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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2718 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia, vertente
TRA
(C.F. ) nato ad [...] il [...], (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata ad [...] il [...] e (C.F. ) CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliati in Caserta alla via G. Alois n. 15 presso l'avv. Giacomo
Nobis (C.F. ) che rappresenta e difende i primi due in virtù di procura a margine della CodiceFiscale_4
citazione originaria ed il terzo giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
APPELLANTI
E
(C.F. ) sito in Aversa alla via Torrebianca n. 51, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Aversa alla Via E. De Filippo n. 18, sc. C - cond.
- presso l'avv. Alfredo di Franco (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta CP_2 CodiceFiscale_5
procura allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.
APPELLATO
E
( C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 P.IVA_2
domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 267 presso l'avv. Edoardo Errico (C.F. ) CodiceFiscale_6
pagina 1 di 15 che la rappresenta e difende su procura depositata telematicamente in uno alla comparsa di risposta in appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “In ottemperanza del decreto emesso il 20/10/2023 dal Presidente, Dr. Alessandro
Cocchiara, con cui disponeva la sostituzione dell'udienza del 07/03/2025 con il deposito telematico di note
scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto difensore si riporta all'atto di appello ed impugna gli
avversi atti di costituzione e risposta, privi come sono di valide argomentazioni difensive. Si riporta altresì alle
precedenti note di trattazione ed alla documentazione con esse esibita, in quanto espressamente richiesta.
Conclude per l'accoglimento integrale della domanda, previa riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti
rappresentati nell'atto di appello. Chiede introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER IL CONDOMINIO: “L'avv. Alfredo di Franco, difensore del , si riporta alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi formulate. Con le presenti note formula le seguenti
conclusioni: Voglia l'adita Corte: In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'appello proposto dai sig.ri
e inammissibile per i motivi di cui al punto 1) della comparsa di Parte_1 Parte_2
costituzione e risposta. Nel merito, per il rigetto del promosso appello. In via subordinata, nella deprecabile
ipotesi che trovassero accoglimento, anche parziale, le censure di controparte, per la proposta manleva,
condannare l' a tenere indenne il convenuto , nella sua veste di assicurato, per tutto CP_4 CP_1
quanto sarà eventualmente condannato a corrispondere all'attore, tanto per la sorta che per tutte quelle somme
accessorie e connesse che l'adita A.G. riterrà di giustizia. Il tutto oltre spese processuali sostenute e sostenende
dal comparente nel doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'assicuratore ex art. 1917 co. 3 CP_1
c.c., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore. Il tutto con condanna della parte appellante al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio. L'avv. Alfredo di Franco dichiara di aver dato seguito
all'autorizzata ricostruzione del fascicolo di primo grado, avendo depositato per l'udienza del 20/10/2023 i
seguenti documenti:1 Cancelleria Telematica - Report fascicolo di primo grado;
2 Verbale Udienza del
4.02.2016; 3 Verbale Udienza del 4.10.18; 4 Verbale Udienza del 30.1.2019; 5 CTU Parte_1 CP_1
; 6 Ordinanza del 07.10.2020; 7 Verbale Udienza del 5.11.2020; 8 Verbale Udienza del 5.05.2021. Si
[...]
chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di legge”.
PER LA UNIPOLSAI: “La si riporta alla comparsa di costituzione depositata ed alle Controparte_3
pagina 2 di 15 conclusioni ivi rassegnate, impugna ancora l'avverso gravame e chiede decidersi la causa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 06.05.2011 ed hanno riferito che alle ore 19,45 Parte_1 Parte_2
circa del 17.05.2006 il loro figlio minore , all'epoca undicenne, veniva accompagnato dal Parte_3
padre a casa del compagno di classe nel Parco “ sito in Aversa Persona_1 Controparte_1
alla via Torrebianca. In tali circostanze il minore, unitamente ad altri compagni lì incontrati, si portava nell'area antistante il portoncino di ingresso della scala A dove inciampava per una duplice insidia, costituita dall'esistenza di un dislivello del piano di calpestio e dalla presenza di uno zerbino non incassato nel pavimento,
finendo con la mano destra nel vetro di detto portoncino che andava in frantumi provocando una vistosa ferita alla mano destra del figlio che, portandola in avanti, aveva tentato di trovare un sostegno per non cadere.
In seguito a tale evento veniva trasportato al Pronto Soccorso vicino Presidio Parte_3
Ospedaliero di Aversa dove gli veniva diagnosticata una ferita lacero contusa al secondo ed al quinto dito della mano destra con sospetta lesione tendinea per la quale veniva poi ricoverato presso il reparto di Ortopedia e sottoposto a intervento chirurgico riparatore.
Ciò premesso gli istanti, agendo quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio e facendo Pt_3
valere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del anche per la mancanza di caratteristiche Controparte_1
antisfondamento del vetro del portoncino, lo hanno convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria C.V.,
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore in conseguenza della lesione da liquidare entro il limite massimo di € 26.000,00.
Il , costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda di cui ha chiesto il rigetto. In CP_1
particolare il convenuto ha contestato la ricostruzione del fatto fornita dagli attori deducendo che il minore,
ospite della famiglia , mentre giocava nel parco con dei compagni senza la sorveglianza paterna, era Per_1
stato spinto da un altro ragazzino contro il portoncino della scala A che andava in frantumi con conseguente impossibilità di muovere alcun addebito al . CP_1
Nel giudizio, successivamente alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha spiegato intervento ad adiuvandum la compagnia assicuratrice del Condominio, aderendo Controparte_5
alle difese del convenuto ed instando a sua volta per il rigetto della domanda attorea.
Sono state quindi ammesse le prove testimoniali e l'interrogatorio formale deferito dagli attori pagina 3 di 15 all'amministratore del . Esaurita l'escussione dei testi, è stata disposta ed espletata c.t.u. medico CP_1
legale in persona di il quale, divenuto nel frattempo maggiorenne, si è costituito in data Parte_3
29.10.2020 riportandosi alla domanda a suo tempo proposta per suo nome e conto dai genitori.
La causa è stata infine decisa con sentenza pubblicata il 05.05.2021 la quale ha rigettato la domanda condannando “parte attrice” al rimborso delle spese processuali sostenute dal e compensando le CP_1
spese di lite tra la oggi e le altre parti. CP_5 Controparte_3
Tale sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “(…) In ordine alla dinamica
dell'infortunio, si ravvisa una contraddizione nella stessa esposizione dei fatti da parte degli attori, essendo
stata indifferentemente imputata la caduta del bambino al dislivello del piano di calpestio e alla presenza dello
zerbino.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea non hanno contribuito a fare chiarezza e sono in più punti
contraddittorie .
In particolare, il teste ha dichiarato: “…sono il fidanzato di , nipote Testimone_1 Persona_2
dell'attrice… mi sono recato in Aversa via Torre Bianca n. 51 condominio per andare a prendere la CP_1
mia fidanzata che si trovava nel parco del condominio insieme a e ai suoi amichetti… Insieme Parte_3
ad e alla mia fidanzata c'era anche la SI un certo punto , mentre Pt_3 Persona_3 Pt_3
correva insieme agli amichetti, è inciampato nei pressi del portoncino della scala A…il bambino è inciampato
nello zerbino…Non sono sicuro se è inciampato sullo zerbino oppure per il dislivello esistente tra le Pt_3
mattonelle che si vedono raffigurate nelle foto. Ad ogni modo posso dire che, quando mi sono avvicinato ad
, ho notato che le mattonelle si presentavano dislivellate e da lì ho intuito che il bambino era inciampato Pt_3
o a causa delle mattonelle o a causa dello zerbino…Preciso che la mia fidanzata e la zia si trovavano lì insieme
ad Dopo l'infortunio abbiamo chiamato il padre di il quale è giunto sui luoghi…”. Per_4 Pt_3
L'altro teste, , ha affermato: “…ricordo che quel giorno avevo pranzato a casa di mia Persona_2
zia e il pomeriggio verso le 17.00 insieme a lei ed al marito abbiamo accompagnato Parte_1 Pt_3
a casa di un suo amico, , per una festa. Ricordo che siamo entrati nel parco, siamo saliti Persona_1
sopra e siamo entrati anche in casa dell'amichetto di che verso le 19.00 io e Persona_5 Parte_1
siamo ritornati a prendere e la sua mamma che erano rimasti a casa dell'amichetto.
[...] Pt_3
In tale circostanza sono rimasta nel parco del condominio a fumare una sigaretta in attesa che mi
pagina 4 di 15 venisse a prendere il mio fidanzato…è inciampato in uno zerbino che si trovava davanti ad un portoncino di
ingresso, quello della scala A…Preciso che rincorreva un ragazzino, il quale si infilava nel portoncino Pt_3
della scala A e proprio mentre tale portoncino si stava chiudendo è inciampato e vi è finito con la mano Pt_3
destra sopra”. Non si comprende, quindi, se il bambino sia caduto per lo zerbino o per il presunto dislivello.
Altresì incerta è la presenza al momento del fatto di adulti che vigilavano sul minore, in quanto il teste
ha dichiarato che erano presenti la sua fidanzata e la madre del bambino, mentre il padre è giunto dopo Tes_1
il fatto;
dalla deposizione del teste sembra evincersi che era l'unica presente nel parco condominiale Per_2
mentre i bambini giocavano, sebbene fosse stata accompagnata lì dallo zio per andare a Parte_1
riprendere e la madre. Pt_3
Ad ogni modo, dalle predette deposizioni, sembra evincersi abbastanza chiaramente che, al momento
della caduta, il padre del bambino non era presente.
Eppure, in sede di libero interrogatorio, all'udienza del 25.06.2014, ha dichiarato di Parte_1
avere assistito di persona ai fatti narrati nell'atto di citazione.
Si evidenzia ancora che dai rilievi fotografici prodotti non si evince alcun dislivello tra le mattonelle
antistanti il portoncino di ingresso della scala A.
I dubbi sulle effettive cause della caduta del minore contro il vetro del portoncino sono alimentati dalle
altre risultanze probatorie in atti. Nella cartella clinica prodotta dalla parte attrice è riportato: “Paziente
riferisce che in data 17/05/06 veniva spinto nel cancello d'entrata del palazzo ”. Parte_4
Quanto ai testi indicati dal convenuto, ha dichiarato “…Il giorno dell'infortunio Persona_1
era venuto a casa mia per giocare nel parco del condominio insieme agli altri miei amichetti Parte_3
che abitavano nel parco… mentre giocavamo a guardie e ladri si è verificato l'incidente secondo la seguente
dinamica: “ stava rincorrendo , il quale si rifugiava nell'androne della scala A Pt_3 Parte_5
ed entrando spingeva il portoncino al fine di chiuderlo dietro di sé; preciso che stavamo tutti riconcorrendoci e
correndo; mentre cercava di acciuffare , proprio nel momento in cui il portoncino si stava Pt_3 Parte_5
richiudendo, è finito con il braccio destro nel vetro del portoncino il quale andava in frantumi. Preciso che
non fu spinto da nessuno ma non posso escludere che il ferimento alla mano destra nel modo in cui ho Pt_3
riferito sia avvenuto perché spinto in avanti, caso di inciampo o una scivolata… non so chi accompagnò Pt_3
a casa mia, ad ogni modo quando è successo il fatto non erano presenti né i genitori di né altri suoi Pt_3
pagina 5 di 15 parenti né altri adulti neppure condomini…”.
ha affermato: “…ricordo che stavo giocando a guardie e ladri con altri Parte_5
ragazzi tra cui , quando mi sono rifugiato nell'androne della scala A per sfuggire ad Parte_3 Pt_3
che mi rincorreva;
nel fare ciò ho chiuso il portoncino dietro di me, ma ha poggiato la mano sul vetro Pt_3
del portoncino per tentare di tenerlo aperto, e ciò violentemente, ed in seguito a tale azione il vetro del
portoncino è andato in frantumi… non erano presenti né i genitori di né altri genitori...”. Pt_3
Alla luce degli elementi raccolti, attesa l'inattendibilità dei testi di parte attrice, non essendo certa la
loro effettiva presenza al momento del fatto, tenuto conto della presumibile omessa vigilanza sul minore da
parte dei suoi genitori, considerata l'incertezza sulla effettiva dinamica dell'incidente e, quindi, sulla sua
riconducibilità ad omissioni dell'ente condominiale piuttosto che alla condotta dello stesso danneggiato
(impegnato nel gioco del rincorrersi con gli altri bambini), la domanda non può essere accolta.
Le spese tra la parte attrice e il condominio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
secondo i valori minimi della tabella, in considerazione della mancanza di complessità delle questioni trattate.
Le spese per la c.t.u vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Poiché la società di assicurazione è intervenuta volontariamente nel processo, sussistono giustificate
ragioni per la compensazione delle spese legali tra questa parte e le altre”.
§§§§§§
Tale sentenza, notificata il 10.05.2021, è stata tempestivamente appellata da , Parte_1
e che, con atto notificato a mezzo pec il 09.06.2021 ed iscritto a ruolo il Parte_2 Parte_3
16.06.2021, hanno chiesto a questa Corte di riformarla integralmente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliendo le seguenti conclusioni: “…dichiarare unico esclusivo responsabile del danno sofferto
dal , il in persona dell'amministratore pro-tempore, ex art. 2051 c.c. ed Parte_3 CP_1 CP_1
in subordine 2043 c.c., e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni sofferti e valutati in sede di
CTU medico-legale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con rimborso forfettario, IVA e CPA.
Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese anticipate per la CTU così come liquidate”.
Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
proposto in proprio da e senza il rilascio di una nuova procura all'avv. Parte_1 Parte_2
Nobis ma sulla scorta della stessa procura a lui rilasciata in primo grado nella qualità di esercenti la potestà
pagina 6 di 15 genitoriale sul figlio , divenuto maggiorenne e costituitosi innanzi al tribunale con conseguente perdita Pt_3
della loro legittimazione processuale.
Nel merito il Condominio ha poi concluso per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto,
domandando in subordine la condanna della a tenerlo indenne rispetto a tutto quanto fosse Controparte_3
eventualmente condannato a versare all'attore ed al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio sostenute per la propria difesa da porre a carico della compagnia ex art. 1917 co. 3 c.c.
Si è infine costituita anche la che ha chiesto il rigetto dell'appello dopo aver fatto Controparte_3
presente di non essere stata chiamata in garanzia, ma di aver spiegato in primo grado un intervento volontario ad
adiuvandum, con conseguente inammissibilità delle domande di manleva e di altra natura proposte nei suoi confronti dal . CP_1
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
*****
In via del tutto preliminare va dato atto che i coniugi e con il Parte_1 Parte_2
proposto appello, si sono limitati a dedurre di essere stati erroneamente condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria da loro proposta solo in nome e per conto del figlio , all'epoca minorenne, dal momento che quest'ultimo, raggiunta la maggiore età, si Pt_3
costituiva personalmente in giudizio, conferendo procura allo stesso difensore, con conseguente venir meno della loro legittimazione.
Nel caso di specie, più che di porre rimedio ad un error in iudicando che incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, si tratta tuttavia di ovviare ad un mero errore materiale contenuto nella sentenza che non ha condannato e in proprio al rimborso delle spese di Parte_1 Parte_2
lite avversarie ma ha fatto gravare le stesse su “parte attrice” omettendo, al contempo, di segnalare, nella motivazione e nell'intestazione del provvedimento adottato, l'avvenuta costituzione di , una Parte_3
volta divenuto maggiorenne, con conseguente assunzione diretta della qualità di attore senza più il filtro della pagina 7 di 15 rappresentanza legale necessario prima del raggiungimento della maggiore età.
È dunque a tale banale dimenticanza, che non evidenzia alcun vizio di ragionamento, che occorre rimediare attraverso la semplice precisazione dell'identità dell'attore che è stato sempre e solo Parte_3
, anche se in origine rappresentato dai suoi genitori. Va peraltro precisato che la disciplina dettata dagli
[...]
artt. 287 e ss. c.p.c. per la correzione di eventuali errori materiali contenuti nella sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia stato già proposto appello in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori (cfr. ex multis cass. N. 13629/2021).
L'istanza di correzione, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve peraltro formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (cfr. tra tante cass. n. 10447/1998, cass. n. 19284/2014 e cass. n. 683/2022).
Ulteriore conseguenza del fatto che l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione, è poi che il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia così come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. 6701/2008).
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è infatti ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c.
che fanno riferimento, per una pronuncia di condanna alle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (così cass. n. 8103/2008).
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è infine valida anche per la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale in quanto tale istanza non tende a conseguire una nuova volontà del giudicante, introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad individuare l'effettiva volontà del giudice con la rettifica della materiale espressione errata (cfr. cass. n. 19228/2006).
Ciò implica l'evidente infondatezza dell'assunto del secondo cui il motivo di Controparte_1
pagina 8 di 15 appello proposto da e (che tale non è nella sostanza) avrebbe richiesto il Parte_1 Parte_2
rilascio di una nuova procura alle liti non potendosi a tal fine utilizzare quella conferita in primo grado all'avv.
Nobis, essendo la stessa venuta meno a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio e della sua costituzione in giudizio.
§§§§§§
Occorre a questo punto procedere all'esame dell'unico motivo di gravame, articolato in più punti, con cui lamenta l'erroneo rigetto della propria domanda risarcitoria operato dal tribunale pur dopo Parte_3
averla correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Deduce in primo luogo l'appellante che il tribunale ha errato ritenendo contraddittoria l'esposizione dei fatti contenuta in citazione ed affermando che dalla deposizione dei testi attorei non si comprende se il bambino sia caduto inciampando nello zerbino o in un dislivello della pavimentazione.
A sostegno di tale assunto l'istante richiama l'art. 41 co. 1 c.p., che disciplina il concorso di cause e che è
applicabile anche in sede civile, il quale - a suo dire - consentirebbe il superamento della criticità riscontrata dal giudice in merito all'individuazione della causa dell'evento stabilendo tale norma che: “Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non
esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento”. Il giudice di primo grado, invece che limitarsi ad affermare superficialmente di non comprendere “se il bambino sia caduto per lo zerbino o per il
presunto dislivello, avrebbe pertanto dovuto ricondurre l'evento a entrambi tali fattori facendo applicazione di tale disposizione di legge in base alla quale il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità dal momento che, al ricorrere di una tale evenienza, l'evento deve essere ricondotto a tutte.
§§§§§§
Siffatte argomentazioni non possono in alcun modo essere condivise in quanto il richiamo operato dall'appellante al disposto dell'art. 41 co. 1 c.p. non è per nulla appropriato. La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone, infatti, la sussistenza di una relazione di fatto tra un soggetto e una determinata cosa che conferisca al primo il potere di controllarla, eliminando le situazioni di pericolo alla stessa inerenti, con conseguente onere per il danneggiato di provare il nesso causale tra quel dato bene ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa oggetto dell'obbligo di custodia.
pagina 9 di 15 Una volta assolto tale onere probatorio da parte del danneggiato, sarà poi il custode a dover provare la propria assenza di responsabilità mediante la dimostrazione in positivo della ricorrenza del caso fortuito, e cioè
di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
nonché di assoluta eccezionalità. (cfr. ex multis cass. n. 8005/2010).
Nel caso di specie, prima ancora della derivazione del danno da un preciso fattore di rischio insito nella cosa, non è stato in concreto dimostrato quale bene assoggettato agli obblighi di custodia del abbia CP_1
causato la caduta dell'appellante essendo le sue stesse allegazioni contraddittorie.
Non è infatti possibile che l'attore sia contemporaneamente caduto inciampando in un dislivello del piano di calpestio e nello zerbino presente nell'area antistante il portoncino d'ingresso della scala A venendo in considerazione due cause alternative che si escludono a vicenda. Del tutto correttamente il tribunale ha dunque evidenziato l'esistenza di un elemento di incertezza nella stessa esposizione del fatto che non è stato superato,
portando chiarezza, neppure dalle deposizioni dei testi attorei a partire dal il quale, piuttosto che riferire Tes_1
un fatto caduto sotto la sua diretta percezione sensoria, si è limito a raccontare le supposizioni da lui fatte a posteriori, dopo l'evento, affermando: “Non sono sicuro se è inciampato sullo zerbino oppure per il Pt_3
dislivello tra le mattonelle che si vedono raffigurate nelle foto. Ad ogni modo posso dire che, quando mi sono
avvicinato ad , ho notato che le mattonelle si presentavano dislivellate e di lì ho intuito che il bambino Pt_3
era inciampato o a causa delle mattonelle o a causa dello zerbino…”.
Non vi è dunque la prova di più cause che abbiano concorso a determinare l'evento lesivo quanto piuttosto l'assenza di prova quanto a tali cause.
§§§§§§
Prosegue l'appellante deducendo che il giudice ha mal interpretato le dichiarazioni dei propri testimoni ravvisando un'inesistente contraddizione tra quanto affermato dal teste circa il fatto che il padre di Tes_1
non si trovava sul posto al momento dell'infortunio, essendo giunto sui luoghi solo in un momento Pt_3
successivo, e quanto è stato sostenuto dalla teste circa la presenza nel di Persona_2 Controparte_1
che, in sede di libero interrogatorio, a sua volta dichiarava di aver assistito di persona ai fatti Parte_1
narrati in citazione.
Riguardo a tale doglianza è questa volta la stessa difesa dell'appellante ad avventurarsi in una serie di supposizioni e di ipotesi astratte, prive di ogni riscontro fattuale, affermando: “il ha dichiarato che il Tes_1
pagina 10 di 15 padre del bambino è giunto dopo l'infortunio perché, evidentemente, non lo aveva visto subito nel trambusto che
gli si era presentato all'arrivo nel parco. Comunque, a riprova che ci fosse e a conferma della dichiarazione
dell'altra teste, ha riferito che è stato il padre ad accompagnare in ospedale. Per fare ciò, Pt_3
evidentemente, egli era lì nel parco;
forse sopra dai genitori dell'amico del figlio, a salutare, o forse solo a
passeggiare nell'attesa di riprendere moglie e figlio e andare via, o anche al telefono, distante dal chiasso dei
bambini che giocavano. Se così non fosse stato, non sarebbe certo giunto immediatamente a soccorrere il figlio
per portarlo in ospedale e quest'ultimo avrebbe rischiato il dissanguamento...”.
Il giudice di primo grado, al contrario, si è limitato del tutto condivisibilmente a prendere atto di una delle discrepanze oggettivamente emergenti nella narrazione degli eventi compiuta dai testi attorei che concorrono a minarne l'attendibilità.
§§§§§§
Assume ancora l'appellante che il giudice di prime cure ha violato il combinato disposto degli artt. 115 e
167 c.p.c., perché non ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, della mancata contestazione da parte del del fatto dedotto in giudizio che lo vincolava a considerarlo accertato. CP_1
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
L'art. 167 co. 1 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti a fondamento della domanda attorea, vede poi nella non contestazione una condotta rilevante e dai chiari effetti vincolanti, per il giudice, in ordine alla determinazione dell'oggetto del contendere esonerandolo da ogni controllo probatorio sui fatti non contestati che devono essere ritenuti esistenti.
Nel caso in esame, viceversa, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in nessun conto la non contestazione del fatto storico da parte del che, nella sua prima difesa, dava per scontati la data CP_1
dell'evento, l'ora, il luogo, le parti coinvolte e l'evento stesso per cui il tribunale non poteva affermare che la domanda non può essere accolta “attesa l'inattendibilità dei testi di parte attrice, tenuto conto della presumibile
omessa vigilanza sul minore da parte dei suoi genitori, considerata l'incertezza sulla effettiva dinamica
dell'incidente e, quindi, sulla sua riconducibilità ad omissioni dell'ente condominiale piuttosto che alla condotta
dello stesso danneggiato (impegnato nel gioco del rincorrersi con gli altri bambini)”.
Inoltre, nulla veniva detto dal giudice circa i fattori che hanno determinato il danno e cioè lo zerbino, non pagina 11 di 15 incassato nel pavimento, e soprattutto il vetro del portoncino di ingresso della scala A che - se fosse stato infrangibile, temperato o anche solo più resistente - non si sarebbe frantumato sotto il peso della mano di un bambino di appena undici anni. L'unico elemento preso in considerazione dal tribunale era stato, infatti, il dislivello della pavimentazione che non veniva rilevato nelle fotografie prodotte a causa della loro scarsa qualità.
Eppure, era onere del convenuto provare che l'evento lesivo è stato causato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, i quali non sono emersi nel caso di specie.
§§§§§§
Anche tali censure non colgono nel segno. Il , costituendosi in giudizio, non ha infatti CP_1
contestato l'evento lesivo, ossia che nel giorno e nel luogo indicati si sia ferito la mano in Parte_3
seguito alla rottura del vetro del portoncino della scala A, ma ha fermamente negato la propria responsabilità per l'accaduto prospettando delle modalità del fatto totalmente diverse da quelle indicate in citazione e, in particolare, imputandolo ad una spinta ricevuta da un compagno.
Il tribunale era pertanto tenuto ad indagare sulle modalità dell'evento, che non sono per nulla pacifiche, ed a ricostruirlo attraverso il testimoniale raccolto che, per quanto concerne le deposizioni attoree, non è risultato per nulla convincente.
Di tali testimonianze la più credibile è, invero, proprio quella del teste sia perché si tratta del Parte_5
soggetto che si trovava quel momento più vicino ad , avendo perciò la migliore percezione dello Pt_3
svolgersi dei fatti, sia perché egli ha fornito una versione dell'evento che lo vede personalmente coinvolto in quanto accaduto e che, nonostante il proprio contrario interesse, ha ritenuto di dover ugualmente narrare a riprova della sua piena attendibilità.
Da tale deposizione è in particolare emerso che il vetro del portoncino della scala A si frantumava per la violenta pressione, in direzione contraria, esercitata sulle sue due superfici opposte dai due ragazzini, impegnati con gli altri compagni a giocare a “Guardie e Ladri” ed in particolare da , che lo spingeva per entrare Pt_3
nell'androne del fabbricato ed “acciuffare” mentre quest'ultimo tentava di chiuderlo per non essere CP_6
afferrato. Alla luce di tale ricostruzione dell'evento può ritenersi provata anche la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito che, come lo stesso appellante riconosce, può essere integrato anche dalla condotta imprudente del danneggiato il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza del pericolo connesso ad un anomalo pagina 12 di 15 utilizzo della cosa altrui e sottrarvisi con un comportamento ordinariamente cauto, non si sia astenuto dal tenere ugualmente quella condotta pericolosa esponendosi, con una scelta consapevole e volontaria, ad un rischio di natura elettiva. Al ricorrere di una tale evenienza deve infatti escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrata l'esimente del caso fortuito (per tali principi cfr. ex multis cass. n. 22898/2012 e cass. n. 13681/2012).
§§§§§§
Deduce infine l'appellante che il giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione d'incapacità a testimoniare dei due testi di parte convenuta, entrambi condomini del Parco La Balsa, che veniva formulata nelle udienze del 04.02.2016 e del 20.10.2016 e su cui il tribunale si era riservato di esprimersi in sede decisoria senza poi farlo. In ogni caso il tribunale non avrebbe poi potuto fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni di tali testi che avevano entrambi solo 11 anni all'epoca del fatto e uno di loro era l'amico che ospitava a casa propria sulla cui incolumità i genitori del testimone avrebbero dovuto vigilare. Parte_3
Altro errore del tribunale sarebbe poi consistito nel non valorizzare, ai fini decisori, la mancata comparizione dell'amministratore del convenuto per rendere l'interrogatorio formale a lui deferito. CP_1
Anche la dichiarazione del minore , riportata nella cartella clinica e secondo cui egli Parte_3
sarebbe stato “spinto nel cancello di ingresso del Palazzo La Balsa”, la quale alimentava i dubbi del giudice sulle effettive cause del danno, non doveva poi essere considerata in ragione della mancata contestazione del fatto e perché si trattava pur sempre di una dichiarazione resa a distanza di 5 gg. dall'evento da un bambino di undici anni, come tale da prendere con le dovute cautele.
Il rigetto della domanda non risulterebbe, infine, congruente col fatto che il tribunale, all'esito dell'istruttoria, ammetteva una c.t.u. medico legale per la valutazione del danno riportato dal minore, in violazione del principio di economia processuale e gravando in tal modo l'attore di un costo rivelatosi inutile.
§§§§§§
Nessuna di tali censure, al pari delle precedenti, risulta fondata. La lamentata incapacità a testimoniare dei due testi addotti dal , infatti, non sussiste in quanto non è risultato essere CP_1 Parte_5
un condomino del Parco. Nel corso della sua deposizione egli ha infatti dichiarato: “Abito nel condominio
[...]
da quando sono nato in [...] i miei genitori sono proprietari di un appartamento ivi ubicato”.Quanto CP_1
poi all'altro teste, l'appellante non ha provato in alcun modo la sua qualità di condomino del Parco La Balsa che,
pagina 13 di 15 in sede di assunzione della prova, è stata fermamente negata dalla difesa del protestando “la non CP_1
qualifica di condomino del teste essendo la proprietà e quindi lo status di condomino in Persona_1
capo ai genitori dello stesso”.
Nessuna rilevanza ha poi la circostanza che i due testimoni fossero minorenni all'epoca del fatto posto che nessuna norma vieta di escutere come testi persone che all'epoca dell'evento su cui devono riferire non avessero ancora raggiunto la maggiore età né una tale evenienza vale di per sé a rendere inattendibili deposizioni rese da tali soggetti che, avendo al momento 11 anni, devono ritenersi pienamente capaci di percepire le modalità di un sinistro a cui hanno assistito, tanto più se avvenuto durante lo svolgimento di un gioco a cui partecipavano.
Analoghe ragioni inducono a ritenere incensurabile l'operata valorizzazione, in sede decisoria, delle dichiarazioni rese dal minore infortunato ai sanitari che lo ebbero in cura né è criticabile il rilevo non offerto, ai fini decisionali, all'omessa comparizione dell'amministratore condominiale per rendere l'interrogatorio formale a lui deferito. All'udienza del 25.06.2014 ebbe infatti a comparire il sig. , amministratore in Controparte_7
carica del la cui audizione sui capi di interrogatorio non poté tuttavia aver luogo in quanto Controparte_1
egli, ricoprendo tale carica soltanto dal 16.09.2013, non era a conoscenza di un fatto avvenuto nel 2006 mentre la mancata comparizione alla successiva udienza del 05.05.2015 di , amministratrice all'epoca Controparte_8
dell'infortunio, non è di certo valorizzabile posto che ella, non rivestendo più tale ruolo, era evidentemente priva di capacità confessoria con conseguente impossibilità di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. che è norma applicabile solo se un soggetto, titolare del potere di disporre del diritto in contesa, non si presenta o rifiuta di rispondere “senza giustificato motivo”.
L'aver disposto una c.t.u. medico-legale non può infine incidere in alcun modo sull'esito della lite posto che, ai sensi dell'art. 177 co. 1 c.p.c., “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la
decisione della causa”.
Le spese del giudizio di appello, nei rapporti tra l'appellante ed il , seguono la soccombenza e CP_1
si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.22 per le cause di valore fino a € 26.000,00.
Tenuto conto del fatto che la non è stata chiamata in causa dal condominio, spiegando Controparte_3
sua sponte un semplice intervento ad adiuvandum, e dell'inammissibilità, anche in primo grado, della domanda di garanzia tardivamente proposta dall'assicurato nei suoi confronti, si ravvisano - invece - le condizioni di legge pagina 14 di 15 per dichiarare le spese interamente compensate nei confronti della compagnia.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 1551/2021, pubblicata il
05.05.2021, che ha rigettato la domanda di risarcimento danni da cose in custodia proposta contro il CP_1
sito in Aversa alla via Torrebianca n. 51, condannando l'attore , e non già i suoi
[...] Parte_3
genitori, al rimborso delle spese processuali sostenute dal convenuto. CP_1
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dal Parte_3 CP_1
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al
[...]
15% dei compensi e accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo di Franco per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) Dichiara le spese processuali interamente compensate con la Controparte_3
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_3
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_9
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