del Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 6/6/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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