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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 8080/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Strada Panoramica n.20 C.F. , nata il C.F._1 Parte_2
21.04.1974 a Castellammare di Stabia (NA) ed ivi residente a[...]
c.f. , nato il [...] a C.F._2 Parte_3
Castellammare di Stabia (NA) e residente in [...] c.f.
n.q di eredi, quale moglie e figli, del de cuius , C.F._3 Persona_1 nato il [...] a [...], deceduto il 10.06.2005, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Marra (C.F.
) e dall'avv. Maria Speranza Battaglia, (c.f. C.F._4
), ed elettivamente domiciliati, in Poggiomarino (NA), alla Via C.F._5
G.Brodolini, n. 10.
RICORRENTI
CONTRO
, rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, i ricorrenti in epigrafe esponevano: che il de cuius, , aveva prestato attività lavorativa subordinata alle Persona_1 dipendenze della società Navalcarena di F. Lombardo, società appaltatrice della Fincantieri Spa, presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia dal 31/03/1981 al 18/03/1985, come risultante dal libretto di lavoro (doc.1 produzione di parte ricorrente) e dall'attestato di servizio (doc. 2 produzione di parte ricorrente); che il de cuius, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era stato esposto alle polveri di amianto;
che, in data 10/06/2004, si era ammalato di “mesotelioma Persona_1 pleurico”, patologia tabellata di natura professionale e, pertanto, in data 15/7/2004 presentava domanda di malattia professionale (doc. 4 produzione di parte ricorrente); che l'istituto rubricava la domanda con il numero di caso n. 503881717 e in data 21/08/2004 richiedeva al certificazione per l'integrazione della domanda che Per_1 veniva tempestivamente presentata (doc. 5 produzione di parte ricorrente); che, in data 10/06/2005, il decedeva e successivamente l' Istituto Per_1 liquidava alla , moglie, la rendita numero 5318811717 a decorrere dal Pt_1 CP_1
15/7/2004, nonché la prestazione aggiuntiva Fondo Vittime amianto, con provvedimento del
28.07.2011(doc.
8-9 produzione di parte ricorrente);
1 che, in data 8/04/2019, l di Castellammare di Stabia inviava comunicazione con CP_1 la quale chiedeva la documentazione per il pagamento di prestazioni economiche di euro
19.721,92 maturate, in vita dal a titolo di conguaglio;
Persona_1 che la suddetta certificazione veniva prodotta dai ricorrenti tramite pec (doc. 11 produzione di parte ricorrente) e, successivamente, consegnata anche mediante istanza protocollata (doc. 12 produzione di parte ricorrente); che, nonostante varie diffide e richieste, l' non forniva alcuna risposta in CP_2 merito alla liquidazione della somma maturata in vita dal . Persona_1
Sulla scorta di tutto quanto dedotto, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti nella qualità di eredi del sig. Per_1
al pagamento della somma pari ad euro. 19.721,92 maturata in vita dal de cuius a
[...] titolo di conguaglio in virtù del provvedimento reso dall' in data 8/04/2019; per CP_1 l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti della prestazione economica di euro a 19.721,92 maturata in vita dal signor a titolo di conguaglio in virtù del provvedimento reso dall' Persona_1 CP_1 in data 8/04/2019 interessi e rivalutazione monetaria se dovuta”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza di ogni pretesa e concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge. Letto l'art. 127 ter c.p.c., all'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. Parte istante sostiene che il provvedimento del 8/04/2019, con il quale l' di CP_1
Castellammare di Stabia ha richiesto ai ricorrenti la documentazione per il pagamento di prestazione economica di euro 19.721, 52, prestazione maturata in vita dal sia un Per_1 provvedimento amministrativo o, comunque, un atto di riconoscimento del debito da parte dell'Istituto nei confronti degli odierni ricorrenti. L'atto in questione dell' 8.4.2019, non reca la firma del legale rappresentante dell' Pt_4
e cioè il Direttore della Sede di Castellammare: in calce al documento si legge, CP_1 infatti, l'addetto all'istruttoria ” ed è stato consegnato a mani alla parte Persona_2 ricorrente.
In punto di diritto, va rilevato che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass.,
11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953). Nella ipotesi al vaglio, l'atto in questione, in primo luogo, è intervenuto allorché ogni prescrizione era già maturata, atteso il decesso del de cuius nell'anno 2005 e, dunque, alcun atto interruttivo era ipotizzabile, anche a voler ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, lo stesso non ha i requisiti necessari per ritenere l'esistenza di una ricognizione del debito o di eventuale rinuncia a far valere la prescrizione maturata, atteso che non è imputabile a chi aveva il potere di disporre del diritto.
Invero, (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2021, n. 5549) Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne' carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo
2 deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca. Nella ipotesi in esame, il documento in questione è riconducibile ad un mero funzionario, addetto all'istruttoria e non già al responsabile. I procedimenti amministrativi dell' prevedono delle procedure di approvazione CP_1 di un provvedimento amministrativo e cioè la bozza di un provvedimento, elaborata da un funzionario, la quale deve essere validata da un altro funzionario, che controlli la legittimità del provvedimento e che abbia il potere e la qualifica di “validatore”; una volta che il provvedimento è approvato dai funzionari deve essere, poi, firmato dal legale rappresentante dell'Ente. Tutto questo non è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, essendo maturata la prescrizione, ritualmente eccepita, la domanda non può essere accolta.
Spese compensate, attesa la peculiarità della vicenda esaminata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 21.3.2025 IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
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