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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18605 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46094/2023 , introdotta da
(ROMA (RM), 09/08/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BARONI MARCO;
(ROMA (RM), 03/03/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CIAVARELLA CLAUDIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di emettere una sentenza di separazione e quindi di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
divenuta proponibile la domanda di divorzio, hanno confermato la loro 2
volontà precisando di non avere nelle more ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi hanno declinato quini le seguenti conclusioni congiunte:
Pers
-l'affidamento dei minori e sarà condiviso, ai sensi e per gli effetti della Per_1
Legge n. 54/2006, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre in Roma
Viale Alessandrino n. 342/B, pure assegnataria della medesima abitazione già
destinata a dimora coniugale;
-in considerazione dell'età dei figli nonché dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, le parti concordano le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario con i figli:
per l'intero week-end – a fine settimana alternati – dal sabato alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 22,00, quando li accompagnerà presso la casa di Viale
Alessandrino n. 342/B;
il pomeriggio del giovedì dall'uscita di scuola e sino alle ore 22,00, quando li accompagnerà presso la casa in Viale Alessandrino n. 342/B);
per 15 giorni continuativi durante il periodo estivo, previa intesa con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
per metà delle festività pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
per metà delle festività natalizie alternando, di anno in anno, i giorni dal 22 dicembre al 28 dicembre e dal 28 dicembre al 6 gennaio, che trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, con accordo sui periodi da convenire entro il 1 dicembre di ogni anno;
- il IG , avendo provveduto alla donazione del 50% della quota Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Roma Viale Alessandrino 342/B ai figli minori 3
e , in data 9.X.2024 per atto Notar Rep.
1.085 Per_1 Persona_3 Persona_4
Racc. 675, sarà esentato dal contribuire al mantenimento dei figli minori ed alle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso Codesto Tribunale;
- il IG autorizza la IGa a percepire l'intero CP_1 Parte_1
importo dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) pari, all'attualità,
ad € 379,00 mensili rinunciando alla propria quota parte;
- ogni esborso finora affrontato dai coniugi in solitaria, relativo al mantenimento dei figli ovvero alle loro esigenze straordinarie – siano state esse mediche, scolastiche o di carattere ludico-ricreativo- rimarranno a carico di chi le ha sostenute senza possibilità di rivalsa futura;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
- i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei documenti finalizzati all'espatrio per se stessi o per i figli minori;
- i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di mutuo rispetto e serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la dignità dell'altro,
astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione alla presenza dei figli;
- entrambi si obbligano, ora per allora, a comunicare in modo tempestivo eventuali problematiche di salute dei figli nonché a concordare ogni decisione riguardante gli aspetti della salute, educazione e istruzione dei minori, come per Legge;
- il giudizio pendente, contrassegnato da numero 46094/2023 di Ruolo Generale, sarà
definito con integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia dei rispettivi legali al beneficio dell'art. 68 Legge Professionale tenendo conto dell'ammissione al
Gratuito Patrocinio del IG avvenuta con Delibera n.ro 5819 del 27 CP_1
luglio 2023 allegata”. 4
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/02/2007, giacché è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate tra i coniugi, in considerazione della situazione familiare nel suo complesso, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere atto
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46094/2023 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
14/02/2007 tra dei coniugi 09/08/1980) Parte_2
e (ROMA (RM), 03/03/1969), che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Roma in data 14/02/2007 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 75, Parte I , Serie A03,
Anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46094/2023 , introdotta da
(ROMA (RM), 09/08/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BARONI MARCO;
(ROMA (RM), 03/03/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CIAVARELLA CLAUDIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di emettere una sentenza di separazione e quindi di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
divenuta proponibile la domanda di divorzio, hanno confermato la loro 2
volontà precisando di non avere nelle more ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi hanno declinato quini le seguenti conclusioni congiunte:
Pers
-l'affidamento dei minori e sarà condiviso, ai sensi e per gli effetti della Per_1
Legge n. 54/2006, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre in Roma
Viale Alessandrino n. 342/B, pure assegnataria della medesima abitazione già
destinata a dimora coniugale;
-in considerazione dell'età dei figli nonché dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, le parti concordano le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario con i figli:
per l'intero week-end – a fine settimana alternati – dal sabato alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 22,00, quando li accompagnerà presso la casa di Viale
Alessandrino n. 342/B;
il pomeriggio del giovedì dall'uscita di scuola e sino alle ore 22,00, quando li accompagnerà presso la casa in Viale Alessandrino n. 342/B);
per 15 giorni continuativi durante il periodo estivo, previa intesa con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
per metà delle festività pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
per metà delle festività natalizie alternando, di anno in anno, i giorni dal 22 dicembre al 28 dicembre e dal 28 dicembre al 6 gennaio, che trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, con accordo sui periodi da convenire entro il 1 dicembre di ogni anno;
- il IG , avendo provveduto alla donazione del 50% della quota Controparte_1
proprietaria dell'immobile sito in Roma Viale Alessandrino 342/B ai figli minori 3
e , in data 9.X.2024 per atto Notar Rep.
1.085 Per_1 Persona_3 Persona_4
Racc. 675, sarà esentato dal contribuire al mantenimento dei figli minori ed alle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso Codesto Tribunale;
- il IG autorizza la IGa a percepire l'intero CP_1 Parte_1
importo dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) pari, all'attualità,
ad € 379,00 mensili rinunciando alla propria quota parte;
- ogni esborso finora affrontato dai coniugi in solitaria, relativo al mantenimento dei figli ovvero alle loro esigenze straordinarie – siano state esse mediche, scolastiche o di carattere ludico-ricreativo- rimarranno a carico di chi le ha sostenute senza possibilità di rivalsa futura;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
- i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei documenti finalizzati all'espatrio per se stessi o per i figli minori;
- i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di mutuo rispetto e serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la dignità dell'altro,
astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione alla presenza dei figli;
- entrambi si obbligano, ora per allora, a comunicare in modo tempestivo eventuali problematiche di salute dei figli nonché a concordare ogni decisione riguardante gli aspetti della salute, educazione e istruzione dei minori, come per Legge;
- il giudizio pendente, contrassegnato da numero 46094/2023 di Ruolo Generale, sarà
definito con integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia dei rispettivi legali al beneficio dell'art. 68 Legge Professionale tenendo conto dell'ammissione al
Gratuito Patrocinio del IG avvenuta con Delibera n.ro 5819 del 27 CP_1
luglio 2023 allegata”. 4
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/02/2007, giacché è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate tra i coniugi, in considerazione della situazione familiare nel suo complesso, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere atto
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46094/2023 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
14/02/2007 tra dei coniugi 09/08/1980) Parte_2
e (ROMA (RM), 03/03/1969), che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Roma in data 14/02/2007 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 75, Parte I , Serie A03,
Anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi