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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3393 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTIELLO ANDREA, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito – reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/03/2023 parte ricorrente chiedeva il ripristino del reddito di cittadinanza e la declaratoria di illegittimità dell'indebito, comunicato con provvedimento del 25.3.2021. A fondamento della domanda allegava la conformità tra quanto dichiarato e risultante dalla certificazione reddituale ed anagrafica. Si costituiva l che resisteva al ricorso, insistendo per il rigetto. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Osserva il Tribunale che con riguardo alla motivazione addotta dall' a CP_1 sostegno della richiesta di restituzione, viene in rilievo un'ipotesi di decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva. Invero, l' assume che il ricorrente è incorso nell'ipotesi sanzionatoria di cui CP_1 all'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019 (conv. dalla legge n. 26/2019). 1 In particolare, l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'sanzioni' prevede, al comma 4, che Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Orbene, posto che l' ha disposto la revoca del beneficio con efficacia CP_1 retroattiva per omessa comunicazione di intervenuta variazione del patrimonio, viene in rilievo una condotta omissiva per la quale il legislatore ha inteso prevedere la sanzione della revoca con efficacia retroattiva, onde si tratta di verificare se lo stesso sia o meno incorso nella fattispecie sanzionatoria. Invero, se in termini generali l'indebito si configura nel momento in cui il percettore della prestazione perde uno o più requisiti fondanti il diritto alla stessa, nel caso in esame il legislatore ha inteso sanzionare con la revoca retroattiva della prestazione alcuni comportamenti di omessa comunicazione a prescindere dal momento in cui secondo i principi generali i requisiti costituitivi del diritto alla prestazione siano venuti meno.
Invero, nel caso di specie, se al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare del ricorrente era in possesso dei requisiti sub art. 2 del d.l. citato, successivamente il ricorrente è incorso nella fattispecie sanzionatoria in quanto in violazione dell'obbligo ex art. 3, comma 11 (ai sensi del quale E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non avendo integrato tale comunicazione;
orbene, l'obbligo di comunicazione non è stato assolto nel termine di legge. A tali rilievi consegue che il ricorrente è incorso nella fattispecie sanzionatoria ex art. 7 comma 4 cit. cui consegue l'obbligo di restituzione delle somme percepite per effetto della revoca ex tunc della prestazione quale sanzione per la violazione dell'obbligo di comunicazione della variazione patrimoniale che comporti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art.
2. Nel resto, valgano le seguenti osservazioni. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
2 All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n. 13915/2021). Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Peraltro, anche prescindendosi dalla ritenuta natura assistenziale della prestazione, valga rilevare che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I. n. 88/1989, e
13, comma 1, I. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione che non siano già conosciuti dall'ente competente ben può ravvisarsi anche allorché l' sia CP_1 pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del ricorrente obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo. Nel caso in esame le dichiarazioni ISEE non corrispondono, nella misura in cui parte ricorrente deposita esclusivamente una dichiarazione presentata in data 21.4.2022, relativa all'anno in cui già il ricorrente percepiva il reddito di cittadinanza;
l' , invece, deposita le Isee precedenti ( presentata 8.7.2020) che CP_1 non corrisponde, nei dati, a quella risultante dai registri dell'Anagrafe Tributaria;
allo stesso modo si evince una discordanza con riferimento alla composizione del nucleo familiare.
3 La violazione dell'obbligo di comunicazione giustifica, pertanto, la revoca della prestazione. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3393 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTIELLO ANDREA, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito – reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/03/2023 parte ricorrente chiedeva il ripristino del reddito di cittadinanza e la declaratoria di illegittimità dell'indebito, comunicato con provvedimento del 25.3.2021. A fondamento della domanda allegava la conformità tra quanto dichiarato e risultante dalla certificazione reddituale ed anagrafica. Si costituiva l che resisteva al ricorso, insistendo per il rigetto. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Osserva il Tribunale che con riguardo alla motivazione addotta dall' a CP_1 sostegno della richiesta di restituzione, viene in rilievo un'ipotesi di decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva. Invero, l' assume che il ricorrente è incorso nell'ipotesi sanzionatoria di cui CP_1 all'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019 (conv. dalla legge n. 26/2019). 1 In particolare, l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato 'sanzioni' prevede, al comma 4, che Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Orbene, posto che l' ha disposto la revoca del beneficio con efficacia CP_1 retroattiva per omessa comunicazione di intervenuta variazione del patrimonio, viene in rilievo una condotta omissiva per la quale il legislatore ha inteso prevedere la sanzione della revoca con efficacia retroattiva, onde si tratta di verificare se lo stesso sia o meno incorso nella fattispecie sanzionatoria. Invero, se in termini generali l'indebito si configura nel momento in cui il percettore della prestazione perde uno o più requisiti fondanti il diritto alla stessa, nel caso in esame il legislatore ha inteso sanzionare con la revoca retroattiva della prestazione alcuni comportamenti di omessa comunicazione a prescindere dal momento in cui secondo i principi generali i requisiti costituitivi del diritto alla prestazione siano venuti meno.
Invero, nel caso di specie, se al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare del ricorrente era in possesso dei requisiti sub art. 2 del d.l. citato, successivamente il ricorrente è incorso nella fattispecie sanzionatoria in quanto in violazione dell'obbligo ex art. 3, comma 11 (ai sensi del quale E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non avendo integrato tale comunicazione;
orbene, l'obbligo di comunicazione non è stato assolto nel termine di legge. A tali rilievi consegue che il ricorrente è incorso nella fattispecie sanzionatoria ex art. 7 comma 4 cit. cui consegue l'obbligo di restituzione delle somme percepite per effetto della revoca ex tunc della prestazione quale sanzione per la violazione dell'obbligo di comunicazione della variazione patrimoniale che comporti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art.
2. Nel resto, valgano le seguenti osservazioni. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
2 All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n. 13915/2021). Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Peraltro, anche prescindendosi dalla ritenuta natura assistenziale della prestazione, valga rilevare che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I. n. 88/1989, e
13, comma 1, I. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione che non siano già conosciuti dall'ente competente ben può ravvisarsi anche allorché l' sia CP_1 pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del ricorrente obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo. Nel caso in esame le dichiarazioni ISEE non corrispondono, nella misura in cui parte ricorrente deposita esclusivamente una dichiarazione presentata in data 21.4.2022, relativa all'anno in cui già il ricorrente percepiva il reddito di cittadinanza;
l' , invece, deposita le Isee precedenti ( presentata 8.7.2020) che CP_1 non corrisponde, nei dati, a quella risultante dai registri dell'Anagrafe Tributaria;
allo stesso modo si evince una discordanza con riferimento alla composizione del nucleo familiare.
3 La violazione dell'obbligo di comunicazione giustifica, pertanto, la revoca della prestazione. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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